La Consulta interviene sull’art. 583-quinquies c.p.
Lesioni permanenti al volto: con la sentenza n. 83/2025, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità parziale dell’art. 583-quinquies del codice penale, introdotto dalla legge n. 69/2019 (cd. “codice rosso”). La norma disciplina il reato di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, prevedendo una pena detentiva molto severa e una sanzione accessoria automatica.
Pene troppo rigide: violati i principi costituzionali
La Corte ha censurato la disposizione per eccessiva rigidità sanzionatoria, ritenendola in contrasto con gli articoli 3 e 27, commi 1 e 3, della Costituzione. In particolare, è stata giudicata incostituzionale:
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la mancata previsione di una diminuzione di pena nei casi di lieve entità del fatto;
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l’automatismo e la perpetuità dell’interdizione dagli uffici di tutela, curatela e amministrazione di sostegno.
Lesioni permanenti al volto: necessaria clausola di flessibilità
Secondo la Consulta, sebbene la ratio della norma sia condivisibile – tutelare l’identità personale legata all’aspetto del volto – essa non può prescindere da una “valvola di sicurezza” che consenta al giudice di adattare la pena alle circostanze concrete del caso.
La formulazione attuale, infatti, rischia di equiparare comportamenti molto diversi tra loro, anche privi di dolo intenzionale, imponendo sanzioni sproporzionate e inidonee alla funzione rieducativa della pena.
La pena accessoria deve essere discrezionale
Infine, è stato ritenuto incostituzionale il secondo comma dell’articolo, nella parte in cui prevede l’interdizione perpetua e automatica. Tale pena accessoria – osserva la Corte – deve essere discrezionalmente applicabile dal giudice, entro un limite massimo di dieci anni, in coerenza con i principi costituzionali.