onorari avvocati parastato

Onorari avvocati parastato: non vanno nel TFS La Corte Costituzionale ha chiarito che le quote onorario percepite dagli avvocati del parastato non vanno computate nel trattamento di fine servizio (TFS)

Quote onorario avvocati del parastato

La Corte costituzionale (sentenza n. 73-2024) ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 13 della legge 20 marzo 1975, n. 70 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente), che disciplina il trattamento di fine servizio spettante ai dipendenti degli enti pubblici non economici (cosiddetti parastatali) non soggetti al regime privatistico di trattamento di fine rapporto.
La disposizione scrutinata, si legge nel comunicato ufficiale, “in base all’interpretazione fornitane dalla giurisprudenza di legittimità, costituente «diritto vivente», pone a base del calcolo di tale emolumento il solo stipendio tabellare e gli scatti di anzianità, con esclusione di qualsiasi altro compenso”.

La qlc

La questione era stata sollevata dal Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, chiamato a decidere sulla domanda dell’INAIL di restituzione di somme erogate, con riserva, a titolo di indennità di anzianità, ad un proprio dipendente dell’area legale.

La decisione della Consulta

La Consulta ha, anzitutto, ritenuto insussistenti i lamentati vizi di irragionevolezza e irrazionalità, rimarcando come la nozione di stipendio utile alla determinazione dell’indennità di anzianità indicata dal diritto vivente sia, al contrario, coerente con la logica di razionalizzazione che pervade la legge n. 70 del 1975, e, più in generale, con
l’ordinamento del pubblico impiego non contrattualizzato, e rispondente a specifiche esigenze di unificazione del regime giuridico ed economico del personale del parastato, oltre che di controllo e di prevedibilità della spesa pubblica.
È stata esclusa altresì la disparità di trattamento dedotta dal rimettente tra i dipendenti degli enti pubblici appartenenti all’area professionale legale e quelli con qualifica dirigenziale, per il differente status giuridico ed economico delle relative categorie.
Quanto alla censura ex art. 36 Cost., il giudice delle leggi, nel ribadire la propria giurisprudenza secondo la quale l’indennità di anzianità, così come gli altri trattamenti di fine servizio, “integra una forma di retribuzione differita e quindi è presidiata dalle garanzie costituzionali della sufficienza e della proporzionalità alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, ha – tuttavia – precisato che, affinché l’indennità di anzianità possa ritenersi conforme ai canoni costituzionali di sufficienza e di proporzionalità, non deve sussistere una rispondenza pedissequa tra la sua composizione e quella del trattamento economico di attività, tale per cui ogni singola voce della retribuzione debba essere considerata nel trattamento di fine servizio”.
Nel rapporto di lavoro non contrattualizzato, “in cui spetta alla discrezionalità del legislatore individuare, nel rispetto delle garanzie sancite dalla Costituzione, la base retributiva delle singole indennità di fine servizio e la relativa misura, la conformità ai principi espressi dall’art. 36 Cost. deve, invece, ritenersi osservata ove tali indennità esprimano, in proporzione, il trattamento economico fondamentale, che include componenti spettanti in modo fisso e continuativo (stipendio tabellare, incrementi dipendenti dall’anzianità di servizio, assegno per il nucleo familiare, oggi assegno unico)”.
Con riguardo alla “quota onorari”, ha concluso dunque la Corte, la stessa “costituisce un’attribuzione di carattere non fisso, ma accessorio e variabile, che non può, perciò, essere ricompresa nel trattamento economico fondamentale, aggiungendosi alla retribuzione riconosciuta ai legali del parastato, in ragione del loro status di pubblici dipendenti”.

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edilizia pubblica residenza

Edilizia pubblica: vietato subordinarne l’accesso alla residenza prolungata Per la Corte Costituzionale il requisito della prolungata residenza impedisce di soddisfare il diritto inviolabile all'abitazione

Edilizia residenziale pubblica e residenza

È incostituzionale negare l’accesso all’edilizia residenziale pubblica a chi, italiano o straniero, al momento della richiesta non sia residente nel territorio della Regione da almeno cinque anni, pur se calcolati nell’arco degli ultimi dieci e maturati eventualmente anche in forma non continuativa.  Il requisito della prolungata residenza, infatti, impedisce di soddisfare il diritto inviolabile all’abitazione, funzionale a che «la vita di ogni persona rifletta
ogni giorno e sotto ogni aspetto l’immagine universale della dignità umana». Questo quanto stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 67/2024 che ha ritenuto contrastante con i principi di eguaglianza e di ragionevolezza, previsti dall’art. 3 della Costituzione, l’art. 25, comma 2, lettera a), della legge della Regione Veneto 3 novembre 2017, n. 39.

Requisito della residenza prolungata

La Consulta ha precisato che il requisito della residenza prolungata nella Regione non presenta alcuna ragionevole correlazione con il soddisfacimento dell’esigenza abitativa di chi si trova in una situazione di
bisogno. Anzi, tale criterio contrasta con la circostanza per cui «proprio chi versa in stato di bisogno si vede più di frequente costretto a trasferirsi da un luogo all’altro spinto dalla ricerca di opportunità di lavoro».
Del resto, secondo il giudice delle leggi, “la permanenza per almeno cinque anni nella regione, accertata nell’arco di un decennio, non induce a ritenere che vi sarà un futuro radicamento nel territorio, né serve a valorizzare il tempo dell’attesa nell’accesso al beneficio, esigenza che si può semmai riflettere nell’anzianità di presenza nella graduatoria di assegnazione”.
Ravvisata, pertanto, l’adozione di un “criterio irragionevole che si traduce nella violazione del principio di eguaglianza formale fra chi può e chi non può vantare una condizione – quella della prolungata residenza nel
territorio regionale – del tutto dissociata dal suo stato di bisogno”.
Secondo la Corte, il requisito contrasta anche con il “principio di eguaglianza sostanziale, perché tradisce la naturale «destinazione sociale al soddisfacimento paritario del diritto all’abitazione della proprietà pubblica
degli immobili» dell’edilizia residenziale pubblica”.

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trattamento dati personali

Trattamento dei dati personali: non spetta alle Regioni La Corte Costituzionale ha chiarito che disciplinare il trattamento dei dati personali è compito dello Stato e dell'Unione Europea

Trattamento dei dati personali

È incostituzionale una disciplina regionale che regola il trattamento dei dati personali nella installazione degli impianti di videosorveglianza, in quanto vìola gli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea e invade le competenze legislative esclusive dello Stato nella materia «ordinamento civile». Lo ha chiarito la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 69-2024, dichiarando costituzionalmente illegittimo l’articolo 3 della legge della Regione Puglia n. 13 del 2023 per contrasto con l’art. 117, commi primo e secondo, della Costituzione.
La Corte ha rilevato che l’Unione europea, nell’esercizio della competenza fissata nell’art. 16 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, “detta una complessa disciplina in materia di trattamento dei dati personali, che «trova completamento e integrazione nelle fonti nazionali»”.

Legislatore europeo e nazionale

Per il giudice delle leggi, la Regione non può dunque regolare autonomamente la materia, né operare una selezione di fonti e di previsioni, «che, all’interno dell’articolato plesso normativo contemplato sia dall’Unione europea sia dal legislatore statale, sono chiamate a disciplinare questa complessa e delicata materia», poiché in questo modo «non solo si sovrappone alle normative eurounitaria e statale, travalicando le proprie competenze, ma oltretutto effettua una arbitraria scelta, il cui contenuto precettivo equivale a ritenere vincolanti le sole regole individuate dal legislatore regionale e non anche le altre», dettate dall’UE e dal legislatore statale.

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gratuito patrocinio spese lite

Gratuito patrocinio: nessuna riduzione per le spese di lite del soccombente La Corte Costituzionale ha chiarito che alla controparte soccombente vengono applicati gli ordinari criteri di liquidazione delle spese anche quando la parte vittoriosa è ammessa al gratuito patrocinio

Gratuito patrocinio e spese di lite

Alla controparte soccombente si applicano gli ordinari criteri di liquidazione delle spese di lite, anche laddove la parte vittoriosa è ammessa al gratuito patrocinio. La quantificazione delle spese di lite, infatti, non subisce deroghe nel «caso particolare in cui la parte vittoriosa è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato»; anche in tal caso il giudice civile «applica gli ordinari criteri di liquidazione», pure se lo Stato corrisponde al difensore del non abbiente un compenso dimezzato. Lo ha chiarito la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 64/2024, dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate sull’art. 133, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Patrocinio a spese dello Stato: le parti sono estranee

La sentenza ha precisato che l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato fa sorgere un rapporto che si instaura direttamente tra lo Stato stesso e il difensore del beneficiario del patrocinio. A tale rapporto «le parti del giudizio rimangono totalmente estranee»: l’applicazione dei normali criteri di liquidazione pertanto non si traduce, per il soccombente, in una «ulteriore effettiva decurtazione» patrimoniale rispetto a quella avrebbe subito ove la controparte non fosse stata indigente.
Ragionando diversamente, del resto, si perverrebbe al risultato di «garantire un ingiustificato vantaggio patrimoniale alla parte soccombente solo perché la controparte rientra fra gli indigenti e lo Stato si fa carico, anche attraverso la fiscalità generale, dell’onere del loro patrocinio».
Sono state così disattese le censure con le quali il Tribunale di Cagliari sosteneva che, per effetto della disposizione censurata, il soccombente subirebbe un «prelievo coattivo» di natura tributaria.

Nessun eccesso di delega

La sentenza ha anche escluso la violazione dell’art. 76 Cost. per eccesso di delega.
La disposizione censurata non ha, infatti, secondo la Consulta, «carattere realmente innovativo rispetto al quadro normativo previgente»; nella redazione del testo unico, pertanto, il Governo ha rispettato il criterio direttivo del coordinamento formale delle norme oggetto del riordino delegatogli.

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concorso magistrati

Concorso magistrati: domande entro il 12 maggio Pubblicato sulla GU del 12 aprile, il nuovo concorso, per esami, è destinato a 400 posti di magistrato ordinario

Magistrati: concorso per 400 posti

Pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 30 del 12 aprile 2024 – 4a serie speciale ‘Concorsi ed esami’ – il decreto ministeriale dell’8 aprile 2024 con cui è stato bandito un nuovo concorso, per esami, a 400 posti di magistrato ordinario.

La domanda di partecipazione, da presentarsi entro il 12 maggio 2024, va inviata esclusivamente per via telematica. In particolare, occorre collegarsi al sito www.giustizia.it e autenticarsi – nella sezione dedicata – tramite SPID di secondo livello, Carta di Identità Elettronica oppure Carta Nazionale dei Servizi.

L’indirizzo e-mail indicato dal candidato sarà utilizzato per le notifiche e le successive comunicazioni; la domanda di partecipazione inviata ed il codice identificativo saranno sempre disponibili nell’area riservata del candidato.

Le prove d’esame

Le prove di esame si svolgeranno nelle date, nella sede o nelle sedi di cui al diario contenente la disciplina delle prove scritte che sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 4 giugno 2024.

L’esame consisterà in una prova scritta ed in una orale.

La prova scritta consiste nello svolgimento di tre elaborati teorici vertenti su:

  1. diritto civile;
  2. diritto penale;
  3. diritto amministrativo.

La prova orale invece verterà sulle seguenti materie:

a) diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano;

b) procedura civile;

c) diritto penale;

d) procedura penale;

e) diritto amministrativo, costituzionale e tributario;

f) diritto commerciale e fallimentare;

g) diritto del lavoro e della previdenza sociale;

h) diritto comunitario;

i) diritto internazionale pubblico e privato;

l) elementi di informatica giuridica e di ordinamento giudiziario;

m) colloquio su una lingua straniera scelta fra le seguenti: inglese, francese, spagnolo e tedesco.

Le prove si svolgeranno secondo le procedure previste dall’art. 8 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modifiche, e dall’art. 3 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, ovvero con modalità telematiche, ai sensi dell’art. 1 comma 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160.

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Cambio di sesso, tutele unione civile estese fino al matrimonio La Corte Costituzionale ha stabilito che i diritti della coppia dell'unione civile non si estinguono nell'attesa di contrarre matrimonio

Unione civile e cambio di sesso

Nell’ipotesi in cui uno dei componenti di una unione civile proponga domanda di rettificazione anagrafica di attribuzione di sesso, e entrambi intendano proseguire la loro relazione trasformandola in matrimonio, i diritti della coppia non si estinguono nel periodo compreso tra la cessazione del vincolo pregresso e la celebrazione del matrimonio stesso.
E’ quanto ha stabilito la Consulta, con la sentenza 66-2024, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 26, della legge 20 maggio 2016, n. 76 (c.d. legge sulle unioni civili) nella parte in cui stabilisce che la sentenza di rettificazione anagrafica di attribuzione di sesso determina lo scioglimento automatico dell’unione civile senza prevedere, laddove il richiedente la rettificazione e l’altra parte dell’unione rappresentino personalmente e congiuntamente al giudice, fino all’udienza di precisazione delle conclusioni, l’intenzione di contrarre matrimonio, che il giudice disponga la sospensione degli effetti derivanti dallo scioglimento del vincolo fino alla celebrazione del matrimonio e comunque non oltre il termine di centottanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione.

La qlc

La questione era stata sollevata dal Tribunale di Torino, nel corso di un giudizio introdotto, per la rettifica di sesso da uno dei componenti di una unione civile. Il giudice a quo aveva ravvisato il contrasto della normativa
censurata, oltre che con l’art. 2, anche con l’art. 3 Cost., lamentando la disparità di trattamento rispetto alla ipotesi, speculare, in cui il percorso di transizione di genere sia attraversato da una coppia in origine eterosessuale, e unita in matrimonio: “in tale ipotesi – si legge nel comunicato stampa ufficiale – l’art. 1, comma 27, della stessa legge n. 76 del 2016 dispone che, ove i coniugi abbiano manifestato personalmente e congiuntamente al giudice, nel corso del giudizio per rettificazione di sesso, la volontà di proseguire la loro relazione dando vita ad una unione civile, alla rettificazione di sesso consegue l’automatica instaurazione dell’unione civile”.

La decisione

La Corte – si legge nella nota stampa – “ha escluso la violazione dell’art. 3 Cost., sottolineando che, se pure il vincolo derivante dalla unione civile produce effetti molto simili a quelli del matrimonio, si tratta pur sempre di effetti non del tutto coincidenti, e, in parte, di estensione ridotta rispetto al vincolo coniugale, e ricompresa nel più ampio spettro dei diritti ed obblighi da questo originati. La obiettiva eterogeneità delle situazioni a confronto esclude pertanto, la fondatezza del dubbio di contrasto con l’art. 3 Cost.”.
Quanto al sospetto di contrasto della disciplina censurata con l’art. 2 Cost., la Consulta ha anzitutto rilevato che “l’unione civile costituisce una formazione sociale in cui i singoli individui svolgono la propria personalità, ed è
connotata da una natura solidaristica non dissimile da quella propria del matrimonio, in quanto comunione spirituale e materiale di vita, ed esplicazione del diritto fondamentale della persona di vivere liberamente una
condizione di coppia, con i connessi diritti e doveri”.

Ciò posto, la Corte Costituzionale ha rilevato che i componenti dell’unione civile, “ove manifestino la volontà di conservare il rapporto nella diversa forma del matrimonio a seguito dello scioglimento automatico del vincolo pregresso quale effetto della sentenza di rettificazione anagrafica del sesso di uno di essi, vanno comunque incontro, nel tempo necessario alla celebrazione del matrimonio stesso, ad un vuoto di tutela, a causa del venir meno del complessivo regime di diritti e doveri di cui erano titolari in costanza dell’unione civile. Tale mancanza di tutela entra in frizione con il diritto inviolabile della persona alla propria identità, di cui pure il percorso di
sessualità costituisce espressione”.

Non senza considerare, ha aggiunto il giudice delle leggi che, “nel tempo necessario alla ricostituzione della coppia secondo la nuova forma legale, i componenti potrebbero essere colpiti da eventi destinati a precludere in modo irrimediabile la costituzione del nuovo vincolo. Tuttavia, avuto riguardo alle differenze già evidenziate tra unione civile e matrimonio – osserva ancora la Corte – il rimedio a tale situazione non può essere quello di omologare le due situazioni, estendendo al caso di scioglimento della prima l’effetto di automatica trasformazione in matrimonio che l’art. 1, comma 27, della legge n. 76 del 2016 prevede nel caso di passaggio dal secondo alla prima. Il rimedio deve, invece, consistere nella sospensione degli effetti derivanti dallo scioglimento del vincolo per il tempo necessario affinché le parti celebrino il matrimonio, sempre che esse abbiano manifestato tale volontà davanti al giudice durante il giudizio di rettificazione del sesso, fino alla udienza di precisazione delle conclusioni, analogamente a quanto prevede per i coniugi nell’ipotesi inversa, l’art. 31, comma 4-bis, del
d.lgs. n. 150 del 2011”.
La durata di tale sospensione è stata individuata dalla Consulta “nel termine di 180 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione, termine mutuato dall’art. 99 c.c., che prevede lo stesso termine per la celebrazione del matrimonio, con decorrenza dalle pubblicazioni. Da tale pronuncia consegue che l’ufficiale dello stato civile, ricevuta la comunicazione del passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione del sesso con la dichiarazione del giudice relativa alla sospensione degli effetti dello scioglimento del vincolo, deve procedere alla relativa annotazione”.
Pertanto la Corte ha altresì dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 70-octies, comma 5, del D.P.R. n. 396 del 2000 sull’ordinamento dello stato civile, per la mancata previsione di tale incombenza.

call center agenzia entrate

Agenzia Entrate: nuovi numeri call center Sono attivi dal 22 aprile 2024 i nuovi numeri per contattare il call center dell'Agenzia delle Entrate da mobile e dall'estero

Call center Agenzia Entrate

Dal 22 aprile 2024, sono cambiati i contatti dell’Agenzia delle Entrate per chi chiama da mobile o da fuori Italia. I numeri da segnare in agenda sono: 06.97.61.76.89 per le chiamate da cellulare (che sostituisce lo 06.96.66.89.07) e 06.45.47.04.68 per le chiamate da estero (che prende il posto dello 06.96.66.89.33).

Resta invariato, invece, il numero verde da rete fissa: 800.90.96.96.

Con un messaggio audio, il fisco sta comunicando la novità agli utenti del call center in attesa di parlare con un consulente. Inoltre, chi nei prossimi mesi continuerà a utilizzare i vecchi recapiti sarà informato sempre tramite messaggio audio sui numeri corretti.

Assistenza a 360°

I servizi disponibili tramite l’assistenza telefonica dell’Agenzia sono molteplici e spaziano dal chiedere informazioni su novità e scadenze fiscali, fino all’assistenza su comunicazioni di irregolarità, allo stato di un rimborso.

Il costo delle chiamate da cellulare e dall’estero dipende dal piano tariffario del chiamante, mentre da rete fissa il servizio è gratuito.

Per maggiori informazioni è possibile consultare l’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia Contatti e assistenza – Assistenza fiscale (agenziaentrate.gov.it).

Niente Imu se si è denunciata l’occupazione abusiva La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 9, comma 1, del DLGS 23/2011 che contempla l'IMU per gli immobili occupati abusivamente anche se è stata presentata tempestiva denuncia penale

IMU e occupazione abusiva immobile

L’Imu non va pagata se si è denunciata penalmente l’occupazione abusiva dell’immobile. Questo quanto si ricava dalla sentenza n. 60-2024, con cui la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale) nella parte in cui non prevede che non sia dovuta l’IMU per gli immobili occupati abusivamente relativamente ai quali sia stata presentata una tempestiva denuncia in sede penale.

La qlc

La questione è stata sollevata dalla sezione tributaria della Cassazione per violazione degli artt. 3, primo comma, 53, primo comma, 42, secondo comma, Cost. e 1 Prot. addiz. CEDU, per contrasto con i principi di capacità contributiva, uguaglianza tributaria, ragionevolezza e di tutela della proprietà privata in quanto per gli immobili abusivamente occupati e di cui sia precluso lo sgombero per cause indipendenti dalla volontà del contribuente verrebbe a mancare il presupposto dell’imposta, ossia l’effettivo e concreto esercizio dei poteri di disposizione e godimento del bene.

Denuncia occupazione immobile

Secondo la Corte costituzionale, “è innegabile che nelle ipotesi in cui un immobile sia stato occupato in esplicito contrasto con la volontà del proprietario il quale si sia anche occupato di denunciare tempestivamente l’accaduto in sede penale, difetti, in relazione all’immobile occupato abusivamente, la capacità contributiva in capo a chi abbia subito impotente la suddetta occupazione, cosicché «si finirebbe per tassare una ricchezza inesistente laddove, invece, ogni prelievo tributario deve avere una causa giustificatrice in indici concretamente rivelatori di ricchezza» (sentenze n. 10 del 2023 e 120 del 2020).
Del resto il legislatore è già intervenuto in questo senso con l’art. 1, comma 81, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, a decorrere dal 1° gennaio 2023, stabilendo che «Sono esenti dall’imposta, per il periodo dell’anno durante
il quale sussistono le condizioni prescritte, gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’Autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del
codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale»: la Corte costituzionale, con la sentenza in parola, è come se avesse esteso retroattivamente la portata di tale norma.

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riforma fiscale

Riforma fiscale: modelli dichiarativi semplificati Dal 730 precompilato al semplificato e dichiarazioni Iva e Irap più snelle, tante le novità in arrivo annunciate dall'Agenzia delle Entrate sul fronte della riforma fiscale

Modelli dichiarativi semplificati

Diverse le novità in arrivo sul fronte delle dichiarazioni dei redditi. Modalità semplificata per il 730, fruibile da lavoratori dipendenti e pensionati già a partire dal 2024 ma anche modelli Iva e Irap più snelli.  Sono solo alcune  delle novità  previste dal decreto Adempimenti tributari (Dlgs n. 1/2024), che recepisce alcuni principi direttivi della riforma fiscale (Legge n. 111/2023) e su cui l’Ageniza delle Entrate con la circolare 8/E fornisce agli uffici le istruzioni operative.

Modello 730 precompilato e presentazione semplificata

Dal 2024, con la presentazione semplificata della dichiarazione dei redditi precompilata, l’Agenzia delle Entrate rende disponibili al contribuente, in modo analitico, le informazioni in proprio possesso, che possono essere confermate o modificate. Queste informazioni, in particolare, saranno disponibili in un’apposita sezione dell’applicativo web della dichiarazione precompilata, accessibile tramite l’area riservata del sito dell’Agenzia.

I contribuenti interessati, spiegano dal fisco, “utilizzando un percorso guidato e semplificato, potranno confermare o modificare le informazioni in possesso delle Entrate che, una volta definite, saranno riportate in via automatica nei campi corrispondenti della dichiarazione dei redditi modello 730, facilitando la compilazione della dichiarazione precompilata”.

Le modalità tecniche di accesso al nuovo sistema di interazione saranno definite da uno specifico provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Modello 730 semplificato: platea estesa e redditi esteri

La possibilità di presentare la dichiarazione semplificata sarà progressivamente estesa a tutti i contribuenti non titolari di partita Iva. A titolo esemplificativo, il modello di dichiarazione semplificato potrà essere presentato, a regime, anche da parte dei soggetti, non titolari di partita Iva, che non conseguono redditi di lavoro dipendente o assimilati, ma esclusivamente redditi di capitale.

Un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate stabilirà la graduale inclusione di nuove tipologie reddituali tra quelle dichiarabili mediante il modello 730 semplificato.

Semplificazioni per le partite IVA

Tra le novità, modelli dichiarativi Redditi, Iva e Irap più snelli grazie alla progressiva eliminazione delle informazioni non rilevanti ai fini della liquidazione dell’imposta o acquisibili dall’Agenzia delle Entrate dalle banche dati proprie, oppure, nella titolarità di altre amministrazioni. La riduzione delle informazioni interesserà in particolare i crediti d’imposta derivanti da agevolazioni per gli operatori economici.

Viene estesa inoltre anche a lavoratori autonomi e imprenditori, seppur in fase di sperimentazione, la dichiarazione dei redditi precompilata.

Nuovo calendario dichiarativo

Ad essere modificati anche i termini ordinari di presentazione delle dichiarazioni, in materia di imposte sui redditi (modello Redditi) e Irap, inclusa la dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), per gli anni 2024 e seguenti, fermi restando i termini relativi alla presentazione del modello 730.

All’interno della circolare una tabella esplicativa illustra i nuovi termini.

sicurezza lavoro

Infortuni sul lavoro: insediata la commissione Dal 24 aprile 2024 la commissione Sicurezza sul lavoro voluta dal Guardasigilli si insedia a via Arenula con il compito di operare per la prevenzione contro gli infortuni sul lavoro

Commissione Sicurezza sul lavoro

Prevenire gli infortuni sul lavoro. Questo l’obiettivo della Commissione Sicurezza sul lavoro che dal 24 aprile 2024 si insedia in via Arenula. Il gruppo di studio, sulle norme in materia di sicurezza sul lavoro, istituito dal ministro della Giustizia Carlo Nordio, con decreto del 27 marzo 2024, d’intesa con il ministero del Lavoro delle politiche sociali, guidato da Marina Elvira Calderone, è presieduto dal viceministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto.

Compiti della Commissione

Alla Commissione è affidato il mandato di analizzare l’attuale quadro normativo e giurisprudenziale, verificarne limiti, criticità e prospettive, per poi formulare proposte di intervento.

Punto di partenza è la drammatica frequenza di incidenti e la consapevolezza che a contribuire alla sicurezza sul lavoro concorrono, come indicato nel decreto ministeriale, molteplici fattori tra cui “l’aggiornamento continuo, la formazione di una coscienza diffusa di responsabilità, l’accurata vigilanza e sorveglianza sui posti di lavoro, precise regole di comportamento e una stretta collaborazione tra lavoro e ricerca”.

Membri della Commissione

Accanto al Presidente, Viceministro Francesco Paolo Sisto, fanno parte della commissione:

Silvia Berra – Responsabile dell’area ambiente, sicurezza, sostenibilità dell’Unione industriale biellese,

Matteo Caputo – Ordinario Università cattolica del Sacro cuore

Francesco Comparone – Vicecapo di Gabinetto

Antonio Corbo – Consigliere della Corte di cassazione

Cristiano Cupelli – Ordinario Università di Roma Tor Vergata

Fabrizio D’Ascenzo – Presidente dell’Inail

Emilio Ferrari – Ordinario Università degli studi di Bologna

Giuseppe Nano – Ordinario del Politecnico di Milano

Michele Sarno – Avvocato del Foro di Salerno

Nicola Selvaggi – Vicecapo dell’Ufficio legislativo

Luigi Vimercati – Ordinario dell’Università degli studi di Bari.

La commissione avrà un anno per formulare delle  proposte.

Ai lavori della Commissione partecipano anche i Sottosegretari, il Capo dell’Ufficio legislativo i Capi del Dog e del Dag.