assistenza sanitaria

Assistenza sanitaria per i senzatetto Assistenza sanitaria per i senzatetto a partire dal 1° gennaio 2025, lo prevede il disegno di legge approvato definitivamente dal Senato il 7 novembre 2024

Assistenza sanitaria per i senza dimora dal 2025

Dal 2025 verrà garantita l’assistenza sanitaria anche ai soggetti senza fissa dimora. Lo prevede il Disegno di legge n. 1175.

La Camera ha approvato il testo lo scorso 25 giugno, il Senato invece in via definitiva e all’unanimità il 7 novembre 2024.

Il disegno di legge, che si compone di soli 3 articoli, vuole trasmettere un messaggio molto importante di civiltà e di attenzione nei  confronti degli “invisibili” della società.

Senzatetto delle città metropolitane

L’articolo 1 prevede lo stanziamento di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, per finanziare un programma sperimentale. Le risorse verranno destinate primariamente alle Città metropolitane. Il progetto verrà poi esteso a tutto il territorio italiano per garantire a tutti i soggetti senza fissa dimora, di poter accedere all’assistenza sanitaria.

Dal nuovo anno i soggetti privi di una residenza anagrafica, presenti nel territorio italiano o all’estero, che soggiornano regolarmente sul nostro territorio, potranno iscriversi alle liste delle aziende sanitarie locali per ricevere assistenza medica. In questo modo anche i senza fissa dimora potranno scegliere il proprio medico curante o il pediatra e accedere alle prestazioni che rientrano nei LEA.

Ripartizione del fondo: decreto e pareri

Le risorse a disposizione per l’attuazione di questo progetto saranno divise tra le varie Regioni in base alla popolazione residente. Le operazioni di riparto verranno stabile con un decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze, che verrà adottato entro 90 giorni dalla entrata in vigore della legge, dopo aver raggiunto l’intesa in sede di Conferenza permanente per “per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni di volontariato e di assistenza sociale maggiormente rappresentative operanti in favore delle persone senza dimora.”

Questo decreto stabilirà  inoltre i criteri di accesso al programma sperimentale, la sua attuazione e le modalità di verifica della spesa complessiva sostenuta.

Lo schema del decreto dovrà essere trasmesso alle Camere per consentire alle Commissioni di esprimere i propri pareri in relazione alla materia e agli aspetti finanziari. Le Commissioni avranno a disposizione 20 giorni per dire la loro, decorso questo termine il decreto si intenderà comunque approvato.

Assistenza sanitaria: relazione entro il 30 giugno

A partire dall’anno successivo a quello di entrata in vigore della legge entro ogni 30 giugno, il Governo dovrà relazionare alle Camere lo stato di attuazione della legge.

Nella relazione il Governo dovrà indicare:

  • le persone che si sono iscritte agli elenchi delle aziende sanitarie di ogni regione;
  • il numero e il tipo di prestazioni erogate in favore di questi soggetti;
  • le criticità eventualmente emerse;
  • il denaro speso.

 

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compravendite immobiliari

Compravendite immobiliari: compenso del mediatore fuori dal rogito Compravendite immobiliari: il ddl lavoro elimina l'obbligo di indicare l'importo sostenuto per la mediazione

Compravendite immobiliari: la novità del ddl lavoro

Le compravendite immobiliari stanno per subire una piccola rivoluzione, in virtù di una modifica del ddl lavoro n. 1264, ora al Senato, in attesa dell’approvazione definitiva, dopo il sì della Camera. Il testo del “collegato lavoro”, tra le tante novità, prevede infatti una modifica sul contenuto del rogito all’articolo 22.

L’unico comma della norma prevede infatti che: “1. All’articolo 35, comma 22, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) lammontare della spesa sostenuta per tale attività o, in alternativa, il numero della fattura emessa dal mediatore e la corrispondenza tra limporto fatturato e la spesa effettivamente sostenuta nonché, in ogni caso, le analitiche modalità di pagamento della stessa.»

Contesto normativo della modifica

La norma, così isolata non appare molto chiara nel suo significato. Occorre infatti analizzare il contesto in cui è inserita. La nuova disposizione va infatti a modificare il comma 22 dell’art. 35 della legge n. 223/2006 contenente le Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale.”

Ed è proprio nel capo dedicato al contrasto all’evasione fiscale che si inserisce l’articolo 35 della legge, che nella prima parte del comma 22 dispone All’atto della cessione dell’immobile, anche se assoggettata ad IVA, le parti hanno l’obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l’indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo. Con le medesime modalità, ciascuna delle parti ha l’obbligo di dichiarare:

  1. se si è avvalsa di un mediatore e, nell’ipotesi affermativa, di fornire i dati identificativi del titolare, se persona fisica, o la denominazione, la ragione sociale ed i dati identificativi del legale rappresentante, se soggetto diverso da persona fisica, ovvero del mediatore non legale rappresentante che ha operato per la stessa società;
  2. il codice fiscale o la partita I.V.A.;
  3. il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di riferimento per il titolare ovvero per il legale rappresentante o mediatore che ha operato per la stessa società;
  4. l’ammontare della spesa sostenuta per tale attività e le analitiche modalità di pagamento della stessa.”

Ratio della modifica relativa alle compravendite immobiliari

L’articolo 22, introdotto alla Camera dei deputati interviene sulla disciplina che riguarda la dichiarazione dei dati dell’attività di mediazione, che viene svolta quando si verifica la cessione di beni immobili. Nella sua formulazione originaria ciascuna delle parti deve dichiarare, come previsto dalla lettera d) la spesa sostenuta per l’attività di mediazione e le analitiche modalità di pagamento.

La nuova formulazione della lettera d) permette invece alle parti di dichiarare la somma sostenuta per l’attività di mediazione indicando solo il numero della fattura emessa dal mediatore e la corrispondenza tra l’importo fatturato e la spesa sostenuta effettivamente. Resta solo l’obbligo di indicare nel dettaglio le modalità di pagamento.

La modifica, apparentemente di poco conto, soddisfa le richieste dei mediatori di vedere tutelata la loro privacy e quella del cliente. Il venir meno dell’obbligo di indicare nel rogito l’importo della provvigione del mediatore tutela in effetti la libera contrattazione tra cliente e mediatore. La controparte in questo modo non può conoscere questo dato, che in effetti non lo riguarda. Il mediatore deve essere infatti libero di applicare importi diversificati ai clienti. La sola indicazione del numero della fattura relativa all’attività di mediazione inoltre azzera praticamente il rischio di evasione, soprattutto dopo l’introduzione della fattura elettronica.

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legittimo impedimento avvocati

Legittimo impedimento avvocati, CNF: “Passo avanti sui diritti” Il Consiglio Nazionale Forense plaude all'approvazione del ddl sul legittimo impedimento degli avvocati da parte del Senato (ora alla Camera per la seconda lettura)

Un “Passo avanti per rispetto diritti degli avvocati“. Così il Consiglio Nazionale Forense, plaudendo all’approvazione del ddl sul legittimo impedimento degli avvocati da parte del Senato. Il testo, si ricorda, è stato licenziato il 18 settembre scorso da parte di palazzo Madama, nella versione modificata dalla Commissione Giustizia, e ora è alla Camera per la seconda lettura e l’approvazione definitiva.

Il CNF, si legge nella nota ufficiale, “esprime grande soddisfazione per l’approvazione, da parte del Senato, del disegno di legge n. 729 in tema di legittimo impedimento del difensore. Questo importante provvedimento, frutto di un costante impegno del CNF, riconosce e tutela il diritto degli avvocati a svolgere il proprio ruolo senza pregiudicare il diritto alla difesa dei cittadini”.

Con il ddl, riassume il Consiglio, si estende la possibilità di ottenere il rinvio dell’udienza penale per motivi legati alla salute dei figli o dei familiari dell’avvocato, garantendo una maggiore attenzione alle esigenze personali e familiari. Inoltre, viene introdotta la remissione in termini nel processo civile e la possibilità di rinvio delle udienze per cause di forza maggiore, malattia improvvisa, infortunio, gravidanza o per la necessità di assistenza ai figli e familiari con disabilità o affetti da gravi patologie.

“Questo risultato rappresenta un riconoscimento fondamentale per gli avvocati e, soprattutto, per i diritti dei loro assistiti. La tutela delle esigenze personali e familiari dei difensori – dichiara il Presidente del Consiglio Nazionale Forense Francesco Greco – è imprescindibile per garantire un esercizio sereno della professione forense”.

 

riforma premierato senato

Premierato: primo sì alla riforma Il Senato ha approvato la riforma del premierato per l'elezione diretta del presidente del Consiglio. Serviranno altri 3 passaggi in Parlamento per l'approvazione definitiva della riforma costituzionale

Riforma Premierato, sì del Senato

Primo via libera dal Senato alla riforma Meloni per l’elezione diretta del presidente del Consiglio: il ddl “premierato“, infatti, ha ricevuto il sì di palazzo Madama, in prima lettura, con 109 voti a favore, 77 contrari e un’astensione. Compatta la protesta delle opposizioni che scendono in piazza e promettono battaglia anche nei successivi passaggi parlamentari.

Iter del ddl

Il ddl di riforma, trattandosi di riforma costituzionale, necessita ora di altre passaggi parlamentari per l’approvazione definitiva.

Il provvedimento passa, intanto, all’esame della Camera.

I punti chiave della riforma del premierato

Tra i punti chiave della riforma, il rafforzamento della stabilità del governo e l’abolizione della nomina dei senatori a vita, ma soprattutto l’elezione diretta del premier, a suffragio universale e per cinque anni, per non più di due legislature consecutive (elevabili a tre laddove nelle precedenti abbia ricoperto l’incarico per un periodo inferiore a sette anni e sei mesi).

Per approfondimenti vai allo speciale sul Premierato