Decreto riscossione: fino a 10 anni per saldare le cartelle Il decreto riscossione n. 110/2024 e il dm attuativo del 27.12.2024 prevedono il discarico automatico, il riaffidamento e nuove forme di dilazione
Decreto riscossione: cosa prevede
Decreto riscossione n. 110/2024 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 184 del 07 agosto 2024. Il provvedimento, che interviene sul riordino del sistema nazionale della riscossione, si è reso necessario a causa dei 1.200 miliardi di euro di debiti fiscali ancora da riscuotere.
Il decreto in vigore dall’8 agosto 2024, composto da 19 articoli, tocca diversi aspetti dell’attività di riscossione, dalla pianificazione agli adempimenti, dal discarico automatico al riaffidamento degli incarichi.
Tra gli interventi più importanti quelli sulle dilazioni di pagamento. Di sicuro interesse anche quelli sulla riscossione nei confronti dei soggetti che sono coobbligati solidali, sull’adeguamento delle disposizioni relative alla concentrazione della riscossione nell’accertamento e quelli sulla compensazione tra rimborsi e importi iscritti a ruolo.
Vediamo le misure principali del decreto destinate a incidere maggiormente sui contribuenti.
Attività di riscossione: pianificazione annuale
L’attività di riscossione, anche in base a logiche di raggruppamento dei crediti per codice fiscale, dovrà essere pianificata annualmente. Da questa previsione però non dovranno derivare nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.
Dal 1° gennaio 2025 gli adempimenti a carico dell’agente di riscossione prevedono il tempestivo tentativo di notifica della cartella e degli altri interruttivi della prescrizione. Nell’attuare detti adempimenti l’agente deve conformare la sua attività al piano annuale ed entro la fine di ogni mese deve trasmettere all’ente creditore le informazioni relative allo stato delle procedure di riscossione del mese precedente.
Discarico automatico e differimento
Le quote affidate all’Agenzia a partire dal 1° gennaio 2025 e non riscosse verranno discaricate in modo automatico al 31 dicembre del 5° anno successivo rispetto all’affidamento.
L’Agenzia però può comunicare il discarico anticipato all’ente creditore:
- se le quote sono relative a fallimenti o liquidazioni giudiziali chiusi;
- se previa verifica telematica, il debitore non ha beni su cui rivalersi;
- se non ci sono nuovi beni rispetto ai quali, le attività finalizzate al recupero, si sono esaurite con esito totalmente o parzialmente infruttuoso.
Il decreto prevede l’esclusione provvisoria dal discarico automatico delle quote affidate dal 1° gennaio 2025 in due diversi casi.
- Se al 31 dicembre del quinto anno successivo rispetto a quello di affidamento la riscossione è sospesa o pendono ancora procedure esecutive o concorsuali.
- Se nel periodo compreso tra la data di affidamento e il 31 dicembre del quinto anno successivo sono stati presi accordi nel rispetto di quanto stabilito dal codice della crisi o sono intervenute dilazioni, agevolazioni o si sono verificati l’inadempimento, la revoca o la decadenza dal beneficio o se, tra data di affidamento il 31 dicembre e il quinto anno successivo, la riscossione è stata sospesa per 18 mesi. Queste quote, al 31 dicembre del quinto anno successivo rispetto all’affidamento, sono discaricate automaticamente.
Carichi riaffidati
Il credito è valido fino allo scadere del termine di prescrizione che decorre dall’ultimo atto di interruzione notificato in data anteriore al discarico automatico.
L’ente creditore può quindi decidere di:
- gestirlo autonomamente;
- affidarlo in concessione a soggetti privati;
- riaffidarlo per la durata di due anni all’agente della riscossione nazionale. Il riaffidamento, in questo caso, avviene solo se il debitore presenta nuovi e significativi elementi di natura reddituale o patrimoniale.
Commissione per il magazzino dell’Agenzia
Si vuole istituire una Commissione che si occupi di analizzare il magazzino dell’Agenzia delle Entrate per formulare soluzioni relative al discarico parziale o totale dello stesso.
Estratto di ruolo non impugnabile
L’estratto di ruolo non è impugnabile. L’estratto di ruolo e la cartella di pagamento se non sono stati notificati validamente possono essere impugnati se il debitore riesce a dimostrare in giudizio che l’iscrizione a ruolo può arrecargli un pregiudizio in tutta una serie di casi sottoelencati:
- Per effetto di quanto stabilito dal Codice dei contratti pubblici (dlgs n. 36/2023).
- Per la riscossione di somme di cui è creditore nei confronti di enti pubblici.
- Per la perdita di benefici nel rapporto con la PA.
- Nell’ambito delle procedure contemplate dal Codice della Crisi.
- Per operazioni di finanziamento da soggetti autorizzati.
- Nell’ambito della cessione di azienda.
Decreto riscossione: in GU il decreto attuativo
Il decreto del Mef del 27 dicembre 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024, introduce nuove modalità di rateazione con l’agente della riscossione, applicabili alle istanze presentate dal 1° gennaio 2025. Questo provvedimento, che attua la Riforma della riscossione (Dlgs n. 110/2024), stabilisce criteri chiari per valutare lo stato di difficoltà del debitore e le nuove durate dei piani di rientro.
Principali novità
Parametri per definire lo stato di difficoltò del debitore:
- per persone fisiche e imprese individuali il parametro principale è l’ISEE;
- per altri soggetti invece si considerano l’indice di liquidità e il rapporto tra debito e valore della produzione.
Rate massime dei piani di rientro
– Per debiti fino a 120mila euro: non è necessaria una documentazione probatoria; basta un’attestazione per accedere ai piani di rientro.
Durata massima dei piani:
- 84 rate (2025-2026);
- 96 rate (2027-2028);
- 108 rate dal 2029.
– Per debiti superiori a 120mila euro: se il debitore dimostra lo stato di difficoltà per debitori superiori a 120.000 euro sono previsti piani di rientro fino a 120 rate.
Sul numero delle rate incidono le date di presentazione delle istanze:
- Da 85 a 120 rate (istanze presentate nel 2025 e 2026);
- Da 97 a 120 rate (istanze presentate nel 2027 e 2028);
- Da 109 a 120 rate per istanze presentate dal 1° gennaio 2029.
Il decreto prevede anche situazioni particolari di difficoltà.
- Immobili inagibili: la difficoltà è automaticamente riconosciuta se l’immobile unico è inagibile per eventi straordinari.
- Pubbliche amministrazioni: piano sempre a 120 rate, previa dichiarazione della difficoltà da parte del legale rappresentante.
- Condomini: la difficoltà si fonda sull’indice Beta (rapporto tra debito totale e entrate ultimo rendiconto), che deve superare il 10%.
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione metterà a disposizione un applicativo online per simulare il numero massimo di rate che potranno essere concesse in base alla propria situazione economica.