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Locazione di immobili per finalità turistica in forma non imprenditoriale Il comune ha poteri inibitori in materia di locazione di immobili per finalità turistica in forma non imprenditoriale?

Quesito con risposta a cura di Claudia Buonsante

 

No, il comune non ha poteri inibitori in materia di locazione di immobili per finalità turistica in forma non imprenditoriale. – Cons. Stato, sez. V, 7 aprile 2025, n. 2928.

In via preliminare, si rileva che la materia del turismo rientra nella competenza legislativa residuale delle Regioni, ferma restando la possibilità di intervento dello Stato nella materia dell’ordinamento civile di sua competenza esclusiva di cui all’art. 117, comma 2, lett. l) Cost., ambito nel quale si colloca la disciplina della libertà contrattuale, rilevante anche con riferimento ai rapporti di locazione turistica e suscettibili di incidere anche sul settore del turismo.

La Sezione evidenzia che l’attività di locazione a fini turistici svolta in forma non imprenditoriale, riconducibile al mero godimento indiretto di beni immobili, non è soggetta alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di cui all’art. 19 L. 241/1990, ma richiede unicamente una comunicazione di inizio attività (CIA), avente finalità di monitoraggio. Ne consegue che tale attività non può essere assoggettata a poteri prescrittivi o inibitori da parte dell’amministrazione locale.

Dunque, gli immobili destinati alla locazione per finalità turistiche devono essere conformi ai requisiti edilizi e igienico-sanitari previsti dalla normativa primaria e secondaria per le civili abitazioni; tuttavia, l’eventuale difetto di tali requisiti potrà incidere sulla validità o sull’esecuzione del contratto di locazione eventualmente stipulato, ma non legittima l’amministrazione a vietarne la stipula.

 

(*Contributo in tema di “Locazione di immobili per finalità turistica in forma non imprenditoriale”, a cura di Claudia Buonsante, estratto da Obiettivo Magistrato n. 86 / Giugno 2025 – La guida per affrontare il concorso – Dike Giuridica)

reati ostativi

Pene sostitutive escluse per i reati ostativi La Consulta conferma la legittimità dell’esclusione dei condannati per reati ostativi dalle pene sostitutive, ma richiama il dovere costituzionale di garantire condizioni carcerarie rispettose della dignità e della rieducazione

Reati ostativi: legittima l’esclusione dalle pene sostitutive

Con la sentenza n. 139 del 2025, la Corte costituzionale ha respinto le questioni di legittimità costituzionale sollevate in merito all’articolo 59 della legge n. 689/1981, come modificata dalla riforma Cartabia. La norma preclude l’applicazione delle pene sostitutive alla detenzione per i soggetti condannati per i cosiddetti reati ostativi, ovvero quelli elencati all’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario.

La discrezionalità del legislatore e i limiti della riforma

Secondo la Corte, rientra nella discrezionalità del legislatore decidere quali reati escludere dalle misure alternative alla detenzione, purché la scelta rispetti i principi di ragionevolezza e proporzionalità. Non è quindi irragionevole, né costituzionalmente censurabile, escludere in via generale l’applicazione delle pene sostitutive per reati di maggiore gravità e allarme sociale, come quelli oggetto dei giudizi da cui è nata la questione: violenza sessuale e pornografia minorile.

La riforma Cartabia e la coerenza con la legge delega

La sentenza chiarisce che il decreto legislativo attuativo della riforma non ha violato i criteri stabiliti dalla legge delega, che prevedeva espressamente il coordinamento con le preclusioni già previste dall’ordinamento penitenziario. Il legislatore ha dunque rispettato il mandato ricevuto dal Parlamento.

Nessuna violazione dell’eguaglianza

La disparità di trattamento denunciata dai rimettenti – tra condannati per reati ostativi e non ostativi – è stata esclusa. Per la Consulta, non si tratta di una discriminazione, poiché la gravità del reato può giustificare un trattamento differenziato in fase esecutiva, anche in relazione all’accesso alle misure alternative al carcere.

La pena resta strumento di rieducazione, ma non solo

Il principio della funzione rieducativa della pena, sancito dall’art. 27, comma 3, della Costituzione, non esclude che essa possa rispondere anche a finalità di prevenzione generale e speciale. Pertanto, l’esecuzione della pena detentiva può risultare legittima anche nei confronti di soggetti non più considerati pericolosi, se ciò risponde a esigenze di tutela sociale.

Il carcere deve restare conforme ai principi costituzionali

La Corte ha tuttavia ribadito che la detenzione deve svolgersi nel rispetto della dignità umana e in condizioni tali da favorire comunque il percorso rieducativo del condannato, indipendentemente dalla tipologia di reato. La compatibilità tra esecuzione penale e diritti fondamentali deve essere sempre garantita, anche in presenza di reati particolarmente gravi.

La riforma penale è un passo avanti, ma graduale

Pur legittimando le scelte del legislatore, la Corte costituzionale ha riconosciuto che l’ampliamento del catalogo delle pene sostitutive introdotto dalla riforma Cartabia costituisce un importante progresso nel rispetto dei principi costituzionali. Le pene alternative – come il lavoro di pubblica utilità, la semilibertà o la detenzione domiciliare – sono più funzionali alla rieducazione del condannato rispetto alla detenzione tradizionale.

Tuttavia, l’estensione dell’accesso a tali misure deve avvenire in modo graduale, partendo dai reati meno gravi e lasciando ai margini quelli che il legislatore considera, con giudizio non arbitrario, maggiormente offensivi.

Il problema strutturale del sistema penitenziario

In conclusione, la Corte ha espresso preoccupazione per lo stato delle carceri italiane, ricordando che il sovraffollamento ostacola gravemente l’attuazione della finalità rieducativa della pena e mina il rispetto dei minimi standard di umanità. L’effettiva conformità dell’esecuzione penale ai principi costituzionali dipende anche dalle condizioni materiali e organizzative del sistema penitenziario.

Spese per cornicioni

Condominio: spese per cornicioni escluse dal riparto del terrazzo La Corte d’appello di Genova chiarisce che le spese per cornicioni e ponteggi non rientrano nel regime di riparto dell’art. 1126 c.c., ma si applica il criterio generale dei millesimi

Cornicioni e ponteggi fuori dal riparto ex art. 1126 c.c.

Spese per cornicioni: la Corte d’appello di Genova, con la sentenza n. 927/2025, ha escluso l’applicazione dell’articolo 1126 del Codice civile alle spese sostenute per il rifacimento di cornicioni aggettanti e ponteggi, precisando che tali elementi non costituiscono parte del lastrico solare ma beni comuni da ripartirsi secondo il criterio generale dei millesimi di proprietà, ai sensi dell’art. 1123 c.c. 

Il contenzioso: terrazzo ad uso esclusivo e spese contestate

Il caso nasce dalla contestazione, da parte di un condomino, della delibera condominiale con cui erano state approvate le spese per il rifacimento del lastrico solare ad uso esclusivo. Il condomino riteneva errato il criterio di riparto utilizzato per il cornicione e i ponteggi, ritenendo che anche queste spese dovessero seguire il regime speciale previsto dall’articolo 1126 c.c.: un terzo a carico dell’utente esclusivo, due terzi a carico degli altri condòmini.

Il condominio, invece, aveva applicato tale criterio solo al lastrico, ritenendo che cornicione e ponteggi non fossero strutturalmente o funzionalmente connessi alla copertura e quindi soggetti al criterio ordinario dell’art. 1123 c.c. 

Il giudizio di primo grado

Il tribunale ha dato ragione all’attore, annullando la delibera. Ha considerato che tutti gli interventi – terrazzo, cornicione e ponteggi – fossero funzionalmente collegati e dovessero quindi essere ricondotti unitariamente al regime di cui all’art. 1126 c.c., trattandosi di un’unica operazione di manutenzione straordinaria su una superficie ad uso esclusivo.

La decisione della Corte d’appello: criteri da distinguere

La Corte di Appello di Genova, investita dell’impugnazione, ha parzialmente riformato la sentenza. Ha riconosciuto che il cornicione aggettante è un elemento architettonico autonomo con funzione decorativa e protettiva delle facciate, qualificabile come parte comune ex art. 1117 c.c..

Di conseguenza, anche i ponteggi necessari per il suo rifacimento non possono essere ricondotti alla funzione di copertura del terrazzo, né considerati accessori a quest’ultimo in senso stretto. Pertanto, per entrambi gli interventi si applica il criterio proporzionale di cui all’art. 1123 c.c.

Ponteggi: uso misto non modifica la regola

Il fatto che i ponteggi possano aver agevolato anche i lavori sul terrazzo non è sufficiente per modificarne il regime di riparto. L’uso promiscuo non li trasforma in elementi funzionali al lastrico: resta prevalente la loro connessione diretta al rifacimento del cornicione, che ha una natura diversa rispetto al terrazzo.

Riparto differenziato in base alla funzione

Secondo la Corte, non è corretto applicare automaticamente l’art. 1126 c.c. a tutte le opere contestuali al rifacimento di una terrazza. È necessario valutare la funzione specifica di ogni elemento, distinguendo quelli strutturalmente o funzionalmente connessi alla copertura (che rientrano nel riparto speciale) da quelli comuni e autonomi, per i quali resta fermo il criterio generale dei millesimi di proprietà.

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Spese processuali

Spese processuali: niente compensazione se la giurisprudenza è chiara La Cassazione ribadisce: non si possono compensare le spese processuali se l’incertezza giurisprudenziale è già stata risolta da tempo. Accolto il ricorso di un cittadino contro la Regione Lazio

Stop alla compensazione automatica delle spese

Spese processuali: con l’ordinanza n. 21421/2025, la Corte di Cassazione ha chiarito che non può essere giustificata la compensazione delle spese di lite se al momento dell’introduzione del giudizio la questione giuridica era stata definitivamente risolta dalla giurisprudenza, in particolare dalle Sezioni Unite.

Il caso

Il giudizio trae origine da una controversia tra un cittadino e la Regione Lazio in materia di tasse automobilistiche, per importi superiori a 4.000 euro. Il contribuente aveva ottenuto l’annullamento dell’estratto di ruolo davanti alla Commissione tributaria provinciale (C.T.P.) di Roma, ma le spese processuali erano state compensate.

Tale decisione è stata confermata anche dalla Commissione tributaria regionale, che ha giustificato la compensazione sulla base dell’art. 15 del d.lgs. n. 546/1992, ritenendo sussistenti “gravi ed eccezionali ragioni” derivanti dall’oscillante orientamento giurisprudenziale e dalla successiva modifica legislativa dell’art. 3-bis del d.l. n. 146/2021.

Il ricorso e la posizione della Cassazione

Il contribuente ha impugnato la decisione ritenendo infondata l’argomentazione sull’incertezza giurisprudenziale, poiché già tre anni prima dell’inizio del giudizio era intervenuta una sentenza delle Sezioni Unite (n. 20425/2017) che aveva risolto definitivamente la questione.

La Sezione tributaria della Cassazione, richiamando anche il precedente n. 6901/2025, ha accolto il ricorso. Ha ritenuto erroneo il richiamo all’incertezza interpretativa, affermando che essa può giustificare la compensazione solo se esistente al momento dell’introduzione della causa.

Nessuna compensazione per incertezze superate

Secondo la Suprema Corte, non è legittimo richiamare un orientamento oscillante quando la giurisprudenza si è già consolidata, e in particolare quando una sentenza delle Sezioni Unite ha chiarito la questione in modo definitivo.

In tal caso, l’interpretazione della C.T.R., che ha ritenuto sussistente una causa eccezionale di compensazione, viola l’art. 15 del d.lgs. 546/1992, in quanto non si può derogare al principio di soccombenza sulla base di un’incertezza che non esiste più al momento della lite.

Novità legislative non rilevanti ai fini della compensazione

La Corte ha infine escluso che l’introduzione di norme sopravvenute, come l’art. 3-bis del d.l. 146/2021, possa costituire fondamento per la compensazione. Una modifica legislativa posteriore alla causa, infatti, non incide sulla valutazione della condotta processuale delle parti, né può essere considerata incertezza giurisprudenziale, trattandosi di volontà del legislatore e non del giudice.

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stalking

Stalking: se il reato connesso diventa a querela, cambia la procedibilità La Corte costituzionale dichiara illegittima la norma che manteneva d’ufficio gli atti persecutori connessi a un danneggiamento divenuto procedibile a querela

Stalking e riforma Cartabia: torna la procedibilità a querela

Con la sentenza n. 123/2025, la Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittima una norma contenuta nel decreto “correttivo” della riforma Cartabia, nella parte in cui impediva che la modifica del regime di procedibilità del reato di danneggiamento si riflettesse su quello degli atti persecutori a esso connessi.

Danneggiamento e stalking con remissione della querela

Il caso oggetto del giudizio prende avvio da un procedimento penale dinanzi al Tribunale di Verona, nel quale un imputato era accusato di atti persecutori (minacce e insulti reiterati) e, in aggiunta, del danneggiamento dell’auto della persona offesa – nello specifico, la rottura dei tergicristalli.

In origine, il danneggiamento su cose esposte alla pubblica fede era procedibile d’ufficio, rendendo tale anche il reato connesso di stalking. Tuttavia, la persona offesa aveva presentato e poi rimesso la querela, ma il giudice non poteva dichiarare l’estinzione del reato a causa della norma sopravvenuta che manteneva gli atti persecutori procedibili d’ufficio anche dopo la riforma.

La riforma Cartabia e il correttivo del 2024

Nel 2024, il decreto correttivo alla riforma Cartabia ha modificato la procedibilità del danneggiamento su cose esposte alla pubblica fede, rendendolo procedibile a querela. Tuttavia, una norma inserita nel decreto stabiliva che tale modifica non si estendesse ai delitti connessi, come gli atti persecutori, che continuavano a rimanere procedibili d’ufficio.

La violazione del principio di retroattività favorevole

La Corte costituzionale ha ritenuto che questa norma rappresenti una deroga ingiustificata al principio di retroattività della legge penale più favorevole, tutelato dall’art. 3 della Costituzione e riconosciuto a livello di diritto internazionale dei diritti umani.

In mancanza della deroga, ha spiegato la Corte, la modifica del regime del reato connesso avrebbe comportato il ritorno alla procedibilità a querela anche per lo stalking, come previsto dalla regola generale.

Incostituzionale la norma che cristallizza il regime d’ufficio

Secondo la Consulta, mancano valide ragioni giustificative per escludere la retroattività favorevole in questo caso. La norma impugnata è quindi costituzionalmente illegittima nella parte in cui prevede la procedibilità d’ufficio per gli atti persecutori connessi al danneggiamento, nonostante la sopravvenuta querelabilità di quest’ultimo.

aquaplaning

Aquaplaning: responsabilità del Comune se causato da ristagno d’acqua La Cassazione riconosce la responsabilità del Comune per l’aquaplaning causato da ristagno d’acqua sulla carreggiata. Risarcito il conducente danneggiato

Responsabile il Comune per l’aquaplaning da ristagno d’acqua

Con l’ordinanza n. 21321/2025, la Corte di Cassazione ha affermato che è responsabile il Comune per il danno subito da un automobilista a causa del ristagno d’acqua sulla carreggiata, che ha generato un fenomeno di aquaplaning e ha determinato lo sbandamento del veicolo contro il guardrail. Secondo i giudici, la dettagliata ricostruzione fornita dal conducente costituisce elemento sufficiente a individuare il nesso causale tra l’anomalia stradale e l’evento dannoso.

I fatti

L’incidente si è verificato nel Comune di Calcinato, dove il conducente, mentre percorreva una strada urbana, ha perso il controllo della vettura a causa dell’accumulo d’acqua sul manto stradale, con conseguente impatto contro la barriera di protezione. Il fenomeno di aquaplaning è stato provocato dal contatto tra le ruote sinistre dell’auto e la zona allagata, che ha generato una perdita di aderenza e il conseguente sbandamento.

Le decisioni di merito

In primo grado, il Tribunale di Brescia (sentenza n. 390/2021) aveva riconosciuto una responsabilità concorrente tra conducente (75%) e Comune (25%). Quest’ultimo era stato condannato al pagamento di 346.250 euro a titolo di danno non patrimoniale. Il giudice aveva accertato, da un lato, la condotta imprudente del conducente (velocità eccessiva e pneumatici usurati), e dall’altro la presenza verosimile di ristagni d’acqua, come evidenziato dal CTU.

La Corte d’appello di Brescia, invece, con sentenza n. 1266/2022, aveva integralmente riformato la decisione, escludendo ogni responsabilità dell’ente. Secondo la Corte, il danneggiato non aveva allegato con precisione la causa dell’incidente, e nel verbale dei Carabinieri non era stata rilevata la presenza di acqua stagnante.

Cassazione: centrale la prova del nesso causale

La Suprema Corte ha invece accolto il ricorso del danneggiato, ritenendo fondata la sua ricostruzione dettagliata del sinistro. I giudici hanno chiarito che, ai sensi dell’art. 2051 c.c., il danneggiato non deve dimostrare la pericolosità intrinseca della strada, ma solo allegare e provare l’esistenza del nesso causale tra il bene demaniale e il danno.

La descrizione fornita dal conducente – che ha minuziosamente spiegato le dinamiche dello sbandamento e il ruolo svolto dall’acqua accumulata – è stata considerata sufficiente a configurare la responsabilità dell’amministrazione per omessa manutenzione e vigilanza sul tratto stradale.

Obbligo di custodia e dovere di manutenzione del Comune

Secondo la Cassazione, l’ente proprietario della strada è tenuto a garantire la sicurezza della viabilità pubblica, mediante un’adeguata attività di manutenzione, ispezione e segnalazione dei pericoli. Il ristagno d’acqua, se non tempestivamente rimosso, può costituire insidia stradale, idonea a determinare incidenti come quello oggetto di giudizio.

L’omissione di tali attività integra una colpa in vigilando, salvo che l’ente non dimostri che il danno sia stato causato da caso fortuito, prova che, nel caso concreto, non è stata fornita.

vizio di mente

Vizio di mente, attenuante più ampia La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo il divieto di prevalenza dell’attenuante del vizio parziale di mente rispetto all’aggravante della rapina commessa presso sportelli bancomat

Vizio di mente: illegittimo il divieto di prevalenza dell’attenuante

La Corte costituzionale, con sentenza n. 130 del 2025, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il divieto di considerare prevalente o equivalente, in sede di determinazione della pena, la circostanza attenuante del vizio parziale di mente rispetto alla aggravante della rapina commessa presso uno sportello bancomat o immediatamente dopo un prelievo.

Il caso sollevato dal Tribunale di Macerata

La questione di legittimità costituzionale era stata proposta dal giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Macerata, il quale rilevava che l’autore della rapina presentava una capacità ridotta di intendere e di volere, tale da integrare l’attenuante del vizio parziale di mente. La norma oggetto di censura, però, impediva al giudice di riconoscere il peso prevalente di tale circostanza rispetto all’aggravante.

Il precedente del 2023 e il principio di eguaglianza

La Consulta aveva già affrontato una questione analoga nella sentenza del 2023, relativa al divieto di prevalenza dell’attenuante del vizio parziale di mente sull’aggravante della rapina in abitazione. In quell’occasione, era stato evidenziato che la disparità di trattamento rispetto alla attenuante della minore età violava l’articolo 3 della Costituzione, in quanto entrambe le condizioni – vizi di mente e minore età – riflettono una ridotta colpevolezza e una minor capacità di controllo degli impulsi.

La dichiarazione di incostituzionalità nel 2025

Richiamando i medesimi principi, la Corte ha ritenuto irragionevole impedire al giudice di valutare la prevalenza dell’attenuante del vizio parziale di mente anche in presenza dell’aggravante della rapina in prossimità di uno sportello automatico. Tale preclusione è stata quindi dichiarata incompatibile con il principio di eguaglianza, sancito dall’art. 3 della Costituzione.

congedo di paternità

Congedo di paternità anche alla madre intenzionale nelle coppie omogenitoriali La Corte costituzionale estende il congedo obbligatorio di paternità anche alla madre intenzionale in una coppia di due donne

La Corte apre al congedo di paternità per le madri intenzionali

Con la sentenza n. 115/2025, depositata in data odierna, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 27-bis del d.lgs. 151/2001, nella parte in cui non prevede il congedo obbligatorio di paternità per la madre intenzionale in una coppia omogenitoriale femminile, regolarmente riconosciuta come genitore nei registri dello stato civile.

Il caso sollevato dalla Corte d’appello di Brescia

La questione è stata rimessa alla Consulta dalla Corte d’appello di Brescia, che ha evidenziato il carattere discriminatorio della norma. Quest’ultima, infatti, riserva il diritto al congedo solo al padre, escludendo la madre non biologica, sebbene legalmente registrata come genitore insieme alla madre biologica. La coppia in oggetto aveva concepito il figlio tramite procreazione medicalmente assistita (PMA) all’estero, nel rispetto della legge del luogo di esecuzione.

Una disparità di trattamento irragionevole

La Corte ha rilevato che impedire alla madre intenzionale di fruire del congedo costituisce una violazione del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), perché crea una disparità di trattamento irragionevole rispetto alle coppie eterosessuali. In entrambe le situazioni vi è un progetto condiviso di genitorialità e un fascio di doveri genitoriali che la legge collega all’esercizio della responsabilità verso il minore.

Centralità dell’interesse del minore

La decisione della Consulta poggia sul principio, centrale nell’ordinamento nazionale e internazionale, secondo cui l’interesse del minore deve prevalere. Il bambino ha diritto a vedersi riconosciuto figlio di entrambi i genitori, ovvero sia della madre biologica che di quella intenzionale, se entrambe si impegnano attivamente nella sua cura e crescita. Tale diritto è sancito anche dagli articoli 315-bis e 337-ter del codice civile, oltre che da normative UE e convenzioni internazionali.

Genitorialità funzionale e ruolo paritario

In relazione al congedo di paternità obbligatorio, la Corte ha sottolineato che esso persegue l’obiettivo di garantire un tempo di cura adeguato per il neonato, mediante la modulazione dei tempi di lavoro e vita familiare. Questo vale tanto per le coppie eterosessuali quanto per quelle omosessuali, poiché la genitorialità ha valore funzionale e paritario, indipendentemente dal sesso o dall’orientamento dei genitori.

Una nuova interpretazione inclusiva del diritto

La Consulta riconosce così la possibilità di individuare nella madre intenzionale il corrispettivo funzionale della figura paterna, riconoscendole il diritto al congedo retribuito di 10 giorni previsto per i padri. La decisione rafforza un modello di genitorialità inclusiva e responsabile, fondato non solo sul legame biologico, ma sulla condivisione reale di responsabilità, affetto e cura verso il figlio.

AppLI

AppLI: come funziona l’assistente virtuale per il lavoro AppLI è il nuovo assistente virtuale sviluppato dal Ministero del Lavoro per supportare i giovani, in particolare i NEET, nell’orientamento, formazione e inserimento lavorativo attraverso l’Intelligenza Artificiale

AppLI: l’IA al servizio dell’occupazione giovanile

Con l’obiettivo di favorire l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha presentato AppLI – Assistente Personale per il Lavoro in Italia. Il progetto, attualmente in fase sperimentale, si rivolge in particolare ai NEET (Not in Employment, Education or Training) ed è stato realizzato con approccio co-design, grazie al coinvolgimento di Regioni, operatori dei Centri per l’Impiego (CPI) e circa 2000 giovani utenti.

Una risposta innovativa alle sfide occupazionali dei NEET

In Italia, secondo i dati ISTAT 2024, quasi 1,4 milioni di giovani tra i 15 e i 29 anni non studiano né lavorano. Si tratta di una condizione di inattività con gravi ripercussioni sociali ed economiche, stimata in un impatto sul PIL pari al 2% annuo. AppLI nasce per affrontare questo fenomeno, offrendo strumenti personalizzati di orientamento e accompagnamento al lavoro.

Le funzionalità principali di AppLI

AppLI si presenta come un assistente digitale attivo 24 ore su 24, progettato per facilitare il percorso lavorativo dei giovani attraverso:

  • simulazione di colloqui di lavoro;

  • ottimizzazione del curriculum vitae;

  • suggerimenti di percorsi formativi su base territoriale;

  • orientamento sulle opportunità coerenti con il profilo personale;

  • supporto nella scrittura di lettere di presentazione;

  • accesso ai dati di mercato tramite Labour Market Intelligence;

  • micro-apprendimento e orientamento all’autoimpiego.

Integrazione con i sistemi pubblici: SIISL e Centri per l’impiego

AppLI si integra con la piattaforma SIISL e potenzia l’attività dei Centri per l’Impiego, migliorando l’efficacia dei servizi del Programma GOL. Dal mese di settembre 2025 è previsto il coinvolgimento di circa 120.000 giovani, pari al 10% della platea NEET, grazie anche al supporto operativo dell’INPS.

Un modello etico e accessibile basato sull’AI Act

AppLI è stato progettato in conformità con le linee guida dell’AI Act, garantendo:

  • rispetto della privacy e protezione dei dati personali;

  • disponibilità continua (h24) anche da mobile;

  • interazione multilingue;

  • trascrizione vocale e interfaccia user-friendly;

  • coaching adattivo e inclusivo.

L’obiettivo è fornire un servizio digitale accessibile, efficace e sicuro per ogni utente, con un’interazione “Human-in-the-loop” che valorizza il ruolo attivo della persona.

Un progetto strategico inserito nella roadmap internazionale

AppLI rappresenta un tassello della strategia ministeriale tracciata nel G7 “Lavoro e Occupazione” di Cagliari, in cui l’Italia ha promosso l’adozione consapevole e trasparente dell’Intelligenza Artificiale nei servizi pubblici. Il progetto è accompagnato da iniziative come:

  • le Linee guida per l’implementazione dell’IA nel mondo del lavoro;

  • l’istituzione di un Osservatorio sull’adozione dell’IA nei servizi pubblici.

Come accedere alla piattaforma AppLI

AppLI è una piattaforma web accessibile da dispositivi mobili tramite link dedicato. L’accesso, inizialmente riservato ai giovani NEET, potrà essere richiesto a partire da metà settembre 2025 presso i Centri per l’Impiego territoriali.

AppLI si configura come uno strumento pubblico, gratuito, e tecnologicamente avanzato, pensato per valorizzare le competenze dei giovani, facilitare il loro accesso al mercato del lavoro e rendere più efficace l’azione pubblica nel contrasto alla disoccupazione giovanile.

Per maggiori info visita il sito del ministero del Lavoro

giustizia riparativa

Giustizia riparativa: legittima l’omissione dell’avviso nella sentenza per irreperibilità La Corte costituzionale conferma: è legittima la mancata previsione dell’avviso sulla giustizia riparativa nella sentenza ex art. 420-quater c.p.p. per irreperibilità dell’imputato

Giustizia riparativa: la Corte si pronuncia sul 420-quater c.p.p.

Con la sentenza n. 128 del 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Grosseto in merito all’articolo 420-quater, comma 4, del codice di procedura penale.
La questione riguardava l’assenza, in tale disposizione, dell’avviso all’imputato della possibilità di accedere ai programmi di giustizia riparativa, previsto invece in altre fasi del procedimento.

Il dubbio di costituzionalità

Il giudice rimettente riteneva che la mancata previsione dell’avviso nella sentenza emessa per irreperibilità dell’imputato determinasse una violazione del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) e del diritto di difesa (art. 24 Cost.).
Il riferimento era al diverso trattamento riservato all’imputato rintracciabile, che riceve espressamente l’avviso ai sensi dell’art. 419, comma 3-bis, c.p.p. all’atto della notifica dell’udienza preliminare.

La giustizia riparativa è attività extraprocessuale

La Corte ha respinto il rilievo, sottolineando innanzitutto che la giustizia riparativa non è un procedimento giurisdizionale, né un istituto del processo penale in senso stretto.
Si tratta, piuttosto, di un percorso extraprocessuale volontario, il cui esito può avere rilievo solo ai fini del trattamento sanzionatorio, come nel caso della commisurazione della pena o della sospensione condizionale.

Di conseguenza, l’omessa previsione dell’avviso nella sentenza ex art. 420-quater c.p.p. non incide sul diritto di difesa, poiché la facoltà di accedere alla giustizia riparativa non è legata alla fase processuale né disciplinata dalle stesse garanzie costituzionali.

La scelta legislativa non è manifestamente irragionevole

In secondo luogo, la Corte ha ribadito che il legislatore dispone di ampia discrezionalità nella conformazione del processo penale e degli strumenti alternativi o accessori.
L’assenza dell’avviso nella sentenza che chiude il processo per irreperibilità non è frutto di arbitrarietà, ma trova giustificazione nella presenza di molteplici occasioni successive per esercitare tale facoltà, anche oltre la definizione del processo.

Nessuna lesione alla possibilità di accedere alla giustizia riparativa

Infine, i giudici costituzionali hanno sottolineato che la facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa non è soggetta a termini perentori.
L’imputato può esercitare questa possibilità in qualsiasi momento, anche dopo l’emissione della sentenza per irreperibilità, e quindi non vi è alcuna compromissione del diritto di iniziativa o di autodifesa.