proroga riforma fiscale

Proroga Riforma fiscale: è legge Proroga riforma fiscale: è legge il Ddl approvato in via definitiva dal Senato che proroga i termini della delega

Proroga riforma fiscale: approvazione definitiva del ddl

E’ legge la proroga della riforma fiscale. Il Senato, infatti, nella giornata di martedì 5 agosto, ha approvato in via definitiva il Disegno di legge n. 1591, che va a modificare la legge di delega fiscale n. 111 del 9 agosto 2023, che, l osi ricorda, si compone di 23 articoli suddivisi in 5 titoli.

Il provvedimento è composto da un unico articolo che proroga di dodici mesi i termini della delega, estendendo a 36 mesi il periodo per l’attuazione della riforma.

Ne consegue che il Governo avrà tempo fino al 29 agosto 2026 per l’adozione dei decreti legislativi, e fino al 29 agosto 2028 per quelli correttivi e integrativi.

Le modifiche introdotte

Il testo approvato introduce diverse novità significative.

La delega viene ampliata per includere la possibilità di pagamento parziale o rateizzato non solo per i tributi erariali, ma anche per quelli regionali e locali. Le nuove disposizioni si applicano a tutte le situazioni previste dal Codice della crisi d’impresa, includendo l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

La riforma introduce una revisione organica del settore dei giochi, con l’obiettivo di rafforzare la tutela dei soggetti vulnerabili. La precedente previsione di una riduzione automatica dei limiti di giocata e vincita viene sostituita con un approccio più flessibile. Viene inoltre introdotto un sistema sanzionatorio più ampio e uniforme, che supera la distinzione tra gioco online e offline.

Oltre alla delega, viene prorogato di un anno anche il termine per il riordino dei testi unici fiscali, ora fissato al 31 dicembre 2026. Viene inoltre uniformato lo status dei magistrati tributari a quello della magistratura ordinaria. Da segnalare le norme che riguardano lo status giuridico, i trasferimenti, le sanzioni disciplinari per condotte non conformi e le incompatibilità dei magistrati.

 

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malati oncologici

Malati oncologici: cosa prevede la legge salva lavoro Malati oncologici: in vigore dal 9 agosto la legge che prevede misure salva lavoro come congedi e permessi per sottoporsi a visite, cure ed esami strumentali

Malati oncologici: tutele salva lavoro dal 2026

E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, per entrare in vigore dal 9 agosto, la legge n. 106/2025, approvata definitivamente dal Senato l’8 luglio scorso, contenente misure finalizzate a garantire la cura e la contestuale conservazione del posto di lavoro dei malati oncologici o affetti da malattie invalidanti o croniche.

L’articolo 4 del testo prevede un’autorizzazione di spesa in favore dell’INPS per gli anni 2026 e 2027 per mettere in atto le misure previste. Il testo, composto di soli 5 articoli, prevede fondamentalmente il diritto del lavoratore di richiedere un congedo fino a 24 mesi e permessi di lavoro per sottoporsi alle cure e agli esami medici necessari.

Vediamo più in dettaglio cosa prevede il testo.

Malati oncologici: congedo fino a 24 mesi

I lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato, che sono affetti da malattie oncologiche, invalidanti o croniche (anche rare) con un grado di invalidità uguale o superiore al 74%, possono richiedere un congedo non retribuito fino a 24 mesi, continuativo o frazionato. Durante questo periodo, il dipendente mantiene il posto di lavoro, ma non può svolgere altre attività lavorative.

Il congedo è compatibile con altri benefici e decorre dopo l’esaurimento di eventuali altri periodi di assenza giustificata. Non è computato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali, ma è possibile riscattarlo versando i relativi contributi. Sono fatte salve condizioni più favorevoli previste dai contratti collettivi.

Al termine del congedo, i dipendenti hanno diritto di accesso prioritario al lavoro agile, se compatibile con la mansione.

La certificazione della malattia è rilasciata dal medico curante o specialista di struttura pubblica o accreditata.

I lavoratori autonomi con le stesse patologie invece possono sospendere l’attività per un periodo massimo di 300 giorni all’anno.

Permessi retribuiti per visite ed esami

Il testo prevede anche il diritto a dieci ore aggiuntive di permesso annuale retribuito. Queste ore sono dedicate a visite, esami e cure frequenti, previa prescrizione medica.

Lo stesso diritto è esteso ai dipendenti con un figlio minorenne affetto dalle medesime patologie. L’indennità per queste ore è calcolata come per le terapie salvavita. Nel settore privato, l’indennità è anticipata dal datore di lavoro e poi recuperata. Nel pubblico, le amministrazioni gestiscono la sostituzione del personale.

Premi di laurea in memoria dei malati oncologici

Dal 2026, il Ministero dell’Università e della Ricerca istituirà un fondo di 2 milioni di euro annui per premi di laurea. Questi premi saranno intitolati a pazienti oncologici e destinati a studenti meritevoli laureati in medicina e chirurgia, scienze biologiche, biotecnologie, farmacia, chimica e tecnologie farmaceutiche, o laureati nelle professioni sanitarie. Un decreto ministeriale definirà i requisiti, i parametri di merito e le modalità di erogazione dei premi da parte delle università.

 

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femminicidio

Femminicidio: reato autonomo Approvato all’unanimità dal Senato il ddl che introduce il delitto di femminicidio, contrasta la  violenza nei confronti delle donne e tutela le vittime

Il delitto di femminicidio

Il femminicidio è prossimo a diventare reato autonomo. Il Senato in data 23 luglio 2025 ha approvato all’unanimità, il testo già approvato il 7 marzo 2025 dal Consiglio dei Ministri, che introduce nel codice penale il delitto di femminicidio e dispone altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime.

La Commissione giustizia del Senato in data 9 luglio 2025 aveva già approvato il testo all’unanimità. Il disegno di legge, modificato rispetto alla versione originaria del CdM,  è pronto a diventare legge, dopo l’approvazione da parte della Camera.

Cosa prevede il testo

Il testo appronta un intervento ampio e sistematico per rispondere alle esigenze di tutela contro il fenomeno di drammatica attualità delle condotte e manifestazioni di prevaricazione e violenza commesse nei confronti delle donne.

Nuova fattispecie penale di femminicidio

Cambia la formulazione della fattispecie penale di “femminicidio”, rispetto a quella prevista inizialmente e che, per l’estrema urgenza criminologica del fenomeno e per la particolare struttura del reato, viene sanzionata con la pena dell’ergastolo.

In particolare, si prevede che sia punito con tale pena chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali.”

Negli altri casi il reato resta quello di omicidio.

In linea con tale intervento, le stesse circostanze di commissione del reato sono introdotte quali aggravanti per i delitti più tipici di codice rosso, con la previsione di un aumento variabile delle pene previste, a seconda del delitto.

Le altre novità

Il testo inoltre, tenendo conto anche delle modifiche apportate:

  • prevede laudizione della persona offesa da parte del pubblico ministero che conduce le indagini, salva la possibilità di delega alla polizia giudiziaria con decreto motivato. L’audizione della persona offesa però non può essere delegata se si procede per il delitto aggravato di cui all’articolo 612 bi, m che punisce gli atti persecutori;
  • introduce specifici obblighi informativi in favore dei prossimi congiunti della vittima di femminicidio, nei casi in cui al condannato sia applicate misure alternative alla detenzione o benefici similari che gli consentono di uscire dal carcere, qualora i destinatari di queste comunicazioni lo abbiano richiesto;
  • dispone che il Tribunale di Sorveglianza debba valutare con molta più attenzione la possibilità di concedere permessi all’indagato o al condannato nelle vicinanze in cui si trovano i congiunti della vittima;
  • non assoggetta al limite temporale di 45 giorni previsto per le intercettazioni reati previsti dal codice rosso ( revenge porn, stalking, violenza sessuale, maltrattamenti, ecc.);
  • non contempla più il parere non vincolante della vittima sulla congruità della pena in caso di patteggiamento per i reati da codice rosso e connessi e l’onere motivazionale del giudice in caso di disaccordo con le indicazione della persona offesa;
  • rafforza gli obblighi formativi dei magistrati, previsti dall’ 6, comma 2, della legge n. 168 del 2023 in materia di violenza contro le donne, e violenza domestica;
  • prevede semplificazioni per accertare violenze sessuali facilitate da sostanze psicotrope. Sarà infatti più facile identificare e provare l’assunzione di tali sostanze da parte della vittima. Questo sarà possibile grazie a un Tavolo tecnico al Ministero della Salute che definirà protocolli uniformi a livello nazionale per il prelievo, l’analisi e la conservazione dei campioni. Le Regioni promuoveranno inoltre campagne di sensibilizzazione sui pericoli delle droghe che favoriscono le violenze sessuali;
  • potenzia il braccialetto elettronico prevedendone l’attivazione a 1 km di distanza in sostituzione dei 500 metri previsti fino ad oggi.
  • si rafforza la tutela delle vittime, garantendo l’accesso ai figli delle donne vittime di violenza che abbiano compiuto 14 anni nei centri antiviolenza senza la preventiva autorizzazione dei genitori o dei soggetti che ne esercitano la responsabilità genitoriali al fine di ricevere informazioni e orientamento.

Convenzione di Istanbul

L’intervento si inserisce anche nel quadro degli obblighi assunti dall’Italia con la ratifica della Convenzione di Istanbul e nel solco delle linee operative disegnate dalla nuova direttiva (UE) 1385/2024 in materia di violenza contro le donne, nonché delle direttive in materia di tutela delle vittime di reato.

fine vita

Fine vita: analisi del testo base Fine vita: redatto il testo base, che contiene le disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita

Testo base sul fine vita

Sul fine vita, al Senato, è stato redatto il testo base, che riunisce diversi disegni di legge. Il testo unificato, composto da 4 articoli, contiene le disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita. Analizziamo uno a uno gli articoli del testo, che hanno suscitato critiche e polemiche.

Diritto alla vita: inviolabile e indisponibile

Il comma 1 del primo articolo contiene una disposizione di principio che sancisce il diritto alla vita in quanto presupposto fondamentale di tutti i diritti della persona. Segue poi la disposizione che attribuisce alla Repubblica il compito di tutelare la vita di ogni individuo indiscriminatamente. Non rilevano, infatti, l’età, il sesso, la condizione di salute, personale o sociale. Il comma 2 sanziona, infine, con la nullità tutti gli atti di natura civile o amministrativa che dovessero contrastare con questi principi.

Fine vita: novità per il reato di istigazione o aiuto al suicidio

L’articolo 2 interviene sul secondo comma dell’articolo 580 c.p., che al comma 1 punisce con la reclusione fino a 12 anni la condotta di chi determina altri al suicidio, ne rafforza il proposito o ne agevola l’esecuzione in qualsiasi modo, se il suicidio avviene.

Il nuovo comma 2 della norma, in base al testo base, prevede la non punibilità del soggetto agente, in presenza di circostanze specifiche:

  • il proposito del fine vita deve essersi formato in modo libero, autonomo e consapevole;
  • il soggetto che intende porre fine alla propria vita deve essere maggiorenne e pienamente capace di intendere e di volere;
  • lo stesso deve essere stato inserito in un percorso di cure palliative e tenuto in vita da trattamenti sostitutivi di funzioni vitali;
  • il soggetto deve essere affetto da una malattia irreversibile che gli causa sofferenze fisiche e psicologiche intollerabili;
  • le sue condizioni devono essere state accertate da un apposito Comitato.

Cure palliative: piani di potenziamento

L’articolo 3 si occupa delle cure palliative, modificando il comma 4-bis dell’articolo 5 della legge n. 38/2010. Questa la formulazione potenziale della norma (modifiche in grassetto): “Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano presentano, entro il 30 gennaio di ciascun anno, un piano di potenziamento delle cure palliative al fine di raggiungere, entro l’anno 2028, il 90 per cento della popolazione interessata e di garantire l’integrale utilizzo, per le finalità di cui alla presente legge, delle somme di cui all’articolo 12, comma 2. Il monitoraggio dell’attuazione del piano è affidato all’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) che lo realizza a cadenza semestrale. La presentazione del piano e la relativa attuazione costituiscono adempimento regionale ai fini dell’accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale a carico dello Stato. Eventuali residui delle somme di cui all’articolo 12, comma 2, non utilizzati per le finalità di cui alla presente legge, sono in ogni caso restituiti allo Stato e non possono essere utilizzati per finalità diverse da quelle previste dalla presente legge”.

AGENAS: analisi dei piani

Dopo questo comma è previsto l’inserimento di altri tre commi.

Il comma 4-ter prevede che l’AGENAS istituisca un osservatorio per analizzare i piani regionali di potenziamento delle cure palliative (domiciliari e pediatriche). Ogni anno, inoltre, l’AGENAS dovrà inviare una relazione a diverse autorità (Presidente del Consiglio, Ministro della Salute, Presidenti di Senato e Camera) indicando le regioni che non hanno presentato tali piani o non hanno raggiunto gli obiettivi prefissati l’anno precedente.

Il comma 4-quater, invece, dispone che in caso di mancata presentazione del piano da parte di una regione entro 30 giorni dalla relazione AGENAS, il Governo nomini un commissario ad acta fino al raggiungimento dello standard. Se poi la regione non dovesse raggiungere gli obiettivi di potenziamento delle cure palliative dell’anno precedente, il Ministro della Salute è tenuto a concedere un termine di massimo sei mesi; se l’inadempimento dovesse persistere, è prevista la nomina governativa di un Commissario.

Il comma 4-quinques chiarisce, infine, che alle novità contenute nei due commi precedenti si debba provvedere senza nuovi o maggiori oneri.

Comitato nazionale di valutazione fine vita

L’articolo 4 del testo base interviene sulla legge n. 833/1978, che ha istituito il Servizio sanitario nazionale, aggiungendo l’art. 9-bis, che disciplina il Comitato nazionale di valutazione, un organo cruciale che fornisce un parere obbligatorio sulla presenza dei requisiti per l’esclusione della punibilità in casi specifici (riferiti all’articolo 580, terzo comma, del codice penale).

Composizione del comitato

La composizione del Comitato prevede la presenza di sette membri esperti: un giurista, un bioeticista, un medico anestesista-rianimatore specializzato in terapia del dolore, un medico specialista in cure palliative, uno psichiatra, uno psicologo e un infermiere. Questi professionisti sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che designa anche presidente, vicepresidente e segretario. La durata in carica dei membri è di cinque anni, con la possibilità di due rinnovi. L’incarico è gratuito.

Fine vita: verifica requisiti di non punibilità

Qualora un cittadino maggiorenne e capace di intendere e di volere presenti una richiesta di verifica dei requisiti di non punibilità, il Comitato deve acquisire il parere non vincolante di uno specialista della patologia del richiedente. Se la richiesta include l’uso di farmaci “off label”, è necessario anche il parere non vincolante del Centro di coordinamento nazionale. Il Comitato ha sessanta giorni di tempo dalla richiesta per esprimersi, potendo disporre possibili proroghe in caso di necessità o di acquisizione dei pareri. Le norme generali sul procedimento amministrativo non si applicano in questo contesto e per svolgere le sue funzioni, il Comitato si avvale delle strutture del Ministero della Salute, senza oneri aggiuntivi. La richiesta presentata al Comitato potrà essere ritirata in qualsiasi momento dall’interessato. Se il Comitato dovesse accertare l’assenza dei requisiti, una nuova richiesta potrebbe essere presentata solo se si dimostra la successiva sussistenza degli stessi, e comunque non prima di centottanta giorni. Il parere rilasciato dal Comitato sarà valutato dall’autorità giudiziaria ai fini dell’applicazione della non punibilità.

Pur riconoscendo le competenze del Comitato, il personale, le strumentazioni e i farmaci del Servizio Sanitario Nazionale non potranno essere impiegati per facilitare l’esecuzione di quanto previsto dall’articolo 580 del codice penale.

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tutela animali

Tutela degli animali: pene più severe per legge In vigore dal 1° luglio 2025 la legge in materia di tutela degli animali. Pene più severe, tra carcere e multe, ecco cosa prevede

Tutela degli animali: legge in vigore dal 1° luglio 2025

Dopo l’approvazione definitiva del 29 maggio scorso da parte del Senato, la nuova legge n. 82/2025 che mira a a rafforzare la tutela degli animali, in linea con la riforma dell’articolo 9 della Costituzione, che riconosce la protezione degli animali come valore fondamentale, è entrata in vigore l’1 luglio 2025.

Il testo introduce numerose modifiche al codice penale, intensificando le sanzioni per i reati contro gli animali e prevedendo nuove misure di prevenzione e contrasto.

Queste modifiche rappresentano un passo avanti nella tutela giuridica degli animali, con pene più severe, nuove aggravanti e misure preventive. Le legge sottolinea il riconoscimento degli animali come esseri senzienti e introduce strumenti concreti per combattere la crudeltà e promuovere il loro benessere.

Sanzioni penali più elevate a tutela degli animali

L’articolo 1 modifica il Titolo IX-bis del Libro II del codice penale, riformulando il titolo in “Dei delitti contro gli animali”. Questo cambiamento elimina il riferimento al “sentimento per gli animali”, concentrandosi sulla tutela diretta degli animali come esseri senzienti. Ecco un riepilogo delle principali modifiche introdotte:

Organizzazione di spettacoli con sevizie (art. 544-quater)

La pena pecuniaria passa da 3.000-15.000 euro a 15.000-30.000 euro. Verrà inoltre punito anche chi, al di fuori dei casi di concorso, si limita a partecipare a questi spettacoli e manifestazioni.

Combattimenti tra animali (art. 544-quinquies)

La reclusione per questo reato aumenta da 1-3 anni a 2-4 anni. La pena per i partecipanti, in precedenza limitata ai proprietari degli animali, si estende a chiunque partecipi ai combattimenti (reclusione 3 mesi-2 anni e multa 5.000-30.000 euro).

Uccisione di animali (art. 544-bis)

La reclusione sale da 4 mesi-2 anni a 6 mesi-3 anni, con l’aggiunta di una multa di 5.000-30.000 euro.

Aggravante: sevizie o sofferenze prolungate sono punite con reclusione da 1 a 4 anni e una multa 10.000-60.000 euro.

Maltrattamento di animali (art. 544-ter)

La reclusione passa da 3-18 mesi a 6 mesi-2 anni, la multa (5.000-30.000 euro) diventa obbligatoria e si estende l’aggravante in caso di somministrazione di sostanze dannose agli animali.

Uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638)

Chi, senza necessità, uccide o rende inservibili o comunque deteriora tre o più animali raccolti in gregge o in mandria, ovvero compie il fatto su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria, verrà punito con la pena della reclusione minima di un anno e massima di 4 anni.

Abbandono di animali (art. 727)

La multa minima passa da 1.000 a 5.000 euro. L’ammenda resta invece fissata nella misura massima di 10.000 euro.

Protezione della fauna selvatica (art. 727-bis)

Per l’uccisione, la cattura e la detenzione di esemplari di specie animali selvatiche protette la reclusione aumenta da 1-6 mesi a 3 mesi-1 anno. La multa invece passa da 4.000 a 8.000 euro.

Distruzione di habitat protetti (art. 733-bis)

Per chi distrugge o deteriora un habitat all’interno di un sito protetto la reclusione passa da un massimo di 18 mesi a 3 mesi-2 anni, mentre la multa minima diventa 6.000 euro.

Aggravante comune (art. 544-septies)

Viene introdotta un’aggravante a effetto comune per i reati di cui agli articoli 544 bis c.p, 544 ter c.p, 544 quater c.p, 544 quinquies c.p e 638 c.p, commessi in presenza di minori, nei confronti di più animali, o con diffusione attraverso strumenti telematici.

Misure preventive e procedurali a tutela degli animali

La legge tutela la salute psico fisica-degli animali, introducendo   importanti novità anche sotto il profilo procedurale.

Sequestro e confisca di animali

Gli animali vittime di reato non potranno essere abbattuti o ceduti fino alla sentenza definitiva. Il nuovo art. 260-bis del codice di procedura penale regola il sequestro, consentendo l’affidamento degli animali a enti, associazioni o privati dietro cauzione. Chi commette reati abituali contro gli animali potrà essere soggetto a misure di prevenzione previste dal codice antimafia.

Responsabilità amministrativa di enti e società

L’introduzione dell’art. 25-undevicies nel decreto legislativo 231/2001 prevede sanzioni specifiche per gli enti coinvolti in reati contro gli animali.

Divieto di catene

Sarà vietato tenere gli animali legati con catene o strumenti simili, salvo esigenze documentate. La violazione sarà punita con una multa da 500 a 5.000 euro.

Traffico illecito di animali da compagnia

La reclusione aumenta a 4-18 mesi e la multa da 6.000 a 30.000 euro. Sanzioni più severe sono previste per l’introduzione illecita di animali sul territorio nazionale.

Banca dati dei reati contro gli animali

Sarà creata una sezione specifica nella banca dati delle Forze di polizia, con il coinvolgimento del Ministero dell’Ambiente per il coordinamento.

Divieto di commercio di pellicce di gatti domestici

Sarà vietato utilizzare a fini commerciali pelli e pellicce della specie Felis catus.

 

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ddl intelligenza artificiale

Intelligenza artificiale: cosa prevede il ddl in Parlamento Il 25 giugno 2025 la Camera ha approvato, con modificazioni, il testo del ddl in materia di intelligenza artificiale trasmesso dal Senato

Intelligenza artificiale: sì della Camera

La Camera il 25 giugno 2025 ha approvato, con modifiche, il testo del ddl trasmesso dal Senato e di iniziativa del Governo in materia di Intelligenza Artificiale. I voti a favore sono stati 136, i voti contrari 94, gli astenuti 5.

Il testo prevede un giro di vite e introduce fattispecie di reato,  confermando l’obbligo dei professionisti di informare i clienti sull’utilizzo dei sistemi di IA.

Cinque gli ambiti in cui il ddl, recante “Disposizioni e deleghe al governo in materia di intelligenza artificiale”, mira ad intervenire. Nel testo è compresa una delega al governo per l’adeguamento al Regolamento UE sull’alfabetizzazione dei cittadini sull’IA e la formazione degli ordini professionali per professionisti e operatori, oltre all’adeguamento, sul fronte penale, di reati e sanzioni per l’uso illecito dell’IA.

Il testo è ora all’esame del Senato per la lettura definitiva.

I cinque ambiti di intervento

Il testo individua criteri regolatori capaci di riequilibrare il rapporto tra le opportunità che offrono le nuove tecnologie e i rischi legati al loro uso improprio, al loro sottoutilizzo o al loro impiego dannoso. Inoltre, introduce norme di principio e disposizioni di settore che, da un lato, promuovono l’utilizzo delle nuove tecnologie per il miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini e della coesione sociale e, dall’altro, forniscono soluzioni per la gestione del rischio fondate su una visione antropocentrica.

Il testo contiene disposizioni di principio e di settore, si occupa della strategia nazionale per l’intelligenza artificiale, delinea le funzioni delle Autorità nazionali per l’IA e dedica la parte conclusiva alle disposizioni penali introducendo reati e sanzioni.

Strategia nazionale

Si introduce la Strategia nazionale per l’intelligenza artificiale, il documento che garantisce la collaborazione tra pubblico e privato, coordinando le azioni della PA in materia e le misure e gli incentivi economici rivolti allo sviluppo imprenditoriale ed industriale.

Dopo il passaggio alla Camera l’articolo 19 prevede ora che la strategia debba essere sottoposta ad approvazione quantomeno biennale dal Comitato interministeriale per la transizione digitale e che in sede di attuazione il Dipartimento per la trasformazione digitale della presidenza del CdM debba sentire la Banca d’Italia, l’Ivass e la Consob.

I risultati del monitoraggio dovranno essere trasmessi annualmente alle Camere.

Autorità nazionali per l’intelligenza artificiale

Si istituiscono le Autorità nazionali per l’intelligenza artificiale, disponendo l’affidamento all’Agenzia per lItalia digitale (AgID) e all’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) del compito di garantire l’applicazione e l’attuazione della normativa nazionale e UE in materia di AI.
AgID e ACN, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, assicurano l’istituzione e la gestione congiunta di spazi di sperimentazione finalizzati alla realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale conformi alla normativa nazionale e UE.

Misure di sostegno ai giovani sull’IA

Tra i requisiti per beneficiare del regime agevolativo a favore dei lavoratori rimpatriati rientrerà l’aver svolto un’attività di ricerca nell’ambito delle tecnologie di intelligenza artificiale.
Nel piano didattico personalizzato (PDP) delle scuole superiori per le studentesse e gli studenti ad alto potenziale cognitivo potranno essere inserite attività volte all’acquisizione di ulteriori competenze attraverso esperienze di apprendimento presso le istituzioni della formazione superiore.

Il comma 3 dell’articolo 22 infine promuove l’intervento statale per favorire l’accesso all’intelligenza artificiale con la finalità di migliorare il benessere psicologico e fisico grazie all’attività sportiva.

Professioni intellettuali, giustizia e diritto d’autore

L’uso di sistemi di intelligenza artificiale è consentito nelle professioni per attività strumentali e di supporto, con prevalenza del lavoro intellettuale. E’ obbligatoria la comunicazione chiara e completa al cliente sull’uso di tali sistemi, per tutelare il rapporto fiduciario.

L’uso dell’IA nel settore giustizia deve essere limitato all’organizzazione del lavoro giudiziario e alla ricerca giurisprudenziale e dottrinale. Ai magistrati è riservata l’interpretazione della legge, la valutazione di fatti e prove e l’adozione di provvedimenti.

Le opere create con l’intelligenza artificiale sono protette dal diritto d’autore, a patto che la loro creazione derivi dal lavoro intellettuale.

In ambito sanitario l’intelligenza artificiale migliora il sistema, la prevenzione, la diagnosi e la cura,  nel rispetto ovviamente dei diritti e delle libertà degli individui e dei dati personali.

Per quanto riguarda il lavoro invece l’intelligenza artificiale del essere impiegata per migliorare le condizioni dei lavoratori, la loro salute e la produttività, nel rispetto della dignità, dei diritti inviolabili e della riservatezza.

Disciplina penale

Il testo prevede un aumento della pena per i reati commessi mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale, quando gli stessi, per natura o modalità di utilizzo, “abbiano costituito mezzo insidioso, o quando il loro impiego abbia comunque ostacolato la pubblica o la privata difesa o aggravato le conseguenze del reato”.

Il testo introduce una circostanza aggravante del delitto di attentati conto i diritti politici dei cittadini (art. 294 c.p.) commessi impiegando l’intelligenza artificiale.

Si punisce l’illecita diffusione di contenuti generati o manipolati con sistemi di IA, atti a indurre in inganno sulla loro genuinità, con la pena da uno a cinque anni di reclusione, se dal fatto deriva un danno ingiusto.
Si introducono circostanze aggravanti speciali per alcuni reati come l’aggiotaggio e la manipolazione del mercato, se commessi con l’impiego dell’intelligenza artificiale.

Sanzionato anche il plagio commesso con l’utilizzo dell’AI.

 

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PNRR scuola

PNRR Scuola: legge in vigore PNRR scuola: in vigore dal 7 giugno la legge che prevede, tra le varie misure, un bonus per favorire l’assunzione dei ricercatori

PNRR Scuola: in vigore la legge

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2025 la legge n. 79/2025 PNRR Scuola di conversione del decreto n. 45/2025.

La legge in vigore dal 7 giugno 2025 si occupa di argomenti piuttosto eterogenei.

Le misure per la scuola

Per quanto riguarda l’edilizia scolastica il provvedimento stanzia nuovi fondi per la costruzioni di nuovi edifici,  e la messa in sicurezza di quelli esistenti. Si assisterà a una vera e propria riforma degli istituti tecnici. La legge introduce nuovi indirizzi e orari. Aumentano gli stanziamenti per i libri di testo. La carta del docente dal prossimo anno scolastico 2025-2026 avrà un importo massimo annuale di 500 euro. Gli esercenti avranno 90 giorni di tempo dalla validazione del buono per inviare le fatture. Scaduto il termine perderanno il diritto al rimborso.

Da menzionare anche le novità che riguardano la professione di guida turistica, il sistema di reclutamento del personale scolastico, la riforma dell’organizzazione del sistema scolastico, la rimodulazione delle risorse assegnate al Ministero dell’istruzione e la mobilitazione straordinaria dei dirigenti scolastici

Bonus assunzione ricercatori 2025

Una delle misure più interessanti da segnalare però, è senza dubbio la misura finalizzata a favorire l’assunzione di giovani ricercatori da parte delle imprese italiane.

L’articolo 3 septies, contenente disposizioni urgenti per l’assunzione di giovani ricercatori da parte delle imprese, prevede un credito di imposta di 10.000 euro per ogni ricercatore assunto a tempo indeterminato dal 1° luglio al 31 dicembre 2025.

Questa norma va a modificare l’articolo 26 del DL n. 13/2023, che contiene disposizioni urgenti per attuare il PNRR e il PNC, al fine di perseguire gli obiettivi dell’investimento 3.3, Missione 4, componente 2 PNRR.

La disposizione va a modificare in particolare i commi 1, 2, 3 prevedendo alcune e importanti novità. La prima novità è rappresentata appunto dal bonus di 10.000 euro. Novità questa contenuta nel comma 1, che comporta l’abrogazione del comma 2 che prevedeva invece l’esonero dal versamento dei contributi.

La modifiche del comma 3 invece comportano la soppressione del concerto tra il Ministro dell’università e della ricerca e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il decreto attuativo delle predette disposizioni e il periodo di riferimento del limite di spesa di 150 milioni di euro, che ora va dal 1° luglio 2025 fino al 31 dicembre 2026.

 

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dolo o colpa grave

Avvocati responsabili solo per dolo o colpa grave Approvata in Commissione Giustizia al Senato, la proposta di legge n. 745 che intende limitare la responsabilità civile degli avvocati: ora si attende la discussione in Aula

Responsabilità avvocati: la proposta di legge

Gli avvocati potrebbero presto rispondere civilmente solo in caso di dolo o colpa grave. È quanto prevede la proposta di legge n. 745, che ha ricevuto nei giorni scorsi il via libera dalla Commissione Giustizia del Senato e che ora attende la calendarizzazione in Aula, con possibile discussione prima della pausa estiva.

Il testo, presentato due anni fa dal senatore Pierantonio Zanettin (Forza Italia) e sostenuto dall’associazione Italia Stato di diritto, mira a modificare la legge professionale forense (legge n. 247/2012), introducendo un principio di limitazione della responsabilità degli avvocati che li equiparerebbe, almeno sotto questo profilo, ai magistrati.

Responsabilità ridotta come per i magistrati

Il cuore della proposta consiste nell’escludere la responsabilità civile dell’avvocato per colpa lieve e nelle ipotesi di errore interpretativo di norme, prevedendo invece la possibilità di azione risarcitoria solo nei casi di dolo o colpa grave.

Un modello ispirato alla disciplina già vigente per i magistrati, contenuta nella legge n. 117/1988, che consente di agire per danni solo in presenza di dolo o colpa grave, escludendo espressamente la responsabilità per l’attività interpretativa o valutativa. L’obiettivo dichiarato è dunque quello di riconoscere agli avvocati una tutela simile a quella dei giudici, considerando la complessità e l’alto rischio interpretativo insito nell’attività forense.

La normativa attuale

Attualmente, la legge 247/2012 non contiene disposizioni esplicite sulla responsabilità civile degli avvocati, lasciando il tema alla giurisprudenza, che ha delineato negli anni un quadro fondato sull’obbligo di diligenza professionale ex art. 1176, comma 2, c.c. L’avvocato, in quanto professionista, è tenuto a un comportamento conforme allo standard medio della categoria, con possibilità di risarcimento del danno anche per colpa lieve.

La proposta in esame andrebbe dunque a introdurre un limite normativo esplicito, riducendo sensibilmente il rischio di azioni giudiziarie contro i legali per scelte professionali non viziate da dolo o grave negligenza.

Le ragioni della riforma

Nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge si sottolinea l’esigenza di garantire agli avvocati un margine di autonomia e sicurezza operativa, anche in funzione del ruolo costituzionalmente riconosciuto della difesa.

Viene segnalato, infatti, un aumento delle azioni civili promosse da clienti contro i propri legali, anche in relazione a decisioni processuali negative, come l’inammissibilità di ricorsi in Cassazione. In assenza di una tutela normativa specifica, il rischio è che l’avvocato si trovi esposto a responsabilità anche per scelte interpretative o strategiche ragionevoli, con effetti paralizzanti sulla libertà e indipendenza del mandato difensivo.

dl sicurezza

Dl Sicurezza: legge in vigore Pubblicata in Gazzetta Ufficiale e in vigore dal 10 giugno la legge di conversione del dl sicurezza: nuovi reati, pene più dure per violenze a pubblici ufficiali, stretta su cannabis light e occupazioni abusive

Legge sicurezza: 14 nuovi reati

E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, per entrare in vigore dal 10 giugno 2025, la legge n. 80/2025 di conversione del dl sicurezza, approvata definitivamente nei giorni scorsi dal Senato, nel testo identico a quello licenziato dalla Camera e originariamente approvato dal Consiglio dei Ministri il 4 aprile 2025 (ricalcando in buona parte il testo originario del ddl sicurezza su cui c’erano stati anche i rilievi del Colle).

La nuova legge “recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonchè di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario” introduce importanti novità normative, tra cui 14 nuove fattispecie di reato e diverse circostanze aggravanti, oltre a toccare temi come occupazioni abusive, ordine pubblico, cannabis light e tutela delle forze dell’ordine.

Nuovi reati contro la sicurezza e il terrorismo

La legge 80 introduce nuove figure criminose, come:

  • Detenzione di materiale con finalità di terrorismo (reclusione da 2 a 6 anni);

  • Diffusione telematica di istruzioni per atti violenti o sabotaggi (nuovo art. 270-quinquies.3 c.p.).

Estensione delle misure antimafia

Le verifiche antimafia si applicano anche alle imprese che aderiscono a contratti di rete. Inoltre, viene limitato il potere del prefetto di sospendere autonomamente alcuni effetti interdittivi per garantire i mezzi di sostentamento ai familiari del destinatario.

Contrasto all’usura e sostegno economico

L’art. 33 prevede il supporto di esperti incaricati per gli operatori economici vittime di usura, beneficiari di mutui agevolati (art. 14, legge n. 108/1996), con l’obiettivo di facilitarne il reinserimento nel circuito economico legale.

Reato di occupazione arbitraria di immobile

Viene istituito il reato specifico di occupazione arbitraria, con possibilità per la polizia giudiziaria di disporre il rilascio immediato dell’immobile, anche senza provvedimento del giudice, in caso di occupazioni illecite.

Maggiori tutele per forze dell’ordine

La legge:

  • Aggrava le pene per lesioni, violenza e resistenza a pubblico ufficiale;

  • Introduce aggravanti per atti commessi contro agenti di polizia giudiziaria o per impedire la realizzazione di infrastrutture (cd. “norma anti no-Tav/no-Ponte”);

  • Prevede l’uso di bodycam e videosorveglianza nei servizi di ordine pubblico e nei luoghi di detenzione;

  • Destina fino a 10.000 euro a copertura delle spese legali per agenti coinvolti in procedimenti penali connessi al servizio.

Nuovo reato di rivolta in carcere e nei Cpr

Si introduce il reato di rivolta in istituto penitenziario o centro per rimpatri (Cpr), con pene:

  • Da 1 a 5 anni per chi partecipa con violenza o minaccia;

  • Fino a 18 anni in caso di morte o lesioni gravi.

Misure contro blocchi stradali e proteste violente

Tra le novità:

  • Reato per chi impedisce la libera circolazione su strade e ferrovie (già illecito amministrativo);

  • Estensione del Daspo urbano per reati commessi in aree sensibili;

  • Aggravanti per reati gravi commessi presso stazioni, metropolitane o convogli;

  • Arresto in flagranza differita per lesioni a pubblici ufficiali durante manifestazioni.

Pene più severe per truffe e accattonaggio

Viene:

  • Inasprita la repressione dell’accattonaggio con impiego di minori;

  • Introdotta una nuova aggravante per truffe agli anziani, punita con reclusione da 2 a 6 anni e multa fino a 3.000 euro.

Stop alla cannabis light

La legge vieta ogni forma di:

  • Commercio, distribuzione, trasporto, invio e consegna delle infiorescenze di canapa, anche se semilavorate, essiccate o triturate;

  • Prodotti derivati (estratti, oli, resine), indipendentemente dal contenuto di THC.

Nuove disposizioni sulla pena per le detenute madri

Si supera il rinvio automatico della pena per le donne incinte o madri, che viene ora valutato caso per caso, soprattutto quando vi sia rischio concreto di reiterazione. Si distingue il trattamento per:

  • Figli fino a 1 anno di età;

  • Figli da 1 a 3 anni, con modalità differenziate nell’esecuzione.

 

Leggi anche: Ddl Sicurezza: dall’UE l’invito a modificare il testo e Cannabis light: il ddl sicurezza la vieta

Magistratura onoraria: la riforma La riforma della magistratura onoraria, pubblicata in GU, in vigore dal 1° maggio 2025: cambiano le regole su orari di lavoro, compensi e contributi

Magistratura onoraria: in vigore dal 1° maggio

La riforma della magistratura onoraria, collegata alla manovra finanziaria pubblica, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 16 aprile 2025 per entrare in vigore dal 1° maggio 2025.

La nuova legge n. 51/2025, va a modificare alcune disposizioni del Decreto legislativo n. 116/2017.

Vedi il Dossier del Senato sulla Riforma

Orario di lavoro e disciplina

Al Presidente del tribunale o al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale è riconosciuto il compito di definire il programma di lavoro dei magistrati onorari, in conformità alle indicazioni del CSM, fissando comunque un limite alla durata di lavoro settimanale. Detto programma deve essere elaborato nel rispetto delle indicazioni fornite dal Consiglio superiore della magistratura.

La durata dell’orario di lavoro:

  • non deve superare le 36 ore per ogni settimanaper i magistrati che hanno optato per il regime di esclusività;
  • non deve superare le 16 ore per ogni settimana per i magistrati che non hanno optato per il regime di esclusivitàper assicurare la compatibilità con lo svolgimento di altre attività lavorative o professionali.

Compenso

Il compenso annuo spettante ai magistrati onorari confermati che svolgono le loro funzioni in via esclusiva, è di 58.840 euro, a cui si aggiunge un trattamento di fine rapporto.

Ai magistrati onorari che esercitano le funzioni in via non esclusiva, è corrisposto invece il compenso annuo di 25.000 euro (più elevato quindi rispetto agli iniziali 20.000 euro) oltre un trattamento di fine rapporto.

A questi magistrati onorari spettano anche i buoni pasto nella misura spettante al personale dell’amministrazione giudiziaria, qualora venga superata la soglia delle sei ore di presenza all’interno dell’ufficio giudiziario.

Le giornate dedicate alla formazione sono considerate combattività giurisdizionali a tutti gli effetti, anche di tipo economico.

Contributi e previdenza

Il provvedimento prevede specifiche disposizioni relative al regime contributivo e previdenziale.

  • I magistrati onorari confermati che svolgono l’attività in via esclusiva sono assicurati all’INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, sono iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’assicurazione generale obbligatoria dell’INPS e sono iscritti a specifiche forme di previdenza e assistenza sociale.
  • I magistrati onorari confermati che non esercitano in via esclusiva, invece, sono iscritti alla Gestione separata INPS e assicurati all’INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Essi hanno anche titolo per l’iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense e mantengono l’iscrizione alla Cassa medesima. Se svolgono invece attività lavorative aggiuntive, diverse da quella forense, conservano  il corrispondente regime contributivo in relazione ai compensi o alle retribuzioni percepiti per quelle attività.

Incompatibilità

La causa di incompatibilità relativa all’esercizio della professione forense per conto di imprese assicurative, bancarie o di intermediazione finanziaria operanti nel circondario del giudice di pace viene modificata. Essa opera qualora, nei cinque anni antecedenti alla presentazione della domanda per diventare giudice di pace, l’interessato abbia esercitato in maniera abituale e prevalente l’attività di avvocato per tali enti.

I magistrati onorari che hanno optato per il regime di cui all’art. 29 del dlgs n.116/2017 non possono esercitare le loro funzioni in uffici giudiziari situati nel circondario del tribunale in cui il loro coniuge, convivente, parenti fino al secondo grado o affini entro il primo grado esercitano la professione forense.

Inoltre, magistrati onorari legati da tali vincoli familiari o di convivenza non possono essere assegnati al medesimo ufficio giudiziario. Queste disposizioni si estendono anche alle parti di un’unione civile.

Rimessione nei termini e conferma

Prevista infine una procedura di rimessione nei termini per la richiesta di conferma nella magistratura onoraria, riservata ai magistrati onorari che non l’avevano ancora presentata.

Tale procedura è applicabile quando, all’esito delle procedure di conferma già concluse, residuano risorse disponibili e il CSM bandisce, con delibera, una nuova procedura di valutazione per un numero di posti corrispondente alle risorse disponibili.

I magistrati onorari non confermati per la mancata partecipazione alle prove valutative concluse o per aver rinunciato a sostenere il colloquio orale, anche in presenza di domanda di conferma, possono fare domanda per partecipare alle nuove procedure valutative sino al compimento del settantesimo anno di età.

Per quanto riguarda l’opzione per l’esclusività, si prevede che i magistrati confermati possano chiedere di esercitare l’opzione entro il 31 luglio di ogni anno successivo a quello di immissione nel ruolo.