maltrattamenti in famiglia

Maltrattamenti in famiglia controllare economicamente la moglie Maltrattamenti in famiglia: integra il reato di cui all'art. 572 c.p. ostacolare l'autonomia economica della moglie

Maltrattamenti in famiglia

Impedire alla moglie di essere economicamente indipendente integra il reato di maltrattamenti in famiglia. A questa conclusione è giunta la Corte di Cassazione con la sentenza n. 1268/2025. Gli Ermellini hanno infatti rigettato il ricorso di un uomo, condannato per aver maltrattato la moglie per quasi vent’anni, anche in presenza dei figli minori. Conclusione a cui è giunta più di recente sempre la Suprema Corte con la sentenza n. 12444 del 31 marzo 2025.

Violenza fisica e psicologica

Il caso di cui si sono occupati gli Ermellini riguarda un uomo, che negli anni ha perpetrato una serie di condotte illecite continuative ai danni della moglie. L’imputato ha esercitato violenza fisica, ha proferito minacce di morte, ha umiliato sessualmente e infine denigrato pubblicamente la moglie. L’uomo inoltre ha manipolato i figli per controllarla, anche dopo la separazione, ma soprattutto ha attuato un controllo psicologico ed economico opprimente.

Sfruttamento competenze lavorative

Nel corso del processo è emerso come l’imputato negli anni abbi sfruttato le competenze lavorative della moglie. L’ha costretta infatti a lavorare come contabile nella sua azienda per anni senza darle alcuna retribuzione. Le ha impedito quindi attivamente di raggiungere lindipendenza economica. Si è rifiutato inoltre di darle denaro per le sue necessità personali e le ha negato la possibilità di frequentare corsi di aggiornamento e di formazione. L’uomo ha persino molestato e perseguitato la moglie sul suo nuovo posto di lavoro. Lo stesso si è sottratto a ogni responsabilità familiare, delegando interamente le incombenze alla donna. Le azioni commesse dall’uomo e di cui è responsabile insomma sono molteplici e pervasive. Lo stesso ha addirittura installato una telecamera di sorveglianza intorno alla casa per monitorare ogni movimento della moglie e le ha imposto una serie di divieti. Il tutto accompagnato da minacce e umiliazioni.

Maltrattamenti in famiglia impedire l’autonomia

La Corte di Cassazione, dopo un’attenta analisi delle prove, concorda con le decisioni dei giudici precedenti, avallando un’interpretazione moderna (e in linea con le normative internazionali ed europee) dell’articolo 572 del codice penale. Questa interpretazione mira a proteggere efficacemente le persone che non possono sottrarsi agli abusi a causa del loro legame con l’aggressore.

La Corte di Cassazione, valutando attentamente tutti gli aspetti della violenza, ha infatti respinto il ricorso dell’uomo. Ha riconosciuto che le sue azioni miravano a limitare l’autonomia economica della moglie. Le condotte includono l’ostacolare la ricerca di un lavoro, controllare i suoi spostamenti con una telecamera, impedirle di coltivare relazioni esterne, imporle un ruolo casalingo discriminatorio, sottrarsi alle responsabilità domestiche e familiari, e non retribuire il lavoro svolto nell’azienda familiare. La componente economico-patrimoniale assume un rilievo particolare. Le decisioni economiche sono state prese unilateralmente dall’imputato, spesso attraverso manipolazioni e pressioni psicologiche. Questi comportamenti hanno inciso sull’autonomia, la dignità umana e l’integrità fisica e morale della vittima, beni giuridici tutelati dall’articolo 572 del codice penale e dalla Costituzione. Il controllo economico esercitato dal marito rientra quindi nelle forme di violenza domestica riconosciute a livello internazionale.La condanna dell’uomo per il reato di maltrattamenti è la logica conseguenza del suo totale disprezzo per i diritti e le libertà della moglie. La violenza economica del reato da tempo è riconosciuta come una forma specifica di violenza, equiparabile a quella fisica e psicologica. Non si può trascurare che questa forma di abuso, sebbene non lasci segni visibili, sia capace di prostrare le vittime e annientarne la capacità di agire.

 

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ascolto del minore

L’ascolto del minore dopo la riforma Cartabia Ascolto del minore d’età: cosa è cambiato con la riforma Cartabia e cosa dice la giurisprudenza

Ascolto del minore

L’ascolto del minore è un principio fondamentale nei procedimenti giudiziari che lo riguardano. La normativa italiana, in conformità con le convenzioni internazionali, garantisce al minore capace di discernimento il diritto di esprimere la propria opinione in tutte le questioni che lo coinvolgono. Con la riforma Cartabia (D.lgs. 149/2022), il legislatore ha rafforzato e precisato le modalità di ascolto, introducendo importanti novità procedurali.

Normativa di riferimento

L’ascolto del minore trova fondamento in diverse fonti normative, tra cui:

  • Art. 12 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo (1989): riconosce al minore il diritto di essere ascoltato in tutti i procedimenti che lo riguardano.
  • Art. 315-bis c.c.: sancisce il diritto del minore ad essere ascoltato nei procedimenti che lo riguardano.
  • Art. 473-bis.4 c.p.c. (introdotto dalla riforma Cartabia): disciplina le modalità di ascolto nei procedimenti di famiglia e minorili.

Ascolto del minore: novità della riforma Cartabia

La riforma Cartabia ha introdotto significativi cambiamenti nella disciplina dell’ascolto del minore, tra cui:

  1. generalizzazione dell’obbligo di ascolto: l’ascolto è ora obbligatorio per tutti i minori capaci di discernimento, salvo che sia manifestamente contrario al loro interesse;
  2. formalizzazione della procedura: l’ascolto deve avvenire in un ambiente idoneo, con modalità tali da evitare qualsiasi forma di pressione psicologica sul minore;
  3. ruolo del giudice e dei consulenti tecnici: il giudice deve provvedere all’ascolto personalmente, con l’eventuale supporto di esperti in psicologia dell’infanzia;
  4. maggior attenzione alla tutela del minore: il minore può essere affiancato da un curatore speciale in caso di conflitto tra i genitori;
  5. nullità del provvedimento in assenza di ascolto: se l’ascolto non viene effettuato senza una giustificazione adeguata, il provvedimento può essere dichiarato nullo.

Giurisprudenza rilevante sull’ascolto del minore

Numerose pronunce giurisprudenziali hanno sottolineato l’importanza dell’ascolto del minore.

Cassazione n. 4561/2025

L’ascolto del minore rappresenta un principio fondamentale, ma non è un obbligo assoluto. Nei procedimenti riguardanti l’affidamento e la regolamentazione dei rapporti familiari, il giudice deve sempre valutare l’interesse del minore, potendo escludere l’audizione solo con una motivazione rigorosa e adeguata. La Riforma Cartabia ha introdotto maggiori tutele per garantire il diritto del minore a esprimere la propria opinione, ma ha comunque mantenuto un margine di discrezionalità per il giudice, il quale deve decidere caso per caso in base alle specifiche circostanze del procedimento.

Cassazione n. 3537/2024

Nel contesto dell’affidamento del minore, il suo ascolto non può essere considerato superfluo solo perché il giudice ritiene di aver già individuato la soluzione migliore per il suo interesse. Al contrario, il principio generale impone che il minore venga ascoltato prima che il giudice maturi una decisione sull’affidamento.L’unica eccezione a questa regola si verifica quando il minore rifiuta esplicitamente l’audizione, quando vi è un concreto rischio di pregiudizio da accertare in modo specifico e non astratto, oppure quando l’ascolto risulti superfluo, ossia non apporti alcun ulteriore beneficio ai suoi interessi, pur senza arrecare danno.

Cassazione n. 3456/2023

L’ascolto del minore è un diritto soggettivo che gli riconosce la possibilità di essere informato ed esprimere la propria opinione nei procedimenti che lo riguardano. Questo diritto integra una forma di partecipazione alle decisioni che incidono sulla sua sfera individuale e rappresenta uno strumento di tutela dei suoi interessi (Cass. n. 6129/2015). Pur non essendo formalmente parte del processo, il minore è considerato parte sostanziale, poiché portatore di interessi propri, che possono essere distinti o in contrasto con quelli delle altre parti. Pertanto, la legge impone che gli sia garantito il diritto al contraddittorio attraverso l’ascolto. Il mancato ascolto costituisce una violazione di tale diritto e vizia il provvedimento giudiziale (Cass. n. 16410/2020). Tuttavia, l’ascolto non è obbligatorio in tutti i procedimenti, ma solo in quelli che incidono su aspetti rilevanti della vita, della crescita o della tutela degli interessi del minore.

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fornitore energia elettrica

Fornitore energia elettrica: cambio in 24 ore Bollette energia: dal 1° gennaio 2026 sarà possibile cambiare il fornitore in sole 24 ore. Cosa prevede la proposta di ARERA

Fornitore energia: dal 12° gennaio cambio in 24 ore

Dal 1° gennaio 2026 cambiare il fornitore di energia elettrica sarà più rapido. Il passaggio avverrà in un solo giorno lavorativo, rispetto agli attuali due mesi. La novità è prevista da una direttiva europea (Clean Energy Package) ed è stata recepita in Italia con il Decreto Legislativo 210/2021.

ARERA, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, deve approvare la delibera di attuazione entro il mese di luglio di quest’anno. Nel frattempo, ha avviato una consultazione pubblica aperta fino ad aprile 2025.

Cambio fornitore: lo switching veloce  

La proposta prevede che il cambio fornitore avvenga in sole 24 ore. Se la controparte commerciale non coinciderà con la società energetica, il tempo massimo sarà di tre giorni per completare le verifiche necessarie.

L’utente farà richiesta al proprio fornitore, che gestirà l’intera pratica attraverso il Sistema Informativo Integrato (SII). Oggi il processo richiede da uno a due mesi. Con il nuovo sistema, il passaggio invece sarà immediato, consentendo ai consumatori di approfittare velocemente di offerte più vantaggiose.

Regole per imprese e criticità del sistema

Le nuove tempistiche si applicheranno ai clienti domestici e alle piccole imprese. Le grandi aziende, invece, seguiranno ancora le regole attuali per evitare impatti eccessivi sulla gestione dei contratti e sulla programmazione degli approvvigionamenti.

Gli operatori del settore esprimono perplessità. Temono che un cambio troppo rapido possa destabilizzare il mercato e aumentare la gestione delle richieste. Alcuni propongono di limitare il numero di cambi annuali per cliente. ARERA, per ora, non intende introdurre questa restrizione, ma valuterà eventuali modifiche dopo l’entrata in vigore della riforma.

Infine, ARERA ha deciso di allineare le tempistiche di recesso e cambio fornitore a un solo giorno lavorativo. Rimangono da definire le regole per la gestione delle morosità, che saranno oggetto di futuri interventi.

 

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processo penale

Processo penale: deposito telematico obbligatorio dal 1° aprile Dal 1° aprile 2025 scatta il deposito telematico obbligatorio per alcuni atti del processo penale, come previsto dal dm 206/2024

Deposito telematico processo penale

Il Decreto n. 206 del 27.12.2024 del Ministero della giustizia modifica il precedente regolamento sul processo penale telematico, introducendo importanti novità sui depositi telematici degli atti nei procedimenti penali.

In particolare, il provvedimento ha previsto il deposito telematico obbligatorio dal 1° gennaio 2025 negli uffici giudiziari penali (Procura della Repubblica presso il tribunale ordinario; Procura europea; Sezione del giudice per le indagini preliminari (GIP) del tribunale ordinario; Tribunale ordinario; Procura generale presso la corte d’appello (limitata ai procedimenti di avocazione)) contemplando tuttavia alcune deroghe temporanee.

Depositi telematici dal 1° aprile 2025

Tra queste rileva l’obbligo differito, appunto, al 1° aprile 2025, del deposito telematico per l’iscrizione delle notizie di reato (articolo 335 del codice di procedura penale) e per gli atti relativi ai procedimenti disciplinati dal libro VI, titoli I (abbreviato) III (direttissimo) e IV (immediato, del codice di procedura penale, impugnazioni comprese. Fino al 31 marzo tali atti potevano essere depositati non telematicamente. Dal 1° aprile, invece, le iscrizioni al Registro delle notizie di reato e i depositi relativi ai giudizi abbreviati, direttissimi e immediati dovranno avvenire esclusivamente in via telematica,

Le richieste dell’OCF

Tale adempimento ha messo in subbuglio l’avvocatura, che ha già evidenziato le criticità dei depositi telematici obbligatori nel processo penale, dati i malfunzionamenti e le sospensioni registrate nei mesi scorsi. Ad intervenire, nello specifico, è l’Organismo Congressuale Forense, con una nota del 31 marzo, esprimendo “forte preoccupazione per le numerose criticità ancora presenti, che rischiano di compromettere il diritto di difesa e il corretto funzionamento della giustizia”.

A gennaio, rammenta infatti l’OCF, “87 Presidenti di Tribunale hanno sospeso l’efficacia del DM nei rispettivi circondari a fronte di segnalazioni di malfunzionamento dai rispettivi RID (Referente Distrettuale per l’Innovazione) e MAGRIF (Magistrato di Riferimento per l’Innovazione)”. Alcuni decreti di sospensione sono stati prorogati nei giorni scorsi e altri potrebbero seguire. “Restano molte inefficienze, tra cui ritardi nelle iscrizioni al Registro Notizie di Reato, mancata annotazione delle nomine che impedisce il deposito di atti successivi, richiesta sistematica del certificato ex art. 335 CPP, mancata attivazione di funzionalità essenziali e rifiuto di accettazione dei depositi”. Queste le criticità evidenziate dall’Organismo. Senza contare che “l’assenza di un atto generico impedisce il deposito di richieste non previste espressamente, mentre le diverse interpretazioni della normativa da parte dei magistrati generano incertezza applicativa”.

Inoltre, rileva la nota, “alcuni uffici giudiziari escludono la costituzione di parte civile o la produzione documentale se non previamente depositata sul Portale depositi atti penali, altri richiedono il doppio deposito cartaceo e telematico nella stessa giornata, ignorando le difficoltà di accesso al fascicolo telematico da parte delle parti processuali”.

Da qui la richiesta di “interventi urgenti per risolvere le criticità evidenziate, garantendo uniformità e funzionalità al sistema telematico”.

 

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rigetto tardivo

Rigetto tardivo istanza iscrizione all’albo degli avvocati Per il Consiglio Nazionale Forense, il rigetto tardivo dell'istanza di iscrizione all'albo degli avvocati non comporta la nullità

Rigetto tardivo iscrizione albo avvocati

Il rigetto tardivo dell’istanza di iscrizione all’albo degli avvocati non ne comporta la nullità. Si tratta, infatti di un termine di natura ordinatoria che può avere ricadute sulla tempestività del ricorso, eventualmente prolungando i termini per la sua proponibilità. Così si è espresso il Consiglio Nazionale Forense, nella sentenza n. 350/2024, pubblicata il 10 marzo 2025 sul sito del Codice deontologico, affronta la questione relativa alla notifica dei provvedimenti di rigetto delle istanze di iscrizione all’albo o registro professionale.

Contesto normativo

L’articolo 17, comma 7, della Legge n. 247/2012 prevede che il provvedimento di rigetto dell’istanza di iscrizione all’albo o registro debba essere notificato all’interessato entro 15 giorni dalla sua adozione. Tale disposizione riprende quanto già stabilito dall’articolo 37, comma 3, del Regio Decreto Legge n. 1578/1933.

La decisione del Consiglio Nazionale Forense

Nella sentenza in esame, il CNF ha chiarito che il termine di 15 giorni per la notifica del provvedimento di rigetto ha natura ordinatoria e non perentoria. Di conseguenza, una notifica tardiva o addirittura la mancata notifica del provvedimento non ne determina la nullità. Tuttavia, tali ritardi possono influire sulla tempestività del ricorso da parte dell’interessato, estendendo eventualmente i termini per la sua proposizione. 

notifica pec inesistente

Notifica PEC inesistente se l’indirizzo non risulta dai registri pubblici E’ inesistente e non può essere sanata la notifica effettuata da un indirizzo PEC che non risulta dai pubblici registri

Notifica PEC inesistente

Notifica PEC inesistente se eseguita da un indirizzo che non risulta dai registri pubblici. La notifica PEC degli atti tributari ha generato numerosi contenziosi, come evidenziato dalla recente sentenza n. 1828/2025 della Corte di giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio. La questione riguarda la validità delle notifiche effettuate da indirizzi PEC non registrati nei pubblici elenchi. Vediamo quali sono le ragioni per le quali la Corte è giunta a ritenere invalide le notifiche effettuate da un indirizzo di posta elettronica non risultante dai registri pubblici e a escludere ogni effetto sanante per il raggiungimento dello scopo, come previsto dall’articolo 156 c.p.c.

Mancata notifica PEC: indirizzo non risultante

Una società impugna una cartella di pagamento per IVA relativa al 2014, contestando la mancata notifica. La scoperta della cartella è avvenuta infatti solo attraverso un estratto di ruolo richiesto all’Agente della Riscossione. L’Agente della Riscossione produce in giudizio la prova dell’invio della cartella tramite PEC, sostenendo che la notifica fosse valida e che il credito fosse ormai definitivo per mancata opposizione nei termini previsti. La Commissione Tributaria Provinciale  accoglie la tesi dell’Agente, ritiene valida la notifica via PEC e dichiara inammissibile il ricorso per tardività. La società quindi presenta appello, contestando la legittimità della notifica, l’indirizzo PEC utilizzato dall’Ufficio non risultava infatti dai pubblici registri.

Notifica PEC inesistente e non sanabile

La Corte Tributaria analizza tutta la questione alla luce della normativa vigente. Secondo l’art. 16-ter del D.L. 179/2012, la notifica via PEC è valida solo se effettuata da un indirizzo certificato presente nei pubblici elenchi. Dagli atti però emerge che l’indirizzo PEC utilizzato dall’Agente della Riscossione non risultava nei registri pubblici fino al 1 settembre 2022. Questo elemento porta la Corte a ritenere la notifica inesistente dal punto di vista giuridico.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione conferma questo orientamento, ribadendo che le notifiche effettuate da indirizzi non certificati non possono produrre effetti giuridici validi (Cass. 3093/2020, Cass. 17346/2019).

Le notifiche eseguite a mezzo pec da indirizzi pec che non risultano dai registri pubblici devono  essere considerate inesistenti e deve essere escluso di conseguenza ogni effetto sanante in virtù del raggiungimento dello scopo, come previsto dall’articolo 156 c.p.c.

L’utilizzo di un indirizzo PEC non ufficiale compromette la certezza giuridica della notifica. Il contribuente deve poter verificare con sicurezza la provenienza dell’atto, evitando il rischio di ricevere comunicazioni da soggetti non autorizzati.

La Corte si pronuncia quindi per l’annullamento della cartella di pagamento per l’inesistenza della notifica pec, evidenziato inoltre che la complessità della questione e l’evoluzione della giurisprudenza giustificano la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

Considerazioni finali

La sentenza è molto significativa perché conferma l’importanza della corretta procedura di notifica via PEC. Gli enti pubblici devono garantire che le comunicazioni provengono da indirizzi ufficiali registrati, per evitare il rischio di nullità degli atti e conseguenti perdite di gettito fiscale. Occorre rispettare rigorosamente le norme sulla notifica telematica. Le amministrazioni devono adeguarsi alle disposizioni vigenti per evitare contenziosi e annullamenti di atti impositivi. Per i contribuenti, invece, è fondamentale verificare sempre la provenienza delle notifiche ricevute e, in caso di dubbi, contestarne immediatamente la validità.

Si ringrazia il Dott. Comm. e Avv. Gian Luca Proietti Toppi per l’invio della sentenza

 

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protezione degli avvocati

Protezione degli avvocati: cosa prevede la convenzione Il Consiglio d'Europa ha adottato la prima convenzione internazionale per la protezione degli avvocati

Protezione degli avvocati: la convenzione UE

Il Consiglio d’Europa ha adottato la prima Convenzione internazionale per la protezione degli avvocati, volta a garantire una maggiore tutela alla professione forense. Questa Convenzione nasce in risposta all’aumento delle segnalazioni di minacce, intimidazioni e interferenze che ostacolano l’attività degli avvocati, inclusi impedimenti all’accesso ai clienti e attacchi fisici.

L’importanza della protezione degli avvocati

Gli avvocati svolgono un ruolo cruciale nella difesa dello Stato di diritto e nell’assicurare l’accesso alla giustizia per tutti, incluse le vittime di violazioni dei diritti umani. La fiducia dei cittadini nei sistemi giudiziari dipende in gran parte dalla libertà e dalla sicurezza con cui gli avvocati possono esercitare la loro professione.

Cosa prevede la Convenzione UE?

La Convenzione sulla protezione della professione di avvocato è destinata a garantire i diritti e l’indipendenza degli avvocati e delle loro associazioni professionali, prevedendo misure specifiche per la loro tutela. Tra gli aspetti principali regolamentati vi sono:

  • Diritto di esercizio della professione senza restrizioni indebite;
  • Tutela della libertà di espressione e dei diritti professionali;
  • Disposizioni per la protezione delle associazioni forensi;
  • Obbligo per gli Stati di garantire indagini efficaci in caso di atti di violenza o intimidazione.

Impegni richiesti agli Stati aderenti

Gli Stati firmatari si impegnano a garantire la sicurezza degli avvocati, proteggendoli da attacchi fisici, minacce e interferenze indebite nell’esercizio delle loro funzioni. Se tali atti costituiscono reati penali, dovranno essere oggetto di indagini tempestive e approfondite. Inoltre, la Convenzione impone agli Stati di riconoscere e rispettare l’indipendenza delle associazioni forensi, consentendo loro di operare autonomamente.

Firma e ratifica della Convenzione

La Convenzione sarà aperta alla firma il 13 maggio, durante la riunione dei ministri degli Affari Esteri del Consiglio d’Europa a Lussemburgo. Per entrare in vigore, il trattato dovrà essere ratificato da almeno otto Paesi, di cui sei Stati membri del Consiglio d’Europa.

L’applicazione della Convenzione sarà monitorata da un gruppo di esperti e da un comitato delle parti, che garantiranno il rispetto delle disposizioni previste.

Plauso dell’AIGA

L’Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA) esprime il suo vivo apprezzamento per l’adozione, da parte del Consiglio d’Europa, del primo​Trattato internazionale volto a proteggere la professione di avvocato.

“Questo storico accordo rappresenta un passo fondamentale per contrastare i sempre più frequenti attacchi all’esercizio della professione legale che spaziano dalle molestie e minacce, alle aggressioni fisiche, alle interferenze nell’attività professionale, come gli ostacoli all’accesso ai clienti” scrive l’AIGA, la quale ribadisce “con forza la necessità di introdurre anche nella legislazione italiana un’aggravante specifica per le lesioni subite da​g​li avvocati nell’esercizio delle proprie funzioni”.

Tale proposta, già elaborata dall’associazione nel gennaio 2024, mira a fornire una tutela più efficace per gli avvocati che si trovano a operare in contesti di rischio.

“La protezione degli avvocati è essenziale per garantire l’accesso alla giustizia e la difesa dei diritti dei cittadini. Dietro ogni reato commesso nei confronti di un avvocato, nell’esercizio delle sue funzioni – afferma il presidente dell’AIGA, Carlo Foglieni – si cela un attacco ingiustificato e inaccettabile allo Stato di diritto”.

reddito di cittadinanza

Reddito di cittadinanza: bastano 5 anni di residenza Reddito di cittadinanza: non è assistenza sociale, ma il requisito di residenza deve essere ridotto a cinque anni

Reddito di cittadinanza e requisito residenza

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 31/2025, ha chiarito che il reddito di cittadinanza (Rdc) – abrogato dal 1° gennaio 2024 – non può essere considerato una misura assistenziale, poiché non mira esclusivamente a soddisfare bisogni primari. Piuttosto, si tratta di una politica attiva per l’occupazione, caratterizzata da obblighi e condizionalità stringenti, il cui mancato rispetto comporta la perdita del beneficio.

Il reddito di cittadinanza non è assistenziale

Nella sua interpretazione costituzionalmente orientata, la Corte ha ribadito che il Rdc non rientra tra le prestazioni di puro sostegno economico, ma è finalizzato all’inclusione lavorativa e sociale. A tal proposito, la sentenza ha sottolineato che la recente pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 29 luglio 2024 (cause riunite C-112/22 e C-223/22) non pregiudica questa interpretazione, in quanto la CGUE si è limitata a valutare il diritto dell’Unione, senza sindacare la legittimità dell’interpretazione italiana del Rdc.

Requisito di residenza: da dieci a cinque anni

La questione principale esaminata dalla Corte riguardava la legittimità del requisito di residenza decennale per accedere al Reddito di Cittadinanza. Se da un lato un criterio di radicamento territoriale può essere giustificato per evitare discriminazioni indirette, la durata di dieci anni è stata ritenuta eccessiva e non proporzionata agli obiettivi della misura.

Diversamente da altre prestazioni assistenziali, come l’assegno sociale, che valorizza l’inserimento pregresso dello straniero nella società italiana, il Rdc ha un obiettivo futuro, mirato all’integrazione nel mercato del lavoro. Ridurre il requisito di residenza a cinque anni consente di mantenere un criterio di selezione equilibrato, evitando discriminazioni e rispettando il principio di uguaglianza sancito dall’articolo 3 della Costituzione.

L’equilibrio con il diritto dell’Unione Europea

L’adeguamento del requisito di residenza a cinque anni permette anche di armonizzare la normativa italiana con la giurisprudenza europea. La Corte di Giustizia dell’UE, infatti, aveva ritenuto il requisito decennale discriminatorio nei confronti dei cittadini di Paesi terzi, senza però esprimersi sul trattamento riservato ai cittadini dell’Unione Europea. La modifica evita quindi una discriminazione alla rovescia nei confronti di questi ultimi, garantendo un accesso equo alla misura.

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contributo unificato

Contributo unificato: si paga solo sulle cartelle esattoriali La Cassazione ha chiarito che il contributo unificato nel giudizio tributario va versato solo sugli atti effettivamente impugnati

Contributo unificato: i chiarimenti della Cassazione

La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6769/2025, ha chiarito che il contributo unificato nel giudizio tributario deve essere versato esclusivamente sugli atti effettivamente impugnati. Se il contribuente contesta solo le cartelle esattoriali, il pagamento del contributo non può estendersi all’intimazione di pagamento, anche se il giudice ne fa riferimento nella sentenza.

Il caso: il contribuente e l’impugnazione delle cartelle

Un contribuente, ricevuta la notificazione di intimazione di pagamento, aveva impugnato le tre cartelle esattoriali presupposte riportate nell’atto, senza contestare l’intimazione ad esse collegata.

Tuttavia, l’ufficio riteneva che il contributo unificato dovesse essere versato anche per l’intimazione di pagamento, non espressamente impugnata ma alla quale la CTP aveva operato riferimento nella sua decisione.

La questione finiva innanzi alla CTR del Lazio che riteneva fondata la tesi dell’ufficio, riformava la decisione della CTP e affermava la validità dell’atto di irrogazione delle sanzioni, compensando tra le parti le spese di lite.
Il contribuente adiva quindi il Palazzaccio, lamentando la “carenza, illogicità, erroneità e contraddittorietà della motivazione” della decisione adottata dalla CTR, perché, a suo dire, “non è dovuto il pagamento del contributo unificato in relazione ad atto non impugnato, e pertanto è illegittima l’irrogazione di sanzioni per non aver versato un contributo non dovuto”.

Il principio di diritto della Cassazione

La Cassazione ha ribaltato la decisione della CTR, accogliendo il ricorso del contribuente.

La Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto, secondo cui “ai fini del
pagamento del contributo unificato nel giudizio tributario, non ogni atto cui il giudice operi riferimento nella sua pronuncia diviene, per ciò solo, un atto impugnato; pertanto qualora li contribuente, ricevuta la notificazione di una intimazione di pagamento relativa a tre cartelle esattoriali, abbia proposto impugnazione esclusivamente avverso queste ultime, solo in relazione ad esse dovrà versare il contributo unificato, anche se il giudice, nella sua
decisione, abbia proposto valutazioni anche in ordine all’intimazione di pagamento”.
Pertanto, il ricorso è accolto e l’atto irrogativo delle sanzioni annullato.

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avvocato in affitto

L’avvocato in “affitto” L' avvocato in affitto o secondment è una pratica che garantisce alle aziende un’assistenza legale a tempo

L’avvocato in “affitto” rivoluziona il settore legale

Negli ultimi anni, il mondo della consulenza legale ha assistito a una trasformazione significativa. Questo grazie anche al fenomeno del secondment, noto come “avvocato in affitto”. Questo modello, nato nei paesi anglosassoni, ha introdotto maggiore flessibilità nella gestione del personale legale. Esso risponde infatti alle esigenze di aziende e studi professionali con soluzioni innovative e su misura.

Origini del secondment: da dove nasce l’idea

Il concetto di secondment (accordo tra datore e azienda per il distacco di un dipendente) ha origine nel Regno Unito e negli Stati Uniti alla fine del XX secolo. Le grandi multinazionali e i principali studi legali anglosassoni lo hanno adottato per rispondere a una due necessità principali.  Da un lato, offrire ai propri avvocati esperienze diversificate all’interno di aziende clienti. Dall’altro lato consentire alle aziende di avere professionisti qualificati a tempo determinato senza dover ampliare il proprio organico in modo permanente.

Le prime applicazioni del secondment risalgono agli anni ’80 e ’90. In questi anni le grandi law firms iniziarono a distaccare i propri avvocati presso le aziende clienti per periodi definiti, generalmente compresi tra sei mesi e due anni. Il fenomeno si è rapidamente diffuso nel mondo anglosassone. Oggi è una pratica consolidata e strategica per le realtà aziendali e legali.

Come funziona l’avvocato in affitto

Il meccanismo del secondment è relativamente semplice. Uno studio legale o una società di servizi giuridici fornisce un proprio avvocato a un’azienda per un periodo determinato. L’avvocato opera come un membro interno dell’ufficio legale dell’azienda, gestendo questioni legali quotidiane e interfacciandosi direttamente con i dirigenti e il personale. Lo studio legale continua a pagare lo stipendio del professionista, ma l’azienda ospitante rimborsa i costi. Al termine del periodo, l’avvocato può rientrare nello studio di provenienza o, in alcuni casi, essere assunto dall’azienda.

Questa pratica offre alle aziende un accesso immediato a competenze specialistiche senza il vincolo di un’assunzione definitiva e permette agli avvocati di ampliare la loro esperienza direttamente sul campo.

Vantaggi del secondment

Il successo del secondment è legato ai numerosi vantaggi che offre sia alle aziende sia agli avvocati e agli studi legali.

Per le aziende: accesso rapido a professionisti qualificati senza dover ampliare il personale; costi maggiormente prevedibili rispetto all’assunzione di un dipendente a tempo indeterminato; possibilità di testare un avvocato prima di un’eventuale assunzione diretta, maggiore flessibilità nella gestione dei picchi di lavoro e delle esigenze temporanee.

Per gli studi legali: opportunità di consolidare la relazione con i clienti aziendali, esperienza sul campo per i propri avvocati, utile per comprendere meglio le dinamiche aziendali, possibilità di offrire servizi più personalizzati e orientati al business.

Per gli avvocati: formazione diretta in un contesto aziendale; ampliamento delle competenze gestionali e strategiche e maggiore possibilità di carriera e network professionale.

Svantaggi e criticità dell’avvocato in affitto

Nonostante i numerosi benefici, il secondment presenta anche alcune sfide da considerare.

Per le aziende il rischio che l’avvocato distaccato non si integri rapidamente con la cultura aziendale e la dipendenza da personale esterno per questioni strategiche.

Per gli studi legali la possibile perdita di talenti se il cliente decide di assumere l’avvocato e la m minore disponibilità del professionista per le attività dello studio.

Per gli avvocati: la possibile difficoltà nel rientro nello studio legale dopo un’esperienza aziendale e la necessità di adattarsi a due ambienti di lavoro diversi nel corso della carriera.

Il secondment in Italia

In Italia, il secondment è ancora poco diffuso, ma sta iniziando a guadagnare terreno, specialmente nelle grandi aziende con uffici legali strutturati. Il sistema giuridico italiano, più rigido rispetto a quello anglosassone, potrebbe ostacolare una piena implementazione del modello. Tuttavia, con il crescente bisogno di flessibilità nel settore legale, molte aziende stanno esplorando formule alternative simili al secondment, come l’outsourcing legale o l’uso di consulenti esterni a tempo determinato.

Un ostacolo significativo è rappresentato dalla normativa italiana sul lavoro subordinato, che potrebbe rendere complesso il distacco temporaneo di un avvocato senza incorrere in problemi contrattuali. Inoltre, il ruolo dell’Ordine degli Avvocati e le specifiche regole deontologiche potrebbero influenzare l’applicabilità di questa pratica nel nostro paese.

Il secondment rappresenta una soluzione moderna ed efficace per rispondere alle sfide del mondo legale, garantendo flessibilità, formazione e integrazione tra professionisti e aziende. Mentre nei paesi anglosassoni è una realtà consolidata, in Italia la sua diffusione dipenderà dalla capacità di adattare il modello alle normative locali. Se ben strutturato il secondment potrebbe diventare uno strumento prezioso anche per le imprese italiane, offrendo un nuovo modo di gestire le risorse legali con maggiore efficienza e competitività.

 

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