permessi premio

Permessi premio: incostituzionale negarli a chi ha commesso reati in carcere La Corte Costituzionale si pronuncia su presunzione di innocenza e rieducazione della pena in materia di permessi premio

Permessi premio: l’intervento della Consulta

È incostituzionale la preclusione biennale alla concessione di permessi premio a un detenuto che sia stato imputato o condannato per un reato commesso durante l’esecuzione della pena. Lo ha stabilito la Corte costituzionale nella sentenza n. 24/2025, con la quale è stata ritenuta fondata una questione sollevata dal Magistrato di sorveglianza di Spoleto.

La questione di legittimità costituzionale

Un detenuto, in carcere dal 2017, aveva chiesto di essere ammesso a un permesso premio. La sua richiesta era però inammissibile, perché l’articolo 30-ter, quinto comma, della legge sull’ordinamento penitenziario vietava, per due anni, di concedere permessi premio a detenuti che siano stati condannati o siano imputati per un reato commesso durante l’esecuzione della pena.

Nel caso concreto, il richiedente era stato rinviato a giudizio per avere tentato, un anno prima, di introdurre droga nel carcere per un altro detenuto.

Il magistrato di sorveglianza ha tuttavia rimesso gli atti alla Corte costituzionale, ritenendo la preclusione stabilita dalla legge incompatibile, tra l’altro, con la presunzione di non colpevolezza e la funzione rieducativa della pena.

Funzione rieducativa della pena

La Consulta ha anzitutto osservato che un’analoga questione era stata ritenuta non fondata in una sentenza del 1997, che peraltro aveva invitato il legislatore a modificare la norma per renderla più conforme alla funzione rieducativa della pena.

Rilevato che il tendenziale rispetto dei precedenti costituisce una condizione essenziale dell’autorevolezza delle proprie decisioni, la Corte ha tuttavia rammentato come ci possano essere “ragioni cogenti” che rendano non più sostenibili le decisioni precedentemente adottate, ad esempio quando esse non siano più coerenti con il successivo sviluppo della giurisprudenza costituzionale o di quella delle Corti europee.

In questo caso, una preclusione che si fondi sulla sola circostanza che il richiedente sia “imputato” per un reato appare, oggi, incompatibile con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, con il diritto dell’Unione europea e con la stessa giurisprudenza della Corte costituzionale in materia.

Presunzione di non colpevolezza

Gli effetti della presunzione di non colpevolezza non si esauriscono, come ancora si riteneva alcuni decenni fa, all’interno del procedimento penale relativo alla responsabilità per il reato addebitato all’imputato, ma implicano un generale divieto di considerare l’imputato colpevole del fatto anche in qualsiasi altro procedimento giudiziario, sino a che il reato non sia definitivamente accertato.

Conseguentemente, una norma che vieta in via assoluta al magistrato di sorveglianza di concedere un permesso premio, per il solo fatto che il richiedente sia stato imputato di un reato da parte del pubblico ministero, “agli effetti pratici (…) vincola il giudice a ‘presumere colpevole’ l’imputato”. Una disposizione così concepita, ha concluso la Corte, “sottrae al magistrato di sorveglianza ogni margine di autonomo apprezzamento sulla reale consistenza della notitia criminis e, soprattutto, gli impedisce di ascoltare l’imputato e il suo difensore, e di tenere conto delle loro deduzioni circa l’effettiva commissione del fatto (…), con conseguente, indiretto, vulnus allo stesso diritto di difesa dell’interessato, legato a doppio filo alla presunzione di innocenza”.

Automatismo preclusivo incompatibile

La Corte ha inoltre affermato che l’automatismo preclusivo stabilito dalla norma è ormai divenuto incompatibile con i principi ripetutamente affermati dalla giurisprudenza costituzionale, in base ai quali il giudice della sorveglianza deve essere sempre libero di compiere una valutazione individualizzata sui progressi effettivamente compiuti dal condannato nel suo percorso penitenziario, nonché sulla sua residua pericolosità sociale. Anche nell’ipotesi, dunque, in cui il richiedente sia stato condannato in via definitiva per un reato commesso durante l’esecuzione della pena, il rispetto del principio rieducativo sancito dall’articolo 27 della Costituzione esige che il magistrato di sorveglianza resti sempre “libero di valutare il concreto rilievo del fatto, giudizialmente accertato in altra sede, ai fini della specifica decisione a lui affidata, tenendo conto dei contributi provenienti dalla difesa”.

codice fiscale

Codice fiscale Codice fiscale: cos'è, a che cosa serve, come richiederlo e ottenerlo, come si calcola e codice fiscale inverso

Cos’è il Codice Fiscale?

Il codice fiscale è un identificativo univoco assegnato a ogni cittadino italiano e a soggetti esteri con interessi in Italia. Serve per identificare le persone fisiche e giuridiche ai fini fiscali e amministrativi.

Introdotto con il D.P.R. n. 605/1973, è rilasciato dall’Agenzia delle Entrate e riportato sulla tessera sanitaria.

Come richiederlo

Questo identificativo viene assegnato automaticamente ai cittadini italiani alla nascita.

I cittadini stranieri comunitari che vogliono richiederlo devono farne richiesta a uno degli uffici dell’Agenzia presenti sul territorio (con modello AA4/8) alla rappresentanza consolare nel paese da cui proviene. Alla richiesta il soggetto deve allegare il passaporto o la carta di d’identità valida per l’espatrio in corso di validità.

I cittadini stranieri non comunitari invece lo ricevono:

  • allo sportello unico per l’immigrazione presente presso le prefetture (in caso di richiesta del permesso di soggiorno per lavoro o ricongiungimento familiare);
  • dalle Questure per coloro che richiedono altri tipi di permessi di soggiorno.

Calcolo del Codice fiscale

Il codice fiscale per le persone fisiche è composto da 16 caratteri alfanumerici, derivati da:

Cognome (3 lettere): le prime tre consonanti del cognome o, in loro assenza, le vocali.

Nome (3 lettere): prima, terza e quarta consonante del nome; se mancano, si usano le vocali.

Data di nascita e sesso (5 caratteri):

  • 2 cifre per l’anno di nascita (es. 85 per il 1985);
  • 1 lettera per il mese (A=Gennaio, B=Febbraio, C=Marzo, ecc.);
  • 2 cifre per il giorno, con 40 in più per le donne (es. 10 per un uomo nato il 10, 50 per una donna nata lo stesso giorno).

Luogo di nascita (4 caratteri): codice alfanumerico del comune italiano o dello Stato estero.

Carattere di controllo (1 lettera): calcolato con un algoritmo basato sui caratteri precedenti.

Esempio di Calcolo

Un uomo nato a Roma il 15 aprile 1985 con cognome Rossi e nome Marco avrebbe:

  • Cognome: RSI
  • Nome: MRC
  • Data di nascita e sesso: 85D15
  • Luogo di nascita: H501 (codice per Roma)
  • Lettera di controllo (calcolata dall’algoritmo): Z

Risultato: RSIMRC85D15H501Z

Codice fiscale inverso

Il codice fiscale inverso è il processo che permette di risalire ai dati anagrafici da un codice fiscale esistente. Tuttavia, non è sempre affidabile al 100%, poiché:

  • più persone possono avere lo stesso codice fiscale (casi di omocodia);
  • il codice fiscale omocodico viene modificato dall’Agenzia delle Entrate sostituendo alcuni numeri con lettere.

Per verificare la correttezza, si possono usare strumenti ufficiali dell’Agenzia delle Entrate o software di calcolo online.

 

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eredità digitale

Eredità digitale: il decalogo del Notariato Online il decalogo aggiornato del Notariato per sensibilizzare i cittadini sull'importanza della gestione dei beni digitali

Eredità digitale: online il decalogo del Notariato

Con l’evoluzione tecnologica e la crescente digitalizzazione della vita quotidiana, il concetto di eredità si amplia oltre i beni materiali, includendo asset digitali come account online, criptovalute, contenuti social e archivi cloud. Tuttavia, la normativa in materia di successione digitale rimane incerta e frammentata, rendendo essenziale una pianificazione preventiva.

Per sensibilizzare i cittadini sull’importanza di gestire il proprio patrimonio digitale, il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato un decalogo aggiornato, disponibile su www.notariato.it. Questo vademecum sostituisce i documenti diffusi nel 2012 e integra le recenti novità normative.

Cos’è l’eredità digitale?

L’eredità digitale comprende due principali categorie di risorse:

  • Offline: file personali, documenti digitali, software acquistati, domini web;
  • Online: account di posta elettronica, social network, e-commerce, home banking, wallet di criptovalute.

Pianificare la successione digitale è cruciale, poiché molte piattaforme operano fuori dall’Italia e dall’Unione Europea, rendendo complessa la gestione post mortem in assenza di precise disposizioni.

Cosa non rientra nell’eredità digitale?

Alcuni asset non possono essere trasmessi agli eredi, tra cui:

  • Contenuti concessi in licenza (es. account streaming);
  • Beni digitali illeciti o piratati;
  • Identità digitale e firme elettroniche;
  • Password: la loro trasmissione non implica automaticamente la cessione dei diritti sulle risorse collegate.

Strumenti per la gestione dell’eredità digitale

Per garantire un passaggio ordinato dei beni digitali, si possono adottare diverse strategie:

  • Mandato post mortem: permette di affidare a una persona di fiducia le credenziali di accesso con istruzioni specifiche su gestione o cancellazione dei dati;
  • Testamento digitale: metodo più sicuro per disporre dei propri asset digitali, con valore legale per risorse di rilievo economico e personale;
  • Designazione di un contatto erede: alcune piattaforme consentono di nominare un referente che gestisca l’account in caso di decesso.

Decalogo Notariato per l’eredità digitale

  1. Assenza di una normativa specifica: pianificare l’eredità digitale è fondamentale per evitare complicazioni.
  2. Le password non fanno parte dell’eredità: devono essere custodite e aggiornate regolarmente.
  3. Utilizzo del mandato post mortem: si possono affidare credenziali a una persona di fiducia con istruzioni precise.
  4. Affidare una password non equivale a trasmettere la proprietà dei beni digitali.
  5. Alcuni beni digitali non sono trasmissibili: contenuti in licenza, firme elettroniche, identità digitale.
  6. Le criptovalute sono beni digitali con valore economico e vanno trattate come asset patrimoniali.
  7. I conti online sono equiparabili ai conti bancari tradizionali, gli eredi possono reclamarne il contenuto.
  8. Possibili controversie internazionali: le piattaforme online hanno spesso sede all’estero, creando ostacoli legali.
  9. Verificare le policy delle piattaforme: alcune consentono la nomina di un erede digitale, altre prevedono la cancellazione automatica dell’account.
  10. Consultare un notaio di fiducia per trovare la soluzione più adatta alle proprie esigenze.

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cartella clinica

Cartella clinica Cartella clinica: cos'è, che cosa contiene, come richiederla, aspetti legati alla privacy e alla responsabilità medica

Cos’è la cartella clinica?

La cartella clinica è un documento sanitario ufficiale in cui vengono registrate tutte le informazioni relative al percorso di diagnosi, cura e trattamento di un paziente in una struttura ospedaliera.

Essa rappresenta una fonte di dati essenziale sia per il paziente che per il personale medico, ed è utilizzata per garantire la continuità assistenziale, la trasparenza e la tracciabilità delle cure.

Quali dati contiene

La cartella clinica include una serie di informazioni obbligatorie, tra cui:

  • Dati anagrafici del paziente;
  • Diagnosi iniziale e successive;
  • Referti di esami diagnostici e strumentali (es. TAC, risonanza magnetica, analisi del sangue);
  • Trattamenti terapeutici effettuati;
  • Prescrizioni farmacologiche;
  • Interventi chirurgici e relative procedure;
  • Diario clinico (annotazioni giornaliere del personale medico);
  • Consensi informati firmati dal paziente per specifici trattamenti;
  • Eventuali complicanze e note di dimissione.

Come richiedere la cartella clinica

Il paziente ha diritto a richiedere una copia della propria cartella clinica ai sensi della normativa vigente (Legge 241/1990 sulla trasparenza amministrativa e Regolamento UE 2016/679 – GDPR).

Procedura di richiesta

  • Domanda scritta da presentare all’ospedale o alla struttura sanitaria di riferimento;
  • Documenti richiesti:
    • Documento di identità valido del richiedente;
    • Eventuale delega firmata, se richiesta da terzi (con allegata copia del documento del delegante e del delegato);
  • Modalità di invio: la richiesta può essere effettuata di persona presso gli sportelli dedicati “Cartelle cliniche”, via PEC, via fax, o tramite raccomandata A/R;
  • Tempi di rilascio: generalmente entro il termine massimo di 30 giorni dalla richiesta;
  • Costi: alcune strutture sanitarie prevedono il pagamento di una quota per la riproduzione e l’invio del documento. In genere il costo è rappresentato infatti dai diritti di copia che variano anche in base al numero delle pagine della cartella e dalle spese di spedizione, se inviata a mezzo posta.

Privacy e protezione dei dati

Questo documento contiene dati sensibili soggetti a specifiche tutele ai sensi del GDPR (Regolamento UE 2016/679) e del Codice della Privacy (D.Lgs. 196/2003). Il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha stabilito che:

  • l’accesso alla stessa è riservato esclusivamente al paziente o a soggetti terzi autorizzati;
  • le strutture sanitarie devono garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati;
  • la conservazione delle cartelle cliniche è obbligatoria per 10 anni dalla dimissione del paziente ( 121 D.Lgs. 42/2004).

Per maggiori dettagli leggi le Faq al Garante Privacy in materia di accesso alle cartelle cliniche ai sensi del GDRP.

Responsabilità sanitaria e cartella clinica

La cartella clinica ha una funzione determinante in caso di contenziosi per responsabilità medica.

Essa rappresenta unimportante prova documentale. In caso di errore medico, la cartella clinica è la principale fonte di prova.

Completezza e correttezza: ogni omissione o inesattezza nella compilazione può costituire elemento di responsabilità per il medico o la struttura sanitaria.

Giurisprudenza su cartella clinica

La giurisprudenza sul collegamento tra cartella clinica e responsabilità medica si è espressa in diverse occasioni.

Cassazione n. 11224/2024: L’assenza parziale o totale della documentazione sanitaria non può ricadere a discapito del paziente e, in certi casi, può indurre il giudice a riconoscere la responsabilità del medico.

Cassazione n. 16737/2024:  In materia di responsabilità medica, un’inadeguata compilazione della cartella clinica da parte dei sanitari non può penalizzare il paziente sul piano probatorio. In base al principio di vicinanza della prova, se la dimostrazione diretta di un fatto risulta impossibile a causa della condotta della controparte, il paziente può avvalersi di presunzioni per sostenerne l’esistenza.

Cassazione civile n. 14261/2020:  Le omissioni nella compilazione della cartella clinica da parte del medico possono consentire al paziente di ricorrere alla prova presuntiva, poiché un’incompleta documentazione non deve penalizzare chi ha diritto alla prestazione sanitaria. Tuttavia, la Cassazione chiarisce che questo principio non si applica automaticamente: la carenza della cartella clinica può provare il nesso di causalità solo se ne rende impossibile l’accertamento e se il medico ha comunque tenuto una condotta potenzialmente lesiva.

 

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manleva

Manleva: breve guida La manleva: definizione, applicazione, differenze rispetto al contratto di fideiussione e di assicurazione e giurisprudenza

Cos’è la manleva

La manleva è un accordo con cui una parte (manlevante) si impegna a tenere indenne un’altra parte (manlevato) dalle conseguenze pregiudizievoli di un determinato evento. Questo istituto giuridico trova ampia applicazione nei contratti, nei rapporti di lavoro e nelle transazioni commerciali, garantendo la tutela patrimoniale del soggetto manlevato.

Differenza tra manleva e fideiussione

Sebbene entrambe le figure mirino a proteggere un soggetto da obblighi economici, la fideiussione e la manleva presentano differenze sostanziali:

  • Natura dell’obbligo: la fideiussione è un contratto accessorio che garantisce un’obbligazione principale, mentre la manleva non è necessariamente legata a un’obbligazione preesistente.
  • Coinvolgimento delle parti: il fideiussore si obbliga nei confronti del creditore del debitore principale, mentre il manlevante assume direttamente su di sé le conseguenze patrimoniali dell’evento oggetto di manleva.
  • Ambito di applicazione: la fideiussione è regolata espressamente dal Codice Civile (art. 1936 c.c.), mentre la manleva trova fondamento nella libera contrattazione tra le parti.

Differenza tra manleva e assicurazione

La manleva ha finalità simili con l’assicurazione, ma anche rispetto a questo istituto presenta differenze importanti.

  • Rapporto giuridico: l’assicurazione è un contratto regolato dal Codice Civile (art. 1882 c.c.), mentre la manleva è un accordo tra privati che non necessita di una forma specifica.
  • Premio e rischio: nel contratto assicurativo, l’assicurato paga un premio in cambio della copertura di un rischio. Il manlevante invece assume un obbligo senza la previsione di un corrispettivo automatico.
  • Intervento di terzi: l’assicurazione prevede la partecipazione di una compagnia assicurativa, la manleva invece è un accordo diretto tra due parti.

Quando e come si applica

La manleva si applica in diversi ambiti.

  • Contratti commerciali: un’azienda può manlevare un fornitore da eventuali richieste di risarcimento.
  • Rapporti di lavoro: un datore di lavoro può essere manlevato da responsabilità per atti compiuti dai dipendenti.
  • Procedure legali: una parte può essere manlevata dagli oneri derivanti da una causa legale.

L’applicazione dell’istituto avviene mediante un accordo scritto, in cui si specificano:

  • le parti coinvolte (manlevante e manlevato);
  • il tipo di rischio o responsabilità coperta;
  • l’ambito temporale e territoriale di validità.

Giurisprudenza rilevante

La giurisprudenza ha consolidato diversi principi, chiarendo il valore legale e l’applicabilità dell’istituto:

  • Cassazione n. 37709/2021: l’accordo concluso tra le parti configura un c.d. patto di manleva, contratto atipico, dal quale scaturisce l’obbligo del mallevadore di tenere indenne il manlevato dalle conseguenze patrimoniali dannose di eventi o di atti il cui verificarsi sia del tutto eventuale.
  • Cassazione n. 29416/2024: la formulazione di una domanda di garanzia (per manleva o regresso) nei confronti di un terzo di cui si richieda la chiamata in causa esula, per consolidato indirizzo di nomofilachia, dal novero delle ipotesi di litisconsorzio necessario, sicché resta connotato da discrezionalità il provvedimento del giudice che detta istanza di evocazione del terzo, pur tempestivamente formulata, accolga o rigetti la richiesta.
  • Cassazione n. 20152/2017: la clausola di manleva è una disposizione contrattuale utilizzata per trasferire a un terzo le conseguenze risarcitorie derivanti dall’inadempimento di un’obbligazione contrattuale. Tale soggetto assume l’onere di manlevare e tenere indenne il creditore da eventuali danni o pretese risarcitorie. Nel caso di clausole di questo tipo inserite nei contratti di assicurazione, è necessaria un’esplicita approvazione nel rispetto dell’articolo 1341 del Codice Civile.

 

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cittadinanza allo straniero

Cittadinanza allo straniero che non conosce l’italiano La Consulta ha ritenuto incostituzionale la norma che in materia di cittadinanza allo straniero non esclude chi è oggettivamente impedito ad imparare l'italiano

Cittadinanza allo straniero

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 25/2025 ha affermato che vìola il principio di uguaglianza la norma che subordina l’acquisto della cittadinanza allo straniero – per matrimonio o naturalizzazione – alla conoscenza dell’italiano a livello intermedio per qualunque soggetto, senza eccettuare chi versi in condizioni di oggettiva e documentata impossibilità di acquisirla in ragione di una disabilità.

Legge 91/1992

E’ stata, pertanto, dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 9.1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 «nella parte in cui non esonera dalla prova della conoscenza della lingua italiana il richiedente [la cittadinanza] affetto da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti dall’età, da patologie o da disabilità, attestate mediante certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica».

Eguaglianza formale e sostanziale

Secondo la Consulta, è violato, anzitutto, il principio di eguaglianza formale per trattamento uguale – ingiustificato e irragionevole – di situazioni diverse. Infatti, con l’imposizione generalizzata del requisito linguistico, il legislatore non ha tenuto conto della condizione di coloro che, in ragione di determinate menomazioni, versano in situazione oggettivamente diversa dalla generalità dei richiedenti la cittadinanza.

Ancora, la disciplina uniforme dettata dall’art. 9.1 offende il principio di eguaglianza nella sua declinazione sostanziale perché frappone, anzi che rimuovere, un ostacolo all’acquisto dello status di cittadino per tale specifica categoria di persone vulnerabili e dà luogo ad una loro discriminazione indiretta.

Il requisito della prova

Infine, la Consulta ha ritenuto che la norma sia irragionevole perché contraria al principio «ad impossibilia nemo tenetur»: il requisito della prova della conoscenza della lingua a livello intermedio si rivela, infatti, una condizione inesigibile per quegli stranieri che siano oggettivamente impediti ad apprenderla in ragione di una disabilità.

pensioni

Pensioni: le indicazioni Inps sulle novità della legge di bilancio L'istituto fornisce indicazioni sulle nuove disposizioni introdotte dalla legge di bilancio 2025 in materia di pensioni

Pensioni e legge di bilancio 2025

La legge di bilancio 2025 ha previsto nuove disposizioni in materia di pensioni. Alcune sono di immediata applicazione, altre per la loro piena operatività necessitano dell’emanazione di decreti ministeriali attuativi. L’INPS, pertanto, con la circolare n. 53 del 5 marzo 2025, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, fornisce le indicazioni per l’applicazione delle disposizioni normative di immediata operatività.

La circolare INPS

In particolare, la circolare illustra:

  • gli effetti pensionistici derivanti dalla modifica dei limiti ordinamentali;
  • l’abrogazione dell’articolo 2-ter del decreto-legge n. 30 del 1974, sull’utilizzazione dei contributi accreditati nell’AGO ai pensionati delle gestioni dei lavoratori autonomi;
  • l’estensione di Opzione donna alle lavoratrici che abbiano perfezionato i requisiti richiesti entro il 31 dicembre 2024;
  • la pensione anticipata flessibile al raggiungimento, nel 2025, dell’età di almeno 62 anni e dell’anzianità contributiva minima di 41 anni;
  • la proroga dell’APE Sociale al 31 dicembre 2025;
  • l’incremento delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS per il 2025 e il 2026;
  • l’aumento dell’importo dell’incremento della maggiorazione sociale per il 2025;
  • la riduzione, fino a 16 mesi, del requisito anagrafico per accedere alla pensione contributiva in favore delle lavoratrici madri con quattro o più figli.

Circolare dopo decreti attuativi

Una successiva circolare, anticipa infine l’istituto, fornirà le istruzioni sulle disposizioni in materia pensionistica introdotte dalla legge di bilancio 2025 che necessitano dell’emanazione dei decreti ministeriali attuativi.

lavori usuranti

Lavori usuranti: domanda pensione entro il 1° maggio L'INPS ha fornito istruzioni sulla domanda di pensione anticipata per lavori usuranti per chi matura i requisiti dal 2026

Lavori usuranti: le istruzioni INPS

L’INPS ha fornito le istruzioni per la domanda per la pensione anticipata per lavori usuranti. Già con il messaggio n. 812/2024, l’istituto aveva fornito importanti indicazioni per i lavoratori che desiderano richiedere il riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti.

Domande entro il 1° maggio 2025

Le domande devono essere presentate entro il 1° maggio 2025 per coloro che maturano i requisiti per il pensionamento dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026.

L’opportunità è rivolta non solo ai lavoratori dipendenti, ma anche a quelli del settore privato che hanno accumulato contributi in gestioni speciali per lavoratori autonomi.

È fondamentale, raccomanda l’INPS, che la documentazione necessaria venga presentata telematicamente, utilizzando il modulo AP45 e includendo la documentazione specificata nel decreto del Ministro del Lavoro.

I requisiti

I requisiti per accedere al trattamento pensionistico variano a seconda della categoria di lavoratori. Ad esempio, i lavoratori dipendenti devono avere almeno 35 anni di anzianità contributiva e un’età minima di 61 anni e 7 mesi, mentre i lavoratori autonomi devono avere un’età minima di 62 anni e 7 mesi.

Come presentare domanda

Per poter beneficiare del riconoscimento lavori usuranti, l’Istituto con il messaggio 5 marzo 2025, n. 801 ricorda, da ultimo, che la presentazione della domanda oltre il termine stabilito comporterà un differimento della decorrenza della pensione; è consigliabile, quindi, rispettare la scadenza, per non subire ritardi nei pagamenti.

Nel messaggio n. 801/2025 sono presenti tutti i dettagli, la documentazione necessaria e le indicazioni specifiche sui requisiti e sulla procedura da seguire.

affidamento in prova

Affidamento in prova all’estero: la Cassazione apre alla possibilità Per la giurisprudenza di legittimità, il condannato può essere affidato in prova ai servizi sociali in uno degli Stati membri

Affidamento in prova ai servizi sociali all’estero

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7352/2025 della Prima Sezione Penale, ha stabilito che l’affidamento in prova ai servizi sociali può essere eseguito in un altro Stato membro dell’Unione Europea.

Il caso specifico

Nel caso esaminato, un condannato aveva richiesto di scontare la propria pena attraverso l’affidamento in prova ai servizi sociali in Francia, dove risiedeva stabilmente con la famiglia.

Il tribunale di sorveglianza dichiarava inammissibile l’istanza diretta ad ottenere la fruizione di misure alternative all’estero, sul presupposto che tale misura alternativa deve svolgersi in via continuativa all’interno del territorio nazionale.

L’uomo, tramite il difensore adiva il Palazzaccio. Si lamentava in particolare che nel decreto impugnato non si era tenuto conto delle sopravvenienze normative (d.lgs. n. 38/2016) e della conseguente evoluzione giurisprudenziale scaturitane, che ha affermato principi diametralmente opposti a quelli richiamati nel provvedimento.

Il decreto legislativo 38/2016

Per gli Ermellini, il ricorso è fondato.

L’indirizzo precedente, infatti, osservano “è stato superato dalla più recente giurisprudenza di legittimità, la quale è pervenuta alla opposta e condivisibile soluzione interpretativa sulla base della nuova disciplina introdotta dal decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 38, che ha dato attuazione alla decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza, delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive”.

Difatti, a seguito dell’entrata in vigore di tale decreto legislativo, “si è ritenuto che il condannato possa essere affidato in prova ai servizi sociali in uno degli Stati che ha dato attuazione a tale decisione quadro” (cfr. ex multis, Cass. n. 20977 del 15/06/2020).

Affidamento in prova sanzione sostitutiva

Ciò in quanto “l’affidamento in prova, quale misura alternativa alla detenzione, deve ritenersi assimilabile, al di là del dato letterale, a una ‘sanzione sostitutiva’ come descritta dall’art. 2, lett. e), d.lgs. n. 38 del 2016, ovvero a una sanzione (misura) che impone obblighi e impartisce prescrizioni compatibili con quelli elencati nel successivo art. 4 e che costituiscono di norma il contenuto del «trattamento alternativo al carcere». Obblighi e prescrizioni diretti, da un lato, a promuovere la risocializzazione del condannato attraverso la imposizione di regole di condotta e del mantenimento di rapporti con il Servizio sociale, nonché di prescrizioni di solidarietà e, dall’altro, a neutralizzare fattori di recidiva attraverso la sottoposizione a obblighi e divieti concernenti la fissazione di una stabile dimora, la libertà di movimento, lo svolgimento di attività, la frequentazione di determinati soggetti che possono favorire l’occasione di commissione di altri reati, la frequentazione di locali, la detenzione di armi ecc.”.

Detenzione domiciliare e semilibertà non all’estero

Ad ogni modo, ricorda opportunamente la S.C., “la misura alternativa della detenzione domiciliare, richiesta in via subordinata dal ricorrente, non potrebbe, al contrario dell’affidamento in prova, essere eseguita in altro Stato, membro dell’Unione europea, in cui li condannato ha la residenza, poiché, non facendo cessare lo stato detentivo di quest’ultimo, non rientra nell’ambito di applicazione della decisione quadro 2008/947/GAI del 23 ottobre 2019 sul reciproco riconoscimento delle decisioni sulle ‘misure alternative alla detenzione cautelare’ e non è compresa tra le ipotesi di cui all’art. 4, lett. c), d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 36, di attuazione della decisione quadro (Sez. 1, n. 20771 del 04/03/2022, Ursilo, Rv. 283366 – 01)”.

Cosa che a maggior regione, precisano ancora i giudici, “deve valere per la semilibertà, che implica la detenzione notturna”.

La decisione

Fatte queste premesse, concludono dal Palazzaccio, la richiesta del condannato di eseguire la misura alternativa dell’affidamento, richiesta in via principale, in Francia, ove egli risiede stabilmente, “non avrebbe trovato alcun impedimento sul piano normativo, diversamente da quanto erroneamente affermato nel provvedimento impugnato”.

Da qui l’annullamento dello stesso con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Torino.

Allegati

giurista risponde

Assunzione sostanza stupefacente: responsabilità penale dello spacciatore in caso di morte Come viene a configurarsi l’elemento soggettivo colposo dello spacciatore in relazione alla morte dell’assuntore di sostanza stupefacente?

Quesito con risposta a cura di Daniela Cazzetta e Vittoria Petrolo

 

Nell’ipotesi di morte verificatasi in conseguenza dell’assunzione di sostanza stupefacente, la responsabilità penale dello spacciatore ai sensi dell’art. 586 c.p. per l’evento morte non voluto richiede che sia accertato non solo il processo di causalità tra consegna della droga e morte, ma anche che il decesso sia in concreto rimproverabile allo spacciatore e che, quindi, sia accertata nei suoi confronti la presenza, in concreto, dell’elemento soggettivo colposo, correlata alla violazione di una regola precauzionale diversa dalla norma che incrimina il reato-base e ad un coefficiente di prevedibilità ed evitabilità in concreto del rischio per il bene della vita del soggetto che assuma la sostanza drogante, calibrate secondo la figura di un agente – modello che si trovi nella specifica situazione di quello “reale” ed alla stregua di tutte le circostanze del caso concreto da quest’ultimo conosciute e conoscibili (Cass., sez. V, 14 novembre 2024, n. 41898).

In seguito ad una sentenza di proscioglimento per omissione di soccorso e contestuale condanna in appello ai sensi del reato ex art. 586 c.p. e cessione di sostanze stupefacenti, veniva presentato ricorso presso il Supremo Consesso per due ordini di motivi. Da una parte, violazione di legge per l’affermazione di responsabilità ex art. 586 c.p. per il mancato riconoscimento dell’elemento soggettivo colposo per la morte della persona offesa, assuntrice abituale di sostanza stupefacente; il secondo, invece, si limitava al vizio di legge per il trattamento sanzionatorio complessivo e il riconoscimento della recidiva. Il caso concerneva la responsabilità penale di uno spacciatore per la morte dell’assuntrice per la cessione di una dose, dopo che i due avevano trascorso insieme la notte a bere e consumare eroina, tanto che il consulente tecnico del Pubblico Ministero riconosceva tra le cause del decesso un sovradosaggio acuto di oppiacei.

In merito al riconoscimento della colpa in capo all’imputato, il quesito veniva ritenuto fondato da parte del Supremo Consesso.

Il grado di colpa esigibile e il relativo accertamento necessario venivano illustrati dalla Corte partendo dalla interpretazione costituzionalmente orientata fornita dalla sentenza di Cass., Sez. Un., 22 gennaio 2009, n. 22676 (cd. Ronci). Quest’ultima si occupava di illustrare la compatibilità tra il reato di morte come conseguenza di altro delitto e il principio di colpevolezza, aderendo alla tesi già discussa in giurisprudenza della responsabilità per colpa in concreto.

Partendo dall’accertamento, questo deve necessariamente svolgersi mediante un giudizio di prognosi postuma, focalizzata sul frangente in cui è avvenuto il fatto. Oggetti dell’accertamento sono il nesso di causalità tra la consegna della droga e l’evento morte, ma anche e soprattutto la concreta rimproverabilità del decesso in capo allo spacciatore. Quest’ultima può ritenersi presente qualora la sussistenza dell’elemento soggettivo colposo risulti correlato alla violazione di una regola precauzionale differente a quella incriminante il reato – base e in presenza di un concreto coefficiente di prevedibilità ed evitabilità del rischio per il bene (ndr. vita dell’assuntore). Il parametro di valutazione è quello del comportamento dell’agente – modello, basato su tutte le circostanze del caso concreto dall’autore conosciute e conoscibili. Su queste fondamenta si è poi incardinata tutta la giurisprudenza successiva in materia di imputazione dell’omicidio dell’assuntore di sostanza stupefacente nei confronti dello spacciatore ex art. 586 c.p. (da ult. Cass. 19 settembre 2018, n. 49573).

L’analisi della Corte di legittimità prosegue riconoscendo il reato di morte come conseguenza di altro delitto quale forma di delitto aggravato dall’evento. Essa assume i contorni di una forma speciale di aberratio delicti ex art. 83, comma 2 c.p.: l’evento-morte, non voluto, viene imputato a titolo di colpa nell’ambito di un concorso formale di reati, in quanto derivante dalla commissione di una diversa condotta voluta e prevista ex se costituente reato. Tale circostanza impone che la valutazione del coefficiente psicologico colposo richiesto debba essere riferita al momento dell’evento morte, seppur collegato oggettivamente al precedente delitto doloso, poiché è dall’evento che viene ricavata la regola precauzionale violata.

Due sono gli elementi che confluiscono nella ricostruzione del fatto di reato: da una parte, l’agire prodromico all’evento che deve essere assistito dalla coscienza e volontà degli elementi essenziali del reato; dall’altra, l’accertamento della colpa, la quale deve essere proiettata nella fase consequenziale alla consumazione del delitto doloso. Pertanto, l’accertamento appena accennato va legato al momento della cessione della dose di sostanza stupefacente e non, come veniva realizzato dal giudice di merito nel caso di specie, nell’arco temporale tra questa e il decesso per non aver prestato assistenza alla vittima.

D’altra parte, la giurisprudenza di merito non ha valorizzato altri elementi ragionevolmente sintomatici della prevedibilità in concreto; indici di colpa possono risultare, sempre per giurisprudenza di legittimità consolidata, nella cessione contestuale o ravvicinata di più dosi alla medesima persona, nella consegna di una dose in elevata concentrazione o nella cessione a soggetto in evidente stato di alterazione da alcol (Cass., Sez. Un., 22 gennaio 2009, n. 22676).

 

(*Contributo in tema di “Assunzione di sostanza stupefacente: la responsabilità penale dello spacciatore in caso di morte”, a cura di Daniela Cazzetta e Vittoria Petrolo, estratto da Obiettivo Magistrato n. 81 / Gennaio 2025 – La guida per affrontare il concorso – Dike Giuridica)