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Furto barca? Sì al risarcimento nel contratto di ormeggio La Cassazione conferma il diritto al risarcimento per furto dell’imbarcazione in porto: il contratto di ormeggio può includere responsabilità di custodia

contratto di ormeggio

Cos’è il contratto di ormeggio

Il contratto di ormeggio è un accordo atipico tra il diportista e il gestore del porto o marina, in cui il conduttore ottiene l’uso di uno spazio protetto per la propria imbarcazione. Non essendo disciplinato espressamente dal codice civile o navale, si caratterizza per una struttura minima essenziale: messa a disposizione dello spazio acqueo e sue pertinenze. Qualora includa servizi accessori come la custodia, si applicano disposizioni simili al deposito. 

Il caso sottoposto alla Cassazione

Con l’ordinanza n. 16318/2025, la Terza Sezione Civile ha esaminato un ricorso relativo al furto di un’imbarcazione ormeggiata. Il proprietario sosteneva che il gestore del porto avesse l’obbligo di custodia e quindi dovesse rispondere del danno subito.

La Corte ha rilevato che, se nel contratto è prevista la custodia, il porto assume un obbligo autonomo e non si limita a fornire il posto barca. Per escludere la propria responsabilità il gestore deve provare di aver vigilato con diligenza, impiegando misure adeguate alla prevenzione del furto.

La motivazione: dalla diligenza al risarcimento

La Cassazione ha ribadito che, in presenza di obbligo di custodia, si presume la responsabilità del gestore in caso di furto o danneggiamento. Per sottrarsi al risarcimento, la marina deve dimostrare:

  1. Un’attenta sorveglianza con standard conformi al “buon padre di famiglia”;

  2. Che l’evento sia stato causato da circostanze non imputabili a colpa. 

La mancata produzione di prove probanti in giudizio inficia la possibilità di escludere la responsabilità e legittima il risarcimento.

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