In evidenza - home page, Lavoro, Lavoro - Primo piano

Diritto al pasto anche fuori dalle fasce orarie per i turnisti La Corte di Cassazione ha chiarito che il diritto al pasto per i lavoratori turnisti non può essere subordinato a specifiche fasce orarie, salvo diversa previsione del CCNL applicato

diritto al pasto

Diritto al pasto: il principio espresso dalla Cassazione

Diritto al pasto: con l’ordinanza n. 16938/2025, la sezione lavoro della Cassazione ha affermato che il diritto alla fruizione del pasto da parte del lavoratore non può essere limitato in base all’orario in cui viene prestata l’attività lavorativa, se non vi è una chiara previsione contrattuale in tal senso.

La pronuncia trae origine da una controversia promossa da un dipendente turnista di un’azienda ospedaliera, il quale era stato escluso dal servizio mensa aziendale a causa della particolare articolazione del proprio orario di lavoro.

Il caso concreto: esclusione dal servizio mensa

Nel caso sottoposto all’attenzione dei giudici, l’azienda sanitaria aveva negato al lavoratore l’accesso al servizio mensa, sostenendo che lo stesso avrebbe potuto consumare il pasto prima o dopo il turno, non rientrando nelle consuete fasce orarie previste per la pausa pranzo.

Tuttavia, nessuna disposizione del contratto collettivo nazionale del comparto Sanità applicato prevedeva una tale limitazione. Di conseguenza, secondo la Corte, non era possibile subordinare il diritto al pasto al rispetto di determinate fasce orarie.

Pasto e pausa nell’orario di lavoro

La Cassazione ha chiarito che il diritto al pasto è riconducibile al diritto alla pausa durante l’orario di lavoro, così come stabilito dalle disposizioni contrattuali collettive. Pertanto, l’effettività del diritto non può essere negata per il solo fatto che la prestazione lavorativa non coincida con l’orario normalmente destinato alla consumazione del pasto.

In altri termini, non assume rilievo il momento esatto della fruizione del pasto, bensì la previsione di una pausa correlata alla turnazione effettivamente svolta dal lavoratore. Questo vale soprattutto nei casi, come quello esaminato, in cui l’orario è strutturato su turni atipici.

L’importanza del contratto collettivo

Elemento centrale della decisione è il richiamo al CCNL applicato. La Corte sottolinea che, in assenza di una disciplina contrattuale che subordini il diritto al pasto a determinate condizioni orarie, non è legittimo escludere i lavoratori turnisti dalla fruizione del servizio mensa.

Il contratto collettivo, pertanto, costituisce la fonte regolatrice esclusiva del diritto in questione e non può essere superato da prassi aziendali o da interpretazioni restrittive da parte del datore di lavoro.

Allegati