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Esenzione ICI immobili della chiesa a “uso misto” La Consulta boccia la questione di legittimità costituzionale sull'esenzione ICI degli immobili ecclesiastici a "uso misto"

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E’ inammissibile la qlc sull’esenzione ICI degli immobili della chiesa a “uso misto”. Lo ha sancito la Consulta, con la sentenza n. 20/2025, dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo numero 504 del 1992 sollevata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte.

La qlc

Il giudice a quo aveva censurato la norma – con riferimento al regime ICI, quindi per le annualità anteriori al 2012 – sul presupposto che essa, riguardo agli immobili ecclesiastici a “uso misto” (in parte religioso e in parte commerciale), ma unitariamente accatastati, non avrebbe consentito, ai fini dell’esenzione d’imposta, lo «scorporo delle superfici», in base alla loro effettiva destinazione.

Tale omissione, determinando la tassazione anche delle porzioni immobiliari destinate ad attività di culto, avrebbe comportato la violazione dell’articolo 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’articolo 7, terzo comma, dell’Accordo del 18 febbraio 1984 di revisione del Concordato lateranense, quest’ultimo escludendo ogni imposizione tributaria per le attività religiose degli enti ecclesiastici.

La decisione della Consulta

La Corte costituzionale ha giudicato inadeguata la ricostruzione del quadro normativo operata dal rimettente e inesatta l’individuazione del parametro dallo stesso effettuata. Sotto il profilo ricostruttivo, il giudice a quo ha attribuito alla norma pattizia del 1984 una portata esonerativa immediata, come se essa si riferisse alle attività religiose in sé, mentre tale norma si limita a equiparare, per gli effetti tributari, l’attività di culto-religione a quella di beneficenza-istruzione. Inoltre, il rimettente non ha tenuto conto dell’incidenza del diritto UE, viceversa determinante nello sviluppo della normativa interna sulla tassazione immobiliare degli enti non commerciali. Infine, non ha chiarito se il fabbricato di causa fosse all’epoca frazionabile, sì da consentire lo «scorporo delle superfici».