Separazione: la casa va al padre malato In tema di separazione, il Tribunale di Perugia ha affermato che, in caso di padre gravemente malato, la soluzione maggiormente conforme all'interesse dei minori sia quella che consente al marito di continuare a vivere nella casa coniugale
Separazione e assegnazione della casa familiare
Il caso in esame prende avvio dalla richiesta di separazione personale presentata dalla moglie nei confronti del marito, dal cui matrimonio erano nati due figli.
In particolare, la moglie aveva esposto che la famiglia aveva vissuto nella casa di proprietà del suocero, concessa in comodato d’uso alla coppia già prima del matrimonio. La moglie, dopo aver rappresentato che il marito aveva avuto una relazione extraconiugale, aveva riferito di aver indugiato nella richiesta di separazione in quanto, nel frattempo, il marito si era ammalato.
La moglie aveva fatto presente che, a causa dello stato di malattia, il marito era sottoposto a frequenti cicli di chemioterapia, limitando fortemente la sua capacità di gestione dei figli minori.
La moglie aveva poi concluso chiedendo la pronuncia di separazione con addebito al marito, l’affidamento condiviso dei figli minori, con collocazione prevalente presso di sé e conseguente l’assegnazione a sé della casa coniugale, oltre all’assegno di mantenimento.
Il marito, che si era costituito in giudizio, dopo aver riferito del proprio grave stato di salute, aveva negato di avere intrattenuto relazioni extraconiugali, riferendo che era stata semmai la moglie ad intrattenerne in passato e ad intrattenerne attualmente una stabile. Inoltre, in ragione dell’asserito comportamento vessatorio della moglie, il marito aveva avanzato a propria volta domanda di addebito della separazione alla moglie ed aveva chiesto assegnarsi a sé, in considerazione delle proprie condizioni di salute, la casa coniugale, con collocamento paritario dei bambini e mantenimento diretto nei rispettivi tempi di permanenza.
L’assegnazione della casa in caso di coniuge gravemente malato
Il Tribunale di Perugia, con ordinanza del 22 marzo 2024, ha disposto, per quanto qui rileva, l’assegnazione della casa al marito malato.
Il Tribunale, nell’affrontare la propria decisone in tema di assegnazione della casa coniugale, ha anzitutto rilevato che il marito “è affetto da una gravissima malattia (…), per la quale si sottopone a cicli ripetuti di chemioterapia. Dall’assegnazione alla (moglie) della casa coniugale deriverebbe la necessità per il (marito), di spostarsi a vivere in altra abitazione; evenienza, questa, che potrebbe pregiudicare gravemente la sua serenità, meritevole di essere preservata e tutelata proprio in considerazione delle difficili condizioni di salute. Al cambiamento di ambiente domestico -che per un malato oncologico in stadio avanzato può già essere di grave pregiudizio – si aggiungerebbe la difficoltà di reperire una abitazione adatta alle sue necessità, dunque posta al piano terra, che abbia spazi adeguati per i figli, nelle immediate vicinanze delle quale deve essere agevole parcheggiare e dalla quale non sia complicato muoversi per recarsi in ospedale o per far transitare eventuali altri mezzi”.
In tal senso, ha aggiunto il Giudice di primo grado, l’interesse dei figli minori non si pone in contrasto con quello del padre “ma ad esso si affianca, nella misura in cui si consideri che condizioni di vita quanto più possibile serene e stabili per il padre sono le uniche che consentiranno ai figli di essere esposti il meno possibile alla sofferenza inevitabilmente connessa alla malattia del genitore e di condividere con lui momenti di vita “normale””.
Sulla scorta di quanto sopra riferito e per quanto qui rileva il Tribunale ha ritenuto che, allo stato attuale, “la soluzione maggiormente conforme all’interesse dei minori sia quella che consente al padre di continuare a vivere nella casa coniugale. Qualunque altra soluzione, tale da imporre al (marito) di lasciare la casa coniugale, rischierebbe di pregiudicare grandemente le sue già difficili condizioni di vita e di salute, pregiudicando quindi inevitabilmente anche l’andamento del rapporto con i minori. La casa coniugale deve dunque rimanere nella disponibilità del(padre), alla quale va provvisoriamente assegnata”.