separazione assegnazione casa familiare

Separazione: la casa va al padre malato In tema di separazione, il Tribunale di Perugia ha affermato che, in caso di padre gravemente malato, la soluzione maggiormente conforme all'interesse dei minori sia quella che consente al marito di continuare a vivere nella casa coniugale

Separazione e assegnazione della casa familiare

Il caso in esame prende avvio dalla richiesta di separazione personale presentata dalla moglie nei confronti del marito, dal cui matrimonio erano nati due figli.

In particolare, la moglie aveva esposto che la famiglia aveva vissuto nella casa di proprietà del suocero, concessa in comodato d’uso alla coppia già prima del matrimonio. La moglie, dopo aver rappresentato che il marito aveva avuto una relazione extraconiugale, aveva riferito di aver indugiato nella richiesta di separazione in quanto, nel frattempo, il marito si era ammalato.

La moglie aveva fatto presente che, a causa dello stato di malattia, il marito era sottoposto a frequenti cicli di chemioterapia, limitando fortemente la sua capacità di gestione dei figli minori.

La moglie aveva poi concluso chiedendo la pronuncia di separazione con addebito al marito, l’affidamento condiviso dei figli minori, con collocazione prevalente presso di sé e conseguente l’assegnazione a sé della casa coniugale, oltre all’assegno di mantenimento.

Il marito, che si era costituito in giudizio, dopo aver riferito del proprio grave stato di salute, aveva negato di avere intrattenuto relazioni extraconiugali, riferendo che era stata semmai la moglie ad intrattenerne in passato e ad intrattenerne attualmente una stabile. Inoltre, in ragione dell’asserito comportamento vessatorio della moglie, il marito aveva avanzato a propria volta domanda di addebito della separazione alla moglie ed aveva chiesto assegnarsi a sé, in considerazione delle proprie condizioni di salute, la casa coniugale, con collocamento paritario dei bambini e mantenimento diretto nei rispettivi tempi di permanenza.

L’assegnazione della casa in caso di coniuge gravemente malato

Il Tribunale di Perugia, con ordinanza del 22 marzo 2024, ha disposto, per quanto qui rileva, l’assegnazione della casa al marito malato.

Il Tribunale, nell’affrontare la propria decisone in tema di assegnazione della casa coniugale, ha anzitutto rilevato che il marito “è affetto da una gravissima malattia (…), per la quale si sottopone a cicli ripetuti di chemioterapia. Dall’assegnazione alla (moglie) della casa coniugale deriverebbe la necessità per il (marito), di spostarsi a vivere in altra abitazione; evenienza, questa, che potrebbe pregiudicare gravemente la sua serenità, meritevole di essere preservata e tutelata proprio in considerazione delle difficili condizioni di salute. Al cambiamento di ambiente domestico -che per un malato oncologico in stadio avanzato può già essere di grave pregiudizio – si aggiungerebbe la difficoltà di reperire una abitazione adatta alle sue necessità, dunque posta al piano terra, che abbia spazi adeguati per i figli, nelle immediate vicinanze delle quale deve essere agevole parcheggiare e dalla quale non sia complicato muoversi per recarsi in ospedale o per far transitare eventuali altri mezzi”.

In tal senso, ha aggiunto il Giudice di primo grado, l’interesse dei figli minori non si pone in contrasto con quello del padre “ma ad esso si affianca, nella misura in cui si consideri che condizioni di vita quanto più possibile serene e stabili per il padre sono le uniche che consentiranno ai figli di essere esposti il meno possibile alla sofferenza inevitabilmente connessa alla malattia del genitore e di condividere con lui momenti di vita “normale””.

Sulla scorta di quanto sopra riferito e per quanto qui rileva il Tribunale ha ritenuto che, allo stato attuale, “la soluzione maggiormente conforme all’interesse dei minori sia quella che consente al padre di continuare a vivere nella casa coniugale. Qualunque altra soluzione, tale da imporre al (marito) di lasciare la casa coniugale, rischierebbe di pregiudicare grandemente le sue già difficili condizioni di vita e di salute, pregiudicando quindi inevitabilmente anche l’andamento del rapporto con i minori. La casa coniugale deve dunque rimanere nella disponibilità del(padre), alla quale va provvisoriamente assegnata”.

Allegati

transazione medico

La transazione del medico non libera l’ospedale La Cassazione ha precisato che la transazione del medico con il paziente, non impedisce a quest’ultimo di domandare il risarcimento all’ospedale, ma ne determina la sola diminuzione del quantum debeatur

Responsabilità medica: la transazione del medico

Nel caso in esame, i genitori di un bambino nato, con una grave menomazione a causa del ritardo con cui la ginecologa si era risolta a praticare il taglio cesareo, avevano transatto con il medico.

Rispetto alla suddetta circostanza, la Corte d’appello aveva ritenuto che l’azienda ospedaliera non potesse avvalersi della transazione intervenuta tra i genitori del bambino ed il medico.

Avverso tale decisione la società di assicurazioni e l’azienda ospedaliera avevano proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione.

La transazione del medico non libera la struttura sanitaria

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 15216-2024, ha rigettato, per quanto qui rileva, le doglianze formulate dalla parte ricorrente.

In particolare, la Corte ha rilevato come il Giudice di merito avesse correttamente escluso che la transazione conclusa dal medico, dipendente dell’ospedale, con i danneggiati potesse essere invocata dall’azienda ospedaliera o dai suoi assicuratori, in relazione alla domanda risarcitoria proposta nei confronti della stessa dai danneggiati.

A tal proposito il Giudice di legittimità ha ripercorso il quadro normativo di riferimento, affermando che la transazione conclusa dal medico non impedisce ai pazienti di introdurre e coltivare la domanda di risarcimento avanzata nei confronti dell’ospedale.

In particolare, il Giudice di legittimità ha precisato che l’errore del medico costituisce “un mero presupposto di fatto per il sorgere della responsabilità dell’ospedale: e come tutti i presupposti di fatto potrà essere accertato dal giudice incidenter tantum, senza efficacia di giudicato nei confronti del medico”

Resta fermo, ha precisato la Corte, che la conclusione della transazione non è priva di ricadute pratiche, dal momento che la sua esistenza determina, nei confronti dei danneggiati, la riduzione del quantum debeatur.

In altri termini, secondo la Cassazione, l’azienda ospedaliera non può pretendere di avvalersi dall’accordo transattivo a cui non ha partecipato, per ridurre il proprio debito “a quanto concordato tra le parti della transazione alla quale è rimasta estranea”.

Responsabilità solidale ospedale e medico

Inoltre, ha rilevato la Corte “l’ospedale e il medico rispondono in solido nei confronti del paziente: e al creditore di una obbligazione solidale è sempre consentito transigere la lite con uno dei coobbligati, con l’effetto di sciogliere il vincolo solidale rispetto al transigente e riservare i propri diritti nei confronti degli altri. La liberazione d’uno dei coobbligati, pertanto, non impedisce affatto di accertare la responsabilità di quest’ultimo nel diverso rapporto tra il danneggiato e i restanti coobbligati, ma comporta unicamente che, nel compiere tale accertamento, il giudice indagherà incidenter tantum sulla esistenza o meno di una condotta colposa da parte del medico. Diversamente opinando, prosegue la decisione, si perverrebbe al risultato per cui qualsiasi transazione stipulata dal danneggiato con l’autore materiale del danno libererebbe ipso facto anche «l’ausiliato»”.

Altrimenti opinando, ha proseguito la Corte, si giungerebbe alla conseguenza per cui la solidarietà si trasformerebbe in un istituto addirittura dannoso per il danneggiato, costringendolo a rifiutare transazioni anche vantaggiose per evitare di perdere il diritto a conseguire il danno differenziale dal preponente.

 

 

Allegati

L’alcoltest non vale come prova La Cassazione ha ricordato che, poiché l’esame strumentale tecnico non costituisce una prova legale, l’accertamento della concentrazione alcolica può avvenire in base ad elementi sintomatici per tutte le ipotesi di cui all’art. 186 cod. strada

Guida in stato di ebbrezza

Nel caso di specie, l’automobilista ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione avverso la sentenza di merito con cui era stato ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 186 cod. strada, recante “Guida sotto l’influenza dell’alcool”.

In particolare, il ricorrente ha rilevato come, nel corso del giudizio di merito, non fosse stata comprovata la sussistenza dello stato di ebrezza, poiché il suo tasso alcolemico, all’epoca dei fatti, era stato rilevato in ragione delle sole dichiarazioni rese dagli agenti intervenuti. Invero il ricorrente ha contestato la carenza di dati tecnici obiettivi, la cui assenza non avrebbe consentito di stabilire in termini certi il livello di alcol effettivamente presente nel suo sangue al momento dei fatti.

Lo stato di ebrezza, secondo le doglianze formulate dall’imputato, non avrebbe potuto essere infatti dimostrato dagli elementi sintomatici riscontrati all’epoca dei fatti, quali, il suo stato confusionale, gli urti della sua autovettura al marciapiedi e la mancata risposta alle sollecitazioni degli agenti.

Etilometro non costituisce prova legale

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 20763-2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nella specie, il Giudice di legittimità ha anzitutto contestato la fondatezza del ricorso proposto per motivi processuali, ritenendolo pertanto inammissibile.

Ciò posto, la Corte ha ad ogni modo affrontato brevemente la doglianza eccepita, ricordando la precedente giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto, secondo la quale “poiché l’esame strumentale non costituisce una prova legale, l’accertamento della concentrazione alcolica può avvenire in base ad elementi sintomatici per tutte le ipotesi di reato previste dall’art. 186 cod. strada e, qualora vengano oltrepassate le soglie superiori, la decisione deve essere sorretta da congrue motivazioni”.

Sulla scorta di quanto sopra riferito, la Suprema Corte ha pertanto concluso il proprio esame rilevando che “in assenza di espletamento di un valido esame alcolimetrico, il giudice di merito può trarre il proprio convincimento in ordine alla sussistenza dello stato di ebrezza dalla presenza di adeguati elementi obiettivi e sintomatici, che, nel caso in esame, i giudici di merito hanno congruamente individuato in aspetti quali lo stato comatoso e di alterazione manifestato dal (ricorrente) alla vista degli operatori, certamente riconducibile ad uso assai elevato di bevande alcoliche (..) per come evincibile dalla riscontrata presenza di un forte odore acre di alcol, nonché dall’assoluta sua incapacità di controllare l’autoveicolo in marcia e di rispondere alle domande rivoltegli dagli agenti”.

Allegati

Pitbull morde il vicino: sempre colpevole il padrone Per la Cassazione, il proprietario di un pitbull risponde di lesioni personali per il morso dato dall’animale, non essendo scriminato il dovere di vigilanza del proprietario sul cane se quest’ultimo si trova in custodia presso altri soggetti

Reato di lesioni personali colpose per il morso di un pitbull

Nel caso in esame, il Tribunale di Ferrara, in funzione di giudice di secondo grado, aveva ritenuto che il proprietario di un cane di razza pitbull fosse responsabile di lesioni personali colpose a causa delle lesioni provocate dal morso dato dall’animale ad un vicino di casa.

Avverso tale decisione l’imputato aveva proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione, contestando il fatto che egli, al momento dell’evento lesivo, non si trovasse in casa e che il cane fosse invece nel possesso temporaneo della madre.

Cassazione: non scriminato il dovere di vigilanza dell’imputato

La Corte di Cassazione, con sentenza n. Cass-21027-2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nella specie e per quanto qui rileva, la Corte, dopo aver ripercorso i fatti di causa, ha condiviso le conclusioni cui era giunto il Giudice di merito, ovvero che “il dovere di vigilanza del proprio animale non sarebbe scriminato neanche nell’ipotesi in cui il (proprietario) non fosse stato in casa e avesse lasciato il cane in custodia alla di lui madre (…) poiché anche in caso di sua assenza, al medesimo competeva comunque l’obbligo di fornire alla temporanea custode ogni tipo di informazione preventiva necessaria, idonea ad evitare che il cane potesse scappare di casa o recare pregiudizio a terzi”.

Allegati

lavoro pensionati PA

Lavoro ai pensionati nelle Pubbliche Amministrazioni La Corte dei Conti ha dato l'ok chiarendo che gli incarichi vietati sono solo quelli espressamente contemplati dalla legge, quali, ad esempio, incarichi di studio e di consulenza, incarichi dirigenziali o direttivi

Conferimento incarichi al personale in pensione

Il caso in esame prende avvio dalla richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Cassino, ai sensi dell’art. 7, comma 8, l. 5 giugno 2003, n. 131, avente ad oggetto la possibilità di conferire un incarico retribuito ad un dipendente che si trovava in stato di recente quiescenza.

In particolare, il Sindaco ha chiesto se “al fine di prestare affiancamento al personale in servizio, prettamente assistenza, supporto e formazione prettamente operativa, senza svolgere attività di studio consulenza, né alcun tipo di attività riferibile all’espletamento di funzioni direttive o dirigenziali… è legittimo affidare al suddetto funzionario, successivamente alla data del suo collocamento in quiescenza, l’incarico temporaneo e straordinario a titolo oneroso di assistenza, di supporto, di affiancamento e di formazione operativa per il personale dell’ufficio tributi, precisando che l’attività oggetto della prestazione non consisterebbe né in un’attività di studio e/o di consulenza, né l’espletamento di funzioni direttive e dirigenziali, ma semplicemente una mera condivisione dell’esperienza maturata dal funzionario in quiescenza nell’esercizio delle mansioni in precedenza affidategli”.

Incarichi vietati: il quadro normativo e giurisprudenziale

La Corte dei Conti, con deliberazione n. 80-2024, ha ritenuto che “la tassatività delle fattispecie vietate dal Legislatore (…) fa sì che le attività consentite, per gli incarichi si ricavino a contrario”.

Nell’ambito della propria deliberazione, la Corte ha anzitutto esaminato il quadro normativo, amministrativo e giurisprudenziale di riferimento.

In particolare, è stato preso in considerazione l’art. 5, comma 9, del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, ove è contenuto un principio generale di divieto di conferimento di incarichi di studio e consulenza, e/o dirigenziali o direttivi, a soggetti in quiescenza.

La norma in questione, per quanto qui rileva, stabilisce che “è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, nonché alle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (Istat) ai sensi dell’art. 1, comma 2, della l. 31 dicembre 2009, n. 196, nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati (…)”.

In esecuzione della suddetta disposizione normativa, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha successivamente emanato due circolari.

La prima di esse, ovvero quella del 4 dicembre 2014, n. 6 statuisce che “(…) Incarichi vietati, dunque, sono solo quelli espressamente contemplati: incarichi di studio e di consulenza, incarichi dirigenziali o direttivi, cariche di governo nelle amministrazioni e negli enti e società controllati». «Un’interpretazione estensiva dei divieti in esame potrebbe determinare un’irragionevole compressione dei diritti dei soggetti in quiescenza, in violazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza costituzionale».

La successiva circolare, del 10 novembre 2015, n. 4, prevede invece che il divieto posto dall’art. 9 del D.L. n. 95 del 2012 “riguarda anche le collaborazioni e gli incarichi attribuiti ai sensi 5 dell’art. 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell’articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Come già osservato nella circolare n. 6 del 2014, infatti, in assenza di esclusioni al riguardo, devono ritenersi soggetti al divieto anche gli incarichi dirigenziali, direttivi, di studio o di consulenza, assegnati nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione di organi politici”.

Nella medesima direzione si è anche espressa la giurisprudenza formatasi in seno alla Corte dei Conti stessa, secondo cui “il conferimento a titolo oneroso di incarichi e cariche in favore di soggetti già collocati in quiescenza, per essere legittimo necessita, quindi di una effettiva (e non elusiva) esclusione dal campo di applicazione del divieto previsto dall’art. 5, comma 9, del decreto n. 95/2012)”.

Corte dei Conti: ammesso l’incarico non vietato

In ragione di quanto sopra riferito, la Corte dei Conti ha pertanto concluso il proprio esame ritenendo che “La tassatività delle fattispecie vietate dal Legislatore (…) fa sì che le attività consentite, per gli incarichi si ricavino a contrario”.

Si tratta, quindi, ha proseguito la Corte “di verificare se gli incarichi da conferire, ai sensi dell’articolo 5 comma 9, del D.L. n. 95/2012, siano non solo astrattamente non ricompresi nel divieto normativo, in quanto non rientranti nell’elencazione tassativa della norma, ma comportino o meno lo svolgimento, in concreto, di funzioni riconducibili agli incarichi normativamente vietati”.

Allegati

stalking condominiale

Stalking per il condomino che altera le abitudini di vita degli altri Si configura il reato di cui all’art. 612-bis c.p. qualora le molestie siano idonee a cagionare nella vittima un perdurante stato di ansia ovvero l’alterazione delle proprie abitudini di vita

Riqualificazione del reato

Nel caso di specie e per quanto qui rileva, la Corte d’appello di Milano aveva provveduto a riqualificare il delitto di cui agli artt. 81 e 612-bis c.p., parzialmente aggravato dall’odio razziale, nella contravvenzione di cui all’art. 660 c.p.

Avverso tale decisione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio aveva proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione.

La condotta molestatrice

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 21006-2024, ha riqualificato l’appello come indicato nel ricorso proposto e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all’art. 660 c.p., con rinvio al Tribunale di primo grado per il giudizio.

La Corte ha ritenuto tale doglianza ammissibile posto che nell’ambito del delitto di cui all’art. 612-bis c.p. l’evento deve essere il risultato della condotta persecutoria nel suo complesso e la reiterazione degli atti considerati tipici costituisce elemento unificante ed essenziale della fattispecie, facendo assumere a tali atti un’autonoma ed unitaria offensività, posto che è proprio dalla loro reiterazione “che deriva nella vittima un progressivo accumulo di disagio che (…) degenera in uno stato di prostrazione psicologica”.

Pertanto, ha precisato la Corte, qualora la vittima entri in uno stato di perdurante ansia e modifica le proprie abitudini di vita a fronte delle condotte reiterate dell’imputato è integrato il reato di atti persecutori; qualora, invece, la condotta molestatrice sia tale da (solo) infastidire la vittima, allora viene in rilievo il reato di molestia o disturbo alle persone.

Ne consegue che la linea di demarcazione tra i due reati è rappresentata dalle conseguenze psicologiche che la condotta molestatrice è in grado di ingenerare nella persona offesa.

Stalking condominiale

Nel caso di specie, l’insieme degli elementi fattuali, emersi nel corso del giudizio di merito, non potevano che far propendere per la qualificazione della condotta molestatrice in termini di atti persecutori a norma dell’articolo 612 bis del Codice penale, posto che erano state riscontrati comportamenti dell’imputato idonei a determinare uno stato di ansia a carico della persona offesa che pervadevano la sua vita, al punto di modificarne le abitudini normali.

Quanto sopra, evidenzia la Corte, è desumibile da alcuni aspetti rilevati nel corso del giudizio di merito, quali, ad esempio le dichiarazioni della vittima con cui aveva riferito di “vivere con il timore” di trovarsi davanti l’imputato quando accedeva a casa, nonché di aver paura di uscire di casa, affermando di “vivere male” tali stati d’animo; le dichiarazioni delle persone offese, confermate dal teste, con cui veniva riferita la scelta di trasferirsi altrove, anche e soprattutto a causa del disturbi arrecato dall’imputato; le dichiarazioni dei coniugi vittime della condotta molestatrice con cui veniva evidenziato che gli stessi avevano vissuto “in ansia e paura” e ciò a causa dei comportamenti dell’imputato tra cui la “forzatura” della porta d’ingresso della loro abitazione. Infine, ha evidenziato la Corte, la perizia fornita dal consulente tecnico del pubblico ministero aveva riscontrato nell’imputato una significativa patologia, collegata alla “costante esposizione al rapporto con il vicinato”, tale da renderlo socialmente pericoloso.

 

 

Allegati

violazione obbligo mantenimento figli

Mantenimento figli: nessun reato per il padre in difficoltà La Cassazione ha ritenuto che non siano violati gli obblighi di assistenza familiare ex art. 570 c.p., nel caso in cui il genitore obbligato, versando in obiettive difficoltà economiche, venga parzialmente meno ai propri obblighi

Obbligo di mantenimento e reato di cui all’art. 570 c.p.

Il caso in esame prende avvio dalla decisione emessa dalla Corte d’appello di Napoli la quale, riformando la sentenza di primo grado, aveva assolto l’imputato dal reato di cui all’art. 570, comma 2, n. 2 c.p. e per l’effetto aveva revocato la condanna al risarcimento dei danni in precedenza statuita in favore della parte civile.

Avverso tale sentenza la parte civile aveva proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione, contestando, per quanto qui rileva, le conclusioni cui era giunto il Giudice di secondo grado il quale non avrebbe fornito una valida motivazione alla propria decisione. La ricorrente aveva altresì sottolineato, in punto di fatto, che l’imputato non aveva corrisposto gli alimenti a partire dal 2010, conseguendone l’irrilevanza della circostanza secondo cui lo stesso nel 2012 aveva perso il lavoro, essendo a quell’epoca già inadempiente rispetto ai propri doveri genitoriali.

Difficoltà economiche e obbligo di mantenimento del genitore

La Cassazione, con sentenza n. 21069-2024, ha rigettato il ricorso proposto e condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nella specie, la Corte ha rilevato come il Giudice di secondo grado aveva “sottolineato come l’imputato, invalido al 50%, aveva perso la precedente occupazione (…) e non aveva fonti di reddito alternative e adeguate a far fronte alle ordinarie necessità proprie e della famiglia”.

La Corte ha proseguito il proprio esame mettendo in evidenza quanto riportato dal Giudice di merito, ovvero che l’imputato era sostanzialmente rimasto privo di occupazione e svolgeva saltuariamente prestazioni di ausilio agli anziani per poche decine di euro alla settimana; nonostante tale situazione, egli aveva continuato a versare “con sufficiente regolarità” la somma di 200 euro al mese in favore dei figli, conformemente a quanto previsto dall’accordo sottoscritto con l’ex coniuge.

Ne consegue, secondo il Giudice di legittimità, che la ricostruzione offerta dalla Corte d’appello fosse immune da censure, difettando nel caso di specie l’elemento soggettivo del reato contestato, dal momento che è risultata costante la volontà dell’obbligato di far fronte agli oneri di mantenimento sullo stesso ricadenti in favore dei figli, ai quali è parzialmente venuto meno in concomitanza delle obiettive difficoltà economiche dallo stesso subite.

Allegati

titolo avvocato

Il titolo di avvocato non equivale a quello rilasciato dalle SSPL Il TAR afferma che il titolo d’avvocato non dimostra il possesso di tutte le conoscenze che le SSPL offrono, essendo queste dirette a formare figure professionali eterogenee, per la preparazione a concorsi ed esami diversi

SNA: esclusa candidata per assenza del titolo

Nel caso di specie, la ricorrente dopo aver superato le prove preselettive del corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di dirigenti nelle amministrazioni statali, veniva contatta dagli uffici della Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA) per le verifiche relative al possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione, con particolare riguardo alla natura e alle caratteristiche del titolo post lauream, poiché lo stesso non risultava riconducibile ad alcuno dei tre titoli tassativamente previsti dal bando.

Rispetto a tale richiesta di chiarimenti, la candidata aveva esposto le ragioni per cui il titolo posseduto rientrava tra quelli post-universitari considerati utili ai fini dell’accesso al corso concorso di formazione dirigenziale, avente le caratteristiche di cui all’art. 2 del D.P.C.M. 27 aprile 2018, n. 80.

A seguito di ulteriori verifiche istruttorie, la SNA aveva trasmesso alla ricorrente una nota nella quale aveva evidenziato che il titolo in questione non era ascrivibile, né ad un master universitario di secondo livello, né ad un diploma conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con il D.P.C.M. 27 aprile 2018, n. 80. Ne conseguiva, pertanto, l’esclusione della candidata dalla procedura concorsuale.

Avverso il suddetto provvedimento di esclusione la candidata aveva proposto ricorso dinanzi al Tribunale Regionale per il Lazio.

Il titolo indicato nel bando di concorso

Il TAR Lazio, con sentenza n. 8767/2024, ha rigettato il ricorso proposto.

Per quanto qui rileva, la ricorrente ha affermato che il titolo post-universitario dalla stessa posseduto era stato rilasciato dalla “Scuola nazionale di Alta Formazione Specialistica” dell’Unione forense per la tutela dei diritti umani (UFDU), riconosciuta dal Ministero della Giustizia, dal Consiglio nazionale Forense in convenzione/consorzio, oltre che con la Scuola Superiore dell’Avvocatura e con cinque Istituti Universitari italiani, pertanto, tale scuola “non sarebbe un mero ente di formazione privato ma un’istituzione pubblico-privata riconosciuta costituita in un vero e proprio consorzio universitario sotto il diretto controllo del Ministero della Giustizia”.

Inoltre, elemento cruciale del ricorso proposto, l’aspirante candidata ha rilevato che, per l’accesso alla suddetta scuola non era sufficiente possedere un titolo di laurea, ma era altresì necessario essere iscritti all’albo degli Avvocati. Ne sarebbe conseguito che il titolo posseduto dalla ricorrente, non solo doveva essere qualificato come master di secondo livello, ma anche come titolo addirittura superiore ai diplomi di specializzazione richiamati dall’art. 4, D.P.C.M. n. 80/2018 sub lettera b), per il conseguimento dei quali è sufficiente il possesso della sola laurea.

La discrezionalità dell’amministrazione

Rispetto alle contestazioni formulate dalla ricorrente, il Giudice amministrativo ha anzitutto ricordato che “in linea di principio, l’amministrazione gode di ampia discrezionalità nell’individuazione dei requisiti per l’ammissione ad una procedura concorsuale, che va esercitata tenendo conto della professionalità e della preparazione culturale richieste per il posto da ricoprire o per l’incarico da affidare. Naturalmente, in quanto esercizio di discrezionalità, tale potere di scelta non può essere esercitato in modo arbitrario ed è suscettibile di sindacato giurisdizionale sotto i profili della illogicità, arbitrarietà, contraddittorietà e irragionevolezza”.

Ciò premesso, il TAR ha ritento che la previsione del bando, secondo cui “al corso-concorso selettivo di formazione di cui all’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere ammessi (…) i soggetti muniti di (…) master di secondo livello conseguito presso università italiane o straniere dopo la laurea magistrale”, non consente di ritenere che allo stesso possano accedere anche soggetti muniti di un titolo come quello posseduto dalla ricorrente, non qualificabile come “master rilasciato da Università, italiane o straniere, come richiesto dalla normativa di cui la SNA ha fatto corretta applicazione”.

Analogamente, ha proseguito il TAR, in ordine alla ritenuta qualificazione del titolo alla stregua di un diploma di specializzazione “il d.P.C.M. n. 80/18 (…), recante l’individuazione delle scuole di specializzazione che rilasciano i diplomi che consentono la partecipazione ai concorsi per la qualifica di dirigente di seconda fascia, prevede, all’art. 2, che i diplomi di specializzazione utili ai fini della partecipazione sono quelli rilasciati da scuole di specializzazione istituite presso le università o gli istituti universitari”, tale qualificazione, non appare, secondo il Giudice amministrativo “surrogabile dalla stipula di una semplice convenzione con le università per l’organizzazione e il funzionamento del corso da parte di altro ente, pubblico o privato”, come sarebbe stato il corso cui aveva partecipato la ricorrente e di cui si è dato sopra conto.

Il principio dell’assorbimento del titolo inferiore

Per quanto invece attiene all’operatività o meno, nel caso di specie, del principio dell’assorbimento del titolo inferiore in quello superiore, il TAR ha ricordato la tesi sostenuta dalla ricorrente secondo cui il superamento dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense dovrebbe considerarsi assorbente rispetto ai titoli post-universitari richiesti dal bando e, segnatamente, al diploma conseguito presso le Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali (SSPL), giacché queste ultime sarebbero preordinate all’acquisizione di conoscenze funzionali al superamento dell’esame di abilitazione.

Tuttavia il TAR ha affermato che, nel caso esaminato, il principio di assorbimento non verrebbe in rilievo, posto che il titolo c.d. ‘assorbente’, diversamente dal titolo ‘assorbito’, è costituito da un’abilitazione professionale conseguita all’esito dello specifico percorso formativo e di tirocinio disciplinato dalla legge professionale forense. Non si tratta, in altri termini, di un titolo di studio ma di un titolo professionale.

Quanto sopra riferito, ha precisato il Giudice amministrativo, è confermato dal fatto che “Il superamento dell’esame di abilitazione (…) non dimostra affatto il possesso di tutte le conoscenze che le Scuole offrono (..), essendo queste dirette a formare figure professionali eterogenee (e, soprattutto, a fornire gli strumenti necessari per la preparazione a concorsi ed esami diversi, ciascuno connotato da proprie peculiarità)”.

Il TAR ha pertanto concluso il proprio esame, affermando che deve ritenersi più corretto l’orientamento tradizionale secondo il quale “in materia di procedure concorsuali trova applicazione il principio dell’assorbimento del titolo inferiore in quello superiore in virtù del quale nel caso in cui il bando di concorso preveda quale requisito di partecipazione ad una selezione pubblica un determinato diploma tecnico, deve ritenersi dovuta l’ammissione di un candidato in possesso di laurea “coerente”, in quanto il possesso di un titolo superiore ed assorbente consente in via generale la partecipazione ai pubblici concorsi per i quali sia richiesto un titolo inferiore, dal momento che le materie di studio del primo comprendono, con un maggiore livello di approfondimento, quelle del secondo”.

orario di lavoro

Orario di lavoro: compresi anche i 5 minuti per la timbratura La Cassazione ha confermato l’orientamento secondo cui rientrano nel tempo retribuito le operazioni anteriori o posteriori alla conclusione della prestazione lavorativa, che siano necessarie ed obbligatorie alla stessa

Il tempo per la timbratura del cartellino

Nel caso di specie, la Corte d’appello di Roma aveva accolto l’appello presentato da alcuni lavoratori, dichiarando il diritto degli stessi alla retribuzione di 5 minuti giornalieri “quale tempo effettivo di lavoro, dalla timbratura del cartellino al tornello posto all’ingresso al completamento della procedura di log on e di 5 minuti giornalieri quale tempo effettivo di lavoro dal completamento della procedura di log off fino alla timbratura del cartellino all’uscita”.

Avverso tale sentenza la società datrice di lavoro aveva proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione.

Orario di lavoro retribuito

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 14848-2024, ha respinto il ricorso proposto e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

In particolare, la Corte, dopo aver ripercorso i fatti di causa e i motivi di censura, ha ritenuto applicabile al caso di specie la consolidata giurisprudenza formatasi sul punto secondo cui “il tempo retribuito richiede che le operazioni anteriori o posteriori alla conclusione della prestazione di lavoro siano necessarie e obbligatorie”.  In questo senso, al Corte, ha ritenuto che debba essere retribuito anche il tempo per raggiungere il luogo di lavoro, operazione che rientra nella prestazione lavorativa vera e propria, qualora lo spostamento sia funzionale rispetto all’attività lavorativa.

Il Giudice di legittimità ha proseguito il proprio esame specificando che “ai fini della misurazione dell’orario di lavoro, l’articolo 1, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 66 del 2003 attribuisce un espresso ed alternativo rilievo non solo al tempo della prestazione effettiva ma anche a quello della disponibilità del lavoratore e della sua presenza sui luoghi di lavoro”.

Sulla base del suddetto quadro normativo, la Corte ha affermato che deve considerarsi orario di lavoro tutto l’arco temporale trascorso dal lavoratore all’interno dell’azienda “nell’espletamento di attività prodromiche ed accessorie allo svolgimento, in senso stretto, delle mansioni affidategli”. Tale computo viene in rilievo nei casi in cui il datore di lavoro non provi che il lavoratore sia libero di autodeterminarsi all’interno dell’azienda, ovvero non sia assoggettato, nello svolgimento di tali attività prodromiche, al potere gerarchico.

In conclusione, il Giudice di legittimità ha ritenuto che la Corte d’appello avesse dato corretta applicazione all’interpretazione sopra indicata, avendo nella specie considerato “necessario e obbligatorio” il tragitto dall’ingresso fino alla postazione di lavoro, così come ogni altra attività connessa al log in e al log out dal luogo di lavoro.

A sostegno di quanto affermato dal Giudice di merito, osserva la Corte, occorre rilevare che il tempo della timbratura, nel caso esaminato, è reso necessario dalle scelte del datore di lavoro di come organizzare la propria sede, quali: la collocazione della postazione, il percorso da effettuare per raggiungerla e la procedura di timbratura determinando, conseguendone pertanto che anche i “tempi necessari” rientrano nella prestazione lavorativa e debbano pertanto essere retribuiti.

Allegati

pensione reversibilità eredi

La pensione di reversibilità non si eredita La Cassazione chiarisce che la pensione di reversibilità opera a favore dei superstiti aventi causa, mentre deve escludersi che, alla morte del titolare della pensione di reversibilità, la stessa venga attribuita agli eredi di quest’ultimo

Pensione di reversibilità

Nel caso in esame, la Corte d’appello di Napoli aveva accolto la domanda di pensione di reversibilità proposta dagli eredi della titolare nei confronti dell’Inps, riconoscendo il beneficio nei loro confronti.

Avverso tale decisione l’ente previdenziale aveva proposto ricorso dinanzi alla Corte di cassazione.

Il Giudice di legittimità, per quanto qui rileva, con ordinanza n. 14287-2024, ha accolto il ricorso proposto dall’Inps e ha cassato la sentenza impugnata.

La trasmissibilità della pensione di reversibilità

In particolare, la Corte ha ricordato il costante orientamento formatosi in senso alla giurisprudenza di legittimità sul punto, secondo cui “la pensione di reversibilità di cui all’art. 22 l. n. 903/65 opera a favore dei superstiti del titolare di pensione, mentre deve escludersi che, alla morte del titolare di pensione di reversibilità, detta pensione venga ulteriormente attribuita ai superstiti di questo. Non spetta perciò un diritto alla pensione di reversibilità derivante dal decesso di chi già beneficiasse di pensione di reversibilità, anziché di pensione diretta”.

Per quanto riguarda il caso di specie, la Corte ha rilevato che il Giudice di merito non aveva correttamente applicato la normativa di riferimento, non avendo, in particolare “considerato che la madre della appellante era titolare di pensione diretta, ma di pensione di reversibilità per morte del marito” e che pertanto il beneficio non poteva essere trasmesso agli eredi della stessa.

 

Allegati