referendum piattaforma digitale

Referendum: arriva la piattaforma digitale Il ministero della Giustizia annuncia che presto sarà pronta la piattaforma referendum per la raccolta delle sottoscrizioni digitali dei cittadini

Referendum, pronta a breve piattaforma digitale

Presto pronta la piattaforma referendum, per la raccolta delle sottoscrizioni digitali dei cittadini delle proposte di legge di iniziativa popolare, i referendum abrogativi o costituzionali. Ne dà notizia Gnewsonline.it, il giornale online del ministero della Giustizia.

Parere del Garante Privacy

Ottenuto il parere del garante per la protezione dei dati personali, la Direzione Generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia è pronta a verificare la funzionalità del sistema informatico con degli specifici test, che riproducano tutte le fasi della raccolta delle sottoscrizioni.

Iter

Le prove, realizzate insieme al personale della corte di Cassazione, dovrebbero concludersi entro 2 settimane.

Sarà poi un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del titolare della Giustizia, ad attestare l’operatività della piattaforma.

abrogazione abuso ufficio cnf

Abrogazione abuso d’ufficio: plauso del CNF Il Consiglio Nazionale Forense plaude all'abrogazione dell'abuso d'ufficio attuata dalla riforma penale Nordio. Greco: "Così maggiore certezza del diritto"

CNF: bene abrogazione abuso d’ufficio

“Bene l’abrogazione radicale dell’abuso d’ufficio, che risponde a una necessità di maggiore certezza del diritto, evitando che amministratori pubblici e funzionari operino sotto la costante minaccia di incriminazioni talvolta strumentali”. Così il Presidente del Consiglio Nazionale Forense, Francesco Greco, in merito al ddl Nordio sulla giustizia approvato ieri in via definitiva dalla Camera dei deputati.

Leggi anche: Riforma penale Nordio è legge e Abuso d’ufficio addio

Intercettazioni

“La tutela dei terzi non indagati e intercettati – prosegue il presidente del Cnf soffermandosi sulla stretta sulle intercettazioni contenute nella riforma Nordio – è un passo avanti fondamentale per la salvaguardia dei diritti alla riservatezza dei cittadini e risponde ai dettami costituzionali. È essenziale che le intercettazioni siano utilizzate in modo equilibrato e con modalità tali da non ledere i diritti delle persone non direttamente coinvolte nelle indagini”.

Divieto pm

Riguardo al divieto per il pm di appellare le sentenze di proscioglimento, il presidente degli avvocati commenta: “Il principio, già noto all’ordinamento penale con la legge Pecorella del 2006, introduce un importante equilibrio tra accusa e difesa, rafforzando il principio del giusto processo, in linea con la necessità di riduzione dei tempi processuali”.

Interrogatorio dell’indagato

Quanto alla modifica normativa che prevede l’obbligo di procedere all’interrogatorio dell’indagato prima dell’applicazione di una misura cautelare, il presidente del Cnf esprime soddisfazione “a fronte di una norma di primaria garanzia laddove consente alla persona sottoposta alle indagini un contraddittorio anticipato che può in astratto prevenire la stessa applicazione della misura”.

Decisione organo collegiale

“La norma che prevede di affidare ogni decisione relativa all’applicazione di misure cautelari a un organo collegiale non può che trovare apprezzamento per la maggiore ponderazione che garantisce, rispetto a una decisione presa da un soggetto singolo – afferma ancora Greco, concludendo: “Ovviamente questa scelta politica dovrà essere accompagnata da un importante potenziamento delle risorse umane”.

giurista risponde

Il momento della consumazione nell’ipotesi della “truffa contrattuale” Quando si consuma il reato di truffa nell’ipotesi di c.d. truffa contrattale?

Quesito con risposta a cura di Andrea Bonanno e Giulia Fanelli

 

Poiché il reato di truffa è istantaneo e di danno, che si perfeziona nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell’autore abbia fatto seguito la deminutio patrimonii del soggetto passivo, nell’ipotesi di truffa contrattuale il reato si consuma non già quando il soggetto passivo assume, per effetto di artifici o raggiri, l’obbligazione della datio di un bene economico, ma nel momento in cui si realizza l’effettivo conseguimento del bene da parte dell’agente e la definitiva perdita dello stesso da parte del raggirato. – Cass., sez. I, 22 marzo 2024, n. 12142.

Nel caso di specie la Suprema Corte è stata chiamata a valutare il momento di consumazione del reato di truffa c.d. contrattuale, in cui gli artifici e i raggiri intervengono nella fase di formazione della volontà negoziale, inducendo la controparte alla prestazione del consenso.

Sul punto, infatti, sussistono due orientamenti.

Secondo una prima tesi, sposata dal giudice dell’esecuzione, il momento di consumazione della truffa contrattuale coinciderebbe con quello di realizzazione degli artifici e raggiri, consistiti, nel caso di specie, nella consegna dell’assegno postdatato.

Ai sensi di un secondo orientamento, invece, il perfezionamento del reato in esame si avrebbe nel momento in cui si realizza l’effettivo conseguimento del bene da parte dell’agente e la definitiva perdita dello stesso da parte del raggirato

La sentenza in commento ribadisce la validità di quest’ultima tesi, confermando l’indirizzo giurisprudenziale maggioritario.

In primo luogo viene rimarcata la necessità di procedere ad un approccio casistico essendo indispensabile muovere dalla peculiarità del singolo accordo, dalla valorizzazione della specifica volontà contrattuale e dalle peculiari modalità delle condotte e dei loro tempi, al fine di individuare quale sia stato, in concreto, l’effettivo pregiudizio correlato al vantaggio e quale il momento del loro prodursi.

Ne discende che, qualora l’oggetto materiale del reato sia costituito da titoli di credito, il momento della sua consumazione è quello dell’acquisizione, da parte dell’autore del reato, della relativa valuta, attraverso la loro riscossione o utilizzazione, poiché solo per mezzo di queste si concreta il vantaggio patrimoniale dell’agente e nel contempo diviene definitiva la potenziale lesione del patrimonio della parte offesa.

Nel caso di specie, la corretta individuazione del momento di consumazione del reato di truffa si poneva come necessaria ai fini della verificazione dell’effetto estintivo, ai sensi della disciplina del rito speciale di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 445, comma 2, c.p.p., del reato di bancarotta fraudolenta, giudicato con sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari divenuta definitiva nell’aprile del 2011.

Qualora si fosse fatto riferimento al momento degli artifici e raggiri, infatti, il reato di truffa avrebbe potuto dirsi consumato prima del passaggio in giudicato della sentenza di patteggiamento, non integrando quindi la causa ostativo all’effetto estintivo di cui all’art. 445, comma 2, c.p.p., ossia la commissione di un nuovo delitto entro il termine di 5 anni dal giudicato.

Applicando i principi sopra esposti, invece, deve individuarsi il momento di perfezionamento della fattispecie, consistente nel definitivo depauperamento della persona offesa, in epoca di poco successiva al giudicato, nelle date in cui l’assegno bancario privo di copertura, consegnato al raggirato nel mese di aprile 2011 e postdatato a metà giugno 2011, è stato protestato, cioè a fine giugno 2011.

*Contributo in tema di “Reato di truffa”, a cura di Andrea Bonanno e Giulia Fanelli, estratto da Obiettivo Magistrato n. 75 / Giugno 2024 – La guida per affrontare il concorso – Dike Giuridica

cabina regia professioni giustizia

Giustizia: nasce la cabina di regia per professionisti Con decreto del ministero della Giustizia è stata istituita la cabina di regia per le professioni giuridico-economiche

Cabina di regia professioni giuridico economiche

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha firmato il 5 luglio 2024 il decreto ministeriale che istituisce presso il dicastero di via Arenula una Cabina di regia permanente per le professioni economico-giuridiche.

L’iniziativa era stata annunciata dal Guardasigilli agli Stati generali dei Commercialisti dello scorso 7 maggio a Roma.

Obiettivo della cabina di regia

Un canale di ascolto e collaborazione permanente con le professioni del comparto economico-giuridico, questa la finalità della cabina di regia, il cui obiettivo è quindi quello di raccogliere suggerimenti e istanze dalle professioni in una logica consultiva e di supporto all’attività normativa del ministero.

Composizione cabina di regia

Il nuovo organo è composto da rappresentanti del Consiglio Nazionale Forense, del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e del Consiglio Nazionale del Notariato. Sono stati nominati suoi componenti i presidenti del CNF, Francesco Greco, del Consiglio Nazionale dei Commercialisti, Elbano de Nuccio e del Notariato, Giulio Biino. A presiedere il tavolo istituzionale sarà il Ministro o il Capo di Gabinetto.

La cabina di regia si avvarrà di una segreteria tecnico-organizzativa.

Il plauso dei professionisti

“Con l’istituzione della cabina di regia per le nostre professioni – affermano Greco, de Nuccio e Biino – il Ministro Nordio tiene meritoriamente fede all’impegno preso nei mesi scorsi e conferma una modalità di ascolto e dialogo preventivo con le nostre realtà finalizzato ad individuare assieme idee e soluzioni legislative nell’interesse generale. Si tratta di un riconoscimento estremamente significativo delle competenze e della funzione nazionale delle professioni economico-giuridiche e del contributo che da esse può venire per lo sviluppo del Paese”.

mancata formazione cancellazione avvocato

Mancata formazione: no alla cancellazione dell’avvocato Il Consiglio Nazionale Forense chiarisce che la regola prevista dal dm 47/2016 non è ancora operativa in quanto manca il decreto attuativo di via Arenula

Cancellazione dall’albo dell’avvocato

L’avvocato che non adempie o non completa l’obbligo formativo non può essere cancellato dall’albo. Lo ha chiarito il Consiglio Nazionale Forense nel parere n. 15/2024 precisando come la regola prevista dal dm 47/2016 non sia ancora operativa in quanto non è stato emanato il necessario decreto attuativo.

Il quesito del COA di Novara

Il parere è stato emesso in risposta al quesito del COA di Novara, il quale chiedeva di sapere se “in caso di mancato raggiungimento dei crediti formativi da parte di un iscritto, per un triennio non più sanabile, la cancellazione prevista dal DM 47/2016 sia una conseguenza automatica o rientri nelle facoltà del COA effettuare una diversa valutazione e con quali modalità e criteri”.

La risposta

La risposta del CNF è resa nei seguenti termini: “L’articolo 2, comma 5 del d.m. n. 47/2016 rinvia a successivo decreto del ministro della Giustizia il compito di stabilire le modalità con cui ciascuno degli ordini circondariali individua, con sistemi automatici, le dichiarazioni sostitutive da sottoporre annualmente a controllo a campione”. Per cui, “la mancata adozione del citato decreto ministeriale rende tuttora non applicabile la disciplina della cancellazione per mancato rispetto del requisito dell’esercizio continuativo della professione, anche ove derivante dal mancato assolvimento dell’obbligo formativo”.

Ne deriva che la cancellazione per mancato assolvimento dell’obbligo formativo “non è ancora operativa e che residuano in capo al COA le opportune valutazioni in merito a conseguenze di altro ordine del mancato assolvimento dell’obbligo in parola, quali la segnalazione al CDD per l’eventuale apertura di un procedimento disciplinare”.

giurista risponde

Violazione del diritto alla riservatezza e risarcimento del danno Quali sono le condizioni e i criteri per il risarcimento del danno da violazione del diritto alla riservatezza?

Quesito con risposta a cura di Manuel Mazzamurro e Incoronata Monopoli

 

Il danno da violazione del diritto alla riservatezza, dovendo necessariamente consistere in un profilo consequenziale rispetto al fatto dannoso denunciato, dev’essere essere oggetto di specifica allegazione e di prova, anche tramite il ricorso al valore rappresentativo di presunzioni semplici, ossia anche attraverso l’indicazione degli elementi costitutivi e delle specifiche circostanze di fatto da cui desumerne, sebbene in via presuntiva, l’esistenza. – Cass., sez. III, ord. 16 aprile 2024, n. 10155.

 Nel caso di specie, la Suprema Corte è chiamata a valutare se il danno da violazione del diritto alla riservatezza sia soltanto patrimoniale o anche morale ed esistenziale.

Il Tribunale adito, in parziale accoglimento dei ricorsi proposti dai danneggiati, condannava l’azienda sanitaria a rifondere i predetti; tenuto conto, altresì, che quest’ultima aveva proceduto ad oscurare i dati sensibili dei medesimi.

Viene proposto, quindi, ricorso, ex art. 380bis, per Cassazione, lamentando i ricorrenti che il danno da violazione del diritto alla riservatezza non sia soltanto patrimoniale, ma anche morale ed esistenziale; e che l’art. 15 del codice della protezione dei dati personali statuisca un generale principio di “indemnisation” integrale del danno non patrimoniale da trattamento dei dati personali; che la danneggiata abbia subito un danno alla vita di coppia ed alla sfera sessuale, un danno alla vita di relazione, all’immagine, al nome, all’onore; in ordine alla quantificazione del danno, che si richiami la definizione del danno non patrimoniale come prevista dall’art. 138 del codice delle assicurazioni (Cass., sez. III, 27 dicembre 2014, n. 1608).

La Suprema Corte ha ricordato quanto stabilito dalla pronunzia della Corte cost. 6 ottobre 2014, n. 235 e dell’entrata in vigore della L. 124/2017 (che all’art. 1, comma 17, ha modificato l’art. 138 cod. ass., richiamato dai ricorrenti), secondo cui il giudice del merito sia tenuto “a valutare tanto le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera morale (che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con se’ stesso), quanto quelle incidenti sul piano dinamico-relazionale della sua vita (che si dipanano nell’ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce “altro da sé”)” (Cass., sez. III, 31 gennaio 2019, n. 2788; Cass., sez. III, 21 luglio 2017, n. 21939).

Di talché, è necessario che il danno preteso sia oggetto di specifica allegazione e di prova, dovendo necessariamente consistere in un profilo consequenziale rispetto al fatto dannoso denunciato (non potendo esaurirsi nella figura del c.d. danno-evento, ossia in re ipsa) (Cass., sez. III, ord. 10 luglio 2023, n. 19551; Cass., sez. III, 13 ottobre 2016, n. 20643; Cass., sez. III, ord. 18 novembre 2022, n. 34026).

Nel caso all’esame, sul punto, giova sottolineare come nella specie il Tribunale ha avuto cura di evidenziare che la divulgazione di informazioni in violazione degli obblighi di riservatezza e di privacy avvenuta in modo illegittimo (in particolare, circa gli aspetti inerenti allo stato di salute e alla vita sessuale della odierna parte ricorrente, nonché alle prestazioni sanitarie cui era stata sottoposta, e alle coordinate bancarie del coniuge su cui accreditare il rimborso ottenuto) determinò l’odierna azienda controricorrente a provvedere in un tempo brevissimo (nelle ore immediatamente successive alla pubblicazione) ad oscurare i dati sensibili presenti nel testo diffuso.

Di conseguenza, il Tribunale ha correttamente considerato il complesso degli elementi istruttori documentali e testimoniali acquisiti ed è pervenuto alla quantificazione e liquidazione del danno in via equitativa, in modo unitario e omnicomprensivo e proporzionato al danno di natura non patrimoniale subìto in concreto dalla parte ricorrente.

Per tale motivo, il ricorso è inammissibile.

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI:

-Conformi:  Cass., sez. III, 31 gennaio 2019, n. 2788; Cass., sez. III, 21 luglio 2017, n. 21939; Cass., sez. III, ord. 10 luglio 2023, n. 19551; Cass., sez. III, 13 ottobre 2016, n. 20643; Cass., sez. III, ord. 18 novembre 2022, n. 34026

-Difformi:   Cass., sez. III, 27 dicembre 2014, n. 1608

*Contributo in tema di “Violazione del diritto alla riservatezza e risarcimento del danno”, a cura di Manuel Mazzamurro e Incoronata Monopoli, estratto da Obiettivo Magistrato n. 75 / Giugno 2024 – La guida per affrontare il concorso – Dike Giuridica

esonero contributi reddito cittadinanza

Niente contributi per chi assume beneficiari reddito di cittadinanza L'INPS ha pubblicato le istruzioni per le aziende che intendono fruire dell'esonero contributivo del 100% per l'assunzione di beneficiari del reddito di cittadinanza

Assunzione beneficiari reddito di cittadinanza

Via libera all’esonero contributivo per chi assume i beneficiari del reddito di cittadinanza. L’INPS ha infatti pubblicato le istruzioni per le aziende che intendono fruire dell’agevolazione con la circolare n. 75/2024 del 28 giugno scorso.

Esonero contributi: come funziona

E’ stata la legge di bilancio 2023 a prevedere un esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati che assumono i beneficiari del reddito di cittadinanza.

L’esonero contributivo è riconosciuto – al massimo per 12 mesi e nel limite di 8.000 euro annui – ai datori di lavoro privati che, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, assumano i percettori del RdC con contratto a tempo indeterminato o trasformino i contratti da tempo determinato a indeterminato.

L’esonero, spiega l’INPS, non si applica ai rapporti di lavoro domestico.

Le istruzioni INPS

La circolare INPS 28 giugno 2024, n. 75 illustra l’esonero contributivo e fornisce le indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali.

In particolare, la circolare definisce:

  • i datori di lavoro che possono accedere al beneficio;
  • i rapporti di lavoro incentivati;
  • l’assetto e la misura dell’incentivo;
  • le condizioni di spettanza dell’incentivo;
  • le compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato;
  • il coordinamento con altri incentivi;
  • le modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’esonero nel flusso UNIEMENS.

Bonus colonnine domestiche: via alle domande Dopo il decreto direttoriale del Mimit contenente le istruzioni per l'erogazione del bonus, dall'8 luglio aperte le prenotazioni per il bonus colonnine destinato a chi vuole installare un punto di ricarica presso la propria abitazione

Il bonus colonnine domestiche è un contributo che spetta a privati e condomini per l’acquisto e l’installazione di infrastrutture di potenza standard per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica effettuati da utenti domestici.

Con il decreto del Mimit del 12-6-2024 sono state definite, per l’anno 2024, le disposizioni procedurali per la concessione e l’erogazione di contributi per privati e condomini. Le date di avvio, per la prenotazione dei contributi, sono state rese note con avviso pubblicato sul sito del ministero e su quello di Invitalia. A partire dall’8 luglio 2024, ore 12, è possibile richiedere il bonus che copre l’80% del costo di acquisto e installazione delle infrastrutture di ricarica per privati e condomini.

Soggetti beneficiari e importo contributo

I soggetti beneficiari sono le persone fisiche residenti in Italia e i condomini per le parti di uso comune ex artt. 1117 e 1117- bis c.c.

Il contributo concedibile è pari all’80% del prezzo di acquisto e posa, nel limite massimo di euro 1.500 per persona fisica richiedente; il limite di spesa è innalzato a euro 8.000 in caso di posa in opera sulle parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117- bis del codice civile.

Il contributo è erogato in unica soluzione e non è cumulabile con altre agevolazioni di carattere nazionale, regionale o dell’Unione Europea previste per la medesima spesa.

Spese ammissibili

Sono ammissibili al contributo le spese sostenute dai beneficiari, dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, relativamente all’annualità 2024, per l’acquisto dell’infrastruttura di ricarica e la relativa posa in opera, da effettuarsi a regola d’arte.

Tali spese possono comprendere:

  • l’acquisto e la messa in opera di infrastrutture di ricarica, ivi comprese – ove necessario – le spese per l’installazione delle colonnine, gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie, gli impianti e i dispositivi per il monitoraggio;
  • spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi; c) costi per la connessione alla rete elettrica, tramite attivazione di un nuovo POD (point of delivery).

Le spese, specifica il decreto, devono essere oggetto di pagamento tracciabile.

Come fare domanda

Il bonus colonnine domestiche è concesso sulla base di una procedura a sportello, le cui date di apertura e chiusura per il 2024 sono state pubblicate con avviso sul sito del Mimit. Come accennato, a partire da lunedì 8 luglio è possibile richiedere il contributo. Ciascun soggetto può presentare una sola domanda di accesso all’agevolazione.

L’istanza va presentata esclusivamente per via telematica, utilizzando la propria identità digitale tramite le credenziali SPID, CIE o carta nazionale dei servizi (CNS), mediante compilazione del modulo elettronico reso disponibile sul sistema informatico dedicato e seguendo la procedura guidata.

Entro novanta giorni dalla data di chiusura dello sportello, il Ministero emana il decreto di concessione ed erogazione dei contributi, nel rispetto dell’ordine cronologico di ricezione delle domande.

Ultimata la compilazione dell’istanza, il sistema informatico rilascia una ricevuta di registrazione per confermare la corretta presentazione della stessa.

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benefici vittime terrorismo

Vittime criminalità: benefici anche per i parenti dei mafiosi Per la Consulta è incostituzionale negare i benefici per i superstiti delle vittime della criminalità ai parenti e affini dei mafiosi

Benefici vittime terrorismo o criminalità

E’ incostituzionale negare in ogni caso i benefici previsti per i superstiti delle vittime del terrorismo o della criminalità organizzata ai parenti ed affini dei mafiosi. “I benefici previsti per i superstiti delle vittime del terrorismo o della criminalità organizzata non possono essere negati in ogni caso ai parenti e agli affini entro il quarto grado di persone sottoposte a misure di prevenzione o indagate per alcune tipologie di reato” ha deciso infatti la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 122-2024, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 2-quinquies, comma 1, lettera a), del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151 (Misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all’immigrazione clandestina), inserito dalla legge di conversione 28 novembre 2008, n. 186, e successivamente modificato dall’art. 2, comma 21, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), limitatamente alle parole «parente o affine entro il quarto grado».

La disciplina

La disciplina richiamata nega in ogni caso i benefici previsti per i superstiti delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata a chi sia «coniuge, convivente, parente o affine entro il quarto grado di soggetti nei cui confronti risulti in corso un procedimento per l’applicazione o sia applicata una misura di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, ovvero di soggetti nei cui confronti risulti in corso un procedimento penale per uno dei delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale».

La questione di legittimità costituzionale

La Corte d’appello di Napoli aveva ritenuto irragionevole e lesiva del diritto di difesa la condizione ostativa assoluta, con esclusivo riguardo alla posizione dei parenti e degli affini fino al quarto grado.

Nell’accogliere la questione così sollevata, la Corte costituzionale ha osservato che la condizione ostativa riferita a parenti e affini, nella sua rigidità, travalica la finalità di procedere a una verifica rigorosa dell’estraneità dei beneficiari al contesto criminale. Verifica già imposta, in termini stringenti, dalla disciplina vigente, che richiede la radicale estraneità agli ambienti criminali.

No alla presunzione assoluta

Nell’introdurre una presunzione assoluta, la disposizione censurata non si fonda su una massima d’esperienza attendibile: proprio l’ampiezza del vincolo di parentela e di affinità considerato dalla legge consente di «ipotizzare in modo agevole che, al rapporto di parentela o di affinità fino al quarto grado, possa non corrispondere alcuna contiguità al circuito criminale». Il meccanismo presuntivo si rivela, inoltre, irragionevole, in quanto «pregiudica proprio coloro che si siano dissociati dal contesto familiare e, per tale scelta di vita, abbiano sperimentato l’isolamento e perdite dolorose», e si risolve in «uno stigma per l’appartenenza a un determinato nucleo familiare, anche quando non se ne condividano valori e stili di vita». La disposizione si pone in contrasto anche con il diritto di azione e di difesa tutelato dall’art. 24 Cost., in quanto impedisce «di dimostrare al soggetto interessato, con tutte le garanzie del giusto processo, di meritare appieno i benefici che lo Stato accorda», in un giudizio «che coinvolge le vite dei singoli e gli stessi valori fondamentali della convivenza civile».

La Corte ha ribadito che è imprescindibile un’attenta valutazione di meritevolezza dei beneficiari. In tale contesto, «i vincoli di parentela o di affinità richiedono un vaglio ancor più incisivo sull’assenza di ogni contatto con ambienti delinquenziali, sulla scelta di recidere i legami con la famiglia di appartenenza, su quell’estraneità che presuppone, in termini più netti e radicali, una condotta di vita incompatibile con le logiche e le gerarchie di valori invalse nel mondo criminale».

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giurista risponde

Divieto del questore uso cellulare Può il questore vietare il possesso e l’utilizzo del telefono cellulare, in quanto “apparato di comunicazione radiotrasmittente”, ai soggetti di cui all’art. 3, comma 4, D.Lgs. 159/2011?

Quesito con risposta a cura di Alessia Bruna Aloi, Beatrice Doretto, Antonino Ripepi, Serena Suma e Chiara Tapino

 

L’art. 3, comma 4, cod. antimafia va dunque dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 15 Cost., nella parte in cui – sul presupposto che il telefono cellulare rientra tra gli apparati di comunicazione radiotrasmittente – consente al questore di vietarne, in tutto o in parte, il possesso e l’utilizzo. – Corte cost. 12 gennaio 2023, n. 2.

Nel caso di specie, il Tribunale ordinario di Sassari ha dubitato, in riferimento agli artt. 3 e 15 Cost., della legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 4, D.Lgs. 159/2011, nella parte in cui prevede che il questore, nell’adottare la misura di prevenzione dell’avviso orale rafforzato nei confronti di persone definitivamente condannate per delitti non colposi, possa vietare loro di possedere o utilizzare “qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente”, e perciò anche telefoni cellulari. Il possesso di questi ultimi, infatti, è oggi necessario per esercitare la libertà di comunicazione, che può essere limitata solo per atto motivato dell’autorità giudiziaria, locuzione in cui non può essere compreso il questore. Inoltre, risulta violato il principio di eguaglianza poiché i soggetti destinatari di tale divieto sono trattati in modo ingiustamente deteriore rispetto ai soggetti menzionati dall’art. 4, D.Lgs. 159/2011, rispetto ai quali l’autorità giudiziaria può inibire la frequentazione di specifiche categorie di persone (ma non impedire ogni relazione sociale) e può vietare l’accesso a determinati luoghi d’incontro (ma non a tutti), sebbene la pericolosità degli stessi sia superiore rispetto alle persone indicate dall’art. 3, comma 4 dello stesso Decreto.

Analoga q.l.c. è stata sollevata dalla Corte di cassazione, sez. V penale, aggiungendo la ritenuta violazione dell’art. 21 Cost., che tutela la libertà di espressione anche nella sua dimensione passiva di libertà di ricevere informazioni, e dell’art. 117 Cost. in relazione agli artt. 8 e 10 CEDU, poiché il rispetto della vita privata e la libertà di espressione transitano anche attraverso la possibilità di accedere a internet.

La Corte costituzionale, premessa una ricostruzione del quadro normativo, ricostruisce il significato dell’espressione “qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente” aderendo all’orientamento di quella consolidata giurisprudenza di legittimità per cui il telefono cellulare rientra a pieno titolo nella predetta nozione. In questo senso depone il criterio testuale, che eliminerebbe ogni incertezza sull’intenzione del legislatore derivante dall’analisi dei lavori preparatori, nonché il significato strettamente tecnico dell’espressione “apparato di comunicazione radiotrasmittente”, ossia qualsiasi apparecchio in grado di inviare onde radio e di trasmetterle, o a un altro apparato analogo, o a un impianto in grado di riceverle (così anche Cass. 2 aprile 2021, n. 127793; Cass. Sez. Un. 2 maggio 2014, n. 9560).

Ne discende la fondatezza della q.l.c. relativa alla violazione dell’art. 15 Cost., in quanto la misura limitativa non è disposta con atto motivato dell’autorità giudiziaria, bensì, direttamente, dall’autorità amministrativa, cui è attribuito perciò un potere autonomo e discrezionale, senza la necessità di successiva comunicazione all’autorità giudiziaria. L’art. 3, comma 4, cod. antimafia viene dunque dichiarato costituzionalmente illegittimo e restano conseguentemente assorbite le qq.ll.cc. relative alla violazione degli artt. 3, 21 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 8 e 10 CEDU.

 

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI
Conformi:    Cass., sez. I, 2 aprile 2021, n. 127793; Cass., sez. I, 14 ottobre 2020, n. 28551;
Cass., sez. I, 17 giugno 2019, n. 26628; Cass., sez. I, 7 gennaio 2019, n. 314;
Cass., sez. I, 3 luglio 2014, n. 28796; Cass., sez. VII, 7 gennaio 2019, n. 294;
Cass. Sez. Un. 2 maggio 2014, n. 9560; Cass., sez. fer., 1 ottobre 2009, n. 38514