dsu mini precompilata

DSU Mini precompilata sull’app INPS La DSU Mini precompilata è disponibile anche sull’applicazione dell’INPS per i dispositivi mobili, previa autenticazione con SPID o CIE

DSU Mini precompilata tramite App INPS Mobile

Grazie al progetto PNRR n. 61, l’app INPS Mobile si arricchisce di una nuova funzionalità che permette di presentare direttamente la DSU Mini precompilata. Lo rende noto l’INPS con il messaggio n. 4508 del 31 dicembre 2024.

L’introduzione di questa dichiarazione sostitutiva nell’app INPS Mobile rappresenta un importante passo avanti verso una pubblica amministrazione sempre più digitale e al servizio dei cittadini. Questa nuova funzionalità semplifica notevolmente le procedure per l’ottenimento di prestazioni sociali e agevolazioni, rendendo i servizi INPS più accessibili e intuitivi.

Cos’è la DSU Mini e a cosa serve

La Dichiarazione Sostitutiva Unica Mini è una versione semplificata del modello tradizionale, utilizzabile nella maggior parte dei casi per richiedere prestazioni sociali e agevolazioni. Grazie a questa nuova funzionalità, i cittadini possono compilare e inviare la dichiarazione in versione mini in pochi click, direttamente dal proprio smartphone.

Quando non si può usare la DSU Mini

Sebbene la Dichiarazione Sostitutiva Unica Mini sia uno strumento versatile, ci sono alcune situazioni in cui è necessario utilizzare il modello completo. In particolare, non è possibile usare la DSU Mini nei seguenti casi:

  • diritto allo studio universitario: Per le richieste relative a borse di studio o agevolazioni universitarie è necessario il modello completo.
  • presenza di disabili o non autosufficienti: Se nel nucleo familiare sono presenti persone con disabilità o non autosufficienti, è obbligatorio utilizzare il modello tradizionale.
  • figli di genitori non coniugati: Nel caso di figli nati fuori dal matrimonio, è necessario il modello completo.
  • esonero dalla dichiarazione dei redditi: Se si è esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, non si può utilizzare la DSU Mini.

Come si accede al servizio

Per usufruire di questa nuova funzionalità, è sufficiente scaricare l’app INPS Mobile sul proprio smartphone (disponibile sia per Android che per iOS) e autenticarsi con SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE).

 

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agevolazione prima casa

Agevolazione prima casa: due anni per vendere Agevolazione prima casa: la legge di bilancio 2025 concede due anni di tempo per vendere la casa acquistata con i benefici fiscali e conservarli

Legge di Bilancio 2025: più tempo per vendere

La Legge di Bilancio 2025, in vigore dal 1° gennaio 2025, introduce un’importante novità relativa all’agevolazione “prima casa”. Si avrà infatti più tempo per vendere l’immobile già posseduto senza perdere il beneficio fiscale dell’imposta di registro del 2%.

Nuovi termini: da uno a due anni

Fino al 31 dicembre 2024, chi acquistava una nuova casa con agevolazioni “prima casa” aveva solo un anno per vendere o donare l’abitazione precedente. Dal 2025, il termine è stato raddoppiato a due anni, offrendo maggiore flessibilità ai proprietari.

Questa modifica riguarda:

  • chi stipula un rogito dal 1° gennaio 2025;
  • chi ha stipulato un rogito nel 2024, ma non ha venduto la prima casa entro la fine dell’anno.

Non rientra nella nuova normativa chi ha già superato il vecchio termine di un anno per la vendita e ha stipulato il rogito prima del 1°gennaio 2025.

Agevolazione “prima casa”: requisiti

Per beneficiare della nuova agevolazione, è necessario rispettare però anche le condizioni che seguono;:

  1. l’immobile non deve rientrare nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di lusso), A/8 (ville) e A/9 (castelli);
  2. l’acquirente deve stabilire la residenza nel Comune dell’immobile entro 18 mesi dall’acquisto o dimostrare di svolgere lì attività lavorativa o di studio;
  3. l’acquirente non deve possedere altre abitazioni nello stesso Comune in cui si trova quella che beneficia delle agevolazioni e non deve essere proprietario, nemmeno in quota, di altre case acquistate con agevolazioni “prima casa” su tutto il territorio nazionale.

Se si possiede una casa non agevolata nello stesso Comune, questa deve essere venduta prima del nuovo acquisto.

Benefici fiscali dell’agevolazione “prima casa”

Si ricorda che la normativa “prima casa” offre vantaggi economici significativi:

  • IVA ridotta dal 10% al 4% per acquisti da imprese costruttrici;
  • imposta di registro ridotta dal 9% al 2% per acquisti da privati;
  • imposte ipotecaria e catastale di 50 euro ciascuna per acquisti da privati e 200 euro per acquisti da imprese. In caso di successione invece, si applica una somma fissa di 200 euro anziché l’aliquota del 3%.

Impatto della nuova normativa

L’estensione del termine a due anni favorisce chi vuole cambiare casa senza pressioni. Si agevola il mercato immobiliare e si offrono tempi più gestibili per la vendita della vecchia abitazione. I benefici si riflettono su proprietari, acquirenti e operatori del settore. La Legge di Bilancio 2025 offre in questo modo nuove opportunità a chi desidera acquistare una casa con agevolazioni fiscali, sostenendo al contempo la dinamicità del mercato immobiliare.

 

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avvocato del genitore

L’avvocato del genitore tutela anche i figli Nei procedimenti in materia di famiglia, l'avvocato del genitore tutela in automatico anche i figli

Procedimenti in materia di famiglia: difesa estesa

Il ruolo dell’avvocato del genitore, nell’ambito dei procedimenti in materia di famiglia, non si limita alla difesa del rappresentato. Il legale deve tutelare anche gli interessi del minore coinvolto. Lo afferma il Consiglio Nazionale Forense, in un recente caso disciplinare che si è concluso con l’emanazione della sentenza n. 291/2024.

Diritto di visita: omessa informazione legale controparte

Una avvocata viene sottoposta a un giudizio disciplinare per presunta violazione dell’articolo 46, comma 7, del Codice Deontologico Forense. Secondo l’accusa, la professionista avrebbe omesso di informare il legale della controparte del deposito di un ricorso giudiziale durante le trattative stragiudiziali avviate. La questione riguarda in particolare la regolamentazione del diritto di visita e l’assegno di mantenimento di un figlio minore.

L’avvocato di controparte sostiene che l’avvocata abbia omesso di comunicargli l’avvenuto deposito del ricorso prima di un incontro, avvenuto il 6 novembre 2017. L’incontro era finalizzato a trovare un accordo stragiudiziale, ma il ricorso era già stato depositato il 3 novembre 2017.

Obbligo di informazione della controparte

Per il Consiglio Distrettuale di Disciplina (CDD) di Trento l’avvocata ha violato l’obbligo deontologico di informare il collega avversario dell’interruzione delle trattative e dell’inizio di un procedimento giudiziario. La ricorrente, a sua difesa, sostiene di aver preannunciato in realtà il deposito del ricorso. Le prove documentali e le testimonianze raccolte non hanno però confermato questa comunicazione con sufficiente chiarezza.

Per il CDD anche in caso di mancata interruzione formale delle trattative, il comportamento dell’avvocata è comunque contrario ai principi di colleganza e trasparenza richiesti dal Codice Deontologico. Considerata tuttavia la gravità ridotta della violazione, il CDD irroga la sanzione dell’avvertimento.

Procedimenti in materia di famiglia: ruolo dell’avvocato

Il caso mette in evidenza un principio fondamentale nei procedimenti familiari: lavvocato del genitore rappresenta anche, indirettamente, gli interessi del minore. La giurisprudenza sottolinea che il legale non deve limitarsi infatti a tutelare il diritto di difesa del cliente, ma deve agire per ridurre il conflitto tra le parti, proteggendo il benessere del minore.

Nel caso in questione, il deposito del ricorso senza una chiara comunicazione alla controparte ha alimentato il contenzioso, anziché contenerlo. L’avvocata, accettando di partecipare all’incontro del 6 novembre, ha implicitamente riconosciuto l’esistenza di trattative. Il ricorso già depositato tuttavia ha reso queste trattative solo apparenti.

Obbligo di trasparenza e comunicazione

L’articolo 46, comma 7, CDF impone all’avvocato di comunicare tempestivamente al collega avversario l’interruzione delle trattative stragiudiziali. Questo obbligo mira a garantire chiarezza nei rapporti professionali, evitando malintesi che possano compromettere il dialogo tra le parti.

Nel caso di specie, la mancanza di una comunicazione esplicita ha pregiudicato la fiducia tra i legali, con ripercussioni dirette sul procedimento. Il CDD ha sottolineato che l’avvocata avrebbe dovuto informare tempestivamente la controparte del deposito del ricorso, anche per garantire un quadro chiaro della situazione processuale.

L’interesse superiore dei minori

Nei procedimenti familiari, l’interesse superiore del minore deve prevalere su ogni altra considerazione. L’avvocato, in qualità di rappresentante legale di un genitore, assume un ruolo di responsabilità nei confronti del minore. La funzione del legale non si limita quindi a rappresentare il cliente, ma include un dovere di protezione nei confronti dei minori coinvolti.

Il CNF, dinnanzi al quale è giunta la questione disciplinare, ribadisce che l’avvocato deve adottare un approccio collaborativo e trasparente, mirato a ridurre il conflitto e a favorire soluzioni condivise. Questo principio assume un rilievo ancora maggiore nei casi di diritto di famiglia, dove le decisioni prese dai genitori e dai loro rappresentanti legali hanno un impatto diretto sul benessere dei figli.

 

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Allegati

Collegato lavoro: le indicazioni dell’INL Il collegato lavoro, in vigore dal 12 gennaio 2025, spiegato dall’Ispettorato del Lavoro con una nota che indica cosa cambia per datori e lavoratori

Collegato lavoro e nota INL

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2024, la Legge n. 203/2024, meglio nota come “Collegato lavoro”. Il provvedimento introduce importanti modifiche normative nel settore del lavoro. Tra gli interventi, si evidenziano novità significative per la sicurezza nei luoghi di lavoro, la gestione della cassa integrazione, la somministrazione di lavoro e le procedure di conciliazione. Con queste disposizioni, la L. n. 203/2024 mira a modernizzare il quadro normativo del lavoro, introducendo maggiore flessibilità e trasparenza per aziende e lavoratori. L’Ispettorato nazionale del Lavoro, con la nota n. 9740 del 30 dicembre 2024 ha fornito le prime indicazioni su questo testo normativo.

Sicurezza sul lavoro

L’articolo 1 modifica il D.Lgs. n. 81/2008, introducendo obblighi di comunicazione annuali per il Ministro del Lavoro, che dovrà riferire alle Camere sullo stato della sicurezza e sulle misure da adottare. Cambiano anche le regole per la sorveglianza sanitaria: la competenza sui ricorsi passa alle aziende sanitarie locali. Inoltre, sarà possibile utilizzare locali sotterranei per attività lavorative, purché siano rispettati requisiti specifici di salubrità, ventilazione e illuminazione, con una procedura di comunicazione all’Ispettorato del Lavoro.

Modifiche alla cassa integrazione

L’articolo 6 ridefinisce le regole sulla compatibilità tra la cassa integrazione e lo svolgimento di altre attività lavorative. I lavoratori che svolgono un impiego subordinato o autonomo durante il periodo di integrazione salariale perdono il diritto al trattamento per le giornate lavorate. La mancata comunicazione preventiva all’INPS comporta la decadenza dal beneficio.

Somministrazione di lavoro

L’articolo 10 del collegato lavoro modifica il D.Lgs. n. 81/2015 in tema di contratti di somministrazione. Tra le novità principali, si elimina la possibilità di superare i 24 mesi per i contratti di somministrazione a tempo determinato senza costituire un rapporto stabile. Inoltre, vengono esclusi dai limiti quantitativi  determinati lavoratori tra cui quelli assunti dal somministratore con un contratto di lavoro a tempo indeterminato, gli stagionali e quelli impiegati nelle start up.

Attività stagionali: chiarimenti del collegato lavoro

Si chiarisce che le attività stagionali includono, oltre a quelle definite dal D.P.R. n. 1525/1963, quelle legate a esigenze tecniche o ai cicli produttivi, come previsto dai contratti collettivi. Questo garantisce maggiore flessibilità per le aziende che operano in settori caratterizzati da variazioni stagionali.

Periodo di prova nei contratti a termine

L’articolo 13 del collegato lavoro regola la durata del periodo di prova nei contratti a termine. Per contratti inferiori a sei mesi, il periodo di prova non può superare 15 giorni; per contratti fino a un anno, il limite massimo è di 30 giorni. La proporzionalità tra durata del contratto e periodo di prova garantisce maggiore equità.

Lavoro agile

L’articolo 14 stabilisce che i datori di lavoro debbano comunicare al Ministero del Lavoro, entro cinque giorni il nome del lavoratore, la data di avvio o di cessazione delle attività in modalità agile, entro 5 giorni dall’avvio, dall’evento modificativo della durata o dalla cessazione del periodo di lavoro  svolto in modalità agile. La norma introduce maggiore chiarezza procedurale per le imprese e gli organi di controllo.

Contratti misti e regime forfetario

L’articolo 17 rivede le condizioni per accedere al regime forfetario. I professionisti che lavorano part-time per grandi aziende (con oltre 250 dipendenti) e svolgono attività autonoma con contratti certificati possono accedere al regime agevolato, evitando sovrapposizioni tra prestazioni subordinate e autonome.

Contratto di apprendistato duale

L’articolo 18 introduce la possibilità di trasformare il contratto in apprendistato professionalizzante o di alta formazione, dopo il conseguimento della qualifica, del diploma professionalizzante, del diploma di istruzione secondaria superiore, del certificato di specializzazione tecnica superiore consentendo così una continuità formativa e professionale. Questo favorisce l’integrazione tra istruzione e mondo del lavoro.

Collegato lavoro: le dimissioni di fatto

L’articolo 19 disciplina i casi di assenza ingiustificata prolungata, che ora equivale a dimissioni volontarie. I datori di lavoro devono comunicarlo all’Ispettorato del Lavoro, che può verificare la legittimità della segnalazione. La nota ricorda che alle dimissioni di fatto non si applica la procedura delle dimissioni online.

Conciliazione telematica

L’articolo 20 prevede che le procedure di conciliazione previste dal codice di procedura civile possano svolgersi in modalità telematica. Un decreto interministeriale definirà le regole tecniche, favorendo l’efficienza dei procedimenti.

 

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tabella unica nazionale

Tabella Unica Nazionale (TUN) risarcimento danni Tabella Unica Nazionale risarcimento danni non patrimoniali: cosa prevede il regolamento che uniforma i criteri per i danni da lesione

Tabella Unica Nazionale: cosa prevede il regolamento

Con l’approvazione della Tabella Unica nazionale per il risarcimento dei danni non patrimoniali da lesioni gravi conseguenti a sinistri stradali e responsabilità sanitaria, l’Italia, dopo vent’anni di dibattiti, possiede finalmente una regolamentazione più equa e uniforme dei risarcimenti per i danni non patrimoniali gravi.

Il Regolamento recante la Tabella Unica Nazionale (TUN), approvato in via definitiva il 25 novembre 2024, trasforma in modo significativo il  panorama normativo in materia di danno non patrimoniale.

La TUN, ossia la Tabella Unica Nazionale, prevista dall’articolo 138 del Codice delle Assicurazioni (D.Lgs. n. 209/2005), punta a uniformare i criteri di risarcimento per le lesioni fisiche e psico-fisiche gravi derivanti da sinistri stradali e responsabilità sanitaria.

L’introduzione della Tabella Unica Nazionale segna un passo fondamentale verso una maggiore equità e uniformità nel sistema risarcitorio italiano. Sebbene, per gli esperti, ci siano ancora aspetti da perfezionare, la TUN rappresenta un esercizio di civiltà giuridica che offre nuove certezze sia ai danneggiati che agli operatori del settore.

Con questo strumento si apre infatti la strada a una gestione più razionale e sostenibile dei risarcimenti, ponendo fine a decenni di disomogeneità e contenziosi.

Iter normativo: l’intervento del Consiglio di Stato

L’elaborazione della TUN ha incontrato diversi ostacoli, tra cui una sospensione significativa nel febbraio 2024, quando il Consiglio di Stato ha sollevato critiche su aspetti tecnici e giuridici del testo. Questi rilievi hanno spinto il Governo a rivedere il regolamento, senza però stravolgerne l’impianto originario.

Il risultato è un sistema tabellare che concilia i criteri previsti dall’articolo 138 con la consolidata giurisprudenza in materia di danno non patrimoniale. Il Consiglio di Stato, pur approvando il testo rivisto, ha evidenziato la necessità di mantenere un equilibrio tra la tutela dei diritti dei danneggiati e la sostenibilità economica per le imprese assicurative.

Obiettivi della Tabella Unica Nazionale

L’introduzione della TUN risponde a molteplici obiettivi.

  1. Superare le disomogeneità delle tabelle attualmente in uso, come quelle dei Tribunali di Milano e Roma.
  2. Garantire risarcimenti proporzionati e adeguati alle lesioni, riducendo disparità territoriali.
  3. Offrire parametri certi per la liquidazione dei danni, favorendo soluzioni stragiudiziali.
  4. Fornire uno strumento chiaro per avvocati, giudici, medici legali e compagnie assicurative.

Limiti delle tabelle preesistenti

Fino a oggi, l’assenza di un sistema unitario ha portato all’adozione di tabelle differenti a seconda della giurisdizione, con disallineamenti significativi, soprattutto per le lesioni più gravi. Ad esempio, mentre la tabella del Tribunale di Roma tende a riconoscere somme più alte, quella di Milano gode di un primato di applicazione grazie a un’ampia accettazione da parte della Cassazione.

Contenuti della Tabella Unica Nazionale

Il Regolamento introduce un sistema basato su coefficienti precisi che tengono conto de seguenti aspetti:

  • punti di invalidità: ogni punto, da 10 a 100, è associato a un valore economico progressivo;
  • età del danneggiato: il valore del punto diminuisce con l’aumentare dell’età;
  • danno morale: previsti incrementi percentuali in base alla gravità della lesione e alle particolari circostanze personali.

Il Regolamento contiene a tal fine tabelle distinte comprensive del danno morale con aumento minimo, medio e massimo.

Allegati: strumenti di calcolo

Il Regolamento comprende allegati che dettagliano i parametri per il calcolo dei risarcimenti:

– Allegato I: definisce i coefficienti moltiplicatori per determinare il valore economico di ogni punto di invalidità. La tabella 1A contiene i coefficienti moltiplicatori del punto per il calcolo del danno biologico e del danno morale.

La tabella 1B invece contiene i coefficienti di riduzione legali all’età. La tavola II infine prevede i coefficienti moltiplicatori per il danno morale.

– Allegato II: include tabelle che indicano il risarcimento totale, considerando età, danno biologico e morale.

TUN: impatto sul sistema risarcitorio

L’approvazione della TUN apporta sicuramente benefici significativi. Un sistema tabellare unico infatti limita le discrezionalità nelle decisioni giudiziarie, la presenza di parametri chiari agevolano la risoluzione stragiudiziale delle controversie, una maggiore prevedibilità dei costi contribuisce alla stabilità del mercato assicurativo.

Osservazioni e criticità

Dall’analisi della Tabella Unica nazionale si osserva che il risarcimento causato da responsabilità sanitaria sale rispetto a quello previsti dalle Tabelle di Roma e di Milano, se il danno biologico è compreso tra il 10 e il 36%. I valori invece scendono per chi riporta un danno compreso tra il 36% e l’82%, per poi salire per chi ricade nella fascia compresa tra gli 82 punti e i 100 punti percentuali.

Per quanto riguarda invece le criticità della TUN, occorre segnalare la differenza ingiustificata tra il valore del nono punto di invalidità, che in base alle tabelle dell’art. 139 CdA è di Euro 2.178,80 e il valore del decimo punto di invalidità della tabella Unica nazionale che invece è di Euro 2.612,40.

Un’altra problematica riguarda la “personalizzazione” del danno biologico, per il quale è previsto un aumento massimo del 30%.

Occorre infine segnalare l’assenza di una regolamentazione normativa del danno parentale. Una lacuna da colmare anche in ragione della differente valutazione di questo danno da parte della Tabella di Roma e della Tabella di Milano.

 

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dl lavoro

Dl Lavoro è legge: cosa prevede Convertito dalla legge n. 199/2024 il Dl Lavoro n. 160/2024, che contrasta il lavoro sommerso e recluta nuovo personale docente per attuare al meglio il PNRR

DL Lavoro n. 160/2024: convertito in legge

La legge n. 199/2024 ha convertito con modifiche il decreto Lavoro n. 160/2024, che era stato approvato dal Governo e in vigore dal 29 ottobre 2024.

Leggi il testo coordinato del dl n. 160/2024 e della legge di conversione

Il provvedimento, intitolato “Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza” si compone di 12 articoli, raggruppati in tre capi: lavoro, sistema universitario e istruzione.

DL Lavoro: lotta al lavoro sommerso

L’articolo 1 dedicato al contrasto del lavoro sommerso, prevede che dal 1° gennaio 2026 vengano introdotti gli indici sintetici di affidabilità contributiva. Questa previsione vuole promuovere il rispetto degli obblighi contributivi a carico dei datori di lavoro.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia, dopo aver sentito l’INPS e l’Ispettorato nazionale del Lavoro, dovranno approvare i primi due ISAC entro il 31 dicembre 2025. Dovranno quindi individuare ulteriori 6 settori a rischio di evasione contributiva entro il 31 agosto 2026.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro dovrà consentire l’accesso al portale nazionale del sommerso alle amministrazioni pubbliche e agli enti che erogano o gestiscono fondi pubblici.

Per contrastare la disoccupazione l’articolo 2 del provvedimento riconosce ai dipendenti dei datori di lavoro, anche artigiani, un’integrazione al reddito. La disposizione si rivolge in particolare agli artigiani, che nel semestre precedente abbiano occupato fino a 15 addetti nei settori tessile, abbigliamento, pelletteria, calzature e conciario.

L’articolo 3 stabilisce che un decreto del Presidente del Consiglio, che dovrà essere adottato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, dovrà stabilire annualmente, in misura percentuale non superiore al 5%, la quota del Fondo unico per il pluralismo e l’innovazione digitale dell’informazione e dell’editoria, da destinare alle crisi occupazionali che compiscono i soggetti impiegati in questi settori.

Reclutamento e Consiglio Universitario Nazionale

L’art. 4 istituisce i quadrimestri quarto e quinto, successivi ai tre quadrimestri previsti dal bando del 2023. Il tutto per garantire il regolare svolgimento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale e promuovere le politiche di reclutamento del personale docente in attuazione del PNRR.

Nelle more della riforma del Consiglio universitario nazionale, il decreto prevede che lo stesso continui a operare nella composizione attuale fino al 31 luglio 2025. A questa novità consegue la proroga fino a tale data dei mandati dei componenti attuali del Consiglio.

Per contrastare il problema abitativo degli universitari il decreto prevede che gli  immobili sequestrati alla criminalità organizzata vengano destinati a residenze e alloggi universitari. A tale fine la legge riconosce poteri e ruoli specifici alla Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici.

Il provvedimento autorizza inoltre la spesa di 5 milioni di euro per il 2024 e il 2025 per completare l’ammodernamento del Campus del Politecnico Campus Nord di Bovisa, Milano.

Istruzione: promozione ITS Academy e personale

Vengono stanziate risorse per potenziare strutture e laboratori e per ampliare l’offerta formativa attraverso la promozione di percorsi negli ITS Academy.

L’articolo 9 precisa invece che i vincitori dei concorsi disposti per ricoprire i posti di insegnante tecnico-pratico, che vi abbiano preso parte solo con il possesso del titolo di studio richiesto a legislazione vigente, nel primo anno di servizio, ossia 2024/2025 debbano conseguire l’abilitazione, conseguendo il CFU.

Disposto, invece, nell’articolo 10, l’aumento del Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, di 13.700.000 euro, anche per supportare le azioni relative al nuovo sistema di gestione delle pratiche pensionistiche.

Infine, l’articolo 11 prevede l’incremento dell’autorizzazione di spesa per fornire alle famiglie meno abbienti i libri di testo.

 

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processo penale telematico

Processo penale telematico: termini deposito dal 2025 Processo penale telematico: il DM n. 206 del 27 dicembre 2024 rimodula i termini per il deposito telematico degli atti

Processo penale telematico: cosa prevede il nuovo dm

Il Ministro della Giustizia ha adottato il Decreto n. 206 del 27.12.2024, che modifica il precedente regolamento sul processo penale telematico. Il provvedimento, che modifica l’articolo 3 del decreto n. 217/2023, introduce importanti novità sui depositi telematici degli atti nei procedimenti penali. Vediamo più in dettaglio i principali cambiamenti,

Obbligo deposito telematico: nuovi scaglioni temporali

Dal 1° gennaio 2025, il deposito telematico di atti, documenti, richieste e memorie diventa obbligatorio nei seguenti uffici giudiziari penali:

  • Procura della Repubblica presso il tribunale ordinario;
  • Procura europea;
  • Sezione del giudice per le indagini preliminari (GIP) del tribunale ordinario;
  • Tribunale ordinario;
  • Procura generale presso la corte d’appello (limitata ai procedimenti di avocazione).

Eccezioni e proroghe per il deposito non telematico

Il decreto prevede alcune deroghe temporanee all’obbligo del deposito telematico.

  • Fino al 31 dicembre 2025: nelle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari, nella Procura europea e nelle sezioni del GIP dei Tribunali ordinari i soggetti interni ed esterni possono utilizzare modalità non telematiche per depositare atti relativi a procedimenti diversi da quelli regolati dal libro V, titolo IX (udienza preliminare), dal libro V (per decreto), Vbis (messa alla prova) del codice di procedura penale. Anche per atti relativi all’archiviazione (art. 408,409, 410, 411 e 415 p.p) e alla riapertura delle indagini (art. 4141 c.p.p), il deposito non telematico è consentito.  Sempre fino a questa data negli uffici del tribunale ordinario e in quelli delle sezioni del GIP dei tribunali ordinari i soggetti interni ed esterni abilitati possono depositare anche con modalità non telematiche atti, documenti, richieste e memorie, nei procedimenti  di cui al libro IV c.p.p e in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio.
  • Fino al 31 marzo 2025: è ammesso il deposito non telematico per l’iscrizione delle notizie di reato (articolo 335 del codice di procedura penale) e per gli atti relativi ai procedimenti disciplinati dal libro VI, titoli I (abbreviato) III (direttissimo) e IV (immediato, del codice di procedura penale, impugnazioni comprese.

Processo penale telematico: estensione obbligo dal 2027

Dal 1° gennaio 2027, l’obbligo del deposito telematico (anche ai procedimenti in materia di  misure di  prevenzione ed alle fasi disciplinate dai libri X e XI del codice di procedura penale) è esteso anche ai seguenti uffici:

  • Ufficio del giudice di pace;
  • Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni;
  • Tribunale per i minorenni;
  • Tribunale di sorveglianza;
  • Corte d’appello;
  • Procura generale presso la corte d’appello;
  • Corte di Cassazione;
  • Procura generale presso la Corte di Cassazione.

Fino al 31.12.2026 in tutti questi uffici il deposito da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie può essere effettuato anche in modalità telematica, previa attestazione della funzionalità dei sistemi informatici.

Fino al 31.12.2026 negli uffici del Giudice di Pace, nelle corti di appello e nelle procure generali presso le corti d’appello, i soggetti esterni abilitati potranno depositare in modalità telematica atti, documenti, richieste e memorie.

Gli avvocati possono ancora utilizzare la posta elettronica certificata (PEC) per il deposito di atti nei casi in cui le modalità telematiche non siano obbligatorie. Questa opzione garantisce una maggiore flessibilità durante il periodo di transizione.

Finalità e prospettive future

Questo regolamento si propone di migliorare l’efficienza del sistema giudiziario. La transizione al digitale consentirà una gestione più snella e trasparente degli atti giudiziari. Con l’estensione graduale dell’obbligo telematico, il decreto garantisce una fase di adattamento per tutti i soggetti coinvolti. Le varie scadenze rappresentano tappe importanti verso una completa digitalizzazione del sistema penale. Il processo penale telematico diventa così una realtà sempre più concreta, in linea con le esigenze di modernizzazione della giustizia italiana.

 

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Allegati

decreto cultura

Decreto cultura Decreto cultura: Piano Olivetti per le aree marginali, fondi per editoria, librerie biblioteche e  misure urgenti per il patrimonio culturale

Decreto cultura in GU

Il Governo ha adottato il Decreto cultura, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2024 con l’obiettivo di valorizzare la cultura come bene comune. Una delle misure più interessanti è quella finalizzata ad incoraggiare la lettura, considerata una necessità straordinaria e urgente. Degni di nota anche gli interventi per valorizzare il patrimonio culturale, di cui fanno parte integrante il cinema e il settore audiovisivo.

Sviluppo della cultura e rigenerazione delle aree marginali

Il Piano Olivetti prevede interventi mirati per potenziare biblioteche, editoria e rigenerazione culturale, con particolare attenzione alle periferie e alle aree svantaggiate. Esso punta nello specifico a:

  • rendere la cultura accessibile e integrata nella vita delle comunità;
  • promuovere la rigenerazione culturale nelle periferie e nelle aree interne, spesso colpite da marginalità sociale ed economica;
  • valorizzare biblioteche come luoghi di educazione civica e intellettuale.

Il Ministro della Cultura adotterà i dettagli del piano entro 90 giorni, in linea con le strategie nazionali per lo sviluppo delle aree interne.

Cooperazione culturale con l’Africa e il Mediterraneo

Un’unità di missione viene creata per rafforzare i legami culturali con l’Africa e il Mediterraneo. Questa struttura:

  • coordinerà progetti culturali con Stati africani e organizzazioni internazionali;
  • favorirà il dialogo tra istituzioni culturali italiane e africane;
  • promuoverà la valorizzazione del patrimonio culturale africano con partenariati pubblico-privati.

L’unità sarà operativa fino al 2028 e lavorerà a stretto contatto con la cabina di regia del Piano Mattei.

Decreto cultura: misure di sostegno per editoria e librerie

Per favorire la diffusione del libro, il decreto istituisce:

  • fondi per l’apertura di nuove librerie, con 4 milioni di euro destinati ai giovani imprenditori under 35;
  • sostegno alle librerie storiche e di prossimità, con 30 milioni di euro tra il 2025 e il 2026;
  • promozione dell’editoria digitale e rafforzamento delle biblioteche.

Queste misure prevedono anche il potenziamento delle sezioni culturali nei quotidiani, con un fondo di 10 milioni di euro nel 2025.

Celebrazione paesaggio e sostegno istituzioni culturali

Nel 2025, il governo celebrerà il venticinquesimo anniversario della Convenzione europea sul paesaggio, con 800 mila euro destinati alle attività commemorative.

Nuovi contributi annuali sosterranno importanti istituzioni culturali italiane, come:

  • la Giunta storica nazionale;
  • l’Istituto italiano per la storia antica;
  • l’Istituto storico per l’età moderna e contemporanea;
  • l’Istituto italiano di numismatica.

Questi fondi garantiranno la continuità delle attività istituzionali e delle edizioni critiche di opere storiche.

Decreto cultura: bonus cultura e formazione

Il decreto rafforza il Bonus Cultura 18app, la Carta della Cultura e la Carta del merito. In questo modo si vuole favorire l’accesso dei giovani alla cultura, premiando anche il merito scolastico.

Patrimonio culturale: tutela e valorizzazione

Il testo prevede anche misure per semplificare gli interventi sul patrimonio culturale il cinema e il settore audiovisivo e prevede importanti forme di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale.

 

Leggi anche: Carta della cultura e del merito: come richiederle

Allegati

responsabilità contrattuale

Responsabilità contrattuale: la guida Responsabilità contrattuale: istituto che prevede l’obbligo del debitore di risarcire  al creditore il danno causato dal proprio inadempimento

Responsabilità contrattuale: cos’è

Il nostro ordinamento giuridico prevede due principali forme di responsabilità civile: quella contrattuale e quella extracontrattuale. Sebbene entrambe mirino a riparare il danno causato a un soggetto, esse si fondano su presupposti e meccanismi differenti. In questo articolo ci concentreremo sulla responsabilità contrattuale, che rappresenta un istituto fondamentale del nostro ordinamento giuridico, volto a tutelare i diritti dei creditori e a garantire l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte. Di questo istituto è importante analizzare i fondamenti, le caratteristiche e le differenze rispetto alla responsabilità extracontrattuale.

La responsabilità contrattuale: norma di riferimento

La responsabilità contrattuale trova il suo fondamento nell’inadempimento di un’obbligazione assunta in forza di un contratto o di un altro atto o fatto idoneo a produrla. L’articolo 1218 del codice civile stabilisce che il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, a meno che non provi che l’inadempimento è dipeso da una causa a lui non imputabile.

La diligenza del debitore

Il debitore, nell’adempiere la propria obbligazione, deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. Questo significa che deve agire con la prudenza e l’attenzione che una persona normalmente previdente adopera per i propri affari. Nel caso di attività professionali, la diligenza richiesta è quella specifica del professionista medio.

L’onere della prova

Una delle principali differenze tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale riguarda l’onere della prova. Nel caso della responsabilità contrattuale, si applica il principio della presunzione di colpa del debitore. Ciò significa che il creditore danneggiato deve provare l’esistenza del contratto, l’inadempimento del debitore e l’entità del danno subito. Spetterà poi al debitore dimostrare che l’inadempimento è dipeso da una causa a lui non imputabile, come un evento imprevedibile e inevitabile.

Il risarcimento del danno

Il danno risarcibile in caso di responsabilità contrattuale comprende sia il danno emergente, ossia la perdita effettivamente subita dal creditore, sia il lucro cessante, ovvero il mancato guadagno. Tuttavia, se l’inadempimento non è doloso, il risarcimento è limitato al danno che poteva prevedersi al momento in cui è sorta l’obbligazione.

La prescrizione

L’azione per il risarcimento del danno derivante da responsabilità contrattuale si prescrive in dieci anni, ai sensi dell’articolo 2946 del codice civile. Questo termine può essere ridotto in presenza di disposizioni specifiche relative a determinate tipologie di contratti.

Differenze con responsabilità extracontrattuale

La distinzione tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale è di fondamentale importanza, in quanto comporta diverse conseguenze in termini di onere della prova, risarcimento del danno e termini di prescrizione. La responsabilità contrattuale trova la sua fonte nel contratto o in un fatto idoneo a produrre obbligazioni.  La distribuzione dell’onere della prova prevede che il  creditore provi l’inadempimento e il danno, mentre il debitore l’impossibilità della prestazione. Il  danno risarcibile comprende sia il danno emergente che il lucro cessante, ma può essere limitato al danno prevedibile se l’inadempimento non è doloso. Salvo diversa disposizione di legge il diritto al risarcimento del danno si prescrive in dieci anni.

La responsabilità contrattuale trova la sua origine in un fatto illecito (comportamento contrario a norme di legge, di costume o di contratto). La distribuzione dell’onere probatorio prevede che il danneggiato debba provare tutti gli elementi costitutivi del fatto illecito (fatto dannoso, dolo o colpa, nesso di causalità, danno ingiusto). Il soggetto danneggiato può chiedere il risarcimento di tutti i danni, prevedibili e non prevedibili. Il diritto al risarcimento si prescrive nel termine di 5 anni.

Responsabilità contrattuale: ultime della Cassazione

Vediamo come si è pronunciata di recente la Corte di Cassazione sulla responsabilità contrattuale:

Cassazione n. 28420/2024: L’articolo 1218 del codice civile esonera il creditore dell’obbligazione non adempiuta dall’onere di provare la colpa del debitore, attribuendo al debitore l’onere di dimostrare che l’inadempimento o il ritardo nell’adempimento siano stati causati da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Tuttavia, tale disposizione non solleva il creditore dall’obbligo di dimostrare il nesso causale tra la condotta del debitore e l’inadempimento che costituisce la fonte del danno di cui si chiede il risarcimento. L’assorbimento del nesso eziologico nell’inadempimento, infatti, non implica la sua irrilevanza né sul piano sostanziale né su quello processuale. In particolare, non elimina la necessità di valutare le ricadute sulla distribuzione dell’onere probatorio. Tale assorbimento deve essere interpretato come una forma di prova presuntiva della sua esistenza, fondata sul fatto che, nella normalità dei casi, il nesso causale è intrinsecamente legato all’inadempimento stesso. Questo perché l’inadempimento si concretizza nella violazione dell’interesse del creditore, che a sua volta rappresenta l’evento dannoso da cui discendono le conseguenze risarcitorie. In altre parole, il nesso di causalità tra l’inadempimento e il danno è generalmente implicito nella natura stessa dell’inadempimento, ma ciò non esime il creditore dal fornire adeguata dimostrazione, ove necessario, dell’esistenza di tale collegamento causale nei termini richiesti dalla fattispecie concreta. (Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 12760 del 9 maggio 2024).

Cassazione n. 30439/2024: L’obbligazione di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale, analogamente a quella risarcitoria derivante da responsabilità extracontrattuale, deve essere qualificata come debito di valore e non di valuta. Essa rappresenta il surrogato dell’utilità concreta che il creditore avrebbe ottenuto se la prestazione contrattuale fosse stata adempiuta. Di conseguenza, nel calcolo del risarcimento si deve considerare l’eventuale svalutazione monetaria intervenuta nel tempo, senza che sia necessario per il creditore dimostrare o allegare il maggior danno previsto dall’art. 1224, secondo comma, del codice civile.

 

Leggi anche: Responsabilità precontrattuale

ape social domanda

Ape social: la guida Cos’è l’Ape social, quali sono i requisiti per ottenerla, i limiti, le modalità e i termini da rispettare per fare domanda

Cos’è l’Ape social

L’Ape social consiste in una indennità che viene erogata dall’INPS e pagata dallo Stato, a cui possono accedere solo determinate categorie di lavoratori che si trovano in situazioni meritevoli di particolare tutela per accompagnarli alla pensione di vecchiaia.

La misura ha subito alcune restrizioni in virtù della legge di bilancio n. 213/2023 per il 2024 ed è stata confermata fino al 31.12.2025 dalla legge di bilancio 2025.

Ape sociale: i destinatari della misura

Il primo requisito che la legge richiede per poter accedere alla misura è quello anagrafico. Per beneficiare dell’Ape social il richiedente deve aver compiuto 63 anni e 5 mesi.

I richiedenti devono appartenere inoltre alle seguenti categorie di lavoratori:

  • invalidi civili con una percentuale minima di invalidità del 74%;
  • lavoratori subordinati, che da almeno 7 anni, nel corso degli ultimi 10, o che negli ultimi 6 durante gli ultimi 7, svolgono attività definite “gravose”;
  • i caregiver che negli ultimi 6 mesi e al momento della richiesta si occupano dell’assistenza del coniuge o di un parente di primo grado che presenti un handicap “grave” o che si prendono cura di un parente di secondo grado che abbia i genitori o il coniuge di età superiore a 70 anni o che siano invalidi o deceduti;
  • soggetti disoccupati a seguito di licenziamento, dimissioni, risoluzione consensuale del contratto, scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato purché abbiano lavorato almeno 18 mesi negli ultimi 3 anni e non beneficino più dell’indennità di disoccupazione.

A questi requisiti si deve accompagnare quello contributivo che è di 36 anni per la categoria dei lavoratori impiegati in attività “gravose”, mentre per gli altri è di 30 anni. Il requisito contributivo per le madri lavoratrici viene ridotto almeno di 12 mesi per ogni figlio, fino a uno sconto massimo di 2 anni.

La misura spetta se l’attività lavorativa è cessata.

Compatibilità con redditi da lavoro

Anche nel 2025, l’Ape sociale può essere riconosciuta altresì a coloro che percepiscano redditi da lavoro autonomo purché svolto in modalità occasionale e purché l’importo non superi i 5000 euro annui.

La misura invece è del tutto incompatibile con la titolarità della pensione diretta.

Domanda Ape social 2025

Per ottenere l’APE Sociale nel 2025, è necessario presentare due domande all’INPS: una per la certificazione del diritto e una per la richiesta della prestazione. La domanda di certificazione può essere inoltrata in tre finestre temporali:

  • entro il 31 marzo, con risposta dall’INPS entro il 30 giugno;
  • entro il 15 luglio, con risposta entro il 15 ottobre.
  • dal 16 luglio al 30 novembre, periodo in cui le domande vengono elaborate solo se ci sono risorse residue per l’anno in corso.

Se i requisiti vengono maturati a marzo, la domanda di certificazione deve essere presentata entro fine mese. È possibile inoltrare contemporaneamente anche la domanda di prestazione, purché tutti i requisiti siano già soddisfatti, accelerando così l’avvio del beneficio.

Secondo la Circolare INPS 100/2017, l’indennità APE Sociale decorre dal mese successivo alla presentazione della domanda. Ad esempio, una richiesta inviata a marzo consentirà di ricevere la prestazione da aprile. Questa strategia può ottimizzare i tempi di approvazione e di erogazione del beneficio.

Erogazione Ape social

Una volta presentata la domanda la misura, che non può comunque superare l’importo massimo di 1.500,00 euro, viene erogata, in genere, a partire dal mese successivo.

E’ bene precisare altresì che l’Ape social non prevede il riconoscimento di tredicesima o rivalutazione dell’importo, la stessa inoltre fa reddito, per cui è sottoposta a imposizione fiscale, infine nel periodo in cui la stessa viene fruita non vengono accreditati contributi.