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Condominio: amministratore responsabile per mancato pagamento dell’assicurazione La Corte d’Appello di Ancona ha stabilito che l’amministratore risponde dei danni se omette il pagamento del premio assicurativo, salvo prova di solleciti ai condòmini

pagamento dell'assicurazione

Amministratore condominio e pagamento dell’assicurazione

L’amministratore di condominio ha il dovere di garantire la copertura assicurativa dell’edificio, provvedendo al pagamento dell’assicurazione in modo puntuale. La mancata corresponsione dell’importo dovuto comporta la sospensione della polizza e può determinare la responsabilità personale dell’amministratore per i danni subiti dal condominio.
La Corte di Appello di Ancona, con sentenza n. 1001 del 29 luglio 2025, ha ribadito che non è sufficiente invocare la mancanza di fondi: l’amministratore deve dimostrare di aver sollecitato concretamente i condòmini al versamento delle quote necessarie.

Il caso concreto esaminato dalla Corte

Una donna, recandosi in uno studio situato all’interno di un condominio, cadeva sulle scale interne, prive di corrimano e di sistemi antiscivolo. Dopo l’infortunio, avviava una richiesta di indennizzo alla compagnia assicurativa indicata dall’amministratore.
La compagnia rifiutava il pagamento, evidenziando che il premio non era stato saldato e che la copertura era sospesa. Il condominio, citato in giudizio, respingeva ogni responsabilità, attribuendo l’accaduto alla disattenzione della donna e chiedendo la chiamata in causa dell’amministratore per grave inadempimento.

Le difese dell’amministratore e l’esito del giudizio

L’amministratore sosteneva di non aver potuto pagare il premio per assenza di fondi, imputando tale situazione alla morosità di alcuni condòmini. Tentava inoltre di rivalersi su due polizze personali, che però risultavano intestate a lui come persona fisica e non alla società amministratrice, risultando così irrilevanti.

Il Tribunale di primo grado respingeva la domanda della danneggiata, ritenendola esclusivamente responsabile. La Corte d’Appello, invece, riformava la decisione:

  • riconosceva un concorso di colpa (60% alla donna ai sensi dell’art. 1227 c.c., 40% al condominio ex art. 2051 c.c.);

  • condannava l’amministratore a risarcire il condominio per il mancato pagamento del premio, ritenuto un grave inadempimento contrattuale.

Omesso pagamento dell’assicurazione: il principio di diritto

La Corte ha sottolineato che l’amministratore non può giustificarsi con generiche affermazioni di mancanza di liquidità. È necessario dimostrare di aver intrapreso tutte le iniziative idonee a reperire le somme, compresi solleciti scritti e azioni nei confronti dei morosi. Nel caso esaminato, era stata rinvenuta solo una diffida a un singolo condòmino, senza alcun riferimento alla necessità di coprire il premio assicurativo.

Questo orientamento è coerente con la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., n. 2831/2021), che afferma la responsabilità dell’amministratore quando la scopertura assicurativa derivi dall’omesso pagamento dei premi.