Nuove tutele per chi è sottoposto a TSO
Con la sentenza n. 76/2025, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 35 della legge n. 833/1978 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), nella parte in cui non garantisce tre fondamentali garanzie procedurali a chi è sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio (TSO) in regime di ricovero:
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Comunicazione del provvedimento del sindaco al diretto interessato o al suo legale rappresentante;
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Audizione della persona sottoposta a TSO da parte del giudice tutelare prima della convalida;
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Notifica del decreto di convalida al soggetto interessato o al suo rappresentante.
Le ragioni della decisione
La Corte ha sottolineato che le garanzie costituzionali, in particolare quelle di cui agli articoli 13, 24 e 111 della Costituzione, impongono che ogni limitazione della libertà personale sia accompagnata da adeguate tutele del diritto di difesa e del principio del contraddittorio.
Nemmeno una condizione di incapacità naturale può giustificare la privazione dei diritti fondamentali: chi è affetto da infermità, fisica o psichica, non può essere escluso dalle garanzie costituzionali.
Funzioni dell’audizione
L’audizione preventiva del soggetto da parte del giudice tutelare:
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costituisce un presidio minimo di legalità in caso di restrizioni della libertà personale;
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assicura il rispetto del divieto di violenza fisica e morale (art. 13, comma 4, Cost.);
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consente di valutare condizioni personali e reti familiari o sociali di supporto, utili anche per adottare provvedimenti provvisori urgenti ai sensi dell’art. 35, comma 6, legge n. 833/1978.
I punti dichiarati incostituzionali
La norma è stata ritenuta illegittima:
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al primo comma, per non prevedere che il provvedimento del sindaco sia “comunicato alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente”;
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al secondo comma, per l’omissione dell’obbligo di audizione del soggetto (“sentita la persona interessata”) e di notifica della convalida;
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al quarto comma, in riferimento alla proroga del TSO, per analogo difetto di comunicazione alla persona o al suo rappresentante.