Famiglia

Assegno divorzile una tantum Assegno divorzile una tantum: alternativa alla corresponsione periodica e ricorrente dell’assegno di divorzio

assegno divorzile una tantum

Cos’è l’assegno divorzile in unica soluzione

L’assegno divorzile una tantum è una forma di liquidazione dell’obbligo di mantenimento derivante dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio in un’unica soluzione. A differenza dell’assegno mensile, l’una tantum esclude la possibilità di revisioni future e comporta la chiusura definitiva di ogni rapporto patrimoniale tra gli ex coniugi.

Questa modalità può essere disposta:

  • di comune accordo tra le parti, in sede di divorzio consensuale;
  • dal giudice, nel divorzio contenzioso, qualora ritenga che la soluzione una tantum risponda all’interesse del beneficiario.

Normativa di riferimento

La disciplina dell’assegno divorzile si rinviene principalmente:

  • nell’art. 5, comma 6, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, che prevede la possibilità di corrispondere l’assegno in un’unica soluzione, in luogo dell’erogazione periodica;
  • nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, che ha più volte delineato i presupposti, i limiti e le conseguenze dell’opzione per l’una tantum, precisando che deve essere valutata in base alla capacità patrimoniale e reddituale delle parti e che il beneficiario deve essere posto, per quanto possibile, in condizioni di autosufficienza economica.

Modalità di erogazione 

L’assegno una tantum può assumere diverse forme:

  • pagamento diretto di una somma determinata in sede di accordo o sentenza;
  • attribuzione di beni mobili o immobili in proprietà (es. trasferimento della casa familiare o di quote societarie);
  • costituzione di un vitalizio o di rendite assicurative, se pattuite contrattualmente tra le parti.

Effetti dell’assegno divorzile una tantum

La corresponsione dell’assegno divorzile in unica soluzione produce effetti definitivi e irrevocabili:

  • estinzione dell’obbligo: il coniuge obbligato non dovrà più versare alcuna somma dopo il pagamento dell’una tantum;
  • irrevisibilità: l’assegno una tantum non può essere oggetto di modifiche future, neppure in caso di mutamenti delle condizioni economiche del beneficiario o dell’obbligato;
  • preclusione di future pretese: il beneficiario non potrà rivendicare ulteriori somme, salvo patto contrario.

Vantaggi 

Vantaggi per il coniuge obbligato:

  • chiusura definitiva del vincolo economico, senza timore di richieste di aumento o modifiche future;
  • prevedibilità finanziaria che consente di programmare il proprio patrimonio senza pendenze nel tempo;
  • evitamento di conflittualità future, soprattutto nei rapporti tra nuove famiglie.

Vantaggi per il coniuge beneficiario:

  • possibilità di disporre immediatamente della somma, reinvestendola o utilizzandola per finalità abitative o professionali;
  • maggiore autonomia economica, soprattutto in assenza di figli minori a carico.

Criticità

  • Se mal calibrata, l’una tantum può risultare insufficiente nel lungo periodo, specie per soggetti in età avanzata o senza autonomia reddituale;
  • rischio di squilibrio patrimoniale se l’accordo non è equamente bilanciato o non assistito da consulenza adeguata.

Aspetti fiscali dell’assegno divorzile una tantum

Dal punto di vista fiscale, l’assegno divorzile una tantum gode di un trattamento differente rispetto all’assegno periodico.

  • L’assegno periodico è deducibile dal reddito del coniuge obbligato e tassato in capo al beneficiari perché considerato fonte reddituale.
  • L’assegno una tantum, invece, non è deducibile dal reddito del soggetto che lo eroga e non è considerato reddito per il beneficiario per cui non tassato

Tale qualificazione fiscale è confermata anche dall’Agenzia delle Entrate e dalla giurisprudenza di legittimità, a condizione che l’importo sia effettivamente corrisposto in un’unica soluzione e non come simulazione di una periodicità occulta.

se ti interessa l’argomento leggi anche gli altri articoli dedicati all’assegno divorzile