Separazione giudiziale e trasferimento immobiliare
Nell’ambito di un procedimento di separazione giudiziale l’accordo tra i coniugi relativo a un trasferimento immobiliare è impugnabile anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza che lo recepisce. Questo a tutela delle parti e dei terzi. La sentenza infatti assume valore meramente dichiarativo dell’accordo e non incide sulla natura contrattuale dell’accordo privato tra le parti. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 26127/2024.
Valore dichiarativo la sentenza di separazione
Una società dichiara di essere creditrice del fideiussore di una srl. Per questa ragione conviene in giudizio lo stesso e il coniuge. Nella domanda chiede di dichiarare inefficace il verbale di separazione e l’atto con cui il fideiussore ha ceduto alla moglie il diritto di abitazione e i diritti reali nella quota del 50% di un immobile.
La Corte di Appello, superata la questione di rito relativa alla legittimazione processuale della società, nel merito ritiene ammissibile l’azione revocatoria azionata. La sentenza di separazione giudiziale si è infatti limitata a recepire l’accordo economico dei coniugi.
Il trasferimento immobiliare non è avvenuto per adempiere ad un obbligo di mantenimento nei confronti della moglie. Esso inoltre deve essere qualificato come un atto dispositivo a titolo gratuito, anche se i coniugi lo hanno voluto qualificare come a titolo oneroso. Dal ricorso e dal provvedimento presidenziale emerge inoltre la consapevolezza della moglie del danno che tale trasferimento immobiliare avrebbe arrecato ai creditori. Il marito infatti versava in difficoltà economiche.
Sentenza di separazione giudiziale irrevocabile
Il marito, soccombente in appello, appella decisione. Nel secondo motivo evidenzia come il trasferimento immobiliare non si sia realizzato per mezzo del verbale di separazione consensuale, ma con sentenza passata in giudicato. L’atto dispositivo è un atto dovuto, non revocabile art. 2901 comma 3 c.c e impugnabile solo con l’opposizione del terzo di cui all’articolo 404 comma 2 c.p.c.
Impugnabile la sentenza che recepisce un accordo economico
Per la Cassazione però questo motivo è infondato. In base ad un orientamento costante della giurisprudenza l’azione pauliana è sempre esperibile. Questo anche quando l’atto traslativo è contenuto negli accordi di separazione consensuale o di divorzio congiunto.
La Cassazione ha affermato in diverse occasioni che: “l’accordo di separazione costituisce un atto di natura essenzialmente negoziale (…) rispetto al quale li provvedimento di omologazione (…) si atteggia a mera condizione sospensiva (legale) di efficacia: avendo detto provvedimento la circoscritta funzione di verificare che la convenzione sia compatibile con le norme cogenti ed i principi di ordine pubblico, nonché di controllare, in termini più pregnanti, che l’accordo relativo all’affidamento e al mantenimento dei figli non contrasti con l’interesse di questi ultimi (…).”
Gli Ermellini ricordano che sono valide le clausole contenute nell’accordo di separazione che prevedono il trasferimento immobiliare. Esse possono qualificarsi come veri e propri contratti atipici e come tali in grado di ledere gli interessi dei creditori all’integrità patrimoniale del coniuge disponente.
Le conclusioni a cui la Cassazione è giunta varie volte sugli accordi dispositivi in sede di separazione consensuale o divorzio congiunto trovano applicazione anche nel caso di specie, anche se tra le parti è intervenuta una separazione giudiziale.
Le SU nella decisione n. 21761/2021 hanno affermato in pratica che la sentenza di divorzio o di separazione ha valore meramente dichiarativo delle pattuizioni di natura economica. Corretta quindi la decisione della Corte di Appello nel punto in cui afferma che la sentenza di primo grado si è limitata a recepire l’accordo con cui si trasferiva alla moglie anche la comproprietà dell’immobile.
Sentenza di separazione: valore dichiarativo trasferimento immobiliare
La Cassazione nel rigettare il motivo del marito afferma in conclusione che: “l’accordo tra coniugi avente ad oggetto un trasferimento immobiliare, anche nell’ambito di un procedimento di separazione giudiziale, è soggetto alle ordinarie impugnative negoziali a tutela delle parti e dei terzi, anche dopo il passaggio in giudicato della
sentenza che lo ha recepito, spiegando quest’ultima efficacia meramente dichiarativa, come tale non incidente sulla natura di atto contrattuale privato del suddetto accordo.”
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