reato di falso materiale

Reato di falso materiale coprire la targa per sfuggire all’autovelox La Cassazione conferma il reato di falso materiale nei confronti dell'automobilista che ha coperto la targa per sfuggire all'autovelox

Targa manomessa è reato

Con la sentenza n. 5255/2025, la quinta sezione penale della Corte di Cassazione ha stabilito un principio importante in materia di violazioni stradali e responsabilità penale: coprire la targa dell’auto con del nastro adesivo per eludere i controlli dell’autovelox costituisce reato di falso materiale. Questo pronunciamento rappresenta un punto fermo nell’interpretazione delle condotte fraudolente tese a sottrarsi alle sanzioni amministrative, chiarendo i confini tra illecito amministrativo e reato penale.

Il caso: l’automobilista e la targa camuffata

Il caso riguarda un automobilista cui veniva rigettata la richiesta di riesame avverso il provvedimento di convalida del sequestro probatorio di una targa contraffatta (con apposizione di nastro adesivo).

Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’indagato, per il tramite del proprio difensore, lamentando che il Tribunale aveva ricondotto la condotta alla violazione del precetto penale, anziché all’illecito amministrativo previsto dal comma 12 dell’art. 100 cod. strada, alla luce del quale “chiunque circola con un veicolo munito di targa non propria o contraffatta è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.046 a Euro 8.186”. Si deduce altresì vizio di motivazione apparente, per non avere il collegio del riesame adeguatamente valorizzato la circostanza che l’indagato non si era accorto dell’esistenza di nastro adesivo sulla targa, come dimostrato dal fatto che aveva superato – lampeggiando – l’auto dei carabinieri e si era poi fermato spontaneamente.

Insiste il ricorrente nel sostenere l’innocuità del falso, alla luce del fatto che il falso realizzato era macroscopicamente percepibile da chiunque e, a tutto voler concedere, sarebbe ravvisabile, a suo avviso, la violazione dell’art. 102, comma 7, cod. strada che sanziona chi circola con targa non chiaramente ed integralmente leggibile.

La decisione della Cassazione: il falso materiale si configura

La Cassazione ha confermato la condanna, ribadendo che “integra il reato di falsità materiale, commessa dal privato in certificati o autorizzazioni amministrative (artt. 477 e 482 c.p.), la condotta di colui che modifica i dati identificativi della targa della propria autovettura mediante applicazione di nastro adesivo, mentre non è configurabile l’illecito amministrativo previsto dall’art. 100, comma 12, cod. strada., che sanziona chi circola con veicolo munito di targa non propria o contraffatta nel caso in cui questi non sia l’autore della contraffazione. (Sez. 5, n. 20799 del 22/02/2018, Cognetta, Rv. 273035 – 01)”.

Le ulteriori considerazioni dedicate alla innocuità del falso, per gli Ermellini, non colgono nel segno, proprio alla luce della finalità emergente dalle dichiarazioni rese dallo stesso indagato di voler rendere la targa non identificabile ai rilevatori automatici di velocità.

Va ribadito proseguono i giudici che, in tema di falsità in atti, ricorre il cosiddetto “falso innocuo” nei casi in cui l’infedele attestazione (nel falso ideologico) o l’alterazione (nel falso materiale) siano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell’atto e non esplichino effetti sulla sua funzione documentale, non dovendo l’innocuità essere valutata con riferimento all’uso che dell’atto falso venga fatto (Sez. 5, n. 5896 del 29/10/2020, dep. 2021, Rv. 280453 – 01).

In tale contesto, “la disinvolta condotta di guida e il fatto che il ricorrente si fosse fermato sono dati che non assumono alcun rilievo rispetto alle conclusioni univocamente ritraibili dagli elementi sopra ricordati”.

Il ricorso è dunque rigettato.

porto d'armi

Porto d’armi: come si ottiene Guida all’ottenimento del porto d’armi, quali sono le tipologie, come si presenta la domanda, qual è la normativa di riferimento

Il porto d’armi: cos’è

Il porto d’armi è un’autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti che consente ai cittadini di detenere e, in alcuni casi, portare armi da fuoco. In Italia, la normativa che disciplina il porto d’armi è principalmente contenuta nel Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) e nelle relative disposizioni attuative.

Normativa di riferimento

La disciplina del porto d’armi in Italia è regolata principalmente dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) e dalle relative disposizioni attuative. Nel corso degli anni, diverse modifiche legislative hanno aggiornato la materia, tra cui il Decreto Legislativo n. 104 del 2018, che ha recepito la Direttiva UE 2017/853, introducendo novità sia per il rilascio del porto d’armi per difesa personale sia per la detenzione di armi in casa.

Tipologie di porto d’armi

Esistono diverse tipologie di porto d’armi, ciascuna con specifiche finalità e requisiti:

  • Porto d’armi per difesa personale: autorizza il titolare a portare un’arma fuori dalla propria abitazione per difesa personale. Ha una validità di un anno ed è rilasciato dalla Prefettura.
  • Porto d’armi per uso sportivo: consente di detenere e utilizzare armi per attività sportive, come il tiro a segno o il tiro a volo. La licenza ha una validità di cinque anni ed è rilasciata dal Questore.
  • Porto d’armi per uso venatorio: permette di portare fucili da caccia durante la stagione venatoria. Anch’essa ha una validità di cinque anni ed è rilasciata dal Questore.
  • Licenza per collezione di armi: autorizza la detenzione di armi a scopo collezionistico, senza possibilità di utilizzarle. Questa licenza ha carattere permanente.

Procedura per la richiesta

La procedura per ottenere il porto d’armi varia in base alla tipologia richiesta, ma generalmente include i seguenti passaggi:

  1. Presentazione della domanda: la richiesta deve essere inoltrata all’autorità competente (Questura o Prefettura) utilizzando gli appositi moduli disponibili presso gli uffici di Polizia o Carabinieri.
  2. Requisiti del richiedente: è necessario essere maggiorenni, non avere precedenti penali e dimostrare l’idoneità psico-fisica attraverso certificati medici specifici.
  3. Documentazione aggiuntiva: a seconda della licenza richiesta, potrebbero essere necessari ulteriori documenti, come l’attestato di frequenza a corsi di tiro per uso sportivo o il tesserino venatorio per uso caccia.

Rinnovo del porto d’armi

Il rinnovo dell’autorizzazione deve essere richiesto prima della scadenza della licenza in possesso. La procedura è simile a quella per il primo rilascio e richiede la presentazione di una nuova domanda corredata dalla documentazione aggiornata. È fondamentale rispettare i termini di validità per evitare sanzioni o il ritiro dell’autorizzazione. Per la licenza ad uso sportivo o per quella di caccia esempio il rinnovo deve avvenire prima della scadenza dei 5 anni, per la difesa personale invece prima del decorso di un anno.

Giurisprudenza rilevante

La giurisprudenza italiana ha più volte affrontato temi legati al porto d’armi:

Corte di Cassazione n. 28320/2019: Il possesso di un’autorizzazione per il porto d’armi a fini sportivi non legittima il trasporto dell’arma per scopi differenti da quelli previsti dal provvedimento amministrativo.

Consiglio di Stato n. 6789/ 2020: La normativa sulle autorizzazioni di polizia, secondo gli artt. 11 e 43 del T.U.L.P.S., mira a impedire il rilascio del porto d’armi a persone che, per il loro passato, dimostrino scarsa affidabilità nel corretto utilizzo delle armi, rappresentando un potenziale rischio per la sicurezza pubblica. Tuttavia, è necessario che i precedenti del richiedente evidenzino una propensione alla violenza o all’uso improprio delle armi, tale da far prevedere, in via preventiva, un pericolo per l’ordine pubblico o la sicurezza altrui.

Consiglio di Stato n. 7545/2024 Il ritiro della licenza di detenzione di armi è legittimo in caso di abuso, come nello svolgimento illegale dell’attività venatoria, poiché qualsiasi elemento che generi dubbi sulla possibilità di un uso improprio delle armi giustifica l’intervento dell’autorità. In Italia, non esiste un diritto costituzionale al possesso di armi, ma vige un divieto generale, con la possibilità di concedere licenze solo a soggetti ritenuti pienamente affidabili. Il controllo amministrativo in questo ambito è particolarmente rigoroso, poiché mira a prevenire rischi per la sicurezza pubblica e l’incolumità dei cittadini. La concessione della licenza, quindi, è subordinata a un’attenta valutazione comparativa tra l’interesse del richiedente e il dovere dello Stato di garantire la sicurezza collettiva, con la tutela della pubblica incolumità che assume sempre un ruolo prioritario.

 

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compensi anche per le udienze

Avvocato: compensi anche per le udienze di mero rinvio All’avvocato d’ufficio spettano i compensi anche per le udienze di mero rinvio nel processo penale

Il diritto ai compensi per le udienze di rinvio

Al difensore d’ufficio spettano i compensi anche per le udienze di mero rinvio. Questa regola si applica anche nei casi in cui il rinvio sia stato disposto per la ricerca dell’imputato irreperibile. La presenza obbligatoria del difensore, infatti, comporta un’attività professionale che deve essere adeguatamente remunerata. Così la Cassazione, nella sentenza n. 4539/2025.

La vicenda

Nella vicenda, l’avvocato aveva chiesto al tribunale di Reggio Calabria, la liquidazione dei compensi e il rimborso delle spese in relazione all’attività difensiva d’ufficio svolta nell’interesse dell’imputato ammesso al gratuito patrocinio. Il tribunale rigettava la richiesta e, proposto ricorso in opposizione, anche questo veniva rigettato sul presupposto che il difensore avesse presenziato a quattro udienze di mero rinvio, che si erano rese necessarie per l’espletamento delle ricerche dell’imputato poi dichiarato irreperibile, e che erano escluse, in quanto tali, dalla liquidazione ai sensi dell’art. 12, comma 1, del D.M. n. 55/2014.

La questione approdava, quindi, in Cassazione, innanzi alla quale l’avvocato si doleva del rigetto dell’istanza di liquidazione onorari sul presupposto della mancanza di attività difensiva, senza, invece, considerare che nel processo penale vige il principio dell’obbligatorietà del diritto di difesa dalla quale discende l’obbligatorietà dell’attività difensiva, tanto più nel momento in cui il difensore sia nominato d’ufficio e quindi debba onorare un incarico avente natura pubblica, in virtù del quale è tenuto a presenziare anche alle udienze di mero rinvio, non celebrabili in assenza del difensore.

Compensi difensore d’ufficio

Per gli Ermellini, il motivo è fondato.

L’art. 117 d.P.R. n. 115 del 2002, premettono, stabilisce, infatti, al comma 1 che “L’onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio della persona sottoposta alle indagini, dell’imputato o del condannato irreperibile sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall’articolo 82”, ni virtù del quale “L’onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell’impegno professionale, in relazione all’incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa”.

Lo stesso art. 12 del d.m. n. 55 del 2014, stabilisce che li compenso si liquida per fasi, intendendosi con ciò la fase di studio, ivi compresa l’attività investigativa, la fase introduttiva del giudizio, la fase istruttoria o dibattimentale e la fase decisionale.

Per cui proseguono i giudici, “nessuno sbarramento è, dunque, imposto dal legislatore in ordine alla liquidazione spettante al difensore d’ufficio di persona irreperibile in relazione alla natura delle specifiche attività svolte, ossia all’an della spettanza dei compensi, incidendo le specifiche attività svolte soltanto sulla valutazione del quantum della pretesa, come evincibile dal ridetto art. 82, che richiama per l’appunto l’impegno professionale profuso nello svolgimento dell’incarico”.

Il DM 55/2014

Con riguardo a questo specifico aspetto, inoltre, l’art. 12, secondo capoverso, del d.m. n. 55 del 2014, fornisce ulteriori precisazioni, allorché stabilisce che “Ai fini della liquidazione del compenso spettante per l’attività penale […] si tiene altresì conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all’espletamento delle attività medesime”, oltre naturalmente agli altri criteri specificati nella prima parte, ossia “delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata, dell’importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell’autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti e degli atti da esaminare, della continuità dell’impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonché dell’esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente”.

Compensi anche per le udienze di mero rinvio

“Ciò comporta – affermano quindi da piazza Cavour – che la partecipazione ad udienze di mero rinvio non incide sull’esistenza del diritto al compenso, comunque dovuto ai sensi del terzo comma dell’art. 12 d.m. n. 55 del 2014, ma semmai sulla sola quantificazione dello stesso, in uno con gli ulteriori criteri meglio specificati nel comma 1 della predetta disposizione”.

Del resto, negli stessi termini si è già espressa la Cassazione, nell’interpretare li ridetto art. 12, comma 1, affermando, “che il tempo necessario per lo svolgimento della prestazione professionale rileva unicamente ai fini della quantificazione del compenso conseguentemente maturato, ma non può in alcun modo comportare che, in ragione della asserita brevità temporale di esecuzione della stessa, li compenso relativo possa essere addirittura negato (Cass., Sez. 6-2, 10/9/2020, n. 18791)”.

La decisione

Alla luce delle premesse svolte, dunque, ha errato il giudice di merito nel rigettare la pretesa liquidazione sul presupposto che le quattro udienze alle quali aveva partecipato il difensore fossero di mero rinvio, non soltanto perché non ha considerato che, nel processo penale, l’assistenza del difensore è sempre obbligatoria e che questi svolge attività anche solo con la sua necessaria presenza, ma anche perché, nella specie, i rinvii si erano resi necessari al fine di svolgere le ricerche dell’imputato irreperibile e attenevano, perciò, alla fase introduttiva del giudizio.

Peraltro, il giudice, concludono dalla S.C., avrebbe anche dovuto valutare quali ulteriori attività il difensore avesse avuto modo di compiere, anche tenendo conto del momento della nomina, se in udienza o fuori da essa.

In definitiva, il ricorso è fondato e l’ordinanza impugnata cassata con rinvio.

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casella pec piena

Casella pec piena: obbligo di secondo invio La Cassazione ha chiarito l'obbligo per la PA di effettuare un secondo invio della notifica in caso di casella pec piena

Casella pec piena

Casella pec piena: la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 3703/2025, ha chiarito l’obbligo per la Pubblica Amministrazione di effettuare un secondo invio della notifica a mezzo PEC quando la casella del destinatario risulta satura. Non è invece necessario un secondo invio in caso di indirizzo non valido.

Il caso concreto

La vicenda trae origine dal ricorso di una contribuente contro un’intimazione di pagamento, contestando l’omessa notifica di alcune cartelle e sollevando l’eccezione di prescrizione e decadenza. La CTP ha accolto il ricorso, e la CTR ha respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate, che ha poi ricorso in Cassazione.

Il principio stabilito dalla Cassazione

“In caso di notifica a mezzo PEC ex art. 60 D.P.R. 600/1973, ove l’indirizzo risulti non valido o inattivo, il completamento della notifica tramite deposito telematico e pubblicazione dell’avviso su InfoCamere, con successiva raccomandata, non richiede un secondo invio PEC, che è necessario solo in caso di casella satura al primo tentativo.”

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remissione di querela

Remissione di querela: guida e modello Remissione di querela: cos'è, quali sono le conseguenze e la giurisprudenza rilevante in materia

Cos’è la remissione di querela

La remissione di querela, disciplinata dall’art. 152 del Codice Penale, è l’atto con cui la persona offesa revoca la querela sporta per un reato perseguibile a querela di parte, provocando l’estinzione del reato. Questa facoltà è fondamentale nei procedimenti per reati minori, favorendo la composizione bonaria delle controversie.

Quando si può fare la remissione di querela

La remissione è possibile solo per i reati procedibili a querela di parte, come:

  • ingiuria (prima della depenalizzazione), diffamazione, lesioni lievi, violenza privata;
  • danneggiamento semplice, minacce non aggravate.

Essa può essere effettuata:

  • prima dell’inizio del processo o durante il processo, ma prima della condanna, ad eccezione dei casi previsti dalla legge;
  • in sede processuale o extraprocessuale in modo espresso o tacito (se il querelante compie atti incompatibili con la volontà di portare avanti la querela);
  • senza apporre alla stessa termini o condizioni, in essa però si può indicare la rinuncia al diritto di ottenere restituzioni e risarcimento del danno.

Conseguenze della remissione di querela:

  • estinzione del reato: il procedimento penale cessa;
  • impossibilità di riproporre la querela, in quanto l’atto è irrevocabile.

Accettazione della remissione

L’art. 155 c.p. stabilisce che:

  • la remissione non produce effetti se il querelato la ricusa in modo espresso o tacito;
  • se il querelato è un minore o un interdetto, non ha un rappresentante o è in conflitto con lo stesso, la remissione è accettata dal curatore speciale.

Giurisprudenza rilevante sulla remissione di querela

Di seguito alcune massime della Cassazione:

Cassazione n. 16375/2019

La rinuncia alla denuncia, una volta che la persona accusata l’ha formalmente accettata, porta alla chiusura del procedimento penale, annullando il reato. Questo effetto ha la precedenza su qualsiasi altra ragione di chiusura del caso. Se questa rinuncia avviene mentre il caso è in esame presso la Corte di Cassazione, i giudici devono obbligatoriamente dichiarare la fine del processo. La decisione di chiudere il caso per rinuncia alla denuncia cancella automaticamente tutte le condanne civili legate al reato.

Cassazione n. 35539/2021

“integra remissione tacita di querela la mancata comparizione alla udienza dibattimentale del querelante, previamente ed espressamente avvertito dal giudice che l’eventuale sua assenza sarà interpretata come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela (Sez. U, n. 31668 del 23/06/2016).

Cassazione n. 31832/2024

“Integra remissione tacita di querela la mancata comparizione alla udienza dibattimentale del querelante, previamente ed espressamente avvertito dal giudice che l’eventuale sua assenza sarà interpretata come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela.”

Cassazione n. 6031/2025

“ammissibile il ricorso per cassazione proposto anche al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell’impugnazione.”

Modello di remissione di querela

Oggetto: Remissione di querela
Spett.le Procura della Repubblica presso il Tribunale di [Città]
Io sottoscritto/a [Nome e Cognome], nato/a il [data] a [luogo], C.F. [codice fiscale], residente in [indirizzo], dichiaro di rimettere la querela sporta in data [inserire data] nei confronti del Sig./Sig.ra [Nome dell’imputato], nato/a il [data], per il reato di [indicare il reato] (art. [articolo c.p.]).
Dichiaro di essere consapevole che la remissione è irrevocabile e comporta l’estinzione del reato.
[Luogo, Data]
Firma: _____________________
Allega: copia del documento di identità.

 

 

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polizza condominio

Polizza condominio anche senza unanimità Polizza condominio: la Cassazione sostiene che l'assemblea ha la facoltà di stipulare una polizza assicurativa senza unanimità dei consensi

Polizza condominio: cosa dice la Cassazione

L’assemblea condominiale ha la facoltà di stipulare una polizza assicurativa per la tutela legale senza l’unanimità dei consensi. Ciò perché la spesa rientra tra i costi relativi alla gestione comune dell’edificio e deve essere ripartita tra tutti i condomini. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 4340/2025.

Il caso giuridico

Una condomina ha citato in giudizio il condominio per ottenere la dichiarazione di nullità o l’annullamento della delibera condominiale, con la quale veniva approvato l’addebito, nel bilancio condominiale, di un premio di € 1.688,91 per la stipula di una polizza assicurativa di tutela legale.
L’attrice sosteneva che tale spesa era lesiva del diritto individuale dei condomini, regolato dall’art. 1132 c.c., e deduceva che la delibera non rientrava nei poteri assembleari di cui all’art. 1135 c.c. Chiedeva, altresì, la condanna dell’indicato Condominio al risarcimento danni ex art. 96, co. 1 e 3, c.p.c.
Il giudice di pace adito respingeva la domanda che veniva rigettata anche in appello dal tribunale di Forlì, il quale richiamando la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 11349/2022 e n. 23254/2021), sosteneva che l’assemblea condominiale, nei limiti dell’art. 1135 c.c., può validamente deliberare spese per coprire costi processuali inerenti le parti comuni, senza violare il diritto dei condomini dissenzienti.
La questione approdava quindi in Cassazione.

La decisione della Cassazione

Innanzi al Palazzaccio, la condomina si doleva che la delibera assembleare approvando la stipula di una polizza assicurativa di tutela legale, con addebito del premio a tutti i condomini, avesse violato li diritto dei dissenzienti previsto dall’art. 1132 c.c., che consente loro di estraniarsi dalle conseguenze delle liti deliberate dall’assemblea, eccedendo “i poteri dell’assemblea previsti dall’art. 1135 c.c., in quanto ha imposto un onere generalizzato anche sui condomini non partecipanti alle controversie, incidendo sui diritti individuali e determinando un aggravio economico ingiustificato”.

Per gli Ermellini, tuttavia, la donna ha torto. Richiamando l’orientamento univoco ormai espresso in più pronunce, la S.C. ha ribadito che “l’assemblea condominiale ha li potere di stipulare una polizza per la tutela legale nell’ambito della propria discrezionalità gestionale”.  Inoltre, “l’articolo 1132 del codice civile non può essere invocato per invalidare la stipula della polizza, poiché questa non impone ai condomini dissenzienti di contribuire alle spese processuali di una controversia specifica, ma ha una finalità più generale di tutela del condominio. Questa Corte ha sottolineato che le spese per la stipula della polizza devono essere ripartite tra tutti i condomini in base ai criteri stabiliti dall’articolo 1123 c.c., trattandosi di una spesa relativa alla gestione comune dell’edificio (cfr., per tutte, Cass. n. 23254/2021 e Cass.
п.11891/2024)”.
Il ricorso è quindi inammissibile.

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Giuramento decisorio: le precisazioni della Cassazione Giuramento decisorio: la Cassazione precisa che deve provare fatti, non valutazioni, opinioni o questioni giuridiche

Giuramento decisorio: fatti specifici e concreti

Il giuramento decisorio non può riguardare la conferma o la negazione di rapporti giuridici, situazioni legali o qualifiche giuridiche. Non può essere utilizzato per ottenere giudizi di valore, opinioni o interpretazioni giuridiche. La sua formulazione deve riferirsi a fatti specifici e concreti.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 3982/2025 nel rigettare un ricorso finalizzato a contestare l’utilizzo delle prove nei giudizi di merito necessari per risolvere una controversia sul diritto di proprietà di alcuni beni immobili.

Proprietà controversa: giuramento decisorio prova regina

Nell’ambito di una controversia avente a oggetto la proprietà di alcuni beni immobiliari, in sede di Cassazione il ricorrente contesta la violazione della normativa sulla prestazione del giuramento decisorio, prestato e poi revocato. In sede di appello la Corte, nel rispetto della decisione di primo grado ha infatti giustificato il provvedimento di revoca dell’ordinanza che aveva ammesso il giuramento decisorio. Nel caso di specie il giuramento decisorio era stato deferito dall’attrice al convenuto per consentire al giudice di decidere, sulla base dello stesso, la controversia sulla proprietà degli immobili, di cui la stessa riteneva di essere titolare esclusiva.

Il convenuto, aveva infatti prestato giuramento rispondendo precisamente sui singoli punti e negando le circostanze dedotte. Il giudice avrebbe quindi dovuto decidere sulla base delle risposte fornite dal convenuto, che aveva negato la proprietà dell’immobile in capo all’attrice, compresa l’avvenuta acquisizione per usucapione ventennale in favore della stessa. Il Giudice non poteva decidere sulla base dei documenti prodotti in giudizio. Il giuramento decisorio costituisce la prova principale sulla quel il giudice avrebbe dovuto decidere la controversia.

Revocabile l’ordinanza di ammissione del giuramento

La Cassazione però respinge questo motivo e l’intero ricorso, fornendo una complessa motivazione sul giuramento decisorio.

Gli Ermellini ricordano che l’ordinanza che ammette il giuramento decisorio può essere revocata anche dopo la sua prestazione. Il giudice può annullarla se ritiene che non sussistano le condizioni per il suo deferimento. Questo principio vale indipendentemente dal comportamento processuale delle parti, poiché il giuramento è un mezzo istruttorio soggetto a condizioni di ammissibilità inderogabili.

Il giudice deve verificare d’ufficio le condizioni per l’ammissibilità del giuramento, come la formula, la modalità della delazione e l’idoneità alla definizione della lite. Se il giuramento è stato ammesso in primo grado, il giudice dappello può riesaminarne la decisorietà e verificarne la correttezza. Anche se il soccombente lo contesta solo nella fase conclusiva del secondo grado, il giudice può rivedere la decisione.

Nel caso in esame, il ricorrente sostiene che, essendo il giuramento una prova legale, il giudice non possa revocarlo e basare la decisione su prove documentali. Tuttavia, la giurisprudenza afferma che il giudice può sempre riesaminare l’ammissibilità del giuramento. Il potere di controllo non trova ostacolo nell’art. 2738 c.c., poiché le condizioni per la sua validità non dipendono dalla volontà delle parti.

Giuramento decisorio per provare fatti giuridici

Il giuramento decisorio non può riguardare rapporti giuridici, valutazioni od opinioni. Deve vertere su fatti storici percepiti direttamente dal giurante.

Nel caso specifico, i capitoli del giuramento risultavano inammissibili e irrilevanti per la decisione della causa. Il ricorrente riteneva che la causa dovesse essere decisa sulla base del giuramento del convenuto, il quale negava l’usucapione degli immobili. Tuttavia, le affermazioni giurate riguardavano aspetti giuridici e non fatti concreti.

Inoltre, il rapporto tra le parti era già stato accertato con sentenze passate in giudicato, che confermavano l’esistenza di un contratto di locazione e la titolarità del bene. Il giudicato aveva anche stabilito che il ricorrente era un semplice conduttore e non un proprietario.

In conclusione, il giuramento decisorio non può avere a oggetto la determinazione di rapporti giuridici. Il giudice ha il potere di revocarlo anche dopo la sua prestazione, se non ne ricorrono le condizioni di ammissibilità. In questo caso, la decisione di revoca appare giustificata, in quanto il giuramento non era idoneo a definire la lite.

 

Leggi la guida Il Giuramento decisorio

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estinzione del reato

Estinzione del reato per condotte riparatorie anche in Cassazione La Cassazione rammenta che l’estinzione del reato per condotte riparatorie può essere chiesta in qualunque fase del procedimento

Estinzione del reato per condotte riparatorie

L’estinzione del reato per condotte riparatorie può essere richiesta in qualunque fase del procedimento, compreso il giudizio di cassazione, purchè ciò avvenga entro il termine e il giudice di merito abbia valutato la congruità dell’offerta. Questo quanto affermato dalla quinta sezione penale della Cassazione, con la sentenza n. 7263/2025, dando ragione a un imputato per il reato di furto di una bicicletta.

La vicenda

Nella vicenda, l’uomo aveva invocato l’applicazione dell’art. 162-ter cod. pen., sul presupposto che il delitto di furto contestato è punibile a querela di parte e che aveva restituito la bicicletta alla persona offesa prima del giudizio. La Corte territoriale ha tuttavia ritenuto che la richiesta non potesse trovare accoglimento, «essendo il reato originariamente contestato (ndr ricettazione) procedibile d’ufficio».

Il ricorso

Avverso la sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia, deducendo l’inosservanza o erronea applicazione degli artt. 531 cod. proc. pen. e 162-ter cod. pen.

Nel dettaglio, il ricorso denuncia che la Corte d’appello non abbia dichiarato estinto il reato ex art. 162-ter cod. pen. pur avendo l’imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, riparato interamente il danno cagionato mediante la restituzione della bicicletta al legittimo proprietario.

Tale decisione sarebbe stata motivata sull’erroneo presupposto che il reato originariamente contestato fosse procedibile d’ufficio, ma non considerando che quello risultante dalla riqualificazione era, invece, procedibile a querela.

Estinzione del reato: l’art. 162-ter c.p.

Per la S.C., il ricorso è fondato. Va premesso, affermano i giudici di legittimità, “che l’art. 162-ter cod. pen. prevede, al comma primo, una causa di estinzione del reato che il giudice dichiara, «sentite le parti e la persona offesa», quando, «nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione», «l’imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato». Tale possibilità è data anche nel caso in cui vi sia stata, da parte del giudice, la riqualificazione del reato procedibile d’ufficio in una fattispecie procedibile a querela, a condizione che l’offerta riparatoria o risarcitoria sia tempestivamente formulata, così da consentire al giudice di verificarne la congruità e salva la possibilità di concessione, su richiesta dell’imputato impossibilitato ad adempiervi per causa a lui non addebitabile, di un termine per provvedervi anche ratealmente (Sez: 4, n. 640 del 29/11/2023)”.

Tempi per la richiesta

Inoltre, proseguono i giudici, “l’applicazione della causa estintiva del reato può essere richiesta in qualunque fase del procedimento, ivi compreso il giudizio di cassazione, a condizione che la condotta riparatoria sia intervenuta entro il termine massimo rappresentato dalla suddetta dichiarazione, e che il giudice di merito abbia sentito le parti e valutato la congruità della somma offerta (così Sez. 4, n. 39304 del 14/10/2021)”.

La decisione

Tanto premesso, nel caso in esame, concludono i giudici di piazza Cavour, “il reato di ricettazione originariamente contestato risulta essere stato effettivamente derubricato, nella fattispecie prevista dall’art. 624 cod. pen. In tale situazione, l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui l’originaria contestazione di un delitto procedibile d’ufficio osterebbe all’operatività della fattispecie estintiva e ciò ad onta dell’avvenuta riqualificazione operata dal primo giudice, deve ritenersi non conforme al già richiamato indirizzo interpretativo di legittimità, che il Collegio pienamente condivide e riafferma”.

Su tali premesse, la sentenza impugnata è annullata con rinvio al giudice di merito.

 

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giuramento decisorio

Il giuramento decisorio Il giuramento decisorio: disciplina, effetti e differenze con il giuramento suppletorio ed estimatorio, guida con giurisprudenza

Cos’è il giuramento decisorio

Il giuramento decisorio è un mezzo di prova regolato dagli artt. 2736 e seguenti del Codice Civile e dagli artt. 233 e seguenti del Codice di Procedura Civile. Consiste nella dichiarazione solenne resa da una parte su fatti controversi, vincolando il giudice alla decisione conforme alla risposta ricevuta.

Ammissibilità del giuramento decisorio

Il giuramento decisorio è ammissibile solo su fatti rilevanti, controversi e non altrimenti dimostrabili.

La Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 1551/2022 ha sancito infatti l’inammissibilità dell’istituto quando, in caso di ammissione dei fatti rappresentati, la formulazione delle circostanze non conduca all’accoglimento della domanda ma richieda comunque una valutazione dei fatti da parte del giudice di merito.

Effetti del giuramento decisorio

Il giuramento decisorio, una volta reso, produce specifici effetti:

  • se confessato vincola il giudice a decidere in conformità;
  • se rifiutato, il rifiuto equivale a confessione (art. 2738 c.c.) per cui confessa su fatti a se sfavorevoli e favorevoli all’altra parte;
  • se falso: può dar luogo a responsabilità penale (art. 371 c.p.) ed è punito con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.

Giuramento decisorio, suppletorio ed estimatorio

Il nostro ordinamento contempla tre tipi diversi di giuramento, decisorio, suppletorio ed estimatorio.

Vediamo in che cosa si distinguono:

  • Giuramento decisorio: rappresenta la prova principale ed è richiesto dalle parti su fatti controversi, può essere de scientia (o de notizia) e de veritate a seconda che i fatti per i quali viene deferito riguardino personalmente la parte o fatti altrui di cui è a conoscenza;
  • Giuramento suppletorio: viene invece disposto d’ufficio dal giudice per chiarire aspetti residui o incerti sui quali non mancano le prove, ma non risultino nemmeno pienamente provate le domande e le eccezioni delle parti;
  • Giuramento estimatorio: finalizzato a determinare l’ammontare di un credito o un valore economico (art. 2736 comma 2 c.c.). Ad esso si ricorre quando questa prova non può essere raggiunta altrimenti.

Giurisprudenza rilevante

La giurisprudenza di legittimità in particolare ha fornito negli anni importanti chiarimenti sull’istituto:

 Cassazione n. 3991/2024

“Il giuramento decisorio è una solenne dichiarazione di verità (quando si riferisce ad un fatto proprio del giurante) o di scienza (quando attiene alla conoscenza che il giurante abbia di un fatto altrui) circa lesistenza di un determinato fatto favorevole a chi lo presta, idoneo a far decidere la lite interamente o a definire un punto particolare della causa, nel caso in cui si riferisca ad uno dei momenti necessari delliter da seguire per la decisione e rispetto ai quali esso esaurisca ogni indagine”. 

Cassazione n. 14228/2023

“Il giuramento, decisorio o suppletorio che sia, non può vertere sull’esistenza o meno di rapporti o di situazioni giuridiche, né può deferirsi per provocare l’espressione di apprezzamenti od opinioni né, tantomeno, di valutazioni giuridiche, dovendo la sua formula avere ad oggetto circostanze determinate che, quali fatti storici, siano stati percepiti dal giurante con i sensi o con l’intelligenza (Cass. 25/10/2018, n.27086).”

Cassazione n. 18211/2020

“La valutazione in ordine all’ammissibilità e rilevanza del giuramento suppletorio ed estimatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, e la omessa motivazione su tale discrezionale decisione non può essere invocata in sede di legittimità (Cass. n. 16157/2004; n. 9542/20 l 0)”. 

 

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diritto di accesso

L’avvocato ha diritto di accesso alle intercettazioni La Cassazione rammenta che il difensore ha diritto di accesso ai supporti magnetici o informatici contenenti le intercettazioni telefoniche e ambientali

Diritto di accesso alle intercettazioni

L’avvocato ha il diritto di accesso ai supporti magnetici o informatici contenenti la registrazione delle conversazioni intercettate, soprattutto quando queste costituiscono la base per l’adozione di una misura cautelare. Questo quanto ribadito dalla sesta sezione penale della Cassazione, nella sentenza n. 6529/2025.

La vicenda giudiziaria

Nel caso in esame, a seguito del rigetto da parte del tribunale di Roma della richiesta di riesame proposta da un imputato avverso l’ordinanza del Gip che aveva applicato nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere, il difensore dell’uomo proponeva ricorso per cassazione, chiedendone l’annullamento.

Il ricorso

In particolare, l’avvocato eccepiva la violazione dell’art. 273 cod. proc. pen, e la nullità dell’ordinanza impugnata, e della stessa ordinanza genetica, in ragione della lesione del diritto di difesa conseguente all’intempestiva messa a disposizione dei supporti delle intercettazioni telefoniche e ambientali. L’udienza del procedimento di riesame veniva celebrata, infatti, senza che il difensore avesse avuto la possibilità di ascoltare le intercettazioni a causa dell’ingiustificato lasso di tempo decorso tra la concessione dell’autorizzazione da parte del pubblico ministero e l’effettiva messa a disposizione dei supporti.

Ciò, a suo avviso, avrebbe leso il diritto di difesa del ricorrente, pregiudicando l’accesso alla copia dei supporti informatici delle intercettazioni eseguite. La violazione del diritto di difesa comporterebbe, a causa dell’inutilizzabilità delle intercettazioni, l’integrale caducazione dell’ordinanza cautelare, che, sulle stesse, si fonda.

L’avvocato deduceva, inoltre, la nullità e l’inutilizzabilità delle intercettazioni, in quanto le stesse non erano state tempestivamente messe a disposizione della difesa.

Diritto di accesso alle intercettazioni

La Suprema Corte, esaminando il ricorso, ritiene che vada rigettato. Innanzitutto, dalla S.C. esaminano le norme e la giurisprudenza in materia e affermano che “la Corte costituzionale, con la sentenza n. 36 del 2008, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 268 del codice di procedura penale, nella parte ni cui non prevede che, dopo la notificazione o l’esecuzione dell’ordinanza che dispone una misura cautelare personale, il difensore possa ottenere la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate, utilizzate ai fini dell’adozione del provvedimento cautelare, anche se non depositate”. In questa pronuncia la Consulta ha affermato che “l’ascolto diretto delle conversazioni o comunicazioni intercettate non può essere surrogato dalle trascrizioni effettuate, senza contraddittorio, dalla polizia giudiziaria – e che – la tutela del diritto di difesa, in relazione ad una misura restrittiva della libertà personale già eseguita, impone che ai difensori sia riconosciuto il diritto incondizionato ad accedere, su loro istanza, alle registrazioni poste a base della richiesta del pubblico ministero”.

L’art. 293 comma 3 c.p.p.

L’art. 293, comma 3, cod. proc. pen., nella formulazione vigente, modificata dall’art. 3, comma 1, lett. g), d.lgs. 29 dicembre 2017 n. 216, continuano gli Ermellini, sancisce che “il difensore ha diritto di esaminare e di estrarre copia dei verbali delle comunicazioni e conversazioni intercettate di cui all’articolo 291, comma 1. Ha in ogni caso diritto alla trasposizione, su supporto idoneo alla riproduzione dei dati, delle relative registrazioni”. In applicazione di questi principi, la giurisprudenza di legittimità, ha statuito che, “a seguito dell’adozione della misura cautelare, il difensore ha diritto di ottenere l’accesso ai supporti magnetici o informatici contenenti la registrazione delle conversazioni captate, anche mediante l’ascolto delle tracce foniche, in vista del giudizio di riesame e senza che l’istanza debba essere ulteriormente circoscritta mediante l’indicazione dei RIT di riferimento (Sez. 6, n. 26447 del 14/04/2021; Sez. 3, n. 10951 del 17/01/2019)”.

Nullità a regime intermedio

Invero, “l’illegittima compressione del diritto di difesa, derivante dal rifiuto o dall’ingiustificata omissione o ritardo del pubblico ministero nel consentire al difensore detto ascolto, dà luogo a una nullità di ordine generale a regime intermedio, ai sensi dell’art. 178, lett. c), cod. proc. pen., in quanto determina un vizio nel procedimento di acquisizione della prova che, pur non inficiando li risultato probatorio, ne impedisce l’utilizzo in fase cautelare (Sez. U, n. 20300 del 22/4/2010; Sez. 6, n. 26447 del 14/04/2021)”.

La decisione della Cassazione

Nel caso di specie, tuttavia, ritengono da piazza Cavour, il Tribunale del riesame ha fatto corretta applicazione della disposizione di cui all’art. 293 cod. proc. pen., in quanto ha rilevato che il Pubblico Ministero ha autorizzato tempestivamente il difensore ad ottenere copia dei supporti informatici delle intercettazioni eseguite. Il difensore, peraltro, non ha chiarito perché, una volta autorizzato dal PM, non si sia recato prontamente presso la sede dell’ufficio, anche a mezzo di collaboratori delegati per l’incombente, e non già nel primo pomeriggio (atteso che l’udienza di riesame era fissata per il lunedì mattina successivo, il materiale informatico era copioso, e che vi era il rischio della chiusura pomeridiana dell’ufficio).

Infine, quanto alla nullità e inutilizzabilità delle intercettazioni, poiché non sono state tempestivamente messe a disposizione della difesa, anche in tal caso, il motivo è infondato, giacché “non è stato dimostrato il presupposto di tale eccezione, costituito dalla tardiva mesa a disposizione in favore del difensore dei supporti delle intercettazioni telefoniche e ambientali eseguite”.

Alla stregua di tali rilievi, il ricorso, pertanto, è rigettato.

 

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