Specificazione: cos’è
La specificazione è un istituto giuridico regolato dall’art. 940 del Codice Civile italiano, che disciplina l’acquisto della proprietà in seguito alla trasformazione di una materia prima altrui in un bene nuovo. Si tratta di un modo di acquisto della proprietà, che si verifica quando una persona crea una nuova cosa utilizzando materiale appartenente ad altri.
La norma: art. 940 c.c.
L’art. 940 c.c. dispone: “Se taluno ha adoperato una materia che non gli apparteneva per formare una nuova cosa, possa o non possa la materia riprendere la sua prima forma, ne acquista la proprietà pagando al proprietario il prezzo della materia, salvo che il valore della materia sorpassi notevolmente quello della mano d’opera. In questo ultimo caso la cosa spetta al proprietario della materia, il quale deve pagare il prezzo della manodopera.”
Natura giuridica
La specificazione è una modalità di acquisto a titolo originario, perché la proprietà nasce ex novo in capo allo specificatore, anche se la materia prima apparteneva ad altri. La funzione dell’art. 940 c.c. è quella di risolvere i conflitti che sorgono quando si crea un bene nuovo impiegando materiale non proprio.
Condizioni per l’applicazione della specificazione
Perché si possa parlare di specificazione ex art. 940 c.c., devono ricorrere le seguenti condizioni:
- la creazione di una res nova, cioè un bene diverso e autonomo rispetto alla materia originaria;
- la non reversibilità della trasformazione, ossia la materia non deve poter tornare al suo stato originario;
- la trasformazione deve essere effettuata mediante il lavoro proprio o altrui dello specificatore;
- il lavoro non deve essere svolto con dolo o colpa grave, altrimenti si applicano le norme sul fatto illecito.
Chi diventa proprietario del bene?
Il legislatore prevede due ipotesi, in funzione del valore comparato del lavoro e della materia:
- Prevalenza del valore del lavoro: se il valore del lavoro supera quello della materia e la trasformazione è irreversibile, diventa proprietario lo specificatore. Tuttavia, egli è tenuto a indennizzare il valore della materia.
- Prevalenza del valore della materia: in questo caso il proprietario della materia diventa proprietario della cosa nuova, ma deve indennizzare il valore del lavoro.
Come si valuta il valore?
Per determinare chi diventa proprietario del nuovo bene, è necessario valutare economicamente sia il valore della materia sia quello del lavoro al momento della trasformazione. La stima può essere oggetto di contenzioso e richiedere consulenza tecnica d’ufficio.
Rapporti con altri istituti: un confronto
La specificazione si distingue:
- dalla accessione, in cui prevale l’unione fisica di beni distinti tra i quali uno funge da elemento principale;
- dalla unione e dalla commistione (artt. 939), in cui più beni si mescolano senza creazione di un bene nuovo;
- dal contratto: nella specificazione l’acquisto è originario e non derivante da un titolo negoziale.
Giurisprudenza sulla specificazione
Cassazione n. 548/2024: l’articolo 940 c.c che disciplina la specificazione “non è applicabile a situazioni che siano già state regolate convenzionalmente dalle parti (vedi Cass. n. 1606/1981)”.
Cassazione n. 37103/2021: “la Corte di Appello si é limitata ad affermare, quanto alla lamentata omessa applicazione del principio di acquisizione originario della proprietà ai sensi dell’art. 940 cod. civ., che le balle “non sono altro che cumuli di erba recisa, non oggetto di alcun processo di trasformazione al di là del biologico decadimento del materiale organico”. La Corte però non ha considerato che lo sforzo per raccogliere e trasformare il fieno ha un valore molto maggiore rispetto all’erba cresciuta spontaneamente, anche se il deterioramento del prodotto è dovuto al tempo. Inoltre, per la configurazione del reato di furto, è indispensabile che la parte lesa fosse la proprietaria delle balle di fieno. La giurisprudenza costante definisce “altrui” una cosa quando un soggetto, diverso dall’agente, ha con essa una relazione di interesse effettiva. Nel caso specifico, si sostiene che non esista alcuna relazione di interesse giuridicamente rilevante tra la presunta vittima e le balle di fieno. Si sarebbe verificato pertanto un modo di acquisto della proprietà a titolo originario, come previsto dal codice civile, rendendo di fatto non configurabile il reato di furto.”
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