Guida sotto l’effetto di stupefacenti ed esami
Guida sotto effetto di stupefacenti: non è configurabile il reato previsto dall’articolo 187, comma 8 del Cds se il soggetto alla guida rifiuti il prelievo delle urine acconsentendo al prelievo ematico, già sufficiente. Lo ha chiarito la quarta sezione penale della Cassazione con la sentenza n. 30617/2024.
La vicenda
Nella vicenda, la Corte d’appello di L’Aquila, confermava la sentenza di primo grado con cui il ricorrente veniva dichiarato colpevole del reato previsto e punito dall’articolo 187, commi 3 e 8, del decreto legislativo 285/1992, perché, dopo essere stato fermato alla guida di una autovettura per un controllo sulla circolazione stradale, sebbene invitato dagli operanti di polizia giudiziaria, si era rifiutato di sottoporsi all’accertamenti sanitari per accertare l’effettiva assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, e veniva perciò condannato alla pena di mesi 8 di arresto ed euro 1800 di ammenda, oltre ad essere sanzionato con la sospensione della patente di guida per anni 1.
La Corte aveva evidenziato che nel corso del controllo eseguito dalla polizia giudiziaria in occasione di un sinistro stradale, l’uomo aveva manifestato segni di alterazione psico-fisica e pertanto gli operanti lo avevano invitato a sottoporsi all’accertamento per verificare il tasso alcolemico e l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti. Atal fine si era recato in ospedale, dove aveva accettato di sottoporsi al prelievo del sangue che aveva dato risultato negativo ma, subito dopo, si era allontanato dal pronto soccorso, rifiutandosi di fornire anche un campione delle urine per l’esame tossicologico.
Pertanto, la corte distrettuale riteneva integrata la contravvenzione prevista dalla norma indicata, atteso che l’imputato avrebbe prestato il consenso soltanto ad una verifica parziale mediante esame ematico, rifiutando il prelievo di altri campioni biologici.
Il ricorso
L’imputato, a mezzo del suo difensore, proponeva ricorso per cassazione, deducendo che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte distrettuale, si era reso disponibile a sottoporsi all’esame ematico, idoneo ad entrambi gli accertamenti alcolemico e tossicologico, dovendosi perciò ritenere che non aveva opposto il rifiuto di sottoporsi all’accertamento richiesto. Richiamava in proposito precedenti giurisprudenziali riguardanti casi analoghi, in cui era stato affermato che l’aver comunque accettato di sottoporsi a prelievo ematico, pienamente sufficiente anche ai fini dell’accertamento dell’assunzione di sostanze stupefacenti, rendeva superfluo il compimento dell’ulteriore analisi delle urine.
Peraltro, la sentenza, a dire del ricorrente, risulterebbe carente di motivazione, non avendo fornito alcuna spiegazione sul fatto che l’esame ematico non potesse essere utilizzato per entrambi gli accertamenti alcolemico e tossicologico.
Rifiuto prelievo campioni biologici
Per gli Ermellini, il motivo è fondato.
La disposizione di cui all’art. 187, comma 8, Cod. Strada «non sanziona il rifiuto opposto ad
un particolare prelievo di campioni biologici quanto, piuttosto, la condotta ostativa ovvero deliberatamente elusiva dell’accertamento di una condotta di guida indiziata di essere
gravemente irregolare e tipicamente pericolosa» (cfr. Cass. n. 43864/2016).
Secondo la giurisprudenza di legittimità, non é configurabile li reato previsto dall’art. 187, comma 8, cod. strada, nel caso in cui il soggetto alla guida di un’autovettura rifiuti un tipo di prelievo (ad esempio il prelievo delle urine), acconsentendo ad altro prelievo di liquidi biologici (ad esempio il prelievo ematico), anch’esso idoneo a dimostrare l’assunzione di sostanza stupefacente (cfr., ex multis, Cass. n. 49507/2015).
Va pure ricordato, affermano dal Palazzaccio, che, “ai fini della configurabilità del reato di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, lo stato di alterazione del conducente dell’auto non può essere desunto in via esclusiva da elementi sintomatici esterni, così come avviene per l’ipotesi di guida in stato di ebbrezza alcolica, essendo necessario che detto stato di alterazione venga accertato nei modi previsti dall’art. 187 C.d.S., comma 2, attraverso un esame su campioni di liquidi biologici, trattandosi di un accertamento che richiede conoscenze tecniche specialistiche in relazione alla individuazione ed alla quantificazione delle sostanze”.
La decisione
Nel caso di specie, risulta assodato che il ricorrente aveva accettato di sottoporsi al prelievo ematico “che ben poteva, in ipotesi, essere utilizzato anche per l’accertamento della presenza nel sangue di sostanze stupefacenti. Pertanto, raccordando i principi richiamati al caso concreto, considerato che il prelievo ematico è astrattamente idoneo ai fini della suddetta verifica, deve escludersi che sia stata correttamente motivata la sussistenza del ritenuto rifiuto, non essendo – in linea generale – indispensabile il compimento di un’analisi su due diversi liquidi biologici dell’imputato”.
Nella sentenza impugnata non è in alcun modo spiegato perché fosse necessario che l’uomo dopo aver dato il consenso ed essersi sottoposto al prelievo ematico, fornisse un secondo campione biologico. Per cui, la sentenza impugnata è annullata con rinvio per nuovo giudizio.