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Nuovi limiti contante anche per le prepagate Nuovi limiti contante per chi entra ed esce dai paesi UE, per chi li supera e non lo dichiara sequestro e sanzioni

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Denaro contante: limiti per chi entra ed esce dall’UE

Nuovi limiti contante, novità in arrivo. Il limite attuale per l’utilizzo del denaro contante nelle transazioni in Italia è di 5.000 euro. Nessun limite di importo invece è previsto per chi desidera tenere in casa dei contanti per affrontare delle spese che ha in programma. Il discorso cambia ancora quando ci si reca all’estero. Per chi entra o esce dall’Europa è infatti previsto il divieto di detenere importi superiori a 10.000 euro.

Adeguamento alla normativa UE

Il Governo ha infatti approvato un decreto legislativo finalizzato ad adeguare la normativa interna al Regolamento UE 2018/1672, che riguarda i controlli sul denaro contante in entrata o in uscita dell’UE.

Il testo però prevede dei limiti che, ad essere ben precisi, non si riferiscono solo al denaro contante, ma anche alle carte prepagate e ad altri mezzi di pagamento.

Chi decide quindi di recarsi in un paese UE deve quindi tenere conto di questo limite. Chi detiene ad esempio dei contanti e una carta prepagata e superi il valore di superiore ai 10.000 euro ha l’obbligo di farne denuncia alla dogana.

Denaro contante e altri valori da dichiarare

I imiti di valore imposti per il passaggio in entrata e in uscita dai paesi UE è previsto al fine di scongiurare la commissione del reato di riciclaggio e di reati strumentali al finanziamento di attività criminali.

Detto questo, il limite dei 10.000 euro previsto dal Regolamento UE a cosa si riferisce?

Senza dubbio al denaro contante, a seguire agli assegni turistici come i traveller’s chèque, agli assegni, ai vaglia cambiari, agli ordini di pagamento al portatore emessi senza indicazione specifica del nome del beneficiario, a quelli emessi in favore di un beneficiario fittizio, o a quelli che richiedono la sola consegna per il passaggio del titolo.

Il soggetto che porti con sé uno o più dei suddetti strumenti di pagamento per un valore superiore ai 10.000 euro deve dichiararlo all’Agenzia dei Monopoli e delle Dogane entro 30 giorni.

Il limite di importo deve essere rispettato anche se il denaro o uno degli altri strumenti di pagamento interessati vengono inviati in un plico a mezzo posta. Non occorre cioè che la persona li porti con sé.

Mancata dichiarazione denaro contante

Lo schema del decreto legislativo prevede il sequestro e l’applicazione di sanzioni piuttosto elevate nei confronti di coloro che non dichiarano il superamento del limite di importo dei 10.000 euro. Vediamo in che termini e in che misura.

Sequestro percentuale

Per quanto riguarda la parte di importo non dichiarato il decreto prevede

  • il sequestro nella misura del 50% se il valore supera la soglia dei 10.000 euro fino ai 20.000 euro;
  • la percentuale del sequestro sale al 70% per importi fino a 100.000,00 euro;
  • il sequestro infine è totale se, al netto della soglia, l’importo supera i 100.000 euro.

Nei casi in cui il soggetto fornisca informazioni inesatte sull’importo è previsto il sequestro:

  • nella misura 25% se la differenza tra quanto dichiarato e quanto si vuole trasferire non supera i 10.000 euro;
  • la percentuale sale al 35% per importi fino a 30.000,00 euro;
  • passa al 70% se la differenza non supera i 100.000,00 euro;
  • è totale infine se si supera l’importo di 100.000,00 euro.

Sanzioni amministrative

Previste inoltre sanzioni amministrative quantificate nelle seguenti misure percentuali:

  • 15% per valori soglia fino a 20.000,00euro;
  • 30% per importi non superiori a 40.000,00 euro;
  • 100% se si supera la soglia di 40.000,00 euro.

Le sanzioni previste per le informazioni inesatte vengono applicate invece con aliquote variabili dal 10 al 100%.

 

Leggi anche “Antiriciclaggio: al via il “grande fratello” europeo

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