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Correttivo crisi d’impresa: in vigore Il Codice della crisi di impresa subisce ulteriori modifiche da parte del terzo correttivo pubblicato in Gazzetta Ufficiale e in vigore dal 28 settembre 2024

correttivo crisi di impresa

Correttivo Codice della crisi

Mercoledì 4 settembre 2024 il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il correttivo della crisi d’impresa, che aveva approvato in via preliminare nella seduta del 10 giugno u.s., su proposta del Ministro della Giustizia. Il decreto legislativo contiene le disposizioni integrative e correttive al Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14.

Il D.Lgs. n. 136/2024 recante “”Disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14” (c.d. “Decreto correttivo-ter”) è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 227/2024 per entrare in vigore a partire dal 28 settembre 2024.

Di cosa si occupa il correttivo al Codice della crisi

Il decreto legislativo in esame introduce il terzo correttivo al Codice e si prefigge l’obiettivo di correggere alcuni difetti di coordinamento normativo venuti in rilievo dopo i precedenti correttivi, di porre rimedio ad alcuni errori materiali, di aggiornare la normativa di riferimento, nonché di fornire chiarimenti di natura interpretativa.

Le novità più importanti

Poche ma rilevanti le modifiche apportate durante il controllo del testo da parte del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari.

Diverse le novità che interessano la composizione negoziata della crisi:

  • Alla procedura possono accedere anche l’imprenditore agricolo e commerciale che si trovino in stato di insolvenza.
  • Un chiarimento importante riguarda il trasferimento dell’azienda o di rami della stessa. In questi casi, nell’ottica di perseguire il risanamento, è necessario preservare, ovviamente per quanto possibile, i posti di lavoro dei dipendenti.
  • Le misure protettive del patrimonio possono essere richieste in relazione a certi creditori o certe categorie di creditori.
  • Il compenso dell’esperto viene aumentato del 100% se dopo la relazione finale, grazie al suo intervento, si concludono accordi, contratto o convenzione.

In relazione al concordato semplificato il testo prevede invece la possibilità di accesso anche con riserva di deposito, sia della proposta che del piano.

Si prevede altresì l’applicazione delle disposizioni che regolano la crisi o l’insolvenza di gruppo ai PRO di gruppo.

Le altre modifiche interessano il procedimento di accertamento dello stato passivo (art. 270) il procedimento di esdebitazione (art. 281) e l’aggiornamento dei professionisti (art. 356).

Transazione fiscale e contributiva

Il correttivo conserva l’innalzamento delle soglie per il cram down fiscale, che consiste nello stralcio forzoso dei debiti anche se gli enti pubblici non aderiscono. Cambiano però le percentuali di soddisfazione dei crediti tributari e fiscali per procedere al cram down, procedura che viene esclusa totalmente nei casi in cui il debito tributario rappresenta almeno l’80% dell’intero debito dell’impresa.

Codice della crisi: ruolo centrale dei professionisti

Nel decreto legislativo in esame, i professionisti assumono un ruolo centrale nel processo di gestione e risanamento delle imprese in crisi. Diverse le novità di interesse.

La prima riguarda la prededucibilià dei crediti professionali, che viene garantita anche quando la prestazione viene richiesta direttamente dal debitore, per l’esito positivo dello strumento.

Semplificati gli obblighi formativi e di iscrizione per gli avvocati così come per i commercialisti e i consulenti del lavoro che devono procedere all’iscrizione all’albo dei gestori della crisi.

Segnalazione anticipata delle crisi di impresa

Il testo rivede il meccanismo di segnalazione anticipata delle crisi di impresa. L’organo di controllo societario e il revisore legale terzo segnalano in forma scritta, nell’esercizio delle loro funzioni, i presupposti per presentare l’istanza. La segnalazione deve essere motivata e trasmessa con mezzi idonei ad assicurare la ricezione. Essa deve contenere inoltre la determinazione di un termine non superiore a 30 giorni entro il quale l’organo amministrativo della società deve rendere note le iniziative intraprese.

 

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