Spese processuali

Spese processuali: niente compensazione se la giurisprudenza è chiara La Cassazione ribadisce: non si possono compensare le spese processuali se l’incertezza giurisprudenziale è già stata risolta da tempo. Accolto il ricorso di un cittadino contro la Regione Lazio

Stop alla compensazione automatica delle spese

Spese processuali: con l’ordinanza n. 21421/2025, la Corte di Cassazione ha chiarito che non può essere giustificata la compensazione delle spese di lite se al momento dell’introduzione del giudizio la questione giuridica era stata definitivamente risolta dalla giurisprudenza, in particolare dalle Sezioni Unite.

Il caso

Il giudizio trae origine da una controversia tra un cittadino e la Regione Lazio in materia di tasse automobilistiche, per importi superiori a 4.000 euro. Il contribuente aveva ottenuto l’annullamento dell’estratto di ruolo davanti alla Commissione tributaria provinciale (C.T.P.) di Roma, ma le spese processuali erano state compensate.

Tale decisione è stata confermata anche dalla Commissione tributaria regionale, che ha giustificato la compensazione sulla base dell’art. 15 del d.lgs. n. 546/1992, ritenendo sussistenti “gravi ed eccezionali ragioni” derivanti dall’oscillante orientamento giurisprudenziale e dalla successiva modifica legislativa dell’art. 3-bis del d.l. n. 146/2021.

Il ricorso e la posizione della Cassazione

Il contribuente ha impugnato la decisione ritenendo infondata l’argomentazione sull’incertezza giurisprudenziale, poiché già tre anni prima dell’inizio del giudizio era intervenuta una sentenza delle Sezioni Unite (n. 20425/2017) che aveva risolto definitivamente la questione.

La Sezione tributaria della Cassazione, richiamando anche il precedente n. 6901/2025, ha accolto il ricorso. Ha ritenuto erroneo il richiamo all’incertezza interpretativa, affermando che essa può giustificare la compensazione solo se esistente al momento dell’introduzione della causa.

Nessuna compensazione per incertezze superate

Secondo la Suprema Corte, non è legittimo richiamare un orientamento oscillante quando la giurisprudenza si è già consolidata, e in particolare quando una sentenza delle Sezioni Unite ha chiarito la questione in modo definitivo.

In tal caso, l’interpretazione della C.T.R., che ha ritenuto sussistente una causa eccezionale di compensazione, viola l’art. 15 del d.lgs. 546/1992, in quanto non si può derogare al principio di soccombenza sulla base di un’incertezza che non esiste più al momento della lite.

Novità legislative non rilevanti ai fini della compensazione

La Corte ha infine escluso che l’introduzione di norme sopravvenute, come l’art. 3-bis del d.l. 146/2021, possa costituire fondamento per la compensazione. Una modifica legislativa posteriore alla causa, infatti, non incide sulla valutazione della condotta processuale delle parti, né può essere considerata incertezza giurisprudenziale, trattandosi di volontà del legislatore e non del giudice.

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aquaplaning

Aquaplaning: responsabilità del Comune se causato da ristagno d’acqua La Cassazione riconosce la responsabilità del Comune per l’aquaplaning causato da ristagno d’acqua sulla carreggiata. Risarcito il conducente danneggiato

Responsabile il Comune per l’aquaplaning da ristagno d’acqua

Con l’ordinanza n. 21321/2025, la Corte di Cassazione ha affermato che è responsabile il Comune per il danno subito da un automobilista a causa del ristagno d’acqua sulla carreggiata, che ha generato un fenomeno di aquaplaning e ha determinato lo sbandamento del veicolo contro il guardrail. Secondo i giudici, la dettagliata ricostruzione fornita dal conducente costituisce elemento sufficiente a individuare il nesso causale tra l’anomalia stradale e l’evento dannoso.

I fatti

L’incidente si è verificato nel Comune di Calcinato, dove il conducente, mentre percorreva una strada urbana, ha perso il controllo della vettura a causa dell’accumulo d’acqua sul manto stradale, con conseguente impatto contro la barriera di protezione. Il fenomeno di aquaplaning è stato provocato dal contatto tra le ruote sinistre dell’auto e la zona allagata, che ha generato una perdita di aderenza e il conseguente sbandamento.

Le decisioni di merito

In primo grado, il Tribunale di Brescia (sentenza n. 390/2021) aveva riconosciuto una responsabilità concorrente tra conducente (75%) e Comune (25%). Quest’ultimo era stato condannato al pagamento di 346.250 euro a titolo di danno non patrimoniale. Il giudice aveva accertato, da un lato, la condotta imprudente del conducente (velocità eccessiva e pneumatici usurati), e dall’altro la presenza verosimile di ristagni d’acqua, come evidenziato dal CTU.

La Corte d’appello di Brescia, invece, con sentenza n. 1266/2022, aveva integralmente riformato la decisione, escludendo ogni responsabilità dell’ente. Secondo la Corte, il danneggiato non aveva allegato con precisione la causa dell’incidente, e nel verbale dei Carabinieri non era stata rilevata la presenza di acqua stagnante.

Cassazione: centrale la prova del nesso causale

La Suprema Corte ha invece accolto il ricorso del danneggiato, ritenendo fondata la sua ricostruzione dettagliata del sinistro. I giudici hanno chiarito che, ai sensi dell’art. 2051 c.c., il danneggiato non deve dimostrare la pericolosità intrinseca della strada, ma solo allegare e provare l’esistenza del nesso causale tra il bene demaniale e il danno.

La descrizione fornita dal conducente – che ha minuziosamente spiegato le dinamiche dello sbandamento e il ruolo svolto dall’acqua accumulata – è stata considerata sufficiente a configurare la responsabilità dell’amministrazione per omessa manutenzione e vigilanza sul tratto stradale.

Obbligo di custodia e dovere di manutenzione del Comune

Secondo la Cassazione, l’ente proprietario della strada è tenuto a garantire la sicurezza della viabilità pubblica, mediante un’adeguata attività di manutenzione, ispezione e segnalazione dei pericoli. Il ristagno d’acqua, se non tempestivamente rimosso, può costituire insidia stradale, idonea a determinare incidenti come quello oggetto di giudizio.

L’omissione di tali attività integra una colpa in vigilando, salvo che l’ente non dimostri che il danno sia stato causato da caso fortuito, prova che, nel caso concreto, non è stata fornita.

giurista risponde

Eredità devoluta a minori incapaci e accettazione con beneficio d’inventario L’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario fatta dal legale rappresentante del minore, senza la successiva redazione dell’inventario, consente al minore di rinunciare all’eredità entro l’anno dal raggiungimento della maggiore età o tale facoltà gli è preclusa e il minore può solo redigere l’inventario nel termine di legge?

Quesito con risposta a cura di Sara Frattura, Raffaella Lofrano e Maria Lavinia Violo

 

In tema di eredità devoluta a minori o incapaci, la dichiarazione di accettazione con beneficio d’inventario resa dal legale rappresentante, ancorché non seguita dall’inventario, comporta per il minore l’acquisto della qualità di erede e, pertanto, rende inefficace la rinuncia all’eredità da lui manifestata una volta divenuto maggiorenne (Cass., Sez. Un., 6 dicembre 2024, n. 31310).

 L’art. 471 c.c. prescrive che l’eredità a favore di minori o interdetti deve essere accettata con beneficio di inventario. La ratio della disciplina risiede nell’esigenza di tutelare i predetti soggetti dal rischio di depauperare il loro patrimonio a causa di debiti altrui. In questa prospettiva si giustifica la previsione della nullità della dichiarazione di accettazione dell’eredità pura e semplice da parte del legale rappresentante. Pertanto, all’accettazione dell’eredità mediante dichiarazione con forma scritta ad substantiam si pone come unica alternativa la rinuncia.

Ai sensi dell’art. 471 c.c. la redazione dell’inventario deve avvenire entro un anno dal conseguimento della maggiore età, quindi entro un termine ben più ampio di quello previsto a favore del chiamato all’eredità maggiorenne che, invece, deve procedere all’inventario entro tre mesi ai sensi dell’art. 485 c.c. La circostanza che l’esecuzione dell’inventario si realizzi a distanza di tempo dalla dichiarazione di accettazione dell’eredità ha indotto la dottrina e la giurisprudenza ad assumere posizioni discordanti sul rapporto accettazione-inventario.

Posto che la dichiarazione di accettazione dell’eredità con beneficio di inventario esprime la volontà del chiamato di accettare l’eredità e che tale dichiarazione è irrevocabile, secondo un primo indirizzo giurisprudenziale la dichiarazione è ex se idonea a far acquisire, ancorché in via provvisoria, il beneficio, i cui effetti si consolideranno una volta redatto l’inventario nei termini previsti. Si individua, in altri termini, in capo all’erede un onere di redigere l’inventario e in caso di mancato adempimento si decade dal beneficio (Cass., sez. lav., 2 marzo 1987, n. 2198; Cass., sez. II, 1° aprile 1995, n. 3842). Viceversa, un altro orientamento individua nell’accettazione con beneficio d’inventario una fattispecie a formazione progressiva, ove tanto la dichiarazione quanto l’esecuzione dell’inventario dell’eredità sono indispensabili per acquisire l’effetto della limitazione della responsabilità. La dichiarazione, infatti, ha una propria efficacia ma la limitazione delle responsabilità deriva dall’inventario, mancando il quale l’accettante è considerato erede puro e semplice (Cass., sez. II, 26 marzo 2018, n. 7477).

Tuttavia, con particolare riguardo all’ipotesi in cui il chiamato all’eredità sia un minore una parte della giurisprudenza sostiene che una volta raggiunta la maggiore età l’erede possa rinunciare all’eredità, ritenendo inoperante la disciplina di cui all’art. 485 c.c. (Cass., sez. II, 6 dicembre 2016, n. 841; Cass., sez. II, 16 novembre 2018, n. 29665).

Secondo un opposto orientamento, invece, in caso di accettazione con beneficio di inventario da parte di un minore, una volta che questi raggiunge la maggiore età, trova applicazione la disciplina di cui all’art. 489 c.c. In forza di questa disposizione il minore divenuto maggiorenne non può rinunciare all’eredità ma può solo procedere all’inventario la cui omissione comporta che egli sia considerato erede puro e semplice (Cass., sez. II, 23 agosto 1999, n. 8832; Cass., sez. II, 5 giugno 2019, n. 15267).

Questo orientamento è stato condiviso anche dalla Cassazione a sezioni unite secondo cui l’accettazione, seppur beneficiata, è sempre accettazione dell’eredità ed esprime la volontà del chiamato a succedere nel patrimonio del defunto. Inoltre, la decadenza dal beneficio di inventario ex art. 489 c.c. fa si che il minore divenuto maggiorenne sia considerato erede puro e semplice. A ulteriore sostegno di questa conclusione la Cassazione invoca l’art. 320, comma 3, c.c. che prevede che l’accettazione dell’eredità del minore sia sottoposta all’autorizzazione del giudice tutelare e l’art. 484 c.c che prevede l’inserzione della dichiarazione di accettazione beneficiata, disgiunta dall’inventario, nel registro delle successioni e la sua trascrizione nei registi immobiliari.

 

(*Contributo in tema di “Eredità devoluta a minori incapaci e accettazione con beneficio d’inventario”, a cura di Sara Frattura, Raffaella Lofrano e Maria Lavinia Violo, estratto da Obiettivo Magistrato n. 85 / Maggio 2025 – La guida per affrontare il concorso – Dike Giuridica)

giurista risponde

Mutuo con Euribor: il caso del cartello bancario che altera l’indice Il mutuo che utilizza l’Euribor come parametro per la determinazione del tasso di interesse è nullo se tale indice risulta alterato da un cartello bancario, configurandosi il contratto come “negozio a valle” rispetto a un’intesa restrittiva della concorrenza vietata dall’art. 101 TFUE? Inoltre, la manipolazione del parametro Euribor può riflettersi sulla validità del contratto anche in assenza di una partecipazione o consapevolezza del mutuante?

Quesito con risposta a cura di Sara Frattura, Raffaella Lofrano e Maria Lavinia Violo

 

Il mutuo che utilizza l’Euribor come parametro per la determinazione del tasso di interesse è nullo se tale indice risulta alterato da un cartello bancario, configurandosi il contratto come “negozio a valle” rispetto a un’intesa restrittiva della concorrenza vietata dall’art. 101 TFUE? Inoltre, la manipolazione del parametro Euribor può riflettersi sulla validità del contratto anche in assenza di una partecipazione o consapevolezza del mutuante?

In relazione alle questioni: se il contratto di mutuo contenente la clausola per la determinazione del tasso di interesse parametrata all’indice Euribor costituisca un negozio «a valle» rispetto all’intesa restrittiva della concorrenza accertata, per il periodo dal 29 settembre 2005 al 30 maggio 2008, dalla Commissione dell’Unione Europea con decisioni del 4 dicembre 2013 e del 7 dicembre 2016, o se, invece, indipendentemente dalla partecipazione del mutuante a siffatta intesa o dalla sua conoscenza dell’esistenza di tale intesa e dell’intenzione di avvalersi del relativo risultato, tale non sia, mancando il collegamento funzionale tra i due atti, necessario per poter ritenere che il contratto di mutuo costituisca lo sbocco dell’intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti; se la alterazione dell’Euribor a causa di fatti illeciti posti in essere da terzi rappresenti una causa di nullità della clausola di determinazione degli interessi di un contratto di mutuo parametrata su tale indice per indeterminabilità dell’oggetto o piuttosto costituisca un elemento astrattamente idoneo ad assumere rilevanza solo nell’ambito del processo di formazione della volontà delle parti, laddove idoneo a determinare nei contraenti una falsa rappresentazione della realtà, ovvero quale fatto produttivo di danni), poiché la Corte d’appello di Cagliari ha sottoposto alla Corte di Giustizia UE, ex art. 267 TFUE, la questione pregiudiziale «se dalla violazione dell’art. 101 TFUE (e dell’art. 2 legge nazionale 287/1990), accertata dalla Commissione Europea e confermata dalla Corte di Giustizia, discendano effetti sui singoli contratti stipulati dagli utenti finali e se tali effetti siano rilevanti soltanto per il mercato dei derivati oppure riguardino tutti i rapporti giuridici che abbiano fatto applicazione dell’Euribor oggetto dell’intesa restrittiva della concorrenza», occorre rinviare a nuovo ruolo la trattazione del ricorso per ulteriori approfondimenti (Cass., Sez. Un., 15 marzo 2025, n. 6943 (determinazione del tasso di interesse).

Con ordinanza interlocutoria, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno rinviato a nuovo ruolo la trattazione della causa, ritenendo opportuno attendere la pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea su una questione interpretativa già sollevata con rinvio pregiudiziale dalla Corte d’Appello di Cagliari, sez. civ., ord. 25 gennaio 2025 di rilevanza sistemica.

La vicenda origina dal ricorso proposto da alcuni mutuatari i quali contestano la validità della clausola contrattuale che indicizza il tasso d’interesse all’Euribor, sostenendo che il parametro sarebbe stato oggetto di manipolazione da parte di un cartello bancario sanzionato dalla Commissione Europea con le decisioni del 4 dicembre 2013 e del 7 dicembre 2016. I ricorrenti invocano l’illiceità della clausola sotto il profilo della nullità per violazione di norme imperative (art. 101 TFUE; art. 2 L. 287/1990), nonché per indeterminatezza dell’oggetto contrattuale (artt. 1284, 1346, 1418 e 1825 1346 c.c.), in quanto fondato su un parametro falsato.

Il quesito giuridico di fondo è duplice: i) sotto il profilo antitrust, si pone il dubbio se i contratti bancari che recepiscono un parametro frutto di un’intesa illecita, seppur in mercati diversi da quello originariamente colpito (il mercato dei derivati), possano essere considerati nulli ex art. 101, comma 2, TFUE in quanto sbocco funzionale dell’intesa vietata, anche in difetto di partecipazione o consapevolezza da parte del mutuante o se – al contrario – in difetto di un collegamento funzionale tra l’accordo illecito e il singolo contratto bancario, debba escludersi la nullità di quest’ultimo, circoscrivendo gli effetti dell’intesa vietata al solo mercato dei derivati, indipendentemente dalla partecipazione o consapevolezza del mutuante di siffatta intesa anticoncorrenziale; ii) sotto il profilo civilistico, si discute se la manipolazione del parametro Euribor qualora accertata, incida sulla struttura causale del contratto e sulla determinabilità dell’oggetto (artt. 1346 e 1418 c.c.), rendendo nulla la clausola di determinazione degli interessi ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c., producendo effetti anche nei confronti di soggetti terzi rispetto alla condotta anticoncorrenziale, oppure se tale alterazione possa essere considerata rilevante solo nel processo di formazione della volontà negoziale delle parti, laddove abbia determinato nei contraenti una falsa rappresentazione della realtà, ovvero quale fatto generatore di un danno risarcibile.

Le Sezioni Unite, in considerazione della complessità e della rilevanza sistemica della questione, nonché dell’esistenza del rinvio pregiudiziale già pendente dinanzi alla CGUE ad opera della Corte d’Appello di Cagliari con ordinanza del 25 gennaio 2025, hanno optato per la sospensione del giudizio, in attesa dei chiarimenti della Corte europea.

È rilevante evidenziare che la Corte d’Appello ha investito la Corte del compito di chiarire se l’art. 101 TFUE implichi anche l’invalidità delle clausole dei contratti di mutuo, di finanziamento e in generale di qualunque rapporto giuridico che abbia recepito l’Euribor alterato oggetto dell’intesa restrittiva della concorrenza, pur operando in mercati formalmente distinti da quello dei derivati. Ha altresì sollevato il dubbio interpretativo circa l’efficacia vincolante delle decisioni della Commissione europea in merito alla manipolazione dell’indice, ai sensi dell’art. 16, par. 1, Reg. CE 1/2003.

La Corte d’Appello nell’ordinanza di rimessione ha condotto un’analitica ricognizione dei principali orientamenti giurisprudenziali formatisi in seno alla Corte di Cassazione, evidenziandone la coerenza o la divergenza rispetto alla questione oggetto di rinvio.

Una linea giurisprudenziale conforme riconosce l’incidenza dell’intesa restrittiva della concorrenza anche sui contratti bancari a valle, pur se formalmente esterni al mercato dei derivati originariamente colpito, valorizzando le decisioni della Commissione Europea quale prova privilegiata e vincolante per i giudici nazionali circa l’esistenza di una intesa illecita. Anche in assenza di una partecipazione diretta del mutuante, la clausola contrattuale che recepisce un parametro alterato come l’Euribor manipolato nel periodo oggetto dell’intesa risulta nulla, poiché rappresenta lo sbocco funzionale dell’intesa vietata (Cass., sez. III, 13 dicembre 2023, n. 34889).

In particolare, una volta accertata la manipolazione del parametro di riferimento, la clausola che vi rinvia viene ritenuta viziata nella sua struttura causale. L’alterazione comporta una sopravvenuta inidoneità del parametro a riflettere la volontà negoziale delle parti, causando l’indeterminabilità dell’oggetto contrattuale e, conseguentemente, la nullità della clausola ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c., anche se l’alterazione è imputabile a terzi e le parti ne erano ignare (Cass., sez. III, 3 maggio 2024, n. 12007).

Sebbene riferita ad una differente tipologia contrattuale, anche la pronuncia in tema di fideiussioni conformi al modello ABI ha sancito il principio secondo cui la nullità dell’intesa a monte si estende necessariamente ai contratti a valle, quando questi costituiscano l’attuazione degli effetti distorsivi sul mercato. Tale impostazione è ritenuta dalla Corte d’Appello di Cagliari perfettamente applicabile anche ai contratti di mutuo che incorporano il parametro Euribor manipolato (Cass., Sez. Un., 30 dicembre 2021, n. 41994).

In termini ancor più generali, è stato riconosciuto che il consumatore, ancorché estraneo all’intesa, può agire per far valere la nullità della medesima e dei contratti derivati, in quanto strumenti con cui si realizza l’elusione della libertà concorrenziale e si limita la sua possibilità di scelta consapevole tra alternative di mercato (Cass., Sez. Un., 4 febbraio 2005, n. 2207).

Accanto a queste pronunce, la Corte d’Appello di Cagliari segnala l’esistenza di un rilevante orientamento difforme, espresso dalla Cassazione (Cass., sez. I, 18 giugno 2024, n. 19900), secondo cui l’accordo illecito accertato dalla Commissione Europea avrebbe inciso unicamente sul mercato degli strumenti derivati (EIRD), senza estendersi ad altri settori, come quello dei mutui a tasso variabile. Di conseguenza, non vi sarebbe il collegamento funzionale necessario per ritenere che il contratto bancario costituisca lo sbocco dell’intesa vietata ai sensi dell’art. 101, comma 2 TFUE. La stessa pronuncia, inoltre, ridimensiona il valore probatorio delle decisioni della Commissione, escludendo che esse possano fungere da “prova privilegiata” nei giudizi nazionali, pur riconoscendo loro carattere vincolante sul piano giuridico.

 

(*Contributo in tema di “Mutuo con Euribor come parametro per la determinazione del tasso di interesse: il caso del cartello bancario che altera l’indice ”, a cura di Sara Frattura, Raffaella Lofrano e Maria Lavinia Violo, estratto da Obiettivo Magistrato n. 85 / Maggio 2025 – La guida per affrontare il concorso – Dike Giuridica)

diritto al pasto

Diritto al pasto anche fuori dalle fasce orarie per i turnisti La Corte di Cassazione ha chiarito che il diritto al pasto per i lavoratori turnisti non può essere subordinato a specifiche fasce orarie, salvo diversa previsione del CCNL applicato

Diritto al pasto: il principio espresso dalla Cassazione

Diritto al pasto: con l’ordinanza n. 16938/2025, la sezione lavoro della Cassazione ha affermato che il diritto alla fruizione del pasto da parte del lavoratore non può essere limitato in base all’orario in cui viene prestata l’attività lavorativa, se non vi è una chiara previsione contrattuale in tal senso.

La pronuncia trae origine da una controversia promossa da un dipendente turnista di un’azienda ospedaliera, il quale era stato escluso dal servizio mensa aziendale a causa della particolare articolazione del proprio orario di lavoro.

Il caso concreto: esclusione dal servizio mensa

Nel caso sottoposto all’attenzione dei giudici, l’azienda sanitaria aveva negato al lavoratore l’accesso al servizio mensa, sostenendo che lo stesso avrebbe potuto consumare il pasto prima o dopo il turno, non rientrando nelle consuete fasce orarie previste per la pausa pranzo.

Tuttavia, nessuna disposizione del contratto collettivo nazionale del comparto Sanità applicato prevedeva una tale limitazione. Di conseguenza, secondo la Corte, non era possibile subordinare il diritto al pasto al rispetto di determinate fasce orarie.

Pasto e pausa nell’orario di lavoro

La Cassazione ha chiarito che il diritto al pasto è riconducibile al diritto alla pausa durante l’orario di lavoro, così come stabilito dalle disposizioni contrattuali collettive. Pertanto, l’effettività del diritto non può essere negata per il solo fatto che la prestazione lavorativa non coincida con l’orario normalmente destinato alla consumazione del pasto.

In altri termini, non assume rilievo il momento esatto della fruizione del pasto, bensì la previsione di una pausa correlata alla turnazione effettivamente svolta dal lavoratore. Questo vale soprattutto nei casi, come quello esaminato, in cui l’orario è strutturato su turni atipici.

L’importanza del contratto collettivo

Elemento centrale della decisione è il richiamo al CCNL applicato. La Corte sottolinea che, in assenza di una disciplina contrattuale che subordini il diritto al pasto a determinate condizioni orarie, non è legittimo escludere i lavoratori turnisti dalla fruizione del servizio mensa.

Il contratto collettivo, pertanto, costituisce la fonte regolatrice esclusiva del diritto in questione e non può essere superato da prassi aziendali o da interpretazioni restrittive da parte del datore di lavoro.

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interessi moratori

Interessi moratori avvocati: da quando decorrono La Cassazione chiarisce che gli interessi moratori per i crediti professionali degli avvocati decorrono dalla messa in mora, anche stragiudiziale, e non dalla liquidazione del credito

Decorrenza interessi moratori nei crediti professionali

Con l’ordinanza n. 19421/2025, la Cassazione ha ribadito un principio fondamentale in materia di crediti professionali maturati dagli avvocati: gli interessi moratori, ai sensi dell’art. 1224 del codice civile, decorrono dalla messa in mora del debitore, che può coincidere sia con la proposizione della domanda giudiziale sia con una richiesta stragiudiziale di adempimento.

Tale principio si applica anche qualora la liquidazione del compenso professionale avvenga nell’ambito del procedimento di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 150/2011.

Il caso esaminato dalla Suprema Corte

Nel caso esaminato, due avvocati avevano prestato assistenza legale a favore di una società, successivamente condannata dal Tribunale di Bergamo – in contumacia – al pagamento della somma di € 10.248,99, oltre interessi legali dalla data della domanda e spese processuali.

I professionisti hanno impugnato la decisione, contestando l’erronea applicazione degli interessi legali in luogo di quelli moratori, e la decorrenza di tali interessi dalla domanda giudiziale, anziché dalla messa in mora avvenuta mediante più atti stragiudiziali.

Applicabilità del d.lgs. 231/2002 ai compensi forensi

La Corte, accogliendo il ricorso dei legali sul punto, ha affermato che la disciplina prevista dal d.lgs. n. 231/2002 in tema di ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali si applica anche ai contratti d’opera professionale. Tuttavia, per il riconoscimento degli interessi moratori è necessario che il ritardo non sia giustificato da una causa non imputabile al debitore, come previsto dall’art. 3 dello stesso decreto.

Ne deriva che la liquidazione del credito da parte del giudice non incide sulla decorrenza della mora, né può escluderla in caso di liquidazione in misura inferiore a quanto richiesto. Pertanto, gli interessi moratori decorrono dalla domanda, anche se la somma riconosciuta è diversa da quella originariamente domandata, purché sussista una condotta dilatoria ingiustificata.

La necessità dell’atto di costituzione in mora

La Corte ha invece rigettato la doglianza relativa alla mancata rivalutazione del credito. Le ricorrenti sostenevano che, in assenza di contestazioni sulla parcella, gli interessi e la rivalutazione monetaria dovessero maturare automaticamente dalla scadenza del pagamento.

Secondo la Cassazione, la mora non sorge automaticamente, nemmeno in presenza di crediti illiquidi. È necessario un atto formale di costituzione in mora, i cui effetti si producono solo per la parte di credito riconosciuta o accertata. Il principio romanistico in illiquidis non fit mora è superato solo quando il debitore, pur in presenza di un credito non determinato nel quantum, sia in grado di compierne una stima.

Condotta colpevole e interessi moratori

La Corte richiama il proprio orientamento consolidato (Cass. n. 24973/2022), secondo cui la mora del debitore può configurarsi anche in presenza di un credito illiquido, qualora il debitore abbia la possibilità di stimarne l’entità sulla base di tariffe professionali e attività chiaramente documentate.

Pertanto, l’ingiustificata contestazione del credito o una condotta dilatoria possono integrare una colpa rilevante ai fini dell’applicazione degli interessi moratori. In questi casi, gli interessi decorrono dalla domanda giudiziale, ma limitatamente alla parte del credito non contestata o accertata con sentenza.

Conclusioni operative per gli avvocati

L’ordinanza n. 19421/2024 conferma che, per ottenere gli interessi moratori nei crediti professionali, è indispensabile procedere alla costituzione in mora del debitore, anche a mezzo di diffida stragiudiziale. La liquidazione giudiziale non esclude la mora, che si radica nella condotta colpevole del debitore.

È pertanto opportuno, nella gestione dei crediti professionali, formalizzare tempestivamente la richiesta di pagamento tramite diffide scritte, in modo da far decorrere gli interessi ai sensi del d.lgs. n. 231/2002, anche prima dell’introduzione del giudizio.

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spese condominiali anticipate

Spese condominiali anticipate? Serve la prova dell’urgenza La Cassazione chiarisce che il condomino che anticipa spese urgenti per la cosa comune ha diritto al rimborso solo se dimostra l'urgenza

Spese condominiali anticipate

Spese condominiali anticipate: con l’ordinanza n. 16351/2025, la seconda sezione civile della Cassazione ha ribadito un principio consolidato: il condomino che anticipa spese per la conservazione della cosa comune senza l’autorizzazione dell’amministratore o dell’assemblea ha diritto al rimborso solo se dimostra l’urgenza dell’intervento, ai sensi dell’art. 1134 c.c. 

Il caso concreto

Il caso in esame riguardava condomini dell’ultimo piano che avevano anticipato lavori urgenti per la riparazione della copertura e dell’impianto di smaltimento delle acque meteoriche, gravemente deteriorati. Le somme anticipate superavano l’importo minimo, richiedendo un rimborso dagli altri condomini. 

Urgenza, non mera necessità

La Cassazione ha confermato che non basta la necessità dei lavori: è necessario dimostrare che essi non potevano essere differiti. L’urgenza si configura quando ritardare l’intervento avrebbe potuto provocare un danno, anche potenziale, alla cosa comune o alla sicurezza delle persone.

La Suprema Corte ha ribadito che l’urgenza va valutata secondo il criterio del “buon padre di famiglia”, considerando l’indifferibilità e l’impossibilità di avviso agli altri. 

Onere della prova: a carico del condomino

Spetta al condomino che chiede il rimborso dimostrare:

  1. le condizioni pericolose o degradanti della parte comune;

  2. l’indifferibilità dei lavori;

  3. l’impossibilità di coinvolgere tempestivamente l’amministratore o l’assemblea. 

Senza tali elementi, il diritto al rimborso non sussiste.

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compensazione crediti

Compensazione crediti nel rapporto di lavoro legittima Il Tribunale di Napoli riconosce la legittimità della trattenuta operata dal datore sul TFR per compensare l’indennità di preavviso non corrisposta dal dipendente

Compensazione crediti tra datore e lavoratore

Compensazione crediti: con la sentenza n. 5476/2025, il Tribunale di Napoli – sezione lavoro – ha affrontato il tema della possibilità per il datore di lavoro di trattenere unilateralmente somme dovute dal lavoratore, a fronte di poste creditorie sorte nel corso del medesimo rapporto di lavoro. In particolare, il giudice ha confermato la legittimità della compensazione tra il trattamento di fine rapporto (TFR) e l’indennità sostitutiva del preavviso dovuta dal dipendente in caso di recesso senza preavviso.

Il principio del “dare e avere” nei rapporti di lavoro

Richiamando il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (v. Cass. n. 26365/2024), il Tribunale ha ribadito che, quando i crediti reciproci di datore e lavoratore traggono origine dallo stesso rapporto contrattuale, non si configura una compensazione propria ai sensi dell’art. 1241 c.c., bensì un semplice accertamento del saldo finale tra le rispettive obbligazioni.

Tale elisione automatica tra debito e credito non richiede né domanda riconvenzionale né specifica eccezione di parte, potendo essere operata d’ufficio dal giudice nell’ambito del giudizio.

TFR trattenuto per compensare il preavviso mancante

Nel caso di specie, il lavoratore aveva diritto al TFR maturato, ma aveva risolto il rapporto in maniera unilaterale e immediata, senza rispettare il termine di preavviso. Il datore, nel liquidare le spettanze di fine rapporto, ha trattenuto l’importo corrispondente all’indennità sostitutiva del preavviso, versando al dipendente solo la somma residua.

Il Tribunale ha ritenuto pienamente legittima tale trattenuta, poiché fondata su obbligazioni reciproche derivanti dallo stesso contratto di lavoro. Il giudice ha quindi riconosciuto al datore la possibilità di operare una compensazione di fatto, subordinando il proprio intervento alla sola verifica della corretta quantificazione e dell’effettiva erogazione del saldo.

Compensazione implicita e ruolo del giudice del lavoro

La decisione ribadisce che, in presenza di contrapposte pretese patrimoniali tra datore e dipendente riconducibili al medesimo rapporto, il giudice può autonomamente accertare e liquidare le somme dovute a ciascuna parte, anche in assenza di eccezioni formali.

Tale dinamica non configura una compensazione tecnica, ma un accertamento contabile tra obbligazioni interdipendenti, volto a determinare l’importo effettivamente dovuto al termine del rapporto di lavoro.

Crediti e rimborsi nel rapporto di lavoro

Il principio affermato dal Tribunale di Napoli può trovare applicazione anche in altri contesti lavorativi. Ad esempio:

  • quando il datore ha diritto al rimborso di somme versate per danni arrecati dal dipendente a strumenti o beni aziendali;

  • nei casi di indebiti percetti da parte del lavoratore, come retribuzioni o indennità erogate in eccesso;

  • quando sussistono giustificati crediti documentati in capo al datore di lavoro, supportati da prove contabili (fatture, ricevute, perizie).

Tali situazioni rientrano nel più ampio concetto di conguaglio interno, che può essere valutato in sede giudiziale attraverso un’analisi del bilancio del rapporto, anche senza domanda specifica.

canone libero

Locazioni: canone libero non registrato, scatta l’adeguamento La Cassazione chiarisce: i contratti di locazione a canone libero non registrati prima del 2016 devono essere ricondotti a congruità solo da tale data, entro i limiti dei canoni concordati dalle associazioni

Locazioni canone libero: cosa dice la Cassazione

Con l’ordinanza n. 15891 del 2025, la Corte di Cassazione ha precisato che un contratto di locazione a canone libero, scritto ma non registrato, stipulato prima del 1° gennaio 2016, è soggetto alla cosiddetta “riconduzione a congruità” soltanto a partire da tale data.

Il canone che il giudice potrà stabilire, in sostituzione di quello pattuito, non potrà superare i limiti definiti dalle associazioni di categoria. Questo vale sia per i contratti a canone libero che per quelli a canone concordato.

Le tre ipotesi interpretative della Corte

I giudici hanno ricostruito il quadro normativo incrociando l’articolo 13, comma 6, della legge n. 431/1998 (nullità dei patti contrari alla legge) con l’articolo 2 della stessa legge (tipologie contrattuali). Le tre principali situazioni sono:

1. Contratto registrato ma con canone simulato

Se il contratto è registrato a canone libero, ma il canone effettivo supera quello dichiarato, il patto è nullo. È dovuto solo il canone risultante dal contratto registrato.

2. Contratto a canone concordato con canone eccedente

Nel caso di contratto a canone concordato, se il canone pattuito è superiore a quello stabilito dalle associazioni di categoria, il patto è nullo. Vale il canone concordato ufficialmente.

3. Contratto scritto e non simulato, ma non registrato

Questa è l’ipotesi affrontata dalla Cassazione. In mancanza di registrazione, il contratto è nullo. Il canone viene stabilito dal giudice entro il limite dei valori concordati dalle associazioni, a prescindere dal tipo di contratto (libero o concordato).

Effetti limitati al periodo post-2016

La Suprema Corte ha evidenziato che la riconduzione a congruità si applica esclusivamente a partire dal 1° gennaio 2016, data di entrata in vigore della disciplina che ha previsto tale meccanismo.

In precedenza, l’assenza di registrazione comportava l’inefficacia del contratto, senza possibilità di adeguamento ex lege.

compensi avvocato

Compensi avvocato: il giudice non può tagliare oltre il 50% La Cassazione ribadisce che il giudice non può ridurre i compensi dell’avvocato oltre il 50% dei parametri medi previsti, anche in caso di cause semplici

Compensi avvocato: il principio della Cassazione

Compensi avvocato: con la sentenza n. 19049 depositata l’11 luglio 2025, la Sezione lavoro della Cassazione ha stabilito un principio di diritto rilevante in materia di liquidazione delle spese processuali. In particolare, ha affermato la Corte, il giudice non può in alcun caso ridurre oltre il 50% i valori medi previsti dalle tabelle ministeriali, anche quando la causa sia ritenuta di particolare semplicità. La pronuncia conferma l’orientamento già espresso in precedenti arresti (Cass. nn. 9815/2023 e 30154/2024) e si inserisce nel quadro della disciplina dell’equo compenso.

Il caso concreto: compenso liquidato al di sotto dei minimi

La vicenda trae origine da una causa in materia previdenziale instaurata da una donna contro l’INPS per il riconoscimento di un assegno mensile di assistenza. Il Tribunale di Cosenza, pur riconoscendo il diritto della ricorrente, aveva liquidato all’avvocato difensore un compenso di appena 1.932,00 euro, motivando tale riduzione con la “particolare semplicità della controversia”.

La professionista ha impugnato la decisione, lamentando la violazione del D.M. n. 55/2014, aggiornato prima dal D.M. n. 37/2018 e poi dal D.M. n. 147/2022, i quali prevedono soglie inderogabili per la determinazione del compenso forense in assenza di specifico accordo tra le parti.

Compensi avvocato: i limiti alla discrezionalità del giudice

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ribadendo che, nel determinare le spese processuali a carico della parte soccombente, il giudice non può scendere sotto il limite del 50% dei valori medi tabellari, anche se la causa appare semplice. Tale vincolo si applica in particolare nei casi di liquidazione giudiziale, cioè in assenza di un accordo tra avvocato e cliente.

Come chiarito dalla Corte, la discrezionalità del giudice è dunque delimitata:

  • può aumentare i valori medi oltre l’80% nei casi previsti;

  • può ridurre i valori medi fino al 50%, eccezionalmente fino al 70% per la sola fase istruttoria;

  • non può mai scendere sotto i minimi, pena la violazione del principio di equo compenso.

Equo compenso e funzione pubblica della soglia minima

La sentenza richiama anche la normativa sull’equo compenso, sottolineando come i parametri ministeriali costituiscano uno strumento di garanzia dell’autonomia del professionista e della qualità della prestazione, assolvendo una funzione di interesse pubblico. In particolare, l’art. 13-bis della legge professionale forense vieta compensi inadeguati e impone al giudice, in caso di squilibrio, di rideterminare il compenso secondo i criteri regolamentari.

La Corte aggiunge che il sistema italiano non si pone in contrasto con i principi dell’Unione europea: la normativa non impone tariffe rigide tra le parti, ma soltanto nei casi di liquidazione giudiziale a danno della parte soccombente. Le parti restano libere di pattuire compensi anche inferiori ai minimi, fuori dall’ambito giudiziale.

Giurisprudenza europea e compatibilità con il diritto UE

La Suprema Corte ha infine affrontato il tema della compatibilità della normativa nazionale con il diritto dell’Unione europea, richiamando la sentenza della Corte di Giustizia del 25 gennaio 2024, causa C-438/22, in cui veniva dichiarata contraria alla concorrenza una normativa bulgara che impediva di pattuire compensi inferiori a soglie fissate per regolamento.

La Cassazione esclude analogie con il caso italiano, evidenziando tre differenze fondamentali:

  1. Le tariffe sono fissate per decreto ministeriale previa consultazione del Consiglio di Stato.

  2. La inderogabilità riguarda solo la liquidazione giudiziale, non gli accordi tra privati.

  3. L’individuazione di soglie minime è legittima perché risponde a finalità di tutela dell’interesse pubblico.

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