Disabili e preclusione uso firma digitale
Disabili e preclusione uso firma digitale: con la sentenza n. 3 del 2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità degli articoli 9, comma 3, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e 2, comma 6, del Codice dell’amministrazione digitale. Queste disposizioni, infatti, non prevedono la possibilità per l’elettore con disabilità di utilizzare la firma digitale per sottoscrivere una lista di candidati alle elezioni, qualora si trovi in condizioni di impossibilità di apporre una firma autografa.
Un sistema non più adeguato ai tempi
La Corte ha evidenziato che la procedura attualmente prevista dall’ordinamento, risalente a un periodo in cui la firma digitale non esisteva, è ormai superata. In queste situazioni, l’elettore impossibilitato a firmare deve rilasciare una dichiarazione verbale davanti a due testimoni e a un pubblico ufficiale, come un notaio o un segretario comunale, presso il proprio domicilio. Questo sistema comporta oneri significativi per la persona interessata, inclusi costi economici, difficoltà organizzative e l’invasione della sfera privata.
Il diritto alla dignità umana
Secondo la Corte, il sistema attuale viola la dignità della persona, trasformandola in “inabile e bisognosa di assistenza” nonostante le capacità tecniche che la tecnologia offre oggi per permettere una sottoscrizione autonoma. Tale approccio è contrario all’obbligo costituzionale di rimuovere gli ostacoli che limitano il pieno sviluppo della persona umana e la sua partecipazione alla vita politica del Paese.
Una preclusione ingiustificata
La Corte ha inoltre rilevato come la preclusione all’uso della firma digitale per le persone con disabilità introduca un aggravio non necessario rispetto all’obiettivo di garantire l’autenticità delle sottoscrizioni. Questo risultato può essere ugualmente raggiunto consentendo l’utilizzo della firma digitale, che rappresenta una modalità sicura e rispettosa della privacy.
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