Bonus Natale in tredicesima
Bonus Natale nel mese di dicembre, al posto del bonus Befana che ha ricevuto un colpo di spugna grazie all’emendamento approvato nel decreto Omnibus convertito nella legge n. 143/2024 e in vigore dal 9 ottobre 2024.
L’importo verrà erogato già a partire dal prossimo dicembre.
Vediamo in cosa consiste e chi ne può beneficiare.
Bonus Natale a chi spetta
L’indennità di 100 euro per il 2024, ex art. 2-bis della nuova legge, è destinata ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a 28mila euro e con coniuge o almeno un figlio fiscalmente a carico.
L’indennità “non concorre alla formazione del reddito complessivo del lavoratore”, per cui i 100 euro saranno netti, ed è rapportata al periodo di lavoro.
Tra le condizioni richieste il lavoratore deve avere un coniuge “non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio, anche se nato fuori dal matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato”, che siano fiscalmente a carico. Oppure “almeno un figlio” fiscalmente a carico in presenza di un nucleo familiare monogenitoriale.
Nella determinazione del reddito complessivo, non si terrà conto del reddito dell’immobile adibito ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.
Platea ampliata dal governo
Con il decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri del 12 novembre 2024, recante “Misure urgenti per la riapertura dei termini di adesione al concordato preventivo biennale e disposizioni finanziarie per la gestione delle emergenze”, il Governo ha deciso di ampliare la platea dei beneficiari del bonus Natale, aggiuntivo rispetto alla tredicesima mensilità.
Il testo (dl 167/2024) è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 novembre, per entrare in vigore il giorno stesso, e, confermando le attese, il bonus è stato esteso anche alle famiglie monogenitoriali.
In pratica, viene di fatto eliminato il requisito del coniuge a carico, per cui rimane quale condizione necessaria avere almeno un figlio a carico.
In tal modo, da circa 1,1 milioni di persone stimate quale platea si arriva a 4 milioni e mezzo.
Come ottenerlo
L’una tantum sarà riconosciuta su richiesta del lavoratore, “che attesta per iscritto di avervi diritto” e sarà corrisposta unitamente alla tredicesima mensilità.
Spetterà ai sostituti d’imposta, ossia ai datori di lavoro, verificare in sede di conguaglio la spettanza dell’indennità e, qualora non si rilevi spettante, provvedere al recupero del relativo importo.
L’indennità è rideterminata nella dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente ed è riconosciuta anche qualora non sia stata erogata dal sostituto d’imposta ovvero se le remunerazioni percepite non sono state assoggettate a ritenuta. Qualora l’indennità erogata dal sostituto d’imposta risulti non spettante o spettante in misura inferiore, il relativo importo è restituito in sede di dichiarazione.