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Procura speciale e definizione accelerata: chiarimenti delle SS.UU. Le Sezioni Unite della Cassazione chiariscono quando non è più necessaria la nuova procura speciale nei procedimenti di definizione accelerata, alla luce del correttivo Cartabia

procura speciale e definizione accelerata

La nuova linea sull’art. 380-bis c.p.c.

Procura speciale e definizione accelerata: con la sentenza n. 14986 del 4 giugno 2025, le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione hanno fatto chiarezza sull’ambito di applicazione dell’art. 380-bis c.p.c. come riformulato dal d.lgs. n. 164/2024 (cosiddetto “correttivo Cartabia”), stabilendo in quali casi non è più necessario allegare una nuova procura speciale in sede di istanza di decisione.

Quando si applica la nuova versione

Secondo la Suprema Corte, la nuova formulazione dell’art. 380-bis c.p.c. – che elimina l’obbligo di allegare una nuova procura speciale all’istanza di decisione – trova applicazione nei procedimenti in cui il termine per richiedere la decisione sia scaduto dopo il 26 novembre 2024, data di entrata in vigore del d.lgs. 164/2024.

La Cassazione chiarisce che la riforma è applicabile anche ai ricorsi notificati prima dell’1 gennaio 2023, purché non fosse stata ancora fissata l’adunanza camerale o l’udienza pubblica alla data di entrata in vigore della riforma.

Il principio tempus regit actum

Le Sezioni Unite richiamano il principio tempus regit actum, specificando che la riforma si applica agli atti processuali compiuti successivamente alla sua entrata in vigore. In tale contesto, l’atto rilevante è l’istanza di decisione: se presentata dopo il 26 novembre 2024, non è più necessario corredarla di una nuova procura speciale.

Nei procedimenti in cui, invece, il termine per l’istanza era già scaduto prima di quella data, l’assenza della procura speciale comporta l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391 c.p.c., trattandosi di un vizio processuale sopravvenuto.

Procura speciale e definizione accelerata: i casi anteriori

Nei ricorsi rientranti ancora nel regime previgente, la mancata allegazione della nuova procura speciale impedisce la prosecuzione del giudizio, poiché equivale alla mancanza di una rituale richiesta di decisione. In tali ipotesi, non si può ritenere che la causa sia stata definita in conformità alla proposta di manifesta inammissibilità, improcedibilità o infondatezza: l’estinzione dipende da un vizio autonomo, indipendente dal contenuto della proposta.