La Camera ha approvato la proposta di legge sulla tutela degli animali proposta da Vittoria Brambilla. La proposta di legge AC.30, scelta come testo base dalla Commissione Giustizia e abbinata alle proposte C. 30, 468, 842, 1109 e 1393 mira a rafforzare la tutela degli animali, in linea con la riforma dell’articolo 9 della Costituzione, che riconosce la protezione degli animali come valore fondamentale. Il testo sottoposto all’Assemblea introduce numerose modifiche al codice penale, intensificando le sanzioni per i reati contro gli animali e prevedendo nuove misure di prevenzione e contrasto.
Queste modifiche rappresentano un passo avanti nella tutela giuridica degli animali, con pene più severe, nuove aggravanti e misure preventive. La proposta sottolinea il riconoscimento degli animali come esseri senzienti e introduce strumenti concreti per combattere la crudeltà e promuovere il loro benessere.
Il testo, che ora passa al Senato, probabilmente subirà ulteriori modifiche. Le associazioni a tutela degli animali chiedono infatti pene ancora più severe per tutelare soprattutto gli animali selvatici.
Sanzioni penali più elevate a tutela degli animali
L’articolo 1 modifica il Titolo IX-bis del Libro II del codice penale, riformulando il titolo in “Dei delitti contro gli animali”. Questo cambiamento elimina il riferimento al “sentimento per gli animali”, concentrandosi sulla tutela diretta degli animali come esseri senzienti. Ecco un riepilogo delle principali modifiche introdotte:
Organizzazione di spettacoli con sevizie (art. 544-quater)
La pena pecuniaria passa da 3.000-15.000 euro a 15.000-30.000 euro. Verrà inoltre punito anche chi, al di fuori dei casi di concorso, si limita a partecipare a questi spettacoli e manifestazioni.
Combattimenti tra animali (art. 544-quinquies)
La reclusione per questo reato aumenta da 1-3 anni a 2-4 anni. La pena per i partecipanti, in precedenza limitata ai proprietari degli animali, si estende a chiunque partecipi ai combattimenti (reclusione 3 mesi-2 anni e multa 5.000-30.000 euro).
Uccisione di animali (art. 544-bis)
La reclusione sale da 4 mesi-2 anni a 6 mesi-3 anni, con l’aggiunta di una multa di 5.000-30.000 euro.
Aggravante: sevizie o sofferenze prolungate sono punite con reclusione da 1 a 4 anni e una multa 10.000-60.000 euro.
Maltrattamento di animali (art. 544-ter)
La reclusione passa da 3-18 mesi a 6 mesi-2 anni, la multa (5.000-30.000 euro) diventa obbligatoria e si estende l’aggravante in caso di somministrazione di sostanze dannose agli animali.
Uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638)
Chi, senza necessità, uccide o rende inservibili o comunque deteriora tre o più animali raccolti in gregge o in mandria, ovvero compie il fatto su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria, verrà punito con la pena della reclusione minima di un anno e massima di 4 anni.
Abbandono di animali (art. 727)
La multa minima passa da 1.000 a 5.000 euro. L’ammenda resta invece fissata nella misura massima di 10.000 euro.
Protezione della fauna selvatica (art. 727-bis)
Per l’uccisione, la cattura e la detenzione di esemplari di specie animali selvatiche protette la reclusione aumenta da 1-6 mesi a 3 mesi-1 anno. La multa invece passa da 4.000 a 8.000 euro.
Distruzione di habitat protetti (art. 733-bis)
Per chi distrugge o deteriora un habitat all’interno di un sito protetto la reclusione passa da un massimo di 18 mesi a 3 mesi-2 anni, mentre la multa minima diventa 6.000 euro.
Aggravante comune (art. 544-septies)
Viene introdotta un’aggravante a effetto comune per i reati di cui agli articoli 544 bis c.p, 544 ter c.p, 544 quater c.p, 544 quinques c.p e 638 c.p, commessi in presenza di minori, nei confronti di più animali, o con diffusione attraverso strumenti telematici.
Misure preventive e procedurali a tutela degli animali
La proposta di legge si propone di tutelare la salute psico fisica-degli animali, introducendo importanti novità anche sotto il profilo procedurale.
Sequestro e confisca di animali
Gli animali vittime di reato non potranno essere abbattuti o ceduti fino alla sentenza definitiva. Il nuovo art. 260-bis del codice di procedura penale regola il sequestro, consentendo l’affidamento degli animali a enti, associazioni o privati dietro cauzione. Chi commette reati abituali contro gli animali potrà essere soggetto a misure di prevenzione previste dal codice antimafia.
Responsabilità amministrativa di enti e società
L’introduzione dell’art. 25-undevicies nel decreto legislativo 231/2001 prevede sanzioni specifiche per gli enti coinvolti in reati contro gli animali.
Divieto di catene
Sarà vietato tenere gli animali legati con catene o strumenti simili, salvo esigenze documentate. La violazione sarà punita con una multa da 500 a 5.000 euro.
Traffico illecito di animali da compagnia
La reclusione aumenta a 4-18 mesi e la multa da 6.000 a 30.000 euro. Sanzioni più severe sono previste per l’introduzione illecita di animali sul territorio nazionale.
Banca dati dei reati contro gli animali
Sarà creata una sezione specifica nella banca dati delle Forze di polizia, con il coinvolgimento del Ministero dell’Ambiente per il coordinamento.
Divieto di commercio di pellicce di gatti domestici
Sarà vietato utilizzare a fini commerciali pelli e pellicce della specie Felis catus.
Obiettivi educativi e sensibilizzazione a tutela degli animali
La proposta include anche percorsi formativi dedicati agli studenti per favorire una maggiore consapevolezza in materia di etologia animale e rispetto degli animali.