Indennità premiale ispettori del lavoro
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 4/2025, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1-bis, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni, nella parte in cui prevedeva lo scomputo dell’indennità premiale dalle somme corrisposte agli ispettori del lavoro per l’anno 2022 a titolo di perequazione dell’indennità di amministrazione. Tale disposizione riguardava esclusivamente il personale dell’Ispettorato nazionale del lavoro e prevedeva una compensazione tra emolumenti aventi natura e finalità differenti.
Le censure del Tribunale di Milano
Il Tribunale di Milano, in qualità di giudice del lavoro, aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale, evidenziando un deficit di ragionevolezza nella norma impugnata. La compensazione era ritenuta inappropriata in quanto coinvolgeva due indennità con funzioni e caratteristiche divergenti, oltre a configurare una violazione della riserva di contrattazione collettiva in materia di retribuzioni. La Corte costituzionale ha accolto la prima censura, dichiarando assorbita la seconda, poiché già la prima risultava sufficiente per annullare la disposizione.
La differenza tra le due indennità
La Corte ha chiarito la natura delle indennità in questione. L’indennità di amministrazione, regolata dalla contrattazione collettiva del comparto Funzioni centrali, è un compenso incentivante collegato alla presenza in servizio e non legato al raggiungimento di specifici obiettivi o condizioni straordinarie di lavoro. Al contrario, l’indennità premiale una tantum, introdotta dall’art. 32-bis del decreto-legge n. 50 del 2022, è stata riconosciuta per premiare l’impegno straordinario del personale dell’Ispettorato, richiesto per affrontare specifiche attività, tra cui:
- Il contrasto al lavoro sommerso;
- La vigilanza sul rispetto delle normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- L’attuazione delle misure previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Gli aggravamenti di lavoro e l’ampliamento dell’organico
La Corte ha sottolineato come l’indennità premiale fosse giustificata dall’aumento dei carichi di lavoro straordinari verificatosi nel 2022, dovuto anche all’attuazione delle disposizioni del decreto-legge n. 146 del 2021. Tale normativa aveva ampliato le competenze dell’Ispettorato in materia di salute e sicurezza sul lavoro e previsto un incremento di oltre mille unità nell’organico dell’ente. Tuttavia, i nuovi concorsi pubblici banditi per l’assunzione del personale si sono conclusi solo negli ultimi mesi del 2022, lasciando il personale in servizio a gestire carichi straordinari di lavoro.
La decisione finale della Corte
Secondo la Corte costituzionale, prevedere lo scomputo dell’indennità premiale dagli incrementi retributivi previsti per l’indennità di amministrazione è manifestamente irragionevole. La prima indennità era stata erogata per far fronte a carichi di lavoro eccezionali e temporanei, mentre la seconda è legata all’ordinaria attività lavorativa. Tale differenza di finalità rende inaccettabile qualsiasi compensazione tra i due emolumenti, a tutela del diritto dei lavoratori dell’Ispettorato nazionale del lavoro a ricevere entrambi i riconoscimenti economici spettanti.