messa in mora

La messa in mora Messa in mora: cos’è, quali sono i suoi requisiti, normativa di riferimento, procedura di messa in mora e fac-simile

Cos’è la messa in mora del debitore

La messa in mora è un atto formale con cui il creditore sollecita il debitore ad adempiere a un’obbligazione. Questo atto è disciplinato dall’art. 1219 del Codice Civile e rappresenta un passaggio fondamentale prima di avviare azioni legali per il recupero del credito.

Si tratta in sostanza di una diffida scritta che il creditore invia al debitore per richiedere il pagamento di una somma dovuta o l’adempimento di una prestazione.

Lo scopo della messa in mora

Essa ha lo scopo di:

  • costituire formalmente in mora il debitore;
  • interrompere la prescrizione del credito;
  • creare le basi per il risarcimento dei danni derivanti dal ritardo.

La Corte di Cassazione nella sentenza n. 18631/2021 ha stabilito che, per interrompere la prescrizione tramite la costituzione in mora (art. 1219 c.c.), è sufficiente una comunicazione scritta che manifesti chiaramente la volontà del creditore di ottenere il pagamento, senza necessità di formule o adempimenti specifici. Tale comunicazione deve identificare il debitore e contenere una richiesta esplicita di adempimento. La Corte ha inoltre sottolineato che i giudici di merito devono verificare se la frase “Attendo pertanto il pagamento di quanto sopra accertato” costituisca una semplice sollecitazione o una vera e propria intimazione di pagamento.

Di recente, sempre in relazione alla forma e ai requisiti della lettera messa in mora la Corte di Cassazione con la sentenza n. 2335/2024 ha chiarito che la sottoscrizione è un requisito imprescindibile per l’atto di costituzione in mora, poiché ne determina la validità e l’efficacia interruttiva della prescrizione. Essendo un atto giuridico unilaterale recettizio, a contenuto dichiarativo, richiede la forma scritta “ad validitatem”, e la firma del creditore attesta la paternità della dichiarazione. La mancanza di sottoscrizione rende l’atto inidoneo a produrre gli effetti giuridici previsti dall’art. 2943, comma 4, c.c., e tale carenza non può essere sanata successivamente con condotte che tentino di attribuire efficacia retroattiva all’atto.

Requisiti

Affinché la messa in mora sia valida, deve contenere i seguenti elementi:

  • dati delle parti (creditore e debitore);
  • descrizione chiara dell’obbligazione (importo del debito o prestazione dovuta);
  • termine per l’adempimento (generalmente 15 giorni);
  • avviso delle conseguenze legali in caso di mancato pagamento;
  • firma del creditore o del suo rappresentante legale.

Normativa di riferimento

L’art. 1219 c.c. stabilisce che la messa in mora è necessaria per rendere esigibile il credito, salvo i casi in cui:

  • l’obbligazione derivi da un fatto illecito;
  • il debito sia già scaduto e il debitore abbia dichiarato di non voler pagare;
  • il termine di pagamento sia essenziale per il contratto.

Procedura

La procedura prevede i seguenti passaggi:

  1. redazione della lettera completa di tutti gli elementi essenziali sopra indicati;
  2. invio della lettera al debitore tramite raccomandata A/R o PEC (Posta Elettronica Certificata);
  3. attesa della risposta: il debitore ha un termine per adempiere (generalmente 15 giorni). Trascorso questo periodo senza pagamento, il creditore può:
  • intraprendere un’azione legale nelle forme ordinarie;
  • richiedere un decreto ingiuntivo, in presenza dei presupposti richiesti dalla legge per il procedimento monitorio.

Se il debitore non paga dopo la messa in mora

Se il debitore non provvede al pagamento, il creditore può agire legalmente attraverso:

  • la procedura per decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento velocemente;
  • il pignoramento di beni mobili, immobili o conti correnti;
  • l’azione di risarcimento danni causati dal ritardo nell’adempimento.

Fac-simile di lettera di messa in mora

Oggetto: Messa in mora per mancato pagamento

Spett.le [Nome del debitore],
Con la presente, la sottoscritta [Nome e cognome del creditore], residente in [Indirizzo], la invita formalmente a provvedere al pagamento della somma di [Importo dovuto] entro e non oltre [Termine per il pagamento].

Il debito deriva da [Descrizione del motivo del credito, es. fattura n. XYZ del XX/XX/XXXX].

Decorso inutilmente il termine, mi vedrò costretto ad agire per il recupero del credito, con aggravio di spese legali a suo carico.

 

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la denuncia

La denuncia La denuncia: cos'è, la normativa di riferimento, differenze con la querela e l’esposto, e giurisprudenza di rilievo

Cos’è la denuncia?

La denuncia è un atto giuridico formale con il quale una persona (denunciante) porta all’attenzione delle autorità competenti un fatto che ritiene essere un reato, che può essere stato commesso o che sta per essere commesso. È un atto con il quale si porta conoscenza di un crimine alle forze di polizia, al pubblico ministero o, nei casi previsti, anche al giudice.

Essa si distingue dalla querela in quanto non è necessaria che la persona che la presenta sia la parte lesa. La querela infatti è un atto giuridico che viene presentato solo dalla persona danneggiata, la denuncia invece può essere fatta anche da chi ha assistito al reato o ne è venuto a conoscenza in altro modo.

Normativa di riferimento

Questo atto è regolamentato principalmente dal Codice di Procedura Penale e da alcune leggi speciali che riguardano specifici ambiti, come il reato di estorsione, furto, truffa e violenza domestica. Ecco alcuni articoli importanti relativi alla denuncia:

  • 333 codice di procedura penale: stabilisce che chiunque venga a conoscenza di un reato possa denunciarlo alle autorità competenti. La norma prevede inoltre l’obbligo di denuncia per i pubblici ufficiali e per gli incaricati di un servizio pubblico, non per i soggetti privati, nei casi previsti dalla legge.
  • Art 334 bis del codice di procedura penale esonera dall’obbligo di denuncia gli avvocati e i soggetti indicati dall’articolo 391 bis c.p.p neppure per i reati di cui vengono a conoscenza nel corso delle attività di investigazione svolte.

Come si presenta una denuncia?

La denuncia può essere presentata oralmente o per iscritto. Se la denuncia avviene oralmente, verrà trascritta dalle forze dell’ordine o dall’autorità competente. La forma scritta è preferibile, poiché consente una maggiore chiarezza e consente al denunciante di esprimere dettagli in modo completo.

Le modalità di presentazione possono essere diverse:

  • Presso le forze di polizia (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza): le autorità di polizia sono sempre pronte ad accogliere una denuncia e avviare le indagini.
  • Direttamente al pubblico ministero: tramite la procura della Repubblica, se la denuncia riguarda reati particolarmente gravi o complessi.
  • In via telematica: alcuni reati possono essere denunciati online, tramite i portali dedicati, come quello della Polizia di Stato.

La denuncia deve contenere informazioni precise e dettagliate riguardo al reato e ai fatti che si intendono denunciare. Devono essere forniti tutti i dettagli rilevanti, inclusi i dati delle persone coinvolte, la descrizione dei fatti e, se disponibili, eventuali prove o documenti.

La denuncia anonima

Esiste anche la denuncia anonima, ovvero un atto in cui il denunciante non rivela la propria identità. Sebbene questa forma sia ammessa, ha delle limitazioni. Le autorità infatti, in base al quanto disposto dal comma 3 dell’art. 333 c.p.p non sono obbligate a prendere in considerazione una denuncia anonima, in quanto può risultare difficile da verificare o meno attendibile. Tuttavia, se il contenuto dell’atto porta a informazioni utili e concrete, le autorità possono comunque avviare un’indagine. Viceversa, nel caso in cui la denuncia anonima non fornisca elementi concreti, non obbliga le forze dell’ordine a intraprendere un’azione legale.

Differenza tra denuncia, querela ed esposto

La denuncia è spesso confusa con la querela e l’esposto, ma ci sono alcune differenze fondamentali tra questi atti.

  • Denuncia: è l’atto con cui si segnala alle autorità competenti un reato. Chiunque può denunciare un crimine, anche se non è direttamente coinvolto come parte lesa.
  • Querela: la querela invece è una denuncia fatta solo dalla parte lesa o da chi ha subito il danno direttamente dal reato. La querela è necessaria per procedere legalmente in casi come lesioni, diffamazione o stalking, in quanto sono reati che non sono perseguibili d’ufficio, ma su richiesta della persona danneggiata.
  • Esposto: un esposto, invece, è una segnalazione generica che non implica un atto accusatorio. Serve a far conoscere alle autorità competenti un fatto sospetto o illecito, ma non ha la finalità di avviare un procedimento penale o chiedere la punizione di un responsabile.

Differenze con querela ed esposto

Caratteristica Denuncia Querela Esposto
Scopo Segnalare un reato Iniziare un procedimento legale Segnalare un comportamento illecito, senza finalità accusatorie
Obbligo di presentazione Facoltativa  per i privati per reati perseguibili d’ufficio Necessaria per reati procedibili su querela Facoltativa, senza obbligo giuridico
Prosecuzione del reato Può avviare un’indagine d’ufficio Richiede il consenso della parte lesa Non avvia automaticamente un’indagine
Chi può presentarla Chiunque abbia conoscenza di un reato La persona danneggiata dal reato Chiunque, anche senza essere parte lesa

Giurisprudenza sulla denuncia

La giurisprudenza ha trattato vari aspetti di questo atto evidenziando come la stessa sia fondamentale per il buon funzionamento del sistema giuridico:

Cassazione n. 29319/2024: una denuncia anonima non può essere utilizzata come prova in un processo penale. Tuttavia, essa può innescare l’attività investigativa del Pubblico Ministero o della polizia giudiziaria, spingendoli a raccogliere informazioni utili per verificare se vi siano elementi sufficienti per avviare un’indagine formale. In altre parole, la denuncia anonima non ha valore probatorio, ma può servire come spunto per ulteriori accertamenti.

SU Cassazione n. 25932/2008:  una denuncia considerata irregolare e quindi equiparabile a una denuncia anonima, pur non potendo essere utilizzata come prova, può stimolare le indagini del Pubblico Ministero o della polizia giudiziaria. Questo avviene attraverso la raccolta di informazioni che potrebbero portare all’identificazione di un’ipotesi di reato, la quale verrebbe poi approfondita seguendo le procedure legali. In sostanza, anche se la denuncia in sé non ha valore probatorio, può comunque innescare un processo investigativo.

 

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festività soppresse

Festività soppresse Festività soppresse: quali sono, quale legge le ha abolite e quali sono le conseguenze per i lavoratori in termini di riposo e retribuzione

Cosa sono le festività soppresse

Le festività soppresse sono giornate che in passato erano riconosciute come festività civili o religiose, ma che nel tempo sono state eliminate dal calendario festivo nazionale. Tuttavia, la loro abolizione non ha comportato la perdita del diritto al riposo o alla retribuzione per i lavoratori, poiché il legislatore ha previsto specifiche tutele in merito.  

Quali sono le festività soppresse?

Le festività soppresse erano originariamente riconosciute dalla Legge n. 260/1949, che disciplinava le festività nazionali. Successivamente, con la Legge n. 54/1977, alcune di queste sono state eliminate dal calendario, pur mantenendo delle compensazioni per i lavoratori. In Italia sono:

  • San Giuseppe (19 marzo)
  • Ascensione (quaranta giorni dopo la Pasqua, variabile): nel 2025 è il 29 maggio 2
  • Corpus Domini (giovedì successivo alla Pentecoste, variabile): nel 2025 è il 19 giugno
  • Unità Nazionale (4 novembre) – celebrazione senza chiusura lavorativa

Normativa di riferimento

La principale normativa sulle festività soppresse include:

  • Legge n. 260/1949: contiene le disposizioni in materia di ricorrenze festive
  • Legge n. 54/1977: contiene le disposizioni in materia di giorni festivi, ha soppresso alcune festività e ne ha regolato la compensazione;
  • P.R. n. 792/1985_ ha confermato la soppressione delle festività religiose;
  • Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL), che stabiliscono modalità di compensazione specifiche per ogni categoria di lavoratori.

Conseguenze per i lavoratori

Le festività soppresse sono state trasformate in permessi individuali retribuiti per i lavoratori. Questi permessi, noti come “ex festività”, ammontano a un totale di 32 ore annuali. Queste giornate, pur non essendo più considerate festive a livello civile, danno diritto ai lavoratori a godere di permessi retribuiti, permettendo loro di usufruire di un riposo equivalente. I permessi per le ex festività, derivanti dalle festività religiose soppresse, sono regolati dai contratti collettivi di lavoro. La retribuzione di questi permessi è calcolata con le stesse modalità utilizzate per i giorni di ferie.

Giurisprudenza

La giurisprudenza si è più volte espressa sulla questione delle festività soppresse e sulla loro gestione retributiva:

Cassazione n. 8926/2024: Anche in assenza di una specifica regolamentazione contrattuale per i dipendenti degli enti pubblici non economici, la mancata fruizione dei riposi per festività soppresse può essere monetizzata al termine del rapporto di lavoro, purché sussistano le stesse condizioni previste per la monetizzazione delle ferie. Ciò è possibile in virtù delle disposizioni dell’art. 2 della legge n. 937 del 1977, che equiparano sostanzialmente i riposi per festività soppresse alle ferie, consentendo così l’applicazione analogica delle norme relative a quest’ultime.

Cassazione n. 18425/2014: la maggiorazione retributiva per le festività soppresse non è automatica, ma dipende dalle previsioni del contratto collettivo applicato. In particolare, se il contratto prevede tale maggiorazione solo in caso di effettiva prestazione lavorativa durante la festività, come nel caso esaminato, in cui le lavoratrici avevano usufruito di permessi sindacali, la maggiorazione non spetta. La Corte ha inoltre ribadito che il principio di onnicomprensività della retribuzione, pur esistente, non è una regola assoluta e non impedisce all’autonomia privata di escludere determinati compensi dal calcolo della retribuzione per altri istituti contrattuali o legali, a meno che non vi sia una norma specifica che lo imponga.

Tribunale Napoli n. 23136/2011: La reintroduzione di una festività soppressa, come il 2 giugno, non autorizza il datore di lavoro a modificare unilateralmente un accordo che prevede ferie o permessi in sostituzione delle festività civili soppresse. Nemmeno la presupposizione, che richiederebbe la risoluzione del contratto o un nuovo accordo bilaterale, può giustificare tale modifica unilaterale.

assistenza domiciliare

Assistenza domiciliare dipendenti e pensionati: il bando INPS Assistenza domiciliare per dipendenti e pensionati PA: al via il bando INPS Home Care Premium 2025

Assistenza domiciliare dipendenti e pensionati

L’INPS ha pubblicato il bando per il Progetto Home Care Premium (HCP) 2025, un’iniziativa che prevede l’erogazione di contributi economici per l’assistenza domiciliare a favore di dipendenti e pensionati della PA iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali. Il programma, valido per il periodo 2025-2028, è rivolto anche ai congiunti non autosufficienti dei beneficiari diretti, come coniugi e parenti di primo grado.

Chi può accedere al Progetto Home Care Premium

Il bando si rivolge a:

  • Dipendenti pubblici iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali.
  • Pensionati della PA iscritti alla stessa gestione.
  • Coniugi e parenti di primo grado non autosufficienti dei soggetti sopra elencati.

Quali sono le agevolazioni previste

Il progetto Home Care Premium 2025 prevede due tipi di benefici per i richiedenti:

  1. Contributo economico per il rimborso delle spese sostenute per l’assunzione di un assistente domiciliare.
  2. Prestazioni integrative, fornite grazie alla collaborazione con gli Ambiti Territoriali Sociali (ATS), per garantire un sostegno più ampio alla persona assistita.

Come presentare la domanda

I richiedenti devono presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il calcolo dell’ISEE sociosanitario, anche in modalità ristretta, per la determinazione del posizionamento in graduatoria.

Le domande possono essere inviate a partire dal 1° aprile 2025, accedendo all’area riservata del portale INPS e seguendo questo percorso:

  • Cercare il servizio “Portale Prestazioni Welfare”.
  • Cliccare su “Accedi all’area tematica”.
  • Selezionare “Gestione domanda” > “Presentazione domanda”.
  • Cliccare su “Utilizza il servizio” e infine su “Vai alla prestazione” in corrispondenza di Home Care Premium.

Scadenze e pubblicazione della graduatoria

L’INPS pubblicherà l’elenco dei beneficiari ammessi entro il 31 maggio 2025. Tuttavia, sarà possibile presentare nuove domande fino al 31 gennaio 2028.

Per ulteriori dettagli e per consultare il bando completo, è possibile visitare il sito ufficiale dell’INPS al seguente link: Bando Home Care Premium 2025.

errore diagnostico

Errore diagnostico Errore diagnostico: definizione, normativa di riferimento, risarcimento del danno e pronunce della Corte di Cassazione

Cos’è l’errore diagnostico?

L’errore diagnostico si verifica quando un medico formula una diagnosi errata o omette di riconoscere una patologia, causando un ritardo o un’errata impostazione terapeutica. Questo errore può derivare da:

  • diagnosi errata: ossia identificazione sbagliata della malattia;
  • diagnosi tardiva: ritardo nell’individuazione della patologia;
  • mancata diagnosi: omissione nel riconoscere la malattia.

Normativa di riferimento

La responsabilità medica per errore diagnostico è disciplinata dalla Legge Gelli-Bianco (L. 24/2017), che distingue tra:

  • responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.) per il medico dipendente di una struttura sanitaria;
  • responsabilità extracontrattuale (art. 2043 c.c.) per il medico libero professionista.

Inoltre, l’art. 2236 c.c. limita la responsabilità del medico ai soli casi di dolo o colpa grave quando l’errore riguarda interventi complessi.

Incertezza diagnostica e nesso causale

L’errore diagnostico non implica automaticamente la responsabilità medica. Devono essere accertati:

  • l’errore effettivo: analizzando se il medico ha rispettato le linee guida e le buone pratiche cliniche;
  • il nesso causale: dimostrare che l’errore ha causato un danno al paziente.

Secondo la Cassazione (sentenza n. 18392/2017), il medico è responsabile se la diagnosi errata ha impedito un trattamento tempestivo che avrebbe migliorato le condizioni del paziente.

Risarcimento del danno da errore diagnostico

Il paziente ha diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale se prova che:

  1. l’errore diagnostico è stato determinante per l’aggravamento della patologia;
  2. il medico non ha rispettato il dovere di diligenza;
  3. il danno subito è direttamente collegato all’errore.

Il risarcimento può includere:

  • danno biologico (lesione della salute fisica e psichica);
  • danno morale (sofferenza interiore);
  • danno patrimoniale (spese mediche e perdita di reddito).

Giurisprudenza della Cassazione

Cassazione n. 15786/2023: l’errore diagnostico non si limita a una diagnosi errata di una malattia, ma si verifica anche quando il medico omette di eseguire gli esami e i controlli necessari per una diagnosi corretta. In altre parole, la responsabilità medica sussiste non solo quando si sbaglia la diagnosi, ma anche quando si trascura di fare tutto il necessario per arrivare a una diagnosi corretta.

Cassazione n. 17410/2023: il professionista che interpreta un esame diagnostico ha una responsabilità che va oltre la semplice lettura dei dati: è suo dovere valutare la necessità di ulteriori indagini e indirizzare il paziente verso approfondimenti diagnostici, qualora lo ritenga opportuno. In altre parole, non può limitarsi a una mera analisi formale, ma deve agire attivamente per garantire una diagnosi completa e accurata.

Leggi anche: Responsabilità medica: la Legge Gelli-Bianco

rigetto tardivo

Rigetto tardivo istanza iscrizione all’albo degli avvocati Per il Consiglio Nazionale Forense, il rigetto tardivo dell'istanza di iscrizione all'albo degli avvocati non comporta la nullità

Rigetto tardivo iscrizione albo avvocati

Il rigetto tardivo dell’istanza di iscrizione all’albo degli avvocati non ne comporta la nullità. Si tratta, infatti di un termine di natura ordinatoria che può avere ricadute sulla tempestività del ricorso, eventualmente prolungando i termini per la sua proponibilità. Così si è espresso il Consiglio Nazionale Forense, nella sentenza n. 350/2024, pubblicata il 10 marzo 2025 sul sito del Codice deontologico, affronta la questione relativa alla notifica dei provvedimenti di rigetto delle istanze di iscrizione all’albo o registro professionale.

Contesto normativo

L’articolo 17, comma 7, della Legge n. 247/2012 prevede che il provvedimento di rigetto dell’istanza di iscrizione all’albo o registro debba essere notificato all’interessato entro 15 giorni dalla sua adozione. Tale disposizione riprende quanto già stabilito dall’articolo 37, comma 3, del Regio Decreto Legge n. 1578/1933.

La decisione del Consiglio Nazionale Forense

Nella sentenza in esame, il CNF ha chiarito che il termine di 15 giorni per la notifica del provvedimento di rigetto ha natura ordinatoria e non perentoria. Di conseguenza, una notifica tardiva o addirittura la mancata notifica del provvedimento non ne determina la nullità. Tuttavia, tali ritardi possono influire sulla tempestività del ricorso da parte dell’interessato, estendendo eventualmente i termini per la sua proposizione. 

il legato

Il legato Il legato nel diritto successorio: definizione, normativa e tipologie della disposizione testamentaria disciplinata dagli artt. 649 e ss. c.c.

Cos’è il legato?

Il legato è una disposizione testamentaria con cui il testatore attribuisce a un soggetto (legatario) un bene specifico o un diritto, senza che quest’ultimo debba accettare l’intera eredità. Il legato si distingue dalla successione universale, poiché il legatario non è responsabile dei debiti ereditari oltre il valore del bene ricevuto.

Normativa di riferimento

Il legato è disciplinato dagli articoli 649-673 del Codice Civile. In particolare:

  • Art. 649 c.c.: si acquista senza bisogno di accettazione, salvo rinuncia;
  • Art. 651 – 660 c.c.: indicano le cose che possono essere oggetto di legato;
  • Art 661: disciplina il prelegato;
  • Art. 671 c.c: dispone l’obbligo del legatario di adempierlo e ogni altro onere imposto nei limiti del valore della cosa legata;
  • Art. 672 c.c.: sancisce che le spese per la prestazione del legato sono a carico del soggetto onerato;
  • Art. 673 c.c.: stabilisce l’inefficacia del legato se la cosa perisce durante la vita del testatore.

Differenza tra erede e legatario

L’erede subentra in tutti i rapporti attivi e passivi del defunto, acquisendo sia i beni che i debiti ereditari. Il legatario, invece, riceve solo il bene o il diritto indicato nel testamento, senza rispondere dei debiti del defunto.

Il prelegato

Il prelegato è un particolare tipo di legato destinato a un erede, il quale riceve un bene specifico in aggiunta alla sua quota ereditaria. Ad esempio, se un testatore lascia a un erede la casa e il resto dell’eredità viene suddiviso tra più soggetti, l’erede riceve un prelegato.

Tipologie di legato

Il legato può assumere diverse forme:

  • di specie: riguarda un bene specificamente individuato (es. “Lascio a Marco il mio orologio Rolex”);
  • di genere: riguarda beni determinati per categoria (es. “Lascio a Lucia un’auto della mia collezione”);
  • obbligatorio: attribuisce un diritto di credito (es. “Lascio a Paolo un vitalizio di 1.000 euro al mese”).
  • di usufrutto: concede l’usufrutto di un bene senza trasferirne la proprietà;
  • di prestazione periodica: attribuisce una rendita o un pagamento periodico.

Giurisprudenza in materia

Cassazione n. 11389/2024: l’esecuzione di un legato non ne implica necessariamente un’accettazione tacita. Questo perché l’adempimento può essere effettuato anche da terzi. Pertanto, l’atto di eseguire un legato non è automaticamente considerato un atto che solo il destinatario della disposizione avrebbe il diritto di compiere.

Cassazione n. 15387/2024: l’espressione “lascio”, anche se recepita da un notaio in un testamento pubblico, è ambigua e può essere interpretata sia come disposizione a titolo particolare (legato) sia come disposizione a titolo universale (eredità), inclusa la possibilità dell’istituto dell'”institutio ex re certa”. Pertanto, la sua interpretazione richiede un’analisi approfondita del contesto e delle intenzioni del testatore, per determinare la natura precisa della disposizione testamentaria.

Cassazione n. 1720/2016: nel legato di azienda, salvo diversa volontà del testatore, l’oggetto comprende l’insieme organizzato dei beni per l’esercizio dell’impresa, inclusi tutti i rapporti patrimoniali di debito-credito. Pertanto, applicandosi le norme successorie, il legatario è tenuto al pagamento dei debiti aziendali, ma solo entro i limiti del valore dell’azienda stessa, come stabilito dall’articolo 671 del Codice Civile.

 

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notifica pec

Notifica pec fallita per causa ignota: va rinnovata La Cassazione ha chiarito che in caso di notifica pec fallita per causa ignota, la stessa va rinnovata dalla cancelleria

Notifica pec fallita

Notifica PEC non andata a buon fine per causa ignota. Va rinnovata dalla Cancelleria. Questo quanto stabilito dalla quinta sezione penale della Cassazione, con la sentenza n. 8361/2025.

Il caso: notifica PEC non consegnata

La decisione è scaturita dal ricorso di un uomo condannato per stalking dalla Corte d’Appello di Brescia. Il ricorrente ha contestato la validità della notifica dell’avviso di udienza al difensore e quella effettuata presso il domicilio eletto. La causa del fallimento non era chiaramente individuabile. Dagli atti risultava, infatti, che l’avvocato di fiducia non aveva ricevuto nel domicilio elettronico indicato la notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza, risultante – del resto – dal fascicolo d’ufficio come non consegnato al destinatario. Di qui, a suo dire, “poiché non è stata individuata la causa della mancata consegna del messaggio di posta elettronica, non è possibile attribuirgli, in conformità ai principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità sulla questione, alcuna responsabilità per l’omesso recapito del predetto messaggio”.

Per la Corte, le doglianze suscettibili di valutazione unitaria, sono fondate.

Obbligo di ripetizione della notifica

La questione che si pone all’attenzione della S.C. è “se la notifica possa ritenersi valida anche in un’ipotesi come quella considerata, ossia nella quale non sia possibile stabilire se l’omessa consegna sia dipesa dalla responsabilità del destinatario del messaggio (ad es., per problemi correlati alla ‘saturazione’ della relativa cartella) ovvero da quella della Cancelleria” ragiona la Corte. In definitiva, “si tratta di individuare le conseguenze, in punto di validità della notifica dell’atto processuale a mezzo pec, dell’omessa consegna del messaggio inviato dalla cancelleria per una causa rimasta ignota”.
Nella giurisprudenza di legittimità, “è stato sancito il dovere del difensore di controllare il corretto funzionamento della propria casella di posta elettronica, con la conseguenza che, ove la mancata consegna dipenda da un malfunzionamento del sistema, le conseguenze restano a carico del difensore, in virtù della prescrizione espressa dall’art. 16, comma 6, del d.l. n. 179/2012, che impone il deposito dell’atto in cancelleria (ex multis, Cass. n. 41697/2019)”.

La decisione

Nel caso di specie, tuttavia, l’omessa consegna del messaggio trasmesso dalla cancelleria a mezzo posta elettronica certificata è rimasta ignota. E ciò in quanto la preminente importanza che, anche nella giurisprudenza costituzionale, è attribuita al diritto di difesa dell’imputato rispetto al principio della ragionevole durata del processo, comporta che, “nelle ipotesi di incertezza circa la responsabilità dell’omesso perfezionamento del procedimento notificatorio, questo non possa considerarsi validamente compiuto”.
“Il che impone alla cancelleria, in un caso siffatto, concludono dal Palazzaccio, “la rinnovazione della notifica, trattandosi, peraltro, di un adempimento semplificato proprio dalla possibilità di utilizzare l’agile strumento della posta elettronica certificata”.
Da qui l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio.

Allegati

giurista risponde

Furto con strappo e rapina Il contegno con cui il reo asporta una res particolarmente aderente al corpo della vittima è sussumibile nella fattispecie di furto con strappo o in quella più grave della rapina?

Quesito con risposta a cura di Leonarda Di Fonte e Francesco Trimboli

 

Il soggetto agente che, con violenza sulla cosa, sottrae un bene strettamente aderente al corpo della persona offesa e se ne impossessa commette il delitto di cui all’art. 628 c.p., indipendentemente dalla volontaria resistenza della vittima o dalle ecchimosi da questa subite, in quanto, per superare la fisiologica opposizione posta dal corpo e conseguire, quindi, il risultato atteso, la violenza sulla cosa si estende necessariamente alla persona e si sviluppa su di essa (Cass., sez. II, 17 ottobre 2024, n. 45589 (Furto con strappo e rapina).

Nel caso di specie i Giudici di legittimità sono stati chiamati a sciogliere i nodi circa la qualificazione di una peculiare fattispecie in cui l’imputato si è reso autore dell’impossessamento di una collana particolarmente stretta al collo di una signora ultrasessantenne e in condizioni di vulnerabilità, in quanto rimasta vittima di tale condotta criminosa all’interno del suo domicilio cui il reo ha avuto accesso mediante artifizi e raggiri.

In sede di giudizio abbreviato il soggetto agente è stato condannato con sentenza del G.i.p. del Tribunale di Modena, riconosciuto il vincolo della continuazione e, quindi, della medesimezza del disegno criminoso, per il delitto di truffa aggravata e rapina aggravata, sentenza questa che è stata, tra l’altro, confermata dalla Corte d’appello di Bologna.

Contro la decisione del giudice di secondo grado il reo, per mezzo del suo difensore, ha esperito ricorso per cassazione per omessa motivazione e manifesta illogicità della stessa circa alcuni profili dedotti nell’atto di appello.

Il difensore, innanzitutto, ha contestato che il giudice di merito abbia, erroneamente e senza adeguata motivazione, privilegiato la seconda versione dei fatti resa con la querela, quest’ultima successiva all’annotazione della P.G rispetto alla quale risulta contraddittoria.

Infatti, nelle dichiarazioni fornite alla P.G. il giorno in cui si è perfezionato e consumato il reato la persona offesa – per come dedotto nella censura di legittimità – non ha fatto riferimento alcuno alla violenza perpetrata dal reo.

Inoltre, il ricorrente ha lamentato la mancata riqualificazione del fatto in furto con strappo ai sensi dell’art. 624bis c.p.

La violenza eventualmente cagionata dall’imputato – sostiene il difensore – era diretta nei confronti della res senza alcun coinvolgimento della persona offesa, in quanto quest’ultima non opponeva alcuna resistenza all’agire delittuoso.

La seconda sezione penale della Corte di cassazione ha rigettato il ricorso perché infondato.

In particolare, i giudici di Piazza Cavour hanno ritenuto logica la motivazione della Corte d’appello circa l’accoglimento della seconda versione fornita dalla vittima mediante querela, in quanto risultante più circostanziata e maggiormente attendibile per la maggiore lucidità psicologica caratterizzante la persona offesa.

Inoltre, la Cassazione con il suo arresto ha ribadito il principio di diritto espresso in una sua precedente decisione Cass. pen., sez. II, 3 ottobre 2006, n. 34206, nella quale la linea di demarcazione tra furto con strappo e rapina è stata individuata nella direzione della violenza sprigionata dal soggetto agente.

In particolare, il furto con strappo si configura quando la violenza si rivolge direttamente alla cosa, indipendentemente dai riflessi indiretti e involontari che la vittima possa subire a causa della relazione fisica tra la stessa e il bene posseduto. Per contro, si realizza il delitto di rapina nel momento in cui la violenza è diretta alla persona o si sviluppa sulla medesima e, comunque, anche quando viene esercitata per vincere la sua resistenza attiva (così anche Cass. pen., sez. II, 19 dicembre 2014, n. 2553).

Ciò nonostante, con quest’illuminante sentenza gli Ermellini sono andati oltre e hanno approfondito con un’interessante argomentazione la vexata quaestio circa il confine tra le due tipologie di reato.

Nel caso specifico si è precisato che, quando la cosa che si intende asportare è particolarmente aderente al corpo del possessore, la violenza perpetrata sul bene si estende inevitabilmente anche alla persona (così anche Cass. pen., sez. II, 11 novembre 2010, n. 41464).

Icasticamente nella fattispecie in questione il soggetto attivo, per raggiungere il risultato criminoso atteso, ha dovuto superare non solo la forza di coesione inerente alla relazione fisica tra possessore e cosa sottratta, ma altresì la materiale opposizione determinata dal corpo della vittima, per cui qui lo strumento con cui si è realizzata la sottrazione non è tanto lo strappo, quanto la violenza stessa (così anche Cass. pen., sez. II, 21 febbraio 2019, n. 16899).

La configurazione della rapina, peraltro, non è ostacolata dalla circostanza che la persona offesa non abbia subito alcuna contusione o lesione, in quanto lo strappo della collana determina un inconfutabile esercizio di energia fisica sul collo della donna che si concretizza, quindi, in una violenza sulla persona, elemento quest’ultimo costitutivo ai sensi dell’art. 628 c.p.

 

(*Contributo in tema di “Furto con strappo e rapina”, a cura di Leonarda Di Fonte e Francesco Trimboli, estratto da Obiettivo Magistrato n. 82 / Febbraio 2025 – La guida per affrontare il concorso – Dike Giuridica)

fogli di mappa catastali

Fogli di mappa catastali: gratis online L'Agenzia delle Entrate ha reso gratuitamente l'accesso diretto online ai fogli di mappa catastali dell'intero territorio nazionale

Fogli di mappa catastali

Cittadini, professionisti e Pubbliche amministrazioni possono accedere gratis e direttamente online ai fogli di mappa catastali del territorio nazionale, esclusi quelli di Trento e Bolzano, dove il catasto è gestito dalle rispettive Province autonome. Lo ha reso noto l’Agenzia delle Entrate, pubblicando il provvedimento direttoriale ad hoc (Prot. n. 147556/2025).

Attuazione del DLgs. n. 139/2024

Il provvedimento, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, determina le modalità per rendere disponibili, a titolo gratuito e con modalità esclusivamente telematiche, i fogli di mappa catastale per l’intero territorio nazionale (fatta eccezione, appunto, per le province autonome di Trento e Bolzano).

L’intervento legislativo, le cui disposizioni hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025, si innesta nel solco dell’ampliamento dei servizi telematici dell’Agenzia, per consentire, fa sapere il fisco, “a Pubbliche Amministrazioni, professionisti e cittadini di accedere gratuitamente e in modalità diretta e semplificata al patrimonio cartografico catastale, in coerenza con le previsioni di rafforzamento dei servizi digitali espresse nell’articolo 22 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1”.

Come accedere ai fogli di mappa catastale

I fogli di mappa sono resi disponibili, gratuitamente ed in modalità telematica, mediante l’accesso all’area riservata dell’Agenzia ovvero, nei casi previsti, attraverso SMIDT e Portale per i Comuni.

Il provvedimento reca altresì disposizioni transitorie per consentire, concludono le Entrate, “nelle more del completamento della trasposizione digitale dell’archivio cartografico catastale – in particolare di quello raffigurante stadi storici della mappa catastale, a partire dagli esemplari originali unici risalenti alla fase di formazione del catasto – e dell’implementazione dei pertinenti servizi telematici per la generalità dell’utenza, la fruibilità dei fogli di mappa non disponibili telematicamente, mediante consultazione puntuale, eseguita presso gli Uffici dell’Agenzia delle entrate, con o senza rilascio di stampa o in formato digitale”.