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L’avvocato paga il domiciliatario se non provvede il cliente L'avvocato paga il domiciliatario se la parte non lo fa: i chiarimenti della Cassazione sulla deontologia forense

l'avvocato paga il domiciliatario

Deontologia Forense: chiarimenti dalla Cassazione

L’avvocato paga il domiciliatario se non provvede il cliente. Se il dominus non rispetta questa norma deontologica, è soggetto a sanzioni. Sono le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione a chiarire alcuni aspetti del Codice deontologico forense con l’ordinanza n. 4850/2025 depositata il 25 febbraio.

Censura per l’avvocato che non paga il domiciliatario

L’ordinanza riguarda una disputa tra due avvocati che lamentavano il mancato pagamento per servizi svolti come domiciliatari per conto di un collega. Il Consiglio Distrettuale di Disciplina (CDD) ha censurato l’avvocato, che ha impugnato la decisione davanti al Consiglio Nazionale Forense (CNF), sostenendo l’estinzione del procedimento disciplinare. Tuttavia, il CNF ha respinto il ricorso e confermato la sanzione. L’avvocato ha quindi presentato ricorso alla Corte di Cassazione, ribadendo la presunta estinzione del procedimento disciplinare. La Cassazione, analizzando il ricorso relativo al mancato pagamento dei colleghi domiciliatari, ha accolto il primo motivo e respinto il secondo.

Il dominus provvede al compenso del domiciliatario

Nella motivazione, la Corte di Cassazione sottolinea che, ai sensi dell’articolo 43 del Nuovo Codice deontologico Forense, se un avvocato incarica un collega di rappresentare e assistere un proprio cliente e quest’ultimo non adempie al pagamento, è l’avvocato stesso a dover provvedere al compenso.

La mancata osservanza di questa norma disciplinare volta a tutelare i rapporti tra colleghi comporta una violazione disciplinare.

 

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