Cosa sono le clausole claims made
Le clausole claims made rappresentano una tipologia specifica di accordo all’interno delle polizze di assicurazione per la responsabilità civile. Queste clausole stabiliscono che la copertura assicurativa si attiva nel momento in cui l’assicurato riceve una richiesta di risarcimento durante il periodo di validità della polizza, indipendentemente da quando si sia verificato l’evento dannoso. Questo approccio si differenzia dal regime “loss occurrence”, in cui la copertura è legata al momento in cui si verifica il sinistro, a prescindere da quando viene avanzata la richiesta di risarcimento.
Tipologie di clausole Claims Made
Esistono principalmente due varianti di clausole “claims made”:
- Claims Made Pura: la copertura si attiva per tutte le richieste di risarcimento ricevute dall’assicurato durante la validità della polizza, indipendentemente da quando si sia verificato l’evento dannoso.
- Claims Made Mista: la copertura è limitata alle richieste di risarcimento relative a eventi accaduti entro un determinato periodo precedente o coincidente con la validità della polizza.
Rischi associati a queste clausole
L’adozione di clausole “claims made” può comportare alcuni rischi per l’assicurato, tra cui:
- Limitazione temporale: se la richiesta di risarcimento viene presentata dopo la scadenza della polizza, l’assicurato potrebbe non essere coperto, anche se l’evento dannoso è avvenuto durante la validità della polizza.
- Retroattività: alcune polizze potrebbero non coprire eventi accaduti prima dell’inizio della polizza, escludendo così sinistri “pregressi”.
Assicurazioni responsabilità civile in regime Claims Made
Nel contesto delle assicurazioni di responsabilità civile, le clausole “claims made” sono spesso utilizzate per coprire professionisti come medici, avvocati o ingegneri. Questo perché in tali professioni possono emergere richieste di risarcimento anche a distanza di anni dall’evento che ha causato il danno. Le polizze “claims made” offrono quindi una copertura basata sul momento della richiesta, piuttosto che sull’evento stesso.
Giurisprudenza rilevante
La validità e l’applicazione delle clausole “claims made” sono state oggetto di numerose pronunce giurisprudenziali.
La Corte di Cassazione italiana, con la sentenza a SU n. 9140 del 6 maggio 2016, ha affermato la legittimità di tali clausole, purché rispettino determinati criteri di equilibrio contrattuale e non risultino vessatorie per l’assicurato.
Successivamente, con la nuova sentenza a SU 22437 del 13 settembre 2018, la stessa Corte ha concluso nel senso che la clausola claims made, in astratto, non possa essere considerata vessatoria né immeritevole di tutela ai sensi dell’art. 1322 c.c. Tuttavia, è essenziale il ruolo dell’intermediario assicurativo nel fornire un’informazione chiara e completa all’assicurato circa gli effetti di tale clausola. In particolare, l’intermediario deve informare adeguatamente il cliente sulle implicazioni della clausola claims made, ossia sulla limitazione della copertura ai sinistri denunciati durante il periodo di validità della polizza.
Con la pronuncia n. 20873/2024 la Cassazione ha accolto la censura del ricorrente e ha stabilito che nell’ambito dell’assicurazione della responsabilità civile, la clausola claims made non configura una decadenza convenzionale nulla ai sensi dell’art. 2965 c.c., in quanto la perdita del diritto non dipende esclusivamente dalla scelta di un terzo. La richiesta del danneggiato, infatti, rappresenta un elemento determinante per la definizione del rischio assicurato. Di conseguenza, questo tipo di contratto rientra pienamente nel modello dell’assicurazione della responsabilità civile, collocandosi all’interno del più ampio genere dell’assicurazione contro i danni disciplinato dall’art. 1904 c.c., di cui la clausola claims made costituisce un’espressione coerente con la funzione indennitaria.
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