Violenza di genere e violazione del divieto di avvicinamento Violenza di genere: la Cassazione ritiene violato il divieto di avvicinamento anche se è la vittima a recarsi a casa dell'imputato

Violazione del divieto di avvicinamento

La sesta sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4936/2025, ha fornito un’importante interpretazione in materia di violenza di genere e rispetto delle misure cautelari. In particolare, la pronuncia chiarisce che l’indagato, sottoposto al divieto di avvicinamento alla vittima, viola tale disposizione anche se è la stessa vittima a recarsi presso la sua abitazione. Secondo la Suprema Corte, l’uomo avrebbe dovuto lasciare la propria casa o allertare le forze dell’ordine per evitare la violazione della misura cautelare.

La vicenda

Il caso riguarda un uomo sottoposto al divieto di avvicinamento alla sua ex compagna che vedeva annullata dal tribunale di Firenze l’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato di cui all’art. 387-bis c.p. Nonostante la misura cautelare, infatti, la donna si era recata presso l’abitazione dell’indagato. Ma secondo i giudici non si poteva esigere dall’indagato la condotta di allontanamento dalla propria abitazione nè tantomeno era ravvisabile l’obbligo di allertare le forze dell’ordine.

il PM ricorreva innanzi al Palazzaccio sostenendo che sebbene l’uomo non avesse cercato l’incontro con la donna, aveva comunque violato la prescrizione impostagli nel permetterle di intrattenersi nella sua abitazione, omettendo di adottare comportamenti, scarsamente onerosi e quindi esigibili, come quello di richiedere l’intervento delle Forze del’Ordine.

La posizione della Cassazione

La Cassazione, dopo aver compiuto un lungo excursus sul quadro normativo in materia, ha dato ragione al pubblico ministero.

Nel caso specifico, se non era esigibile la condotta di lasciare la propria abitazione, era, nondimeno, esigibile lo ius excludendi, affermano i giudici: l’uomo ha consentito alla ex di entrare nella sua abitazione ospitandola per l’intera giornata o addirittura verosimilmente per alcuni giorni. Per cui, il ricorrente, “ha – scientemente e volutamente – stabilito un contatto diretto e ravvicinato con al giovane donna, cooperando nella violazione ab initio effettivamente riferibile alla persona offesa e approfittando della situazione venutasi a creare”.
In un contesto caratterizzato da una relazione personale nettamente
“squilibrata”, anche per lo stato di conclamata vulnerabilità della donna, scrivono da piazza Cavour, “la preoccupazione principale deve essere quella di garantire la incolumità anche contro la volontà della stessa persona offesa: la volontà della vittima non può, dunque, avere efficacia scriminante e/o esimente nè portata liberatoria dagli obblighi, «…occorrendo sempre effettuare una corretta valutazione e gestione dei rischi di letalità, di gravità della situazione, di reiterazione dei comportamenti violenti in un’ottica di prioritaria sicurezza della vittima » (cfr. Sez. 6, n.46797 del 18/10/2023)”. Per cui, essendo grave il quadro indiziario sotto il profilo della dolosa violazione del contenuto precettivo della misura cautelare, la S.C. annulla l’ordinanza passando la parola al giudice del rinvio.

Allegati

mandato d'arresto europeo

Mandato d’arresto europeo (MAE) Cos’è il mandato d’arresto europeo, quando si usa, qual è la procedura e quali sono i possibili motivi di rifiuto del MAE 

Cos’è il mandato d’arresto europeo

Il mandato darresto europeo (MAE) è uno strumento giuridico creato per facilitare la cooperazione tra gli Stati membri dell’Unione Europea in materia penale. Introdotto con la decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio UE, esso mira a garantire un meccanismo rapido e semplificato per la consegna di persone accusate o condannate di reati. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta, come funziona e in quali casi è possibile rifiutare l’esecuzione del MAE.

Quando può essere utilizzato il MAE

Il mandato d’arresto europeo è un provvedimento giudiziario emesso da uno Stato membro dell’Unione Europea per richiedere l’arresto e la consegna di una persona che si trovi in un altro Stato membro. Può essere utilizzato sia per procedere nei confronti di un indagato in fase di accertamento del reato sia per eseguire una sentenza di condanna definitiva.

Il MAE ha sostituito i tradizionali strumenti di estradizione all’interno dell’Unione, eliminando ostacoli burocratici e abbreviando i tempi necessari per la consegna del soggetto ricercato. Il principio fondamentale su cui si basa è quello del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie tra gli Stati membri, che garantisce una maggiore efficienza nella lotta contro il crimine transfrontaliero.

Qual è la procedura per il mandato d’arresto europeo?

La procedura del mandato d’arresto europeo è articolata in diverse fasi, tutte disciplinate da norme comuni che si applicano in ogni Stato membro. Ecco i principali passaggi:

  1. Emissione del MAE: il mandato è emesso dall’autorità giudiziaria competente dello Stato richiedente, che lo trasmette tramite il Sistema Informativo Schengen (SIS) o altri canali come l’Interpol o la Rete Giudiziaria Europea.
  2. Arresto e notifica: una volta individuata la persona ricercata, le autorità dello Stato di esecuzione procedono all’arresto e notificano il MAE all’
  3. Convalida dellarresto e audizione: la persona arrestata viene presentata a un giudice nello Stato di esecuzione, il quale verifica i requisiti formali del MAE e garantisce che i diritti fondamentali della persona siano rispettati.
  4. Decisione sullesecuzione: il giudice dello Stato di esecuzione decide se accogliere o rifiutare il mandato d’arresto, considerando le condizioni previste dalla normativa UE e dal diritto nazionale.
  5. Consegna: se il MAE viene accettato, la persona è consegnata alle autorità dello Stato richiedente entro un termine massimo di 60 giorni dall’ In caso di ricorso, il termine può estendersi a 90 giorni.

Quando si può rifiutare il mandato d’arresto europeo

Nonostante la natura vincolante del MAE, ci sono situazioni in cui lo Stato di esecuzione può o deve rifiutare l’esecuzione del mandato. I principali motivi di rifiuto possono essere quindi obbligatori e facoltativi.

Motivi obbligatori

  • La persona è già stata giudicata in via definitiva per lo stesso reato in uno Stato membro (principio del ne bis in idem).
  • Il reato oggetto del MAE non è punibile nello Stato di esecuzione per amnistia.
  • Il soggetto è minorenne e, secondo la legislazione dello Stato di esecuzione, non può essere considerato penalmente responsabile.

Motivi facoltativi

  • Nel paese di esecuzione il fatto che è alla base del mandato di arresto non è reato
  • Azione penale in corso nel paese di esecuzione
  • Azione penale o pena prescritte.
  • Sentenza definitiva di uno Stato terzo.

Il MAE può essere rifiutato anche se esistono fondati motivi per ritenere che la persona rischi trattamenti inumani o degradanti nello Stato richiedente, come previsto dall’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE.

MAE: il manuale dell’Unione Europea

La Commissione europea ha reso disponibile un Manuale sull’emissione e l’esecuzione del mandato d’arresto europeo, concepito per agevolare e rendere più efficienti le attività quotidiane delle autorità giudiziarie coinvolte. Questo strumento fornisce indicazioni pratiche e dettagliate sulle varie fasi procedurali legate all’emissione e all’esecuzione del MAE. Inoltre, il manuale include un’ampia analisi della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, offrendo chiarimenti su specifiche disposizioni contenute nella decisione quadro relativa al MAE.

 

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spoils system

Spoils System: la guida Spoils System: che cos’è, normativa di riferimento dell'istituto, cosa dice la giurisprudenza e aspetti critici

Cos’è lo Spoils System?

Lo Spoils System, letteralmente “sistema delle spoglie”, è un meccanismo amministrativo-politico che prevede la sostituzione di funzionari pubblici o dirigenti con soggetti scelti direttamente dal governo in carica. Originariamente nato negli Stati Uniti, lo Spoils System si basa sul principio secondo cui, con il cambio di governo, anche gli incarichi apicali nell’amministrazione pubblica possono essere riassegnati per allineare la gestione alle politiche del nuovo esecutivo. Questo sistema è spesso al centro di dibattiti sul bilanciamento tra autonomia della pubblica amministrazione e influenza politica.

Normativa sullo Spoils System in Italia

In Italia, lo Spoils System ha trovato applicazione con specifiche disposizioni legislative, pur rimanendo limitato rispetto al modello statunitense.

  • Legge n. 145/2002: ha introdotto nel nostro ordinamento il principio secondo cui alcuni incarichi dirigenziali nella Pubblica Amministrazione possono cessare anticipatamente in caso di cambio di governo. L’obiettivo dichiarato della legge è quello di garantire maggiore coerenza tra le scelte politiche del nuovo esecutivo e la direzione amministrativa.
  • lgs. n. 165/2001: disciplina il rapporto di lavoro dei dirigenti pubblici, prevedendo che gli incarichi apicali abbiano una durata definita e possano essere revocati in determinate circostanze, tra cui il cambio di governo.
  • lgs. n. 150/2009 (Riforma Brunetta): ha ulteriormente regolamentato la dirigenza pubblica, limitando l’applicazione dello Spoils System a incarichi dirigenziali di carattere fiduciario.

Giurisprudenza delle corti superiori

La giurisprudenza italiana si è più volte pronunciata sullo Spoils System, definendo i limiti e le condizioni di applicazione di questo sistema.

  • La Corte costituzionale ha stabilito che lo Spoils System non può essere applicato indiscriminatamente, ma solo in relazione a incarichi dirigenziali strettamente collegati alla funzione politica. Sentenze come la 103/2007 hanno ribadito che la revoca degli incarichi deve rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione sanciti dall’art. 97 della Costituzione.
  • Il Consiglio di Stato nel parere n. 1979/2022 ha chiarito che la cessazione degli incarichi dirigenziali dopo 90 giorni dal voto di fiducia non impedisce al nuovo Governo di revocare l’incarico prima di tale termine, che rappresenta solo un limite massimo. Lo spoils system, applicabile a poche figure apicali per garantire coesione tra politica e amministrazione, non vincola il nuovo esecutivo alle scelte del precedente. L’efficienza dell’azione di governo non impone un’attesa obbligata fino ai 90 giorni, né l’ 19, comma 8, del d.lgs. 165/2001 conferisce un diritto alla permanenza per tale periodo.
  • La Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 15971/2024 ha invece sancito che“Ai fini dellapplicazione della normativa sul c.d. spoils system, la natura apicale dellincarico conferito con contratto a un dirigente va valutata tenendo conto, in linea di principio, della qualificazione formale di tale incarico contenuta nel contratto medesimo, senza che rilevi di per sé il semplice richiamo dell 16, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001, il quale individua le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali statali, pur se in astratto incompatibile con la menzionata qualificazione. Per superare il dato formale, dal quale, comunque, occorre partire, è necessario verificare non tanto i poteri attribuiti al detto dirigente in concreto, ma se egli sia stato posto a capo di una struttura che, da un punto di vista organizzativo, abbia le stesse caratteristiche di un ufficio apicale, in modo da distinguersi e aggiungersi, per la sua totale autonomia, a quelli già esistenti”. 

Critiche e implicazioni dello Spoils System

Lo Spoils System è oggetto di critiche per il rischio di politicizzazione della Pubblica Amministrazione e di perdita di competenze tecniche nei ruoli apicali. Tuttavia, i sostenitori sottolineano che esso consente un migliore allineamento tra amministrazione e obiettivi politici del governo in carica.

 

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giurista risponde

Contratto pubblico e affidamento: la motivazione della decisione di non aggiudicare La decisione di non aggiudicare un appalto deve essere motivata anche nella fase antecedente all’aggiudicazione?

Quesito con risposta a cura di Claudia Buonsante

 

Si, la decisione di non aggiudicare un appalto deve essere motivata anche prima dell’aggiudicazione, sussistendo un affidamento dell’operatore economico (T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 7 novembre 2024, n. 3683).

Preliminarmente, in base all’art. 90 del D.Lgs. 36/2023, la decisione di non aggiudicare un appalto deve essere necessariamente comunicata e la medesima decisione deve essere, senza alcuna attenuazione, espressamente motivata anche nella fase antecedente alla aggiudicazione.

Inoltre, alla luce dell’art. 5 del codice dei contratti pubblici, per il principio di buona fede, anche prima dell’aggiudicazione sussiste un affidamento dell’operatore economico sul legittimo esercizio del potere e sulla conformità del comportamento amministrativo al detto principio.

Pertanto, la caducazione della procedura, per altro a fronte di una posizione comunque differenziata relativa al partecipante alla selezione, la cui offerta, seppur in via provvisoria, è stata ritenuta migliore, deve trovare una solida motivazione.

Il principio della reciproca fiducia non può non confluire nel principio di trasparenza ed efficienza. Il comportamento delle stazioni appaltanti va relazionato all’assoluta rappresentazione, in qualunque fase, delle motivazioni che ne determinano l’operato e ciò ancor più laddove viene messa nel nulla una procedura avviata dalla medesima amministrazione, senza che la stessa, per altro, venga definitivamente caducata, ma eventualmente riproposta emendata da asseriti errori procedurali, che devono essere tali da dover necessariamente determinare l’impossibilità di concludere l’originario procedimento.

 

(*Contributo in tema di “Contratto pubblico e affidamento: la motivazione della decisione di non aggiudicare”, a cura di Claudia Buonsante, estratto da Obiettivo Magistrato n. 80 / Dicembre 2024 – La guida per affrontare il concorso – Dike Giuridica)

sequestro del coniuge

Sequestro del coniuge: ok alla procedibilità d’ufficio Per la Consulta non è in contrasto con la Costituzione la procedibilità d'ufficio del sequestro di persona in danno del coniuge

Sequestro del coniuge e procedibilità del reato

Sequestro del coniuge: non è manifestamente irragionevole, né viola le indicazioni della legge delega, la scelta della “riforma Cartabia” di mantenere la procedibilità d’ufficio del sequestro di persona, quando sia commesso in danno del proprio coniuge. E’ quanto ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 9/2025, ritenendo non fondata la questione sollevata dal Gup del Tribunale di Grosseto.

La qlc

Il giudice doveva decidere della responsabilità di un uomo che aveva aggredito la propria moglie, dalla quale si era separato di fatto da qualche mese, e il nuovo compagno di lei. Per la ricostruzione del pm, l’imputato avrebbe puntato una pistola contro di loro, costringendoli a entrare nella casa del nuovo compagno. Qui avrebbe chiuso la porta alle proprie spalle, minacciando entrambi di morte e colpendoli alla testa con il proprio casco. La donna e il compagno avevano rimesso la querela presentata contro l’imputato, che nel frattempo aveva risarcito loro i danni.

Tuttavia, la remissione della querela non aveva prodotto effetto, tra l’altro, rispetto al reato di sequestro di persona commesso in danno della moglie dell’imputato. Mentre, infatti, il decreto legislativo n. 150 del 2022 (riforma Cartabia) ha reso in via generale il sequestro di persona procedibile a querela di parte, la procedibilità d’ufficio è stata mantenuta in una serie di ipotesi aggravate, tra cui quella di specie.

Il GUP di Grosseto aveva, quindi, chiesto che tale disciplina fosse dichiarata incostituzionale. Secondo il giudice, le ragioni che hanno indotto il legislatore del 2022 a subordinare la punibilità del sequestro di persona alla querela della persona offesa varrebbero a maggior ragione nell’ipotesi in cui autore e vittima siano uniti in matrimonio. E ciò anche a garanzia del valore dell’unità familiare, riconosciuto come tale dall’articolo 29 Cost.

La decisione della Consulta

La Corte non ha condiviso questa prospettazione. La Consulta ha sottolineato che il legislatore ha mantenuto il regime di procedibilità d’ufficio di alcune ipotesi aggravate di sequestro di persona in cui vi siano particolari esigenze di tutela della vittima nelle relazioni familiari. Nell’ambito di queste relazioni esiste un concreto rischio che i soggetti più vulnerabili siano esposti a pressioni indebite, affinché non presentino querela o la rimettano.

Proprio per tale ragione, ha affermato la Corte, “la Convenzione di Istanbul contro la violenza sulle donne e la violenza domestica, ratificata dall’Italia nel 2013, vieta agli Stati che ne sono parte di subordinare alla querela della parte i procedimenti penali per i reati di violenza fisica contro questa tipologia di persone offese”. E stabilisce “che il processo penale debba continuare anche quando la vittima ritiri la propria denuncia”.

“L’interesse alla conservazione dell’unità del nucleo familiare – ha concluso il giudice delle leggi – non può prevalere rispetto alla necessità di tutelare i diritti fondamentali delle singole persone che ne fanno parte”.

gratuito patrocinio

Gratuito patrocinio: l’Ocf denuncia il blocco dei pagamenti L'Organismo Congressuale Forense denuncia il blocco dei pagamenti ai difensori che hanno garantito assistenza legale ai cittadini beneficiari del gratuito patrocinio

Gratuito patrocinio: la denuncia dell’Ocf

Gratuito patrocinio: “Da mesi gli avvocati attendono di essere pagati per il lavoro svolto, mentre il Ministero della Giustizia resta immobile. I fondi destinati a questi compensi sono esauriti da ottobre, e in molti Fori la crisi era già evidente da tempo. Avvocati che hanno emesso fattura in autunno confidando in un pagamento dovuto per legge sono ancora in attesa, senza alcuna certezza su quando e se riceveranno il compenso”. E’ quanto denuncia l’Organismo Congressuale Forense, in merito allo stallo nei pagamenti ai difensori che hanno garantito assistenza legale ai cittadini beneficiari del patrocinio a spese dello Stato.

Qui il documento predisposto dall’Ocf

La denuncia

“Questa situazione non è solo il risultato di uno stanziamento insufficiente, ma l’ennesima dimostrazione di una gestione politica e amministrativa non responsabile. Il Ministero della Giustizia continua a ignorare un problema strutturale, mescolando i fondi destinati al patrocinio gratuito all’interno della voce di bilancio 1360, insieme a spese completamente diverse e non rinunciabili, come trasferte di funzionari, indennità per periti e testimoni, costi di estradizione e notifiche di atti esenti. Un vero e proprio caos contabile che impedisce di garantire il diritto alla difesa per chi non ha mezzi economici, violando l’articolo 24 della Costituzione” prosegue la nota.

Le richieste

“In questo modo – scrive ancora l’Ocf – si mette in ginocchio la giustizia per i più deboli. Sempre più avvocati, esasperati da questa situazione, si stanno cancellando dagli elenchi dei difensori per i non abbienti e perfino dalle liste dei difensori d’ufficio. Questo vuoto rischia di privare le persone più vulnerabili della tutela legale a cui hanno diritto, con conseguenze gravissime per l’intero sistema giudiziario”.

Da qui la richiesta di un intervento celere: “il pagamento immediato degli arretrati, la separazione dei fondi destinati al patrocinio da altre voci di bilancio e un’adeguata previsione di risorse nel bilancio del Ministero della Giustizia”.

difensore civico

Difensore civico: chi è e cosa fa Difensore civico: una breve guida all’organo indipendente che tutela i cittadini fungendo da intermediario con la Pubblica Amministrazione

Chi è il difensore civico?

Il difensore civico è un organo indipendente che opera a tutela dei cittadini nei confronti della Pubblica Amministrazione, garantendo trasparenza, legalità ed efficienza nell’azione amministrativa. Questa figura, presente a livello comunale, provinciale e regionale, funge da intermediario tra i cittadini e l’amministrazione, raccogliendo segnalazioni, reclami o suggerimenti e promuovendo soluzioni a favore del buon andamento della pubblica amministrazione.

Qual è la normativa di riferimento?

L’importante figura trova il suo fondamento nella Costituzione italiana e nella legislazione ordinaria.

Articolo 97 della Costituzione: prevede il principio di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione, valori che il difensore è chiamato a garantire.

Legge n. 142/1990: ha introdotto per la prima volta il difensore civico come organo previsto dagli statuti comunali e provinciali.

Decreto legislativo n. 267/2000 (TUEL): conferma la possibilità per gli enti locali di istituire questa figura nei propri statuti, delineandone le competenze e le modalità operative.

Leggi regionali: ogni Regione può disciplinare l’istituzione e il funzionamento del difensore a livello territoriale, definendo compiti specifici e ambiti di intervento.

Quali sono le funzioni del difensore civico?

Il difensore civico ha il compito principale di vigilare sull’attività amministrativa, verificando che essa sia conforme ai principi di legalità ed equità. I suoi compiti principali sono:

  • raccogliere segnalazioni da parte dei cittadini su presunti abusi o disfunzioni amministrative;
  • proporre soluzioni o mediazioni per risolvere controversie tra i cittadini e la Pubblica Amministrazione;
  • promuovere trasparenza e accesso agli atti amministrativi, garantendo il diritto di informazione e partecipazione;
  • segnalare criticità sistemiche nell’amministrazione ai responsabili degli enti pubblici.

Giurisprudenza sul difensore civico

La giurisprudenza ha contribuito a chiarire sia suoi i limiti che le su prerogative.

  • Consiglio di Stato: ha ribadito che il difensore civico non ha poteri decisionali vincolanti, ma può esercitare un’importante funzione di moral suasion nei confronti della Pubblica Amministrazione, favorendo la risoluzione delle controversie.
  • Corte costituzionale: in diverse sentenze ha sottolineato l’importanza di questo organo come strumento di tutela dei diritti dei cittadini, integrando il sistema di garanzie previsto dall’articolo 97 della Costituzione.
  • Tar: ha riconosciuto il ruolo del difensore nell’accesso agli atti amministrativi, chiarendo che le sue segnalazioni possono spingere l’amministrazione a rivedere le proprie decisioni per rispettare i principi di trasparenza e legalità.

Criticità e prospettive del difensore civico

Nonostante la sua rilevanza, la figura del difensore civico non è presente in tutti gli enti locali, con una distribuzione territoriale disomogenea. Le risorse limitate e la mancanza di obbligatorietà nella sua istituzione rappresentano sfide significative. Il suo ruolo tuttavia è sempre più riconosciuto come fondamentale per garantire un’amministrazione pubblica più accessibile e responsabile.

 

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reati societari

Reati societari: sproporzionato l’obbligo di confisca dei beni Per la Consulta, l'obbligo di confiscare i beni usati per commettere i reati societari può condurre a risultati sanzionatori manifestamente sproporzionati

Reati societari e confisca beni

Nei reati societari, l’obbligo di disporre la confisca di tutti beni utilizzati per commetterli, anche nella forma della confisca di beni di valore equivalente, può condurre a risultati sanzionatori manifestamente sproporzionati, ed è pertanto incompatibile con la Costituzione.

Questo quanto stabilito dalla Corte costituzionale nella sentenza numero 7/2025, con la quale ha dichiarato parzialmente incostituzionale l’articolo 2641, primo e secondo comma, del codice civile, che prevedeva questo obbligo.

La qlc

La questione è stata sottoposta alla Consulta dalla Corte di cassazione nell’ambito del processo relativo alla crisi della Banca popolare di Vicenza.

In primo grado, il Tribunale di Vicenza aveva disposto, a carico di quattro imputati, la confisca dell’importo di 963 milioni di euro, ritenuto corrispondente alle somme di denaro utilizzate per la commissione dei reati di aggiotaggio e di ostacolo alla vigilanza della Banca d’Italia e della Banca Centrale Europea, dei quali gli imputati erano stati ritenuti responsabili.

Il Tribunale aveva calcolato l’importo da confiscare sommando tutti i finanziamenti concessi a terzi dalla Banca popolare affinché acquistassero azioni della stessa Banca, senza poi dichiarare tali finanziamenti secondo le modalità previste dalla legge.

In secondo grado, la Corte d’appello di Venezia aveva confermato in parte la responsabilità penale degli imputati, ma aveva revocato la confisca, giudicandola in contrasto con il principio di proporzionalità delle pene sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

La Cassazione

Il Procuratore generale aveva quindi proposto ricorso alla Corte di cassazione, sostenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente disapplicato l’articolo 2641 del codice civile, che impone al giudice di confiscare i beni utilizzati per commettere, tra gli altri, i reati di aggiotaggio e di ostacolo alle funzioni di vigilanza, o comunque beni o somme di valore equivalente.

La Corte di cassazione, condividendo i dubbi della Corte d’appello circa la possibile sproporzione di una confisca di quasi un miliardo di euro a carico di quattro persone fisiche, ha sollevato questione di legittimità costituzionale sull’articolo 2641 del codice civile, ritenendo necessario l’intervento della Corte costituzionale per statuire definitivamente sulla compatibilità o incompatibilità della norma con i principi costituzionali e, al tempo stesso, con i diritti stabiliti della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione.

La decisione

La Corte costituzionale ha, anzitutto, osservato che la confisca dei beni utilizzati per commettere il reato ha natura di vera e propria pena di carattere patrimoniale, che – in quanto tale – deve rispettare il principio di proporzionalità. “Questo principio vieta, in particolare, che le pene patrimoniali risultino sproporzionate rispetto alle condizioni economiche dell’interessato, e in ogni caso alla sua capacità di far fronte al pagamento richiesto. Una legge che, come l’articolo 2641 del codice civile, impone in ogni caso di confiscare agli autori del reato l’intero importo corrispondente ai beni utilizzati per commettere un reato, anche quando i beni appartenevano ad una società, è strutturalmente suscettibile di produrre risultati sanzionatori sproporzionati, perché non consente al giudice di adeguare l’importo alle reali capacità economiche e patrimoniali delle singole persone fisiche colpite dalla confisca. La norma è stata così dichiarata parzialmente incostituzionale” ha affermato la Consulta.

Spetterà al legislatore, hanno proseguito i giudici, “valutare se introdurre una nuova disciplina della confisca dei beni strumentali e delle somme di valore equivalente, nei limiti consentiti dal principio di proporzionalità, così come previsto in altri sistemi giuridici e nella stessa legislazione dell’Unione europea. Resta invece in vigore l’obbligo di confiscare integralmente i profitti ricavati dal reato, in forma diretta e per equivalente, a carico di qualunque persona – fisica o giuridica – che risulti effettivamente avere conseguito le utilità derivanti dal reato”.

Resta ferma, inoltre, “la facoltà per il giudice di confiscare i beni utilizzati per commettere il reato prevista in via generale dell’articolo 240 del codice penale, nel rispetto del principio di proporzionalità”.

decreto caivano

Decreto Caivano: esclusione messa alla prova minorile irretroattiva La Corte Costituzionale dichiara che l'esclusione della messa alla prova minorile introdotta dal decreto Caivano non è applicabile retroattivamente

Decreto Caivano e messa alla prova minorile

Decreto Caivano ed esclusione della messa alla prova minorile: la Corte costituzionale, con la sentenza numero 8/2025, si è pronunciata sulle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Bari, aventi ad oggetto la nuova disciplina della sospensione del processo per messa alla prova del minore, introdotta in sede di conversione del decreto-legge numero 123 del 2023.

La qlc

Il giudice rimettente, in particolare, lamentava il contrasto con l’articolo 31, secondo comma, della Costituzione, del comma 5-bis, inserito nell’articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica numero 448 del 1988, che ha precluso la messa alla prova, nel processo minorile, per gli imputati di alcuni delitti, tra i quali la violenza sessuale e la violenza sessuale di gruppo aggravate.

Al giudice a quo era indirizzata la richiesta di ammissione alla prova avanzata da due minorenni, chiamati a rispondere di reati sessuali commessi prima dell’entrata in vigore della nuova norma, quando non erano previste preclusioni fondate sul titolo di reato.

La previsione ostativa, a suo avviso, era di immediata applicazione, secondo il principio tempus regit actum, perché connotata da una natura prevalentemente processuale.

La decisione

La Consulta ha ritenuto, tuttavia, non condivisibile l’interpretazione del giudice a quo, perché all’istituto della messa alla prova, che costituisce un tratto qualificante del processo penale minorile, deve essere riconosciuta una dimensione sostanziale, che ne attrae la disciplina nell’alveo dell’articolo 25, secondo comma, della Costituzione e dell’articolo 7 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), riconducendola al principio di irretroattività della norma penale sfavorevole.

“L’articolo 28, comma 5-bis, del d.P.R. numero 448 del 1988 impedisce, infatti, per i reati ivi considerati, che l’imputato minorenne possa essere sottratto al circuito penale, senza che abbiano rilievo le circostanze concrete della sua condotta e le effettive possibilità del suo reinserimento sociale. Tale previsione – ha concluso la Corte – incide quindi direttamente sulla disciplina sostanziale, introducendovi un contenuto deteriore rispetto alla previgente, e pertanto, nel rispetto degli articoli 25, secondo comma, della Costituzione e 7 della CEDU, non può essere applicata ai fatti commessi anteriormente al 15 novembre 2023, data di entrata in vigore della nuova norma”.

la risoluzione del contratto

La risoluzione del contratto La risoluzione del contratto, legale o giudiziale, è un istituto che mette fine agli effetti di un accordo per cause diverse

Risoluzione contrattuale nel codice civile

La risoluzione del contratto è un istituto giuridico che consente di porre fine agli effetti di un contratto valido a seguito dell’inadempimento, dell’impossibilità sopravvenuta, della eccessiva onerosità o di cause previste dalla legge. Questo strumento è disciplinato dagli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile e rappresenta una tutela per la parte che subisce un pregiudizio contrattuale.

Cos’è la risoluzione del contratto

La risoluzione è un rimedio a disposizione della parte non inadempiente per ottenere la cessazione del vincolo contrattuale e, in molti casi, il risarcimento del danno.

La risoluzione può essere:

  • legale: opera automaticamente in base alla legge, senza necessità di intervento giudiziale e in casi specifici, come la diffida ad adempiere o la clausola risolutiva espressa. Non è necessario quindi l’intervento del giudice, salvo contestazioni.
  • giudiziale: richiede una pronuncia del giudice per accertare e dichiarare la risoluzione quando l’inadempimento non è chiaramente riconoscibile o le parti non hanno previsto un meccanismo automatico.

Cause di risoluzione del contratto

Il Codice Civile individua le principali cause di risoluzione in alcuni articoli.

  • Inadempimento (art. 1453 c.c.): si verifica quando una delle parti non esegue la prestazione dovuta. In questo caso, la parte non inadempiente può chiedere la risoluzione o l’esecuzione, oltre al risarcimento del danno.
  • Impossibilità sopravvenuta (art. 1463 c.c.): il contratto si risolve se la prestazione diventa impossibile per cause non imputabili alla parte obbligata.
  • Eccessiva onerosità sopravvenuta (art. 1467 c.c.): si applica ai contratti a esecuzione continuata o periodica quando eventi straordinari e imprevedibili rendono eccessivamente onerosa una delle prestazioni.
  • Clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.): le parti possono concordare che il contratto si risolva automaticamente al verificarsi di specifiche inadempienze.
  • Diffida ad adempiere (art. 1454 c.c.): la parte non inadempiente può intimare alla controparte di adempiere entro un termine, decorso il quale il contratto si intende risolto.

Effetti della risoluzione

La risoluzione contrattuale produce alcuni importanti e effetti.

Scioglimento del vincolo contrattuale: le parti non sono più obbligate a eseguire le prestazioni future.

Restituzioni: le prestazioni già eseguite devono essere restituite, salvo il diritto al risarcimento del danno.

Risarcimento del danno: la parte non inadempiente può richiedere un risarcimento per il pregiudizio subito.

Giurisprudenza sulla risoluzione del contratto

La giurisprudenza ha chiarito vari aspetti della risoluzione del contratto.

Cassazione n. 19579/2021: Per valutare la gravità dell’inadempimento contrattuale (art. 1455 c.c.), vanno distinte le violazioni delle obbligazioni essenziali, rilevanti ai fini della gravità, da quelle accessorie, che da sole non bastano.

Cassazione n. 18292/2022: Dopo la risoluzione del contratto per diffida ad adempiere, il recesso è precluso. La parte non inadempiente, se chiede solo la caparra o il doppio, deve abbinarvi una domanda di accertamento della risoluzione.

Cassazione n. 2047/2018: Nei contratti sinallagmatici, chi subisce l’eccessiva onerosità sopravvenuta può solo chiedere la risoluzione (art. 1467 c.c.), se non ha già eseguito la prestazione, ma non la modifica del contratto, che spetta solo alla parte convenuta in giudizio.

Cassazione n. 22725/2021: Per la clausola risolutiva espressa, le parti devono prevedere la risoluzione automatica per inadempimento di obbligazioni specifiche indicate nel contratto o in documenti espressamente richiamati.

 

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