Civile

Crisi d’impresa: approvato il terzo correttivo Il provvedimento approvato dal Governo rappresenta il terzo intervento correttivo al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, inserendosi nell'ambito dell'attuazione degli obblighi previsti dal PNRR

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Correttivo Codice della crisi

Nella seduta del 10 giugno u.s., il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Giustizia, ha approvato, in esame preliminare, uno schema di decreto legislativo contenente le disposizioni integrative e correttivo al Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14.

Il Ministro della Giustizia ha reso noto che “Con l’intervento di oggi in materia di crisi d’impresa e di insolvenza, il Governo tende la mano ad aziende e professionisti in difficoltà. L’obiettivo di questo correttivo è fare in modo che – proprio come avviene per una malattia – l’eventuale crisi possa essere individuata e affrontata il prima possibile. Facendo chiarezza su molti istituti, da un lato infatti aiutiamo le imprese a non muoversi troppo tardi, dall’altro rafforziamo gli strumenti preventivi e stragiudiziali di esame della difficoltà dell’impresa e di ricerca delle possibili soluzioni. È un altro impegno del Pnrr rispettato e un concreto aiuto al nostro sistema produttivo”.

Di cosa si occupa il terzo correttivo al Codice della crisi

Il decreto legislativo in esame introduce il terzo correttivo al Codice e si prefigge di correggere alcuni difetti di coordinamento normativo venuti in rilievo a seguito dei precedenti correttivi, di porre rimedio ad alcuni errori materiali e ad aggiornare la normativa di riferimento, nonché di fornire chiarimenti di natura interpretativa.

Transazioni fiscali e composizione negoziale

Nell’ambito del cosiddetto correttivo-ter sono state introdotte delle misure in tema fiscale, legate alla transazione, anche al fine di realizzare un migliore coordinamento delle misure volte a fronteggiare la crisi d’impresa.

Tra le novità più rilevanti dello schema decreto legislativo in esame, emerge la possibilità di liquidare in prededuzione i crediti sorti durante la liquidazione giudiziale o controllata, o successivamente alla domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza.

La composizione negoziata è accessibile, non solo ad imprese in stato di crisi o insolvenza, ma anche a quelle in condizioni di mero squilibrio finanziario; nell’ambito della composizione negoziata è inoltre prevista la possibilità di proporre la transazione fiscale tra il debitore e le agenzie fiscali dei tributi, quali imposte dirette come IRES e IRAP, e per le ritenute d’acconto, ad eccezione dei tributi che costituiscono risorse proprie dell’Unione Europea, quali ad esempio l’IVA e i debiti previdenziali. La transazione consente di procedere al pagamento del debito fiscale sia parzialmente che in maniera dilazionata.

L’accordo in questione viene automaticamente annullato qualora, successivamente al suo raggiungimento, è stata avviata una procedura di liquidazione, viene effettuato un accertamento di insolvenza, o se l’imprenditore non completa i pagamenti previsti entro 60 giorni dalla scadenza stabilita nell’accordo.

Accordi di ristrutturazione

Il decreto in esame si occupa anche di disciplinare le condizioni al ricorrere delle quali il Tribunale può autorizzare l’omologazione degli accordi di ristrutturazione, anche in assenza dell’adesione delle Agenzie fiscali e/o dell’INPS.

In particolare, il Tribunale ha la facoltà di autorizzare l’omologazione degli accordi di ristrutturazione, a condizione che:

  • l’accordo non abbia carattere liquidatorio;
  • i crediti vantati dai creditori che aderiscono alla ristrutturazione rappresentano almeno un quarto del totale dei debiti, e il soddisfacimento dei crediti tributari e contributivi non deve essere inferiore al 60%;
  • il trattamento riservato all’Amministrazione finanziaria o agli enti previdenziali deve essere equivalente o superiore a quello che otterrebbero in caso di liquidazione giudiziale;
  • l’adesione dei creditori pubblici deve essere decisiva per il raggiungimento delle soglie di efficacia degli accordi.

Il ruolo dei professionisti

Nel decreto legislativo in esame, i professionisti assumono un ruolo centrale nel processo di gestione e risanamento delle imprese in crisi.

I professionisti, iscritti in albi professionali, sono infatti chiamati a intervenire in varie fasi del processo di crisi, dall’identificazione precoce delle criticità, fino alla loro risoluzione attraverso misure di risanamento.

Inoltre, la formazione e l’esperienza acquisite in ruoli, quali l’attestatore, il curatore, il commissario giudiziale o il liquidatore giudiziale, negli ultimi cinque anni, sono validi per consentire l’iscrizione dei professionisti all’elenco dei gestori della crisi, consolidando ulteriormente il ruolo dei professionisti nel quadro legislativo di riferimento.

La segnalazione anticipata delle crisi di impresa

Altra modifica rilevante riguarda la segnalazione anticipata delle crisi di impresa, poiché lo schema di decreto introduce l’attenuazione o l’esclusione della responsabilità dei sindaci che abbiano segnalato tempestivamente le condizioni di crisi di cui siano venuti a conoscenza all’organo amministrativo.

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