Civile, Il giurista risponde

Revoca assenso adozione È ammissibile la revoca dell’assenso all’adozione in casi particolari del proprio figlio minore, inizialmente espresso dal genitore biologico in favore del c.d. genitore di intenzione?

giurista risponde

Quesito con risposta a cura di Alessia Bolognese e Caterina D’Alessandro

 

Il genitore biologico può revocare l’assenso all’adozione del figlio minore in favore del partner con cui ha condiviso il progetto procreativo; la legittimità di tale revoca deve essere peraltro valutata dal giudice esclusivamente sotto il profilo della conformità all’interesse del minore, secondo il modello del dissenso al riconoscimento. – Cass. I, 29 agosto 2023, n. 25436.

Nel caso di specie, la Suprema Corte è stata chiamata a valutare la possibilità da parte del genitore biologico di revocare il consenso all’adozione in casi particolari da parte del genitore d’intenzione del minore nato a seguito di p.m.a.

Nel primo e secondo grado era stato respinto il ricorso proposto dalla genitrice d’intenzione contro la revoca del consenso all’adozione in casi particolari espressa da parte della genitrice biologica. In particolare, i giudici di merito avevano ritenuto che l’assenso all’adozione dovesse perdurare sino alla data della sentenza e che lo stesso, anche ove già espresso, fosse revocabile. Nel caso di specie, si era accertato che la genitrice naturale del minore aveva revocato il suo assenso all’adozione a seguito della cessazione della convivenza con la ricorrente e che la conflittualità tra le parti era molto elevata.

Veniva quindi proposto ricorso per Cassazione, contestando la violazione dell’art. 44, comma 1, lett. d) e art. 46 della L. 184/1983. In particolare, si affermava che nel consentire la revoca del consenso non si sarebbe tenuto in considerazione il superiore interesse del minore a fondamento del quale è prevista l’adozione in casi particolari.

La Suprema Corte nella decisione de qua, accogliendo il ricorso, ha fatto proprio quanto stabilito da Cass., Sez. Un., 30 dicembre 2022, n. 38162, secondo cui, in tema di adozione in casi particolari, l’effetto ostativo del dissenso del genitore biologico all’adozione da parte del genitore sociale deve essere valutato esclusivamente sotto il profilo della conformità all’interesse del minore, sicché il genitore biologico può validamente negare l’assenso all’adozione del partner solo nell’ipotesi in cui quest’ultimo non abbia intrattenuto alcun rapporto di affetto e di cura nei confronti del nato, oppure, pur avendo partecipato al progetto di procreazione, abbia poi abbandonato partner e minore. È possibile invece superare la rilevanza ostativa del dissenso ove si rischi di sacrificare uno dei rapporti sorti all’interno della famiglia nella quale il bambino è cresciuto, privandolo di un apporto che potrebbe essere fondamentale per la sua crescita e il suo sviluppo.

Nel caso di specie i giudici di merito hanno deciso in ragione del mero riscontro dell’avvenuta revoca dell’assenso da parte del genitore biologico, evidenziando le peculiarità del caso, ma omettendo di prendere in esame il superiore interesse del minore. Per tale motivo, la Cassazione ha accolto il ricorso e cassato la sentenza rinviando la causa alla Corte d’Appello, la quale dovrà attenersi al principio evidenziato in massima, svolgendo una nuova valutazione della controversia, sotto il profilo della conformità all’interesse del minore.

 

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI
Conformi:    Cass., Sez. Un., 30 dicembre 2022, n. 38162
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