Ddl lavoro in vigore dal gennaio 2025
Il Ddl-lavoro 2024 diventato legge dopo l’ok definitivo del Senato (dopo un percorso parlamentare tortuoso) nella giornata di mercoledì 11 dicembre 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 dicembre per entrare n vigore il 12 gennaio 2025.
La legge n. 203/2024 (Collegato lavoro) si compone di 34 articoli e si occupa tra l’altro di lavoro stagionale e di conciliazione in modalità telematica.
Vediamo le misure più importanti della nuova legge.
Leggi il dossier sul sito della Camera
Nasce la Commissione per gli interpelli
Viene istituita la Commissione per gli interpelli presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, integrata da rappresentanti delle amministrazioni pubbliche interessate se l’oggetto dell’interpello investe le competenze di queste ultime.
Relazione annuale sulla sicurezza
Il Ministero del lavoro dovrà aggiornare le Camere, entro il 30 aprile di ogni anno, sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro. Il Ministero dovrà indicare inoltre gli interventi da adottare per migliorare la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Ricorsi tariffe premi assicurativi
Il datore di lavoro può presentare ricorso presso le sedi competenti dell’INAIL in base alla competenza territoriale, contro i provvedimenti emessi dalle sedi territoriali dell’Istituto in merito all’applicazione delle tariffe dei premi assicurativi relativi agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali. Il datore può ricorrere anche contro i provvedimenti riguardanti l’oscillazione del tasso medio di tariffa per andamento infortunistico. Questi ricorsi dovranno essere presentati solo in via telematica.
Cassa integrazione compatibile con il lavoro
Il lavoratore in cassa integrazione avrà la possibilità di lavorare sia in forma subordinata che autonoma. Costui però ha l’obbligo di comunicare all’INPS questa informazione. Chi non adempie a questo obbligo perde il diritto all’integrazione del salario. Il tutto per stimolare i dipendenti nella ricerca di un nuovo impiego e ridurre quindi la dipendenza del lavoratore dalla cassa integrazione.
Stop ai limiti quantitativi per la somministrazione
Per le somministrazioni a tempo determinato i lavoratori assunti a tempo indeterminato, quelli con certe caratteristiche e quelli che soddisfano determinate esigenze (stagionali, dipendenti che sostituiscono lavoratori assenti, lavoratori over 50) non verranno più conteggiati nel limite quantitativo del 30% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore dal 1° gennaio.
Eliminata la regola che prevede, in presenza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato tra agenzia di somministrazione e lavoratore, la non applicazione del limite di durata di 24 mesi della missione a tempo determinato presso un utilizzatore.
Lavoro stagionale: interpretazione autentica Ddl lavoro
In base all’interpretazione autentica dell’art. 21 del dlgs n. 81/20915 i lavoratori stagionali sono anche quelli che vengono assunti per fare fronte a un’intensificazione delle attività in certi periodi dell’anno o per soddisfare esigenze di natura a tecnica produttiva o collegate a cicli stagionali di determinati settori produttivi o di mercati che vengono serviti dall’impresa. Il tutto in base a quanto previsto dai Contratti collettivi Nazionali, compresi quelli in vigore, che sono stati stipulati dalle organizzazioni di datori e dipendenti più rappresentativi della categoria.
Periodo di prova: i termini di durata
Fatte salve le disposizioni più favorevoli il periodo di prova per l’assunzione del dipendente con contratto a tempo determinato è di 1 giorno ogni 15 giorni di calendario, decorrente dalla data di inizio del rapporto di lavoro.
Il periodo di prova in ogni caso non può essere inferiore a 2 giorni o superiore a 15 per contratti di lavoro la cui durata a non superi i sei mesi. Per i contratti di lavoro la cui durata superi i sei mesi, ma non i 12 mesi il periodo di prova non può essere superiore a 30 giorni.
Smart working: obblighi del datore
Il datore è obbligato a comunicare in modalità telematica al Ministero del Lavoro i nomi dei dipendenti impiegati in modalità agile e la data di inizio di inizio e di fine entro 5 giorni dalla data di avvio dello smart working o entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento che modifica la durata o fa venire meno il periodo di lavoro agile.
Ddl lavoro 2024 e apprendistato
Chi consegue il diploma professionalizzante, quello di istruzione secondaria superiore o il certificato di specializzazione tecnica superiore può trasformare il contratto in apprendistato professionalizzate o in quello di alta formazione. Il tutto dopo aver aggiornato il piano formativo individuale.
Interruzione del rapporto di lavoro
Il Ddl lavoro 2024 all’art. 19 prevede che, in caso si assenza ingiustificata dal lavoro per un periodo superiore rispetto al termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro o, in mancanza, per un periodo superiore a quindici giorni, il datore di lavoro informi la sede dell’Ispettorato nazionale, per verificare la veridicità di questa comunicazione. Il rapporto di lavoro deve intendersi risolto per volontà del lavoratore.
Conciliazione telematica
I procedimenti di conciliazione previsti e disciplinati dagli articoli 410 e 412 ter c.p.c. potranno svolgersi anche in modalità telematica con collegamenti audiovisivi.
Permessi non retribuiti
I vertici elettivi degli Ordini delle professioni sanitarie e delle relative Federazioni nazionali, se dipendenti delle aziende o enti del Servizio sanitario nazionale, possono usufruire di permessi non retribuiti fino a un massimo di otto ore lavorative mensili per partecipare ad attività istituzionali legate al loro mandato.
I dipendenti interessati devono presentare una richiesta scritta e motivata all’amministrazione di appartenenza con almeno tre giorni di anticipo, salvo casi di urgenza documentati.