giurista risponde

Nesso di causalità e interruzione da concause successive Il nesso di causalità che collega le condotte omissive o commissive dell’imputato all’evento lesivo prodotto, può essere interrotto da concause successive idonee a determinare l’evento?

Quesito con risposta a cura di Beatrice Parente ed Elisa Visintin

 

Con riferimento al nesso di causalità, fermo il principio della c.d. equivalenza delle cause o della conditio sine qua non, le cause sopravvenute intanto possono giudicarsi atte ad interrompere il nesso di causalità con la precedente azione o omissione dell’imputato, in quanto diano luogo ad una sequenza causale completamente autonoma da quella determinata dall’agente, ovvero ad una linea di sviluppo dell’azione precedente del tutto autonoma ed imprevedibile, ovvero ancora nel caso in cui si prospetti un processo causale non totalmente avulso da quello antecedente, ma caratterizzato da un percorso totalmente atipico, di carattere assolutamente autonomo ed eccezionale ovverosia integrato da un evento che non si verifica se non in fattispecie del tutto imprevedibili, tali non essendo ad esempio, l’eventuale errore medico. – Cass., sez. IV, 14 marzo 2024, n. 10656.

L’art. 41 c.p. afferma a tal proposito, il principio dell’equivalenza delle cause, stabilendo da un lato la responsabilità del soggetto agente seppure in presenza di cause indipendenti dall’azione od omissione del colpevole, qualora sia provato che l’evento lesivo si sarebbe comunque verificato a prescindere da esse. Dall’altro la non responsabilità del soggetto agente innanzi a cause sopravvenute del tutto eccezionali, atipiche ed anomale rispetto al decorso dei fatti, in base ad un giudizio prognostico e controfattuale.

Nel caso di specie la Suprema Corte è stata chiamata a valutare la sussistenza del nesso di causalità tra le condotte omissive dell’agente e l’evento morte del soggetto leso, tenuto conto delle cause determinanti la morte. In primo e secondo grado era stata riconosciuta la responsabilità dell’imputato, in considerazione di una ricostruzione dei fatti che vedeva l’imputato aver posto in essere una condotta omissiva causativa dell’incidente mortale, senza la quale la preesistente condizione medica dell’infortunato non sarebbe degenerata a tal punto da causarne il decesso. Per tutto il giudizio di merito infatti, la dinamica dell’infortunio non è mai stata oggetto di contestazione, ad esserlo invece è stato il nesso di causalità che ricollega l’evento morte alle condotte dell’agente, non potendosi escludere – a dire del ricorrente – che il decesso fosse sopraggiunto per causa anomala ed indipendente rispetto alle lesioni di cui all’infortunio.

Viene proposto quindi ricorso per Cassazione, contestando violazione di legge penale e vizio di motivazione quanto al ritenuto nesso causale tra la condotta dell’imputato e il decesso della vittima. Il prevalente e consolidato orientamento interpretativo del disposto dell’art. 41, comma 2 c.p., più volte riaffermato dalla giurisprudenza di legittimità e sopra riportato è stato ripreso nella decisione de qua della Corte che, ritenendo il motivo infondato ha rigettato il ricorso.

Contributo in tema di “Nesso di causalità, condotte omissive e commissive e interruzzione da concause successive”, a cura di Beatrice Parente ed Elisa Visintin, estratto da Obiettivo Magistrato n. 74 / Maggio 2024 – La guida per affrontare il concorso – Dike Giuridica

domicilio fiscale

Domicilio fiscale: nuova definizione dal 1° gennaio 2024 La Cassazione chiarisce che la novella apportata dal Dlgs n. 209/2023 sulla determinazione della residenza e del domicilio non è retroattiva

Domicilio fiscale

In materia di soggetti passivi dell’imposta, ai fini dell’accertamento della residenza delle persone fisiche nel territorio dello Stato, la determinazione della residenza e del domicilio secondo i criteri di cui all’art. 2 comma 2 del Dpr n. 917/1986 (TUIR), come novellato dall’art. 1 del Dlgs n. 209/2023, si applica alle fattispecie concrete verificatesi a partire dal 1° gennaio 2024. E’ quanto ha chiarito la sezione tributaria della Cassazione, con sentenza n. 19843/2024, decidendo una vertenza tra un contribuente residente nel principato di Monaco e l’Agenzia delle Entrate.

Il nuovo comma 2 dell’art. 2 TUIR

Il nuovo comma 2 dell’art. 2 d.P.R. n. 917 del 1986, statuisce ora che « Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno la residenza ai sensi del codice civile o il domicilio nel territorio dello Stato ovvero sono ivi presenti. Ai fini dell’applicazione della presente disposizione, per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona. Salvo prova contraria, si
presumono altresì residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente».
Infatti, l’art. 7, comma 1, d.lgs. n. 209 del 2023, stabilisce che le disposizioni di cui all’articolo 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024. Pertanto, non disciplina la fattispecie concreta controversa in esame innanzi alla Cassazione.

Norma non retroattiva

“In assenza di indici relativi alla qualità di norma di interpretazione autentica della relativa disposizione (qualità del resto non compatibile con la specifica disposizione intertemporale dettata dal legislatore) e considerata la natura sostanziale della novella – che incide sulle condizioni fattuali che determinano
la soggettività passiva rispetto all’imposizione e sull’onere della relativa prova – tale ultima norma, proseguono gli Ermellini, deve essere interpretata nel senso che la nuova disciplina si applica pertanto a fattispecie sostanziali che si siano verificate dal 1° gennaio 2024, e non anche a quelle formatesi precedentemente, neanche ove queste ultime siano accertate dall’Ufficio o trattate in giudizio successivamente a tale data”.

La precedente definizione

Tanto vale in particolare, nel caso di specie, per quanto riguarda il concetto di «domicilio», atteso che prima della modifica apportata dall’art. 1 d.lgs. 27 dicembre 2023, n. 209, l’art. 2, comma 2, d.P.R. n. 917 del 1986 mutuava espressamente i concetti di “residenza” e “domicilio” dal codice civile (« […] hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile.»), mentre ora limita tale rinvio alla sola “residenza”, fornendo nel contempo un’autonoma definizione del “domicilio”.
Tanto premesso, chiarisce ancora la Corte, “è orientamento consolidato ( maturato prima della recente novella del comma 2 dell’art. 2 d.P.R. n. 917 del 1986), al quale si intende dare in questa sede ulteriore continuità, quello secondo cui, ai fini dell’individuazione della residenza fiscale o meno in Italia del contribuente, per l’accertamento del domicilio deve farsi riferimento al centro degli affari e degli interessi vitali dello stesso, dando prevalenza al luogo in cui la gestione di detti interessi è esercitata abitualmente in modo riconoscibile dai terzi, non rivestendo ruolo prioritario, invece, le relazioni affettive e familiari, le quali rilevano solo unitamente ad altri criteri attestanti univocamente il luogo col quale il soggetto ha li più stretto collegamento” ( ex plurimis Cass. 07/11/2001; Cass. 15/06/2010, n. 14434).

Ne consegue che il “domicilio deve, non solo, essere il luogo di gestione dei propri interessi, riconoscibile dai terzi, ma anche che tale riconoscibilità deve essere agganciata a indici tali da individuare in Italia prioritariamente gli interessi del contribuente di carattere economico e patrimoniale”. Fermo restando, comunque, conclude la S.C., “che l’accertamento della fissazione in Italia del domicilio debba coprire, ai sensi dello stesso art. 2, comma 2, ‘la maggior parte del periodo di imposta’, essendo evidente l’intento del legislatore di non legare l’accertamento ad eventi occasionali, ma di ancorarlo alla verifica di una sufficiente permanenza temporale del criterio di collegamento”.

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niente smartphone a scuola

Niente smartphone a scuola e torna il diario La circolare del ministro dell'istruzione e del merito fa un passo indietro sul registro elettronico e sull'uso dello smartphone nel primo ciclo di istruzione

Smartphone a scuola, la circolare

Addio smartphone a scuola neanche per fini didattici e passo indietro sul registro elettronico. si ripristina l’uso del diario. E’ quanto chiarisce la circolare del ministro dell’istruzione e del merito dell’11 luglio 2024 recante “Disposizioni in merito all’uso degli smartphone e del registro elettronico nel primo ciclo di istruzione – A.S.2024 -2025“.

Facendo seguito alla nota del dicembre del 2022, volta a regolare l’utilizzo degli smartphone e di analoghi dispositivi elettronici nelle istituzioni scolastiche, per fornire alle scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, Valditara fa marcia indietro fornendo indicazioni finalizzate a introdurre il divieto dell’uso degli smartphone per lo svolgimento delle attività educative e didattiche, in vista dell’avvio dell’anno scolastico 2024/2025.

Utilizzo degli smartphone

“Importanti studi internazionali hanno rilevato la diretta correlazione fra l’uso del cellulare in classe, anche a scopo educativo e didattico, e il livello degli apprendimenti degli alunni” esordisce la circolare e citando il Rapporto Unesco 2023, evidenzia il “legame negativo tra l’uso eccessivo delle TIC e il rendimento degli studenti. In 14 Paesi è stato infatti riscontrato che la semplice vicinanza a un dispositivo mobile distrae gli studenti provocando un impatto negativo sull’apprendimento”.
Più nello specifico nel Rapporto OCSE PISA 2022 “evidenzia come gli smartphone siano fonte di distrazione per gli studenti che li usano con maggior frequenza a scuola facendo diminuire il livello di attenzione, in particolare durante le lezioni di matematica e, quindi, mettendo a rischio il rendimento nella materia”.
Non solo. “È stato altresì rilevato che l’uso continuo, spesso senza limiti, dei telefoni cellulari fin dall’infanzia e nella preadolescenza incide negativamente sul naturale sviluppo cognitivo determinando, tra l’altro, perdita di concentrazione e di memoria, diminuzione della capacità dialettica, di spirito critico e di adattabilità”. A ciò si aggiunge l’aumento preoccupante in Italia di minori affetti dalla sindrome dell’Hikikomori, “ossia il fenomeno dell’isolamento sociale volontario che comporta il ritiro dei giovani nel chiuso delle proprie case rinunciando ai rapporti con il mondo esterno”.

Divieto di uso in classe del cellulare

Per cui alla luce di tali considerazioni, viene disposto “il divieto di utilizzo in classe del telefono cellulare, anche a fini educativi e didattici, per gli alunni dalla scuola d’infanzia fino alla secondaria di primo grado, salvo i casi in cui lo stesso sia previsto dal Piano educativo individualizzato o dal Piano didattico personalizzato, come supporto rispettivamente agli alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento ovvero per documentate e oggettive condizioni personali”.
Potranno, invece, essere utilizzati, per fini didattici, altri dispositivi digitali, quali pc e tablet, sotto la guida dei docenti.
Restano fermi, dunque, il ricorso alla didattica digitale e la sua valorizzazione, così come l’impegno a rendere edotti gli studenti sul corretto ed equilibrato uso delle nuove tecnologie, dei telefoni cellulari e dei social e sui relativi rischi, come previsto anche dal DigComp 2.2.
Le istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione provvederanno, pertanto, “ad aggiornare i propri regolamenti e il patto di corresponsabilità educativa, anche prevedendo, nella scuola secondaria di primo grado, specifiche sanzioni disciplinari per gli alunni che dovessero contravvenire al divieto di utilizzo in classe dello smartphone”.

Utilizzo del registro elettronico

Passo indietro anche sul registro elettronico. La modalità di assegnare i compiti da svolgere a casa esclusivamente mediante notazione sullo stesso comporta, evidenzia il ministro, “che gli alunni consultino sistematicamente il registro elettronico attraverso dispositivi tecnologici, PC, smartphone e tablet, per verificare quali attività debbano essere svolte a casa e per quale giorno, spesso con la mediazione dei genitori, titolari delle password di accesso”.

Per cui, al fine di sostenere, fin dai primi anni della scuola primaria e proseguendo nella scuola secondaria di primo grado, lo sviluppo della responsabilità degli alunni nella gestione dei propri compiti dosando, al contempo, il ricorso alla tecnologia, viene raccomandato “di accompagnare la notazione sul registro elettronico delle attività da svolgere a casa con la notazione giornaliera su diari/agende personali”.
In tal modo, conclude la circolare, “e tenendo conto delle scadenze assegnate dai docenti nello svolgimento dei compiti, ciascun alunno potrà acquisire una crescente autonomia nella gestione degli impegni scolastici, senza dover ricorrere necessariamente all’utilizzo del registro elettronico”.

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nuovo digitale terrestre

Nuovo digitale terrestre (DVB-T2): chi deve cambiare tv Il Ministero per le imprese e il made in Italy annuncia l'arrivo del nuovo digitale terreste DVB-T2 dal 28 agosto

Al via dal 28 agosto il nuovo standard trasmissivo. Da questa data inizia la transizione verso il nuovo sistema di trasmissione DVB-T2. Lo rende noto il ministero per le imprese e il made in Italy.

Il nuovo standard del segnale televisivo del digitale terreste sarà fruibile sui canali Rai Storia, Rai Scuola e Rai Radio 2 Visual, mentre i canali Rai 1 HD, Rai 2 HD e Rai 3 HD nazionale, Rai 4HD, Rai News 24 HD Rai Premium HD saranno diffusi in alta definizione in DVB-T2, ed in simulcast anche in DVB-T.

Questa nuova tecnologia assicura il Mimit, “migliorerà l’esperienza televisiva degli spettatori grazie alla qualità superiore dell’immagine e alla fruizione di un numero potenzialmente sempre più alto di canali ad alta definizione”.

Chi deve cambiare la tv

Per la ricezione del segnale DVB-T2 non è necessario cambiare l’antenna né tantomeno modificare l’impianto TV. Antenne e impianti attualmente utilizzati per il segnale DVB-T sono già perfettamente idonei alla ricezione del segnale DVB-T2.

I televisori acquistati a partire dal 22 dicembre 2018 sono compatibili con il nuovo digitale terrestre mentre, per quelli acquistati in precedenza, sarà necessario dotarsi di decoder o, eventualmente, di televisore idoneo.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito del Ministero al seguente link Televisione (mimit.gov.it)

e-state in privacy

E-state in privacy Il Garante pubblica i suggerimenti su selfie e foto, acquisti uso di app e social quando si è in vacanza e non solo

E-state in privacy: il vademecum

E-state in privacy è la campagna informativa del Garante con suggerimenti vari sui comportamenti corretti da adottare in ordine a selfie e foto, protezione di smartphone e tablet, acquisti online, uso di app, chat e social network quando si è in vacanza (e non solo).

Di seguito i 13 suggerimenti del Garante:

1. Sotto il sole estivo, non esporti troppo con selfie e foto: protezione alta soprattutto per i minori

Non tutti vogliono apparire online, essere riconosciuti o far sapere dove e con chi si trovano durante le ferie estive.

Se si postano foto o video in cui compaiono altre persone, è sempre meglio prima accertarsi che queste siano d’accordo, specie se si inseriscono poi anche dei tag con nomi e cognomi.

È abitudine diffusa condividere foto e video dei propri figli. È bene essere sempre consapevoli che le immagini dei  minori pubblicate on line possono finire anche nelle mani di malintenzionati: meglio quindi evitare di “postarle”, oppure almeno utilizzare alcune accortezze, come rendere irriconoscibile il viso del minore (ad esempio, utilizzando programmi di grafica per “pixellare” i volti, semplici da usare e disponibili anche gratuitamente online, o posizionando semplicemente sopra una “faccina” emoticon). Altra possibilità è quella di limitare le impostazioni di visibilità delle immagini alle sole persone fidate.

2. Geolocalizzati anche in ferie

Per una maggiore riservatezza e per non far sapere a tutti dove si trascorrono le vacanze estive, il suggerimento è disattivare le opzioni di geolocalizzazione di smartphone e tablet (se non indispensabili per specifici servizi), oltre a quelle dei social network e delle app utilizzate.

3. I “social-ladri” non vanno in vacanza

Spesso, con la comprensibile voglia di condividere esperienze e pensieri con gli altri, disseminiamo online informazioni che possono esporci a rischi imprevisti.

Postando sui social network informazioni sulle vacanze si potrebbe far sapere a eventuali malintenzionati che in casa non c’è nessuno.
Il pericolo aumenta se poi si scrive anche quando si parte e per quanto tempo si resterà in ferie.

Il suggerimento di base è quello di evitare SEMPRE di diffondere online informazioni molto personali come l’indirizzo di casa o le foto del proprio appartamento. Da queste ultime, in particolare, potrebbero essere ricavate indicazioni sulle misure di protezione (tipologia delle serrature e delle finestre, presenza di telecamere, allarmi o inferriate, ecc.), oppure sulla presenza in casa di oggetti di valore (tv, quadri, ecc.).

Altra precauzione importante è anche quella di evitare di lasciare online indicazioni (anche indirette) sul fatto che si è partiti lasciando incustodito il proprio mezzo di trasporto personale (auto, moto, scooter, ecc.), magari fornendo anche involontariamente informazioni su dove si trova.

4. Non “abbandonare” la tua casa

Se sono presenti in casa prodotti e sistemi domotici, ricorda che questi utili dispositivi – al pari di tutte le tecnologie connesse online – possono essere esposti ad attacchi informatici, virus e malware.

Laddove possibile, è quindi bene assicurarsi che siano protetti, ad esempio impostando password sicure e aggiornando costantemente il software per garantire una maggiore protezione.
Prima di partire si può decidere di spegnere o disconnettere tutti i dispositivi smart che non hanno necessità di rimanere attivi. Per quelli che restano operativi, si possono eventualmente impostare sistemi di alert per controllare a distanza il loro funzionamento e magari monitorare anche lo stato della casa.

5. Metti anche la privacy in valigia

Anche in vacanza, è bene controllare le impostazioni privacy dei social network utilizzati, limitando magari la visibilità e la condivisione dei post ai soli amici. Altra buona regola è fare attenzione a non accettare sconosciuti nella cerchia di amicizie online.

In generale, se disponibili, è bene attivare particolari misure di sicurezza come, ad esempio, il controllo degli accessi al proprio profilo social oppure un codice di sicurezza da ricevere via SMS o e-mail nel caso si acceda ai social network da dispositivi diversi da quelli abituali. In questo modo è possibile accorgersi in tempo di eventuali accessi abusivi alle proprie pagine social e di furti di identità.

Se durante un viaggio capita di utilizzare il computer di un Internet caffè o una postazione web messa a disposizione dall’albergo per controllare l’e-mail personale, stampare biglietti di viaggio o consultare i social, è importante ricordare – una volta terminata la navigazione – di “uscire” dagli account, rimuovendo così ogni impostazione che consenta di salvare le proprie credenziali nei browser di navigazione.

6. Attenzione ai “pacchi”

È bene fare attenzione a eventuali messaggi con straordinarie offerte su viaggi e affitti di case per le vacanze, da ottenere, ad esempio, cliccando su link che richiedono dati personali o bancari. Virus informatici, software spia, ransomware phishing possono essere in agguato.

Truffe molto frequenti riguardano messaggi o telefonate su presunti ritardi o annullamenti di aerei, treni, alloggi, ecc., problemi con la prenotazione della camera o dell’appartamento, addebiti o mancati pagamenti per viaggi, soggiorni o vacanze. All’utente viene chiesto di fornire dati personali, stipulare contratti sostitutivi o inviare con urgenza pagamenti, con la pressione di dover agire immediatamente per non perdere l’agognata vacanza.

In tutti questi casi, se si hanno dei dubbi sulla veridicità del messaggio, è fondamentale non cliccare istintivamente sui link eventualmente presenti, non rispondere direttamente ai messaggi ricevuti e non chiamare eventuali numeri indicati (si potrebbe essere vittima di spoofing o di altri tentativi di truffa o sottrazione di dati). Meglio ricercare online i contatti dei presunti mittenti dei messaggi (aziende di trasporto, hotel, ecc.) e chiedere informazioni ricorrendo a canali ufficiali e sicuri.

Un altro tipo di minaccia informatica che non va in vacanza è quella dei siti fraudolenti, come ad esempio quelli che si presentano come copie estremamente realistiche di siti ufficiali molto conosciuti nel settore dei pacchetti vacanze, dei viaggi aerei, delle prenotazioni di hotel o di altre strutture ricettive, o che comunque cercano di apparire come legittimi. È quindi bene fare sempre estrema attenzione ai dettagli (errori nei testi, stranezze nella grafica, ecc.) che possono rivelare che si tratta di un sito fraudolento. Altri elementi che dovrebbero insospettire, sono offerte a un prezzo significativamente più basso rispetto alla media del mercato, discrasie tra il nome della struttura e il destinatario del pagamento o richieste di bonifici internazionali.

Accortezze utili possono essere quelle di controllare che l’indirizzo internet dei siti su cui si fanno pagamenti online non appaia anomalo (ad esempio, verificando se corrisponde al nome dell’azienda che dovrebbe gestirlo) e che vengano rispettate le procedure di sicurezza standard per i pagamenti online (ad esempio, la URL – cioè l’indirizzo – del sito deve iniziare con “https” e avere il simbolo di un lucchetto).

In generale, se si utilizzano servizi online per prenotare hotel, viaggi aerei, automobili a noleggio, ecc., è più prudente usare carte prepagate o altri sistemi di pagamento che permettono di evitare la condivisione del proprio conto bancario o della carta di credito.

Per tenere sotto controllo eventuali addebiti non autorizzati è utile controllare spesso le transazioni sul conto corrente bancario e sulle carte di credito, magari impostando sistemi di alert in tempo reale sui servizi di e-banking. In caso di anomalie, rivolgersi subito alla propria banca o al gestore delle carte.

7. App-prova di estate

In vacanza molti utenti di smartphone e tablet scaricano film, app per giochi, suggerimenti turistici, ecc.. Questi prodotti possono anche nascondere virus o malware (cioè, software pericolosi).

Per proteggersi, si possono mettere in pratica alcune precauzioni di base:

– scaricare le app dai market ufficiali;

– leggere con attenzione le descrizioni delle app (se, ad esempio, nei testi sono presenti errori e imprecisioni, c’è da sospettare);

– consultare eventuali recensioni degli altri utenti per verificare se sono segnalati problemi di sicurezza dei dati nell’uso di una determinata app, di una piattaforma per il download di film, di un sito, ecc.;

– evitare che i minori possano scaricare film, app o altri prodotti informatici da soli, magari impostando limitazioni d’uso sul loro smartphone o creando profili con impostazioni d’uso limitate se usano quello dei genitori.

Per saperne di più, guarda anche la pagina informativa sulle App.

8. Wi-fi sicuro sottto l’ombrellone

È sempre meglio utilizzare con cautela le connessioni Wi-fi aperte in spiaggia o in altri luoghi pubblici, perché possono nascondere rischi per i propri dati personali. Nel caso si abbiano dubbi su chi stia fornendo il servizio o comunque sulla sicurezza della connessione, è meglio evitare le operazioni più delicate, come la lettura della posta elettronica di lavoro o l’accesso al proprio home banking che implicano la trasmissione sulla rete di propri dati personali, tra cui le credenziali di accesso.

Quando ci si collega alla rete Internet attraverso connessioni Wi-fi pubbliche e si ha l’esigenza di accedere a risorse private, come ad esempio al PC in ufficio, è buona norma farlo unicamente se il gestore del sistema remoto ha predisposto una VPN (Virtual Private Network, cioè Rete Privata Virtuale). La connessione VPN è una sorta di “tunnel virtuale” attraverso cui transitano in forma cifrata le informazioni che l’utente scambia con il sistema informativo remoto (credenziali di accesso e altri dati personali, o informazioni aziendali). Grazie alla VPN dati e informazioni riservate sono protette perché inintelligibili ad eventuali soggetti terzi malintenzionati che abbiano accesso alla medesima Wi-fi pubblica.

9. Scegliere una protezione alta per non rimanere “scottati”

Aggiornamenti software costanti e programmi antivirus, magari dotati anche di anti-spyware e anti-spam, possono essere buone precauzioni per evitare furti di dati o violazioni della privacy.

È bene mantenere aggiornati anche i sistemi operativi di tutti i dispositivi utilizzati per garantirsi una maggiore protezione.

Per proteggere meglio gli account personali (della posta elettronica, dei social media, delle app, dei sistemi domotici, dei servizi online, ecc.) è buona prassi impostare una autenticazione a due fattori, che ormai molti siti e fornitori di servizi digitali rendono possibile configurare. L’autenticazione a due fattori prevede l’immissione di un ulteriore fattore oltre alla password. L’ulteriore fattore può essere, ad esempio, un codice ricevuto via SMS o e-mail, o può consistere nell’autorizzare l’accesso tramite l’apposita app del fornitore del servizio. In questo modo, i malintenzionati trovano una doppia linea di difesa da penetrare.

Per preservare il livello di sicurezza aggiuntivo sotteso al meccanismo del doppio fattore è necessario fare attenzione ai messaggi di dubbia provenienza che chiedono di condividere o utilizzare codici di sicurezza. Spesso si stratta di “trappole” ideate da malintenzionati per accedere agli account personali al fine di sottrarre dati o addebitare costi, o addirittura per impossessarsi dell’account stesso e compiere illeciti.

10. Smartphone e tablet pronti a “partire”

Durante le vacanze, può purtroppo accadere che smartphone e tablet siano smarriti o vengano rubati: è quindi bene seguire alcune accortezze.

In generale, è opportuno non conservare mai dati troppo personali sui device (ad esempio, password o codici bancari) e prendere altre piccole precauzioni, come quella di evitare che i browser e le app memorizzino le credenziali di accesso a siti e servizi (ad esempio, posta elettronica, social network, e-banking).

Per proteggere i dati contenuti nei dispositivi, conviene impostare un codice di accesso sicuro e conservare con cura il codice IMEI, che si trova sulla scatola al momento dell´acquisto e che serve a bloccare il dispositivo a distanza.

Prima di partire se non si ha già l’abitudine (consigliata) di farlo periodicamente, potrebbe inoltre essere utile fare un backup di tutte le informazioni (numeri di telefoni, foto, ecc.).

11. Per navigare tranquilli nel mare dei messaggi

Alcuni messaggi ricevuti sullo smartphone (SMS o messaggistica) potrebbero contenere virus, malware o esporre al rischio di smishing. È sempre bene fare molta attenzione prima di scaricare programmi, aprire eventuali allegati o cliccare su link presenti nel testo o nelle immagini dei messaggi ricevuti.

Altra utile e semplice precauzione è non rispondere mai a messaggi provenienti da sconosciuti.

12. Per chi porta il drone in vacanza

Se si fa volare a fini ricreativi un drone munito di fotocamera su una spiaggia o in un altro abituale luogo di vacanza, è meglio evitare di invadere gli spazi personali e l’intimità delle persone.

Occorre poi evitare di riprendere e diffondere immagini che contengono dati personali come targhe di macchine, ecc. Le riprese che violano gli spazi privati altrui (es: la casa delle vacanze, la camera d’albergo, ecc.) sono invece sempre da evitare, anche perché si potrebbero violare norme penali. Non si possono usare droni per captare volontariamente conversazioni altrui.

13. Non lasciare a casa il buon senso

La miglior difesa anche nel periodo delle vacanze è usare con consapevolezza e attenzione le nuove tecnologie e gestire con accortezza i nostri dati personali, ricordando semplici regole che tutti possono mettere in campo.

Per maggiori informazioni, è possibile consultare anche la sezione Diritti del sito web www.gpdp.it e le campagne di comunicazione del Garante. È inoltre possibile rivolgersi per informazioni, chiarimenti o segnalazioni all´Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) del Garante.

donne vittime di violenza

Donne vittime di violenza: la guida in 8 passi Dal numero verde al reddito di libertà, l'INPS fa il punto sui servizi e le prestazioni per le vittime di stalking, violenza o abusi

Donne vittime di violenza

Dal numero verde al Reddito di Libertà: le informazioni sui servizi e sulle prestazioni INPS per le vittime di stalking, violenza o abusi in una guida pubblicata online dallo stesso istituto di previdenza. La guida in otto passi per le donne vittime di violenza offre informazioni sui servizi e sulle prestazioni INPS per le donne vittime di stalking, violenza o abusi che abbiano o meno denunciato questi atti al numero verde 1522 per essere poste sotto la tutela dei Centri antiviolenza.

Numero verde 1522

Quando una donna si sente minacciata può chiamare il numero verde 1522, disponibile gratuitamente sia da rete fissa che mobile. Questo servizio offre supporto in italiano, inglese, francese, spagnolo e arabo ed è esposto anche presso gli Uffici relazioni con il pubblico delle sedi INPS.

Astensione dal lavoro e congedo indennizzato

È una tutela riconosciuta alle lavoratrici inserite nei percorsi di protezione, che possono avvalersi di un’astensione dal lavoro per un periodo massimo di 90 giorni nell’arco temporale di tre anni.

Possono beneficiarne le:

  •  lavoratrici dipendenti del settore pubblico e privato;
  •  lavoratrici con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
  • apprendiste, operaie, impiegate e dirigenti con un rapporto di lavoro in corso all’inizio del congedo;
  •  lavoratrici agricole;
  •  lavoratrici domestiche;
  • lavoratrici autonome.

La domanda di congedo indennizzato per donne vittime di violenza può essere presentata online all’INPS dalle donne lavoratrici inserite nei percorsi di protezione.

ISEE per donne protette

Le donne inserite nei programmi di protezione dei Centri antiviolenza possono richiedere l’ISEE che non comprenda il reddito dell’altro genitore, nei casi in cui questi sia escluso dalla potestà genitoriale sui figli o sia soggetto a provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare.

Reddito di Libertà

È una prestazione che sostiene l’autonomia e l’emancipazione delle donne vittime di violenza con un contributo fino a 400 euro mensili per 12 mensilità. La domanda può essere presentata al comune di residenza, direttamente o tramite un rappresentante legale.

Assegno di Inclusione (ADI)

L‘Assegno di Inclusione è un sostegno economico e di inclusione sociale per i nuclei familiari in condizione di svantaggio, comprese le vittime di violenza di genere. È necessario comprovare la situazione economica e partecipare a un percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa.

ddl intelligenza artificiale

Ddl Intelligenza artificiale: parere favorevole del Garante Il Garante Privacy ha dato parere favorevole al ddl intelligenza artificiale chiedendo però ulteriori misure a protezione dei dati personali

Ddl Intelligenza artificiale, sì ma con le dovute cautele

Ddl Intelligenza artificiale: parere favorevole del Garante Privacy sullo schema di disegno di legge governativo sull’IA, recante anche delega legislativa per l’adeguamento al Regolamento Ue sull’Intelligenza Artificiale (n.2024/1689 – AI Act).

Leggi l’articolo sul ddl varato dal Governo

Il disegno di legge disciplina ricerca, sperimentazione, sviluppo, adozione e applicazione dei sistemi e modelli di Intelligenza Artificiale (IA) nei diversi settori della società (sanità, giustizia, lavoro e professioni, sicurezza e difesa nazionale, etc.).

Maggiore tutela dei dati personali

Nel dare il proprio parere favorevole al testo, il Garante ha tuttavia chiesto al Governo di integrarlo in più parti per garantire una maggiore tutela dei dati personali dei cittadini.

In particolare l’Autorità ha chiesto di introdurre un nuovo articolo per precisare che i trattamenti di dati personali effettuati attraverso i sistemi di intelligenza artificiale devono rispettare la normativa privacy nazionale ed europea.

Age verification

Il testo, inoltre, dovrà essere integrato con uno specifico riferimento a sistemi adeguati di verifica dell’età (c.d. age verification) in grado di garantire limitazioni o divieti all’uso dei sistemi di IA da parte dei minori.

Nel caso poi di utilizzo di sistemi di IA in ambito sanitario ad alto rischio, il Garante ha chiesto di indicare particolari limitazioni per l’utilizzo dei dati (conservazione, divieto di trasmissione, trasferimento o comunicazione) e la preferenza per l’uso di dati sintetici o anonimi.

Autorità competente

È stato inoltre richiesto di indicare il Garante – come previsto nell’AI Act – quale Autorità competente per i sistemi di Intelligenza Artificiale ad alto rischio utilizzati ad es. per le attività di law enforcement, identificazione biometrica remota, riconoscimento delle emozioni, gestione delle frontiere, amministrazione della giustizia e processi democratici.

visto di conformità

Visto di conformità riservato ai professionisti iscritti agli albi La Consulta boccia la posizione dei "tributaristi", la riserva verso le professioni ordinistiche non è irragionevole

Visto di conformità solo per i professionisti

Visto di conformità riservato ai professionisti: la riserva verso i professionisti ordinistici  non è illegittima, vista la «diversità sostanziale tra le due categorie di professionisti» (ordinistici e non). E non è irragionevole limitare la possibilità di rilascio ai «professionisti iscritti a ordini, che, avendo superato un esame di Stato per accedere agli albi ed essendo soggetti alla penetrante vigilanza degli ordini anche sul piano deontologico, sono muniti di particolari requisiti attitudinali e di affidabilità, a garanzia degli interessi dell’amministrazione alla corretta esecuzione dell’adempimento». È quanto stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 144/2024 che ha rigettato le questioni di legittimità costituzionale sollevate dai tributaristi.

Le questioni di legittimità costituzionale

Le questioni muovono dall’asserita irragionevolezza della distinzione tra professioni ordinistiche e non ordinistiche ai fini del rilascio del visto di conformità, sia “pesante” che “leggero”, non sussistendo più, ad avviso del rimettente, una differenza apprezzabile tra le due categorie professionali, tenuto conto dell’approvazione della legge n. 4 del 2013 e del fatto che i tributaristi non iscritti possono inviare le dichiarazioni dei redditi all’amministrazione finanziaria.

Tale distinzione, tuttavia, sarebbe più che ragionevole e costituirebbe in ogni caso il frutto di una scelta discrezionale del legislatore non manifestamente irragionevole.

Diversità sostanziale tra le due categorie di professionisti

Nel merito, precisa innanzitutto la Consulta, “il visto di conformità ha lo scopo di garantire ai contribuenti assistiti un corretto adempimento di taluni obblighi tributari e di agevolare l’amministrazione finanziaria nella selezione delle posizioni da controllare e nell’esecuzione dei controlli di propria competenza” enucleando poi la differenza tra quello “leggero” e “pesante”.

Accertato che permane una diversità sostanziale tra le due categorie di professionisti, la Corte verifica la ragionevolezza della scelta operata dal legislatore, con esito positivo.

“È da considerare il rilevante interesse pubblico correlato al rilascio del visto di conformità, che non si risolve nella mera predisposizione e trasmissione delle dichiarazioni o nella tenuta delle scritture e dei dati contabili, ma è diretto ad agevolare e rendere più efficiente l’esercizio dei poteri di controllo e di accertamento dell’amministrazione finanziaria, con assunzione della relativa responsabilità (si pensi, ad esempio, alla corretta determinazione degli oneri detraibili collegati al cosiddetto “superbonus edilizio”)” afferma la Consulta. Dunque, non è irragionevole “abilitare al rilascio del visto i professionisti iscritti a ordini, che, avendo superato un esame di Stato per accedere agli albi ed essendo soggetti alla penetrante vigilanza degli ordini anche sul piano deontologico, sono muniti di particolari requisiti attitudinali e di affidabilità, a garanzia degli interessi dell’amministrazione alla corretta esecuzione dell’adempimento”.

La decisione

In definitiva, la Corte esclude sia la discriminazione che l’irragionevolezza prospettate dal rimettente, in riferimento all’art. 3 Cost. e ritiene non fondate tutte le altre questioni sollevate.

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esenzione imu

Esenzione Imu se uno dei due coniugi è residente La Cassazione chiarisce che l'esenzione IMU spetta anche se soltanto uno dei due coniugi è in posso della residenza anagrafica nel comune

Esenzione IMU

L’esenzione Imu spetta anche se solo uno dei due coniugi è in possesso della residenza anagrafica nel Comune. Lo ha chiarito la sezione tributaria della Cassazione con sentenza n. 17278-2024 decidendo una vertenza tra una coppia di coniugi e il comune di Praiano.

La vicenda

Nella vicenda, la Commissione tributaria regionale della Campania – sez. staccata di Salerno, rigettava l’appello del Comune di Praiano avverso la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da una coppia contro l’avviso di accertamento per IMU 2012 (benefici prima casa nell’ipotesi di doppia residenza familiare in Comuni diversi).
L’amministrazione ricorreva per Cassazione lamentando violazione di legge in considerazione dell’insussistenza del diritto del contribuente all’esenzione IMU per la prima casa, in quanto i coniugi non avevano entrambi la residenza nell’immobile preso in considerazione per l’esenzione (la moglie, infatti, era dimorante in altro Comune).

L’intervento della Corte Costituzionale in materia

Per gli Ermellini, tuttavia, il ricorso risulta infondato e deve respingersi.
Il Comune ricorrente, scrivono i giudici, “non valuta (in quanto successiva) la decisione n. 209 del 2022, in materia, della Corte Costituzionale: «È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 31 e 53 Cost., l’art. 13, comma 2, quarto periodo, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, come modificato dall’art. 1, comma 707, lett. b ), della legge n. 147 del 2013, nella parte in cui stabilisce per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre: «[per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente»”.

Contrasto col principio di eguaglianza

La norma, censurata dalla Corte Costituzionale con ordinanza di autorimessione, contrasta in pratica con il principio di eguaglianza nella parte in cui – nel definire l’abitazione principale ai fini dell’esenzione dall’imposta municipale propria (IMU) – introduce il riferimento al nucleo familiare, “determinando così una irragionevole discriminazione tra le persone unite in matrimonio o unione civile e i singoli o conviventi: sino a che non avviene la costituzione del detto nucleo, infatti, ciascun possessore di immobile che vi risieda anagraficamente e dimori abitualmente può fruire della detta esenzione – anche se unito in una convivenza di fatto, e avendo i partner il diritto a una doppia esenzione – mentre il matrimonio o l’unione civile determinano l’effetto di precludere tale ultima possibilità, nonché, secondo il diritto vivente, ogni esenzione per i coniugi che abbiano stabilito la residenza anagrafica in abitazioni site in Comuni diversi. Né può rilevare una giustificazione in termini antielusivi della norma, in ragione del rischio che le «seconde case» vengano iscritte come abitazioni principali, disponendo i comuni di efficaci strumenti per controllare la veridicità delle dichiarazioni sull’esistenza della dimora abituale. Il previsto collegamento tra abitazione principale e nucleo familiare – che ha condotto il diritto vivente a riconoscere il diritto all’esenzione in esame soltanto nel caso di disgregazione di tale nucleo, ossia di frattura del rapporto di convivenza tra i coniugi – contrasta anche con l’art. 31 Cost.”.

Nucleo familiare

Risulta violato, infine, rilevano ancora dal Palazzaccio richiamando la decisione della Consulta, “anche l’art. 53 Cost., dal momento che la rilevanza, nell’articolazione normativa dell’IMU, di elementi come le relazioni del soggetto con il nucleo familiare e, dunque, dello status personale del contribuente, non appare coerente con la sua natura di imposta reale salva, in via di eccezione, una ragionevole giustificazione che nel caso non sussiste».

La decisione

Conseguentemente, stabiliscono dal Palazzaccio rigettando il ricorso, il contribuente, come correttamente stabilito dalla sentenza impugnata, aveva diritto all’esenzione prima casa: «In tema di esenzione IMU per la casa principale, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 209 del 2022, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 13, comma 2, quarto periodo, del d.I. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla .I n. 214 del 2011, va escluso che la nozione di abitazione principale presupponga la dimora abituale e la residenza anagrafica del nucleo familiare del possessore, per cui li beneficio spetta al possessore dell’immobile ove dimora abitualmente e risiede anagraficamente, anche se il coniuge abbia la residenza anagrafica in diverso comune» (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 32339 del 03/11/2022, Rv. 666357 – 01)”.

Allegati

sanzioni lavoro pagano pagopa

Sanzioni lavoro: si pagano tramite pagoPA L'INL comunica che il pagamento delle sanzioni relative alle violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale verrà effettuato tramite il circuito pagoPA

Sanzioni Ispettorato del lavoro

Le sanzioni di lavoro si pagano con pagoPA. L’INL, comunica in una nota che, nell’ottica del processo di digitalizzazione e semplificazione della pubblica amministrazione, anche in ragione di quanto previsto dall’articolo 5 del CAD di cui al D. Lgs 82/2005, il pagamento delle sanzioni relative alle violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale contestate dal personale ispettivo dell’Ispettorato nazionale del lavoro verrà progressivamente effettuato tramite il circuito pagoPA.

Provvedimento di sospensione solo con pagoPA

In particolare, a partire dallo scorso 24/07/2024, nei casi di emissione di un provvedimento di sospensione ai sensi dell’art. 14, d.lgs. n. 81/2008 s.m.i. e di contestazione di violazioni soggette a prescrizione di cui agli articoli 20 e 21 del d.lgs. n. 758/94 e all’art. 15 del d.lgs. 124/2004 s.m.i., il pagamento delle relative violazioni potrà essere effettuato solo tramite il circuito in parola.

Come pagare con pagoPA

Si rappresenta che, qualora il contravventore intenda effettuare il pagamento solo di alcune violazioni, lo stesso dovrà accedere al “Portale dei Servizi” dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro all’indirizzo https://servizi.ispettorato.gov.it (o tramite tasto Accedi al Portale dei Servizi, situato in alto a destra nella home del sito dell’ispettorato) ed utilizzare l’applicazione “Gestione Pagamento Sanzioni” selezionando le violazioni per le quali intende effettuare il pagamento.

Il sistema provvederà a generare un nuovo bollettino recante un importo totale corrispondente alle violazioni selezionate e annullando quello sopra indicato.

Progressiva estensione circuito pagoPA

Il progetto prevede la progressiva estensione dell’utilizzo circuito di pagamento PagoPa anche per il pagamento delle sanzioni amministrative contestate con verbale unico di accertamento e notificazione di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 124/04 e di quelle contestate con Ordinanza-Ingiunzione di cui all’art. 18 della Legge n. 689/81 che al momento continuano ad essere gestite tramite F23.

 

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