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Caso Siri: l’intervento della Consulta La Corte Costituzionale ha accolto il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri sollevato dal tribunale di Roma nel "caso Siri"

Il caso Siri

La deliberazione del 9 marzo 2022, con cui il Senato della Repubblica ha negato l’autorizzazione richiesta dal Tribunale di Roma all’utilizzo delle intercettazioni riguardanti Armando Siri, senatore all’epoca dei fatti, è stata annullata, perché adottata in contrasto con l’art. 68, terzo comma, della Costituzione. All’origine del conflitto, deciso con la sentenza n. 117/2024 depositata il 2 luglio 2024, dalla Corte Costituzionale, vi era la richiesta del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma di utilizzare in giudizio otto intercettazioni, captate sull’utenza di un soggetto non parlamentare, che hanno coinvolto l’allora senatore Siri.

Tali intercettazioni sono state effettuate, nell’ambito delle indagini svolte dalla Procura della Repubblica di Palermo a carico di alcuni imprenditori attivi nel settore delle energie rinnovabili, in un momento antecedente all’emersione di indizi di reità a carico del medesimo senatore, per un’ipotesi di corruzione.

Il Senato, in particolare, rileva la Corte, aveva ritenuto: “a) che, per le prime due captazioni (effettuate il 15 maggio 2018), non sussistesse il requisito della “necessità probatoria” richiesta, per l’autorizzazione successiva all’utilizzo delle intercettazioni, dall’art. 6 della legge n. 120 del 2004; b) che le restanti sei (effettuate tra il 17 maggio e il 6 agosto 2018) dovessero essere qualificate come ‘indirette’, perché l’autorità inquirente, potendo prevedere – dopo i primi contatti – le future interlocuzioni tra il senatore Siri e l’imputato principale, avrebbe dovuto chiedere l’autorizzazione preventiva prevista dall’art. 4 della medesima legge”.

Diniego del Senato

Nell’accogliere il ricorso, la Corte costituzionale ha stabilito, innanzi tutto, che il diniego del Senato in merito alla sussistenza della necessità probatoria in relazione alle intercettazioni captate il 15 maggio 2018 «ha menomato le attribuzioni del Giudice ricorrente, in quanto ha preteso di valutare autonomamente le condotte ascritte al parlamentare, anziché operare un vaglio, nei termini richiesti dalla giurisprudenza di questa Corte, sulle motivazioni addotte a sostegno della richiesta di autorizzazione all’utilizzo delle intercettazioni».

Quanto, poi, alla prevedibilità delle interlocuzioni tra il senatore Siri e l’imputato principale successive al 15 maggio 2018, la Corte costituzionale ha ritenuto che l’ingresso del parlamentare nell’area di ascolto delle autorità inquirenti fosse, in questo caso, del tutto occasionale, non sussistendo «alcuno degli elementi sintomatici che inducono a ritenere che il reale obiettivo delle autorità preposte alle indagini fosse quello di accedere indirettamente alle comunicazioni» in questione; ciò tanto più, ha precisato la Corte, ove si consideri che il mutamento della direzione degli atti di indagine si sarebbe avuto solo in un momento successivo a quello in cui le intercettazioni – di cui è stata richiesta l’utilizzazione in giudizio – sono state effettuate, vale a dire al momento dell’iscrizione del senatore Siri nel registro degli indagati (avvenuta nel settembre 2018).

Conflitto di attribuzioni

Di conseguenza, la Corte ha ritenuto sussistente la menomazione delle attribuzioni del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Roma, in relazione al non corretto esercizio, da parte del Senato della Repubblica, del potere a questi assegnato dall’art. 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003, in relazione alla qualificazione delle intercettazioni successive al 15 maggio come aventi natura indiretta. La Corte ha, tuttavia, stabilito che, limitatamente a tali captazioni, la richiesta di autorizzazione avanzata dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Roma necessiti ora di una nuova valutazione, da parte del Senato della Repubblica, in ordine alla «sussistenza dei presupposti ai quali l’utilizzazione delle intercettazioni effettuate in un diverso procedimento è condizionata, ai sensi dell’art. 6, comma 2, della medesima legge».

Allegati

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Autonomia differenziata: cosa prevede la nuova legge In Gazzetta Ufficiale la nuova legge sull'autonomia differenziata delle Regioni ordinarie, in vigore dal 13 luglio 2024

Legge autonomia differenziata: in vigore dal 13 luglio

Nella mattinata di mercoledì 19 giugno 2024 la Camera ha dato l’ok definitivo al disegno di legge sull’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario A.C. 1665 che assorbe il testo del disegno di legge S.615. Il testo ha ricevuto 172 voti a favore, 99 contrari e 1 solo astenuto.

La nuova legge n. 86/2024, inerente le “Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario ai sensi dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione”, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale per entrare in vigore il 13 luglio 2024.

Il testo attua l’articolo 116, comma 3 della Costituzione, definendo i principi generali per il riconoscimento alle regioni ordinarie di particolari forme di autonomia e le procedure necessarie per l’approvazione delle intese tra lo Stato e le Regioni ordinarie. 

Finalità autonomia differenziata

Il testo della nuova legge, all’articolo uno definisce le finalità dell’intervento legislativo:

  • rimozione delle discriminazioni e delle disuguaglianze nell’accesso ai servizi essenziali;
  • rispetto dell’unità giuridica, economica, sociale e territoriale;
  • attuazione del decentramento amministrativo;
  • semplificazione e accelerazione delle procedure;
  • distribuzione delle competenze per assicurare il rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione, e adeguatezza previsti dall’articolo 118 della Costituzione;
  • attuazione del principio di solidarietà contemplato dagli articoli 2 e 5 della Costituzione.

Per quanto riguarda l’attribuzione di ulteriori forme di autonomia relative ai diritti civili e sociali, il disegno prevede che la stessa è consentita, ma solo dopo la determinazione di livelli essenziali delle prestazioni (art. 117 comma 1 Costituzione).

Detti livelli rappresentano un limite inviolabile per attuare i diritti sociali e civili su tutto il territorio e per garantire le prestazioni fondamentali.

LEP (livelli essenziali delle prestazioni)

Come anticipato, l’attribuzione di funzioni ulteriori alle Regioni Ordinarie è subordinata all’individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni. La definizione di questi livelli è fondamentale per procedere alle intese Stato – Regioni al fine di attuare l’autonomia differenziata. La definizione dei LEP spetterà al governo entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento.

La legge individua anche le materie o comunque gli ambiti delle materie che potranno essere attribuiti alle Regioni Ordinarie. In relazione a queste materie verranno emanati appositi decreti legislativi per la determinazione dei LEP. Sempre tramite lo strumento del decreto legislativo dovranno essere determinate le procedure e le modalità per il monitoraggio della effettiva erogazione dei LEP.

Con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri è previsto inoltre l’aggiornamento periodico dei livelli essenziali delle prestazioni alla luce dei necessari adeguamenti tecnici richiesti dal cambiamento socioeconomico e tecnologico.

Trasferimento delle funzioni: principi

Il trasferimento delle funzioni nelle materie relative ai LEP potrà avvenire solo dopo la determinazioni dei livelli essenziali, dei costi e dei fabbisogni, il tutto nei limiti delle risorse disponibili previste dalla legge di bilancio.

Per il trasferimento invece di materie diverse da quelle che si riferiscono ai LEP si dovrà tenere conto delle risorse previste a legislazione vigente.

In base a quanto previsto dall’articolo 118 della Costituzione le funzioni trasferite alle Regioni potranno essere attribuite ai Comuni, alle Province, e alle Città metropolitane della Regione stessa.

Commissione paritetica

Il testo prevede anche l’istituzione di una Commissione Paritetica Stato-Regioni e autonomie locali per individuare beni e risorse per l’esercizio delle condizioni particolari di autonomia. Nell’ambito dell’intesa Stato-Regioni verranno sanciti i criteri per la determinazione dei beni e delle risorse necessarie e le modalità di finanziamento.

La Commissione svolgerà anche funzioni di monitoraggio. Ogni anno dovrà procedere alla valutazione degli oneri che derivano dall’esercizio delle nuove funzioni per ogni Regione interessata. La Corte dei Conti invece dovrà riferire ogni anno alle Camere l’esito dei controlli relativi alla congruità degli oneri finanziari rispetto agli obiettivi di finanza pubblica e di equilibrio di bilancio.

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