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Intervento edificatorio e responsabilità per vizi dell’opera Nell’ambito di un intervento edificatorio, quando l’appaltatore è responsabile per i vizi dell’opera avendo seguito il progetto o le istruzioni impartite dal committente?

giurista risponde

Quesito con risposta a cura di Valentina Riente e Davide Venturi

 

L’appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale “nudus minister”, per le insistenze del committente ed a rischio di quest’ultimo. Pertanto, in mancanza di tale prova, l’appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all’intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell’opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l’efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori. – Cass., sez. II, ord. 18 aprile 2025, n. 10231 (vizi dell’opera).

L’appaltatore, per essere esonerato da ogni responsabilità, in virtù del disposto dell’art. 2697 c.c. in relazione agli artt. 1667 e 1669 c.c., deve dimostrare di aver agito come un mero esecutore privo di libertà decisionale; pertanto, non spetta al committente provare di aver impartito istruzioni in modo sufficiente ed esatto.

In particolare, secondo giurisprudenza consolidata, l’appaltatore ha l’onere di dimostrare di aver segnalato le eventuali carenze e gli errori nel progetto e nelle indicazioni ricevute dal committente (nel caso di specie l’esecuzione di fondazioni senza un preliminare progetto geotecnico e senza la preventiva richiesta di un collaudatore di opere strutturali) e di aver eseguito comunque l’intervento poiché la committenza deteneva un rigido potere di direzione e controllo dell’attività.

In altri termini, posto che l’appaltatore – professionista o imprenditore – ha l’obbligo di realizzare l’opera oggetto del contratto nel rispetto della diligenza qualificata di cui all’art. 1176, comma 2, c.c., ovverosia a “regola d’arte”, quindi con l’osservanza dei criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, previo rilievo e correzione di eventuali errori, qualora egli esegua i lavori senza manifestare dissenso alcuno, magari anche garantendo la bontà dell’esecuzione dell’opera commissionatagli, egli è, di fatto, responsabile dei danni occorsi a terzi a titolo di responsabilità contrattuale derivante dalla propria obbligazione di risultato, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l’efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori.

 

(*Contributo in tema di “Intervento edificatorio e responsabilità per vizi dell’opera”, a cura di Valentina Riente e Davide Venturi, estratto da Obiettivo Magistrato n. 86 / Giugno 2025 – La guida per affrontare il concorso – Dike Giuridica)