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TSO: la persona va informata sul trattamento La Corte costituzionale dichiara illegittima la norma sul TSO che non garantisce comunicazione, audizione e notifica al soggetto coinvolto

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Nuove tutele per chi è sottoposto a TSO

Con la sentenza n. 76/2025, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 35 della legge n. 833/1978 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), nella parte in cui non garantisce tre fondamentali garanzie procedurali a chi è sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio (TSO) in regime di ricovero:

  1. Comunicazione del provvedimento del sindaco al diretto interessato o al suo legale rappresentante;

  2. Audizione della persona sottoposta a TSO da parte del giudice tutelare prima della convalida;

  3. Notifica del decreto di convalida al soggetto interessato o al suo rappresentante.

Le ragioni della decisione

La Corte ha sottolineato che le garanzie costituzionali, in particolare quelle di cui agli articoli 13, 24 e 111 della Costituzione, impongono che ogni limitazione della libertà personale sia accompagnata da adeguate tutele del diritto di difesa e del principio del contraddittorio.

Nemmeno una condizione di incapacità naturale può giustificare la privazione dei diritti fondamentali: chi è affetto da infermità, fisica o psichica, non può essere escluso dalle garanzie costituzionali.

Funzioni dell’audizione

L’audizione preventiva del soggetto da parte del giudice tutelare:

  • costituisce un presidio minimo di legalità in caso di restrizioni della libertà personale;

  • assicura il rispetto del divieto di violenza fisica e morale (art. 13, comma 4, Cost.);

  • consente di valutare condizioni personali e reti familiari o sociali di supporto, utili anche per adottare provvedimenti provvisori urgenti ai sensi dell’art. 35, comma 6, legge n. 833/1978.

I punti dichiarati incostituzionali

La norma è stata ritenuta illegittima:

  • al primo comma, per non prevedere che il provvedimento del sindaco sia “comunicato alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente”;

  • al secondo comma, per l’omissione dell’obbligo di audizione del soggetto (“sentita la persona interessata”) e di notifica della convalida;

  • al quarto comma, in riferimento alla proroga del TSO, per analogo difetto di comunicazione alla persona o al suo rappresentante.