Decreto Accise: cosa prevede In vigore dal 5 aprile 2025 il decreto legislativo che revisiona le disposizioni sulle accise. Tante le novità su gas, elettricità e alcolici

Decreto Accise: le novità

Decreto accise: il Consiglio dei Ministri, il 13 marzo 2025 ha approvato in via definitiva il decreto legislativo contenente la revisione delle disposizioni in materia di accise.

Il testo del decreto n. 43/2025 è approdato in Gazzetta Ufficiale il 4 aprile per entrare in vigore il 5 aprile 2025.

Riforma TUA

Il testo, a partire da gennaio 2026, andrà a riformare il Testo Unico delle Accise (TUA) introducendo diverse novità. Uno dei principali obiettivi del decreto consiste nel riallineare le aliquote delle accise del gasolio e della benzina entro i prossimi 5 anni. Al momento il gasolio è gravato da accise inferiori rispetto alla benzina (61,7 centesimi contro 72,8 centesimi) anche se i motori diesel producono maggiori sostanze dannose per la salute. Per questo è volontà del Governo, attraverso l’intervento sulle accise, disincentivare il consumo del gasolio. La riforma è finalizzata anche alla riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi, nel rispetto degli obiettivi del PNRR.

Sistema qualificazione soggetti obbligati accreditati

Il decreto introduce un sistema di qualificazione degli operatori per instaurare un rapporto di fiducia tra soggetto obbligato e amministrazione finanziaria. Tale sistema denominato SOAC permette al soggetto qualificato di accedere a importanti benefici. Tra cui l’esonero dall’obbligo di prestare cauzione e la riduzione di specifici oneri amministrativi.
La qualifica di SOAC ha validità per 4 anni, è rinnovabile e, avendo una connotazione reputazionale, rende tali soggetti distinguibili nella platea degli operatori del settore. Il sistema sostituirà ogni altra procedura per ottenere l’esonero cauzionale. Previsti 3 livelli di qualificazione – base, medio e avanzato – a cui corrispondono gradi diversi di fruizione dei predetti benefici.

Riforma accisa sul gas naturale

Al fine di razionalizzare il sistema di tassazione e ridurre il contenzioso, l’attuale distinzione tra usi “civili” e usi “industriali” del gas naturale viene sostituita da quella tra “usi domestici” e “usi non domestici”. Questa modifica definisce con precisione l’applicazione dell’aliquota di accisa per usi domestici. Ovvero l’impiego del gas naturale per combustione in unità immobiliari ad uso abitativo. La nuova classificazione non cambia gli utilizzatori rispetto alla precedente distinzione ma facilita l’individuazione degli ambiti applicativi e delle aliquote, riducendo le dispute tra l’amministrazione finanziaria e i contribuenti.

Semplificazioni in materia di alcolici

Confermata la semplificazione per gli esercizi di vendita al minuto di alcolici (per esempio, i bar) per i quali la denuncia all’Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM) sarà assorbita dalla (già prevista) comunicazione di avvio delle attività di vendita di prodotti alcolici assoggettati al SUAP.

Riforma accisa energia elettrica

Il sistema di acconto “storico”, basato sui consumi dell’anno precedente viene sostituito da un meccanismo di pagamento mensile basato sui quantitativi effettivi di  energia elettrica ceduti. Le dichiarazioni necessarie per la liquidazione dell’imposta diventano semestrali anziché annuali, rendendo gli adempimenti più proporzionali ai consumi reali e migliorando la prevenzione delle frodi.

Oli lubrificanti e affini

Le disposizioni del decreto sono finalizzate a riorganizzare, aggiornare e rendere più chiara la disciplina di settore e l’applicazione delle relative imposte.

Disposizioni in materia di prodotti da fumo

Il testo prevede, infine, l’estensione, da 2 a 4 anni, della durata delle autorizzazioni per la vendita dei prodotti liquidi da inalazione. Semplificato il rapporto tra i rivenditori di tabacchi autorizzati e l’Amministrazione, con riduzione significativa dei costi amministrativi per la gestione delle autorizzazioni. Il potere di revoca dell’autorizzazione rimane invariato qualora i requisiti necessari per ottenerla vengano meno.

isee 2025

ISEE 2025: cosa prevede il DPCM ISEE 2025: le novità del Dpcm che esclude dall’Indicatore della situazione economica equivalente i titoli di Stato fino a 50.000 euro

ISEE 2025: le novità del Dpcm

Il DPCM n. 13 del 14 gennaio 2025 sul calcolo dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) ha concluso il suo iter ed è stato pubblicato sulla GU n. 40 del 18 febbraio 2025. Il provvedimento, in vigore dal 5 marzo 2025, cambia le regole per determinare l’ISEE e mira a garantire maggiore equità e certezza per le famiglie italiane.

DSU, locazioni, università e assegno di maternità

Il provvedimento va a modificare diversi articoli del DPCM n. 159/2013 contenente il “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).”

All’articolo 1, che contiene le definizioni tecniche utilizzate nel testo, viene inserita anche la DSU precompilata, ossia la dichiarazione sostitutiva unica resa disponibile al dichiarante ai sensi dell’articolo 10 del dlgs n. 147/2017 e finalizzata al rilascio dell’ISEE.

Cambiano poi i riferimenti alle norme del codice di procedura civile quando l’ISEE viene richiesto da coniugi separati consensualmente (art. 473 bis.51) o quando si è in presenza di provvedimenti temporanei e urgenti (art. 473-bis22) che giustificano residenze diverse e che impattano quindi sulla definizione di nucleo familiare ai fini del rilascio dell’ISEE.

Il DPCM prevede anche che dal reddito del nucleo familiare si possa sottrarre, fino a un massimo di 7.000 euro (aumentato di 500 euro per ogni figlio convivente oltre il secondo), il canone annuo di locazione, se l’abitazione è in affitto. Questa detrazione non è cumulabile con quella prevista per chi vive in una casa di proprietà.

Per quanto riguarda l’ISEE richiesto per il diritto allo studio il dpcm  prevede ora  che lo studente con genitori non conviventi faccia parte del loro nucleo familiare, a meno che: a) risieda da almeno due anni in un’abitazione non di proprietà della famiglia; b) abbia un reddito adeguato secondo i criteri stabiliti per legge.

Completamente riscritto l’articolo 9 contenente la disciplina dell’ISEE corrente.

La DSU, ai sensi dell’ultimo periodo dell’articolo 10, ha validità fino al successivo 31 dicembre. La presentazione della stessa da parte del cittadino, in base al nuovo comma 6 bis dell’art. 10 avviene prioritariamente in modalità precompilata, ferma restando la possibilità di presentare la DSU in forma ordinaria.

Il nuovo comma 3 dell’articolo 13 prevede inoltre che l’assegno di maternità (art. 74 del dlgs. n. 151/2000) dal 1 gennaio 2024 possa essere concesso alle donne con ISEE inferiore a Euro 20.221,13.

ISEE 2025: famiglie con disabili

Il decreto introduce anche misure specifiche per nuclei familiari con persone disabili o non autosufficienti.

Dal calcolo dell’ISEE vengono esclusi “i trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità, laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini dell’IRPEF, ai sensi dell’articolo 2-sexies, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42 convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2016, n. 89.”

In pratica i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, compresi i pagamenti tramite carte di debito percepiti in ragione della disabilità, saranno esclusi dal reddito dei componenti interessati.

Inoltre, il parametro della scala di equivalenza sarà maggiorato di 0,5 per ogni membro con disabilità media, grave o non autosufficienza.

Queste modifiche mirano a rendere il sistema più equo e inclusivo, garantendo un maggior supporto alle famiglie più vulnerabili.

ISEE 2025: titoli di Stato esclusi fino a 50.000 euro

Una delle novità più rilevanti del DPCM però riguarda l’esclusione dal calcolo dellISEE, fino a un massimo di 50.000 euro, del valore di titoli di Stato e prodotti finanziari garantiti. Tra questi rientrano Buoni del Tesoro Poliennali (BTp), Certificati di Credito del Tesoro (CcT), buoni fruttiferi postali e libretti di risparmio postale. Questa misura, già prevista dalla Legge di Bilancio 2024, diventa operativa grazie al nuovo decreto.

L’obiettivo è quello di favorire il risparmio delle famiglie e incentivare l’investimento in strumenti sicuri e garantiti dallo Stato. Secondo le stime tecniche, l’esclusione di questi valori comporterà una riduzione dell’ISEE per molti nuclei familiari, consentendo l’accesso a maggiori agevolazioni sociali.

ISEE 2025: impatto economico delle novità

L’esclusione dei titoli di Stato dall’ISEE comporta un aumento della spesa pubblica per le prestazioni agevolate. Si stima un costo aggiuntivo di circa 44 milioni di euro annui, già coperti dalla Legge di Bilancio 2024. L’effetto maggiore potrebbe riguardare l’Assegno unico, grazie alla sua universalità e alla differenziazione degli importi basati sull’ISEE. Minore sarà invece l’impatto su altri incentivi, come i bonus sociali gas e luce.

Disciplina transitoria e nuove attestazioni

Le DSU in corso di validità sono considerate valide per accedere alle prestazioni agevolate fino alla loro scadenza naturale.

Resta ferma comunque la possibilità di chiedere una nuova attestazione ISEE nel rispetto dei nuovi criteri di calcolo.

Nuovo modello DSU

Dal 3 aprile 2025 il nuovo modello DSU (completo di istruzioni per la compilazione) approvato con il decreto n. 75 del 2 aprile 2025 di concerto dal Ministero del Lavoro e dal Ministero dell’Economia sostituirà i precedenti.

L’INPS ha emanato apposita circolare 3 aprile 2025, n. 73 riepilogando anche le modifiche apportate alla modulistica e alle istruzioni per compilare la DSU.

 

 

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collegato lavoro

Collegato lavoro: le indicazioni del Ministero Il collegato lavoro ha introdotto diverse novità, il Ministero con la circolare n. 6/2025 chiarisce alcuni punti fondamentali

Collegato lavoro: circolare n. 6 del 27 marzo 2025

Con la circolare n. 6 del 27 marzo 2025 il Ministero del lavoro interviene per illustrare gli interventi principali del collegato lavoro.

La circolare fornisce importanti dettagli sui seguenti articoli della legge n. 203/2024:

  • articolo 10 che va a modificare la disciplina della somministrazione contenuta nel decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
  • articolo 11 che contiene la norma di interpretazione autentica dell’articolo 21 comma 2 del decreto legislativo n. 81/2015 in materia di lavoro stagionale;
  • articolo 13 che integra l’art. 7 comma 2 del decreto legislativo n. 104/2022;
  • articolo 14 modifica l’articolo 23 della legge n. 81/2017 che si occupa della comunicazione di avvio e di conclusione dello smart working;
  • articolo 19, che modifica l’articolo 26 del decreto legislativo n. 151/2015 che contiene le norme in materia di risoluzione del contratto di lavoro con particolare riferimento alle dimissioni volontarie del lavoratore e alla risoluzione consensuale.

Vediamo brevemente le principali indicazioni della circolare sul collegato lavoro, suddivise per argomenti.

Contratto di somministrazione

Per i contratti di somministrazione stipulati dopo il 12 gennaio 2025, il limite di 24 mesi per il lavoro tramite agenzia si calcola solo considerando i periodi di missione a tempo determinato iniziati dopo quella data. Non si contano i periodi di missione svolti prima del 12 gennaio 2025.

Le agenzie di somministrazione inoltre possono inviare a tempo determinato senza specificare la causale i seguenti soggetti:

  • disoccupati che percepiscono da almeno 6 mesi indennità di disoccupazione non agricola o ammortizzatori sociali;
  • lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati definiti dalla normativa europea e da un decreto del Ministero del Lavoro.

Lavoro stagionale

Si deve considerare come lavoro stagionale l’attività a tempo determinato, svolta in specifici periodi dell’anno senza continuità, con alcune semplificazioni rispetto alla disciplina generale del lavoro a termine. Le attività stagionali includono quelle previste dal DPR n. 1525/1963 e quelle definite dai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali più rappresentative.

Periodo di prova

Per i contratti di lavoro iniziati dal 12 gennaio 2025, salvo condizioni più favorevoli previste dai contratti collettivi, il periodo di prova dura un giorno effettivo di lavoro ogni quindici giorni di calendario dall’inizio del rapporto. La durata minima è di due giorni, la massima è di quindici giorni per contratti fino a sei mesi e di trenta giorni per contratti tra sei e dodici mesi. I limiti massimo sono inderogabili anche da parte della contrattazione collettiva.

Comunicazioni smart working

Previsto il termine di cinque giorni per comunicare l’inizio, la fine e le modifichealla durata originario dello smart working.  Il nuovo termine è operativo per le comunicazioni obbligatorie del lavoro agile a partire dal 12 gennaio 2025 per i datori di lavoro privati.

Dimissioni e risoluzione consensuale

Il rapporto di lavoro si può concludere per dimissioni per fatti concludenti, in caso di assenza ingiustificata del lavoratore per un certo periodo di tempo. L’effetto si produce se il datore prende atto della presunta volontà del lavoratore e decide di concludere il rapporto. La durata dell’assenza che giustifica la conclusione del rapporto deve essere superiore ai 15 giorni se il CCNL non ne dispone una diversa.

 

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dazi americani

Dazi americani: cosa comportano Dazi americani: come funzionano, da quando verranno applicati i dazi alle importazioni e gli errori di calcolo di Trump

Cosa sono i dazi americani

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato i dazi americani che verranno applicati nei confronti di tutti i Paesi del mondo.

Nell’annunciare le gabelle ha mostrato una tabella, in cui sono elencati tutti gli Stati che verranno colpiti dai dazi e a lato di ciascun Paese le tariffe che verranno applicate, in misura percentuale.

Vedi la “Tabella pazza” pubblicata dall’ANSA

Le tariffe entreranno in vigore dal 5 al 9 di aprile, a scaglioni.

I dazi del 10% entreranno in vigore alle ore 6.00 di sabato 5 aprile, mercoledì 9 aprile alla stessa ora invece entreranno in vigore quelli con una percentuale superiore al 10%. I dazi superiori al 10% colpiranno molti Stati, tra i quali figurano la Cina e l’Unione Europea.   

Come funzionano i dazi americani

Il criterio che viene adottato dall’amministrazione del Presidente Trump si basa su un calcolo molto semplice. In pratica gli Stati Uniti applicheranno dazi pari alla metà di quello che essi subiscono dai vari Stati.

Tanto per fare un esempio, la Cina applicherebbe agli Stati Uniti dazi doganali nella misura del 67%, mentre l’Europa, Italia compresa, applicherebbe la misura percentuale del 39%. Ebbene nei confronti di Cina ed Europa, tanto per fare un esempio, Trump applicherà dazi doganali pari alla metà ossia 39% alla Cina e il 20% all’Europa.

Gli errori di calcolo di Trump  

Il Presidente Trump applica però, nei confronti dei vari Stati, Europa compresa, stime meramente teoriche. Il suo unico obiettivo consiste in pratica nell’azzerare le perdite che gli Stati Uniti subiscono a causa dei dazi che verrebbero imposti dagli altri Paesi agli Stati Uniti. I calcoli corretti però sono ben più complessi. Quelli di Trump infatti non tengono conto di diverse variabili, come stanno evidenziando importanti economisti italiani.

Il Presidente Trump tiene conto solo del disavanzo commerciale degli Stati Uniti rispetto agli altri Paesi. Dato che risulta dal mero confronto del valore delle importazioni dei beni, senza considerare i servizi.

C’ poi la questione dell’Iva, che Trump considera erroneamente un dazio e che quindi, a suo dire, contribuirebbe anch’essa al disavanzo degli Stati Uniti.

Sul punto però occorre fare chiarezza. Un dazio infatti è un’imposta diretta che colpisce solo i beni importati in un Paese per scoraggiarne il consumo attraverso l’aumento del costo rispetto ai beni prodotti internamente al Paese stesso. In questo modo il dazio protegge l’economia interna rendendo meno appetibili i prodotti stranieri.

L’Iva, invece, è un’imposta che colpisce tutti i beni che vengono consumati all’interno di un Paese. Essa non si applica in modo diverso in base alla provenienza del bene. L’Iva infatti non persegue il fine di limitare le importazioni, non ha quindi una finalità protezionistica.

Se non si imponesse l’Iva sui prodotti americani, applicandola solo ai prodotti interni, quelli americani verrebbero privilegiati perché meno costosi. A tutto danno della nostra economia.

 

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abrogazione norme pre-repubblicane

Legge abrogazione norme pre-repubblicane Abrogazione norme pre-repubblicane: è legge il ddl che ha disposto l’eliminazione di più di 30.000 norme obsolete, semplificando il sistema

Legge abrogazione norme pre-repubblicane

Abrogazione norme pre-repubblicane. Il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge n. 1314, che ha eliminato più di 30.000 norme risalenti all’epoca pre-repubblicana, compresa nello specifico tra il 1861 e il 1946.

Un grande passo verso la semplificazione

La legge abroga numerosi atti normativi ormai superati. Tra questi, figurano regi decreti, leggi formali, decreti legislativi luogotenenziali e decreti del Capo del Governo. Il testo si compone di due articoli e dodici allegati, che elencano dettagliatamente le norme eliminate.

Abrogate più di 30.000 norme

L’abrogazione di queste norme risponde alla necessità di semplificare il sistema legislativo. Dal 1861 al 2023, l’ordinamento italiano ha visto l’adozione di oltre 204.000 atti normativi. Di questi, 94.000 erano già stati eliminati. L’attuale intervento elimina altre 30.000 disposizioni, riducendo il numero complessivo delle norme obsolete ancora in vigore.

Quali norme sono state eliminate?

Il provvedimento riguarda atti ormai privi di utilità pratica. Tra questi:

  • norme che regolavano enti e società non più esistenti,
  • regi decreti che istituivano imposte comunali ormai abolite;
  • disposizioni che autorizzavano la ratifica di trattati internazionali non più in vigore;
  • atti che disciplinavano la denominazione di comuni oggi scomparsi o rinominati;
  • norme relative alla regolamentazione delle camere di commercio e del settore creditizio.

L’intervento non crea vuoti normativi. Le disposizioni prive di valore giuridico e che risultano cancellate non compromettono infatti in alcun modo il sistema attuale.

Ordinamento più chiaro ed efficiente

Negli ultimi decenni, diversi governi hanno lavorato per snellire il quadro normativo. L’eliminazione di leggi obsolete aiuta a rendere più chiaro il sistema legislativo, facilitando il lavoro di giuristi, pubbliche amministrazioni e cittadini.

Questa riforma rappresenta un passo importante per la modernizzazione del diritto italiano. L’eliminazione delle norme pre-repubblicane contribuisce a un ordinamento più razionale ed efficace.

 

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fornitore energia elettrica

Fornitore energia elettrica: cambio in 24 ore Bollette energia: dal 1° gennaio 2026 sarà possibile cambiare il fornitore in sole 24 ore. Cosa prevede la proposta di ARERA

Fornitore energia: dal 12° gennaio cambio in 24 ore

Dal 1° gennaio 2026 cambiare il fornitore di energia elettrica sarà più rapido. Il passaggio avverrà in un solo giorno lavorativo, rispetto agli attuali due mesi. La novità è prevista da una direttiva europea (Clean Energy Package) ed è stata recepita in Italia con il Decreto Legislativo 210/2021.

ARERA, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, deve approvare la delibera di attuazione entro il mese di luglio di quest’anno. Nel frattempo, ha avviato una consultazione pubblica aperta fino ad aprile 2025.

Cambio fornitore: lo switching veloce  

La proposta prevede che il cambio fornitore avvenga in sole 24 ore. Se la controparte commerciale non coinciderà con la società energetica, il tempo massimo sarà di tre giorni per completare le verifiche necessarie.

L’utente farà richiesta al proprio fornitore, che gestirà l’intera pratica attraverso il Sistema Informativo Integrato (SII). Oggi il processo richiede da uno a due mesi. Con il nuovo sistema, il passaggio invece sarà immediato, consentendo ai consumatori di approfittare velocemente di offerte più vantaggiose.

Regole per imprese e criticità del sistema

Le nuove tempistiche si applicheranno ai clienti domestici e alle piccole imprese. Le grandi aziende, invece, seguiranno ancora le regole attuali per evitare impatti eccessivi sulla gestione dei contratti e sulla programmazione degli approvvigionamenti.

Gli operatori del settore esprimono perplessità. Temono che un cambio troppo rapido possa destabilizzare il mercato e aumentare la gestione delle richieste. Alcuni propongono di limitare il numero di cambi annuali per cliente. ARERA, per ora, non intende introdurre questa restrizione, ma valuterà eventuali modifiche dopo l’entrata in vigore della riforma.

Infine, ARERA ha deciso di allineare le tempistiche di recesso e cambio fornitore a un solo giorno lavorativo. Rimangono da definire le regole per la gestione delle morosità, che saranno oggetto di futuri interventi.

 

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contributo unificato omesso

Contributo unificato omesso: nessuna sospensione Il ministero della Giustizia fornisce chiarimenti sulla regola che impedisce l'iscrizione a ruolo in caso di mancato pagamento del contributo unificato

Contributo unificato omesso e iscrizione a ruolo

Contributo unificato omesso e iscrizione a ruolo della causa. La circolare del 21 marzo 2025 del Ministero della Giustizia fornisce nuove indicazioni sulla regola dell’obbligo di pagamento del contributo unificato per l’accesso alla giustizia, così come introdotto con l’ultima legge di bilancio. Il mancato pagamento del contributo unificato impedisce infatti, come precisato nella precedente circolare del 30 dicembre 2024, l’iscrizione a ruolo della causa, non la sospende in attesa di regolarizzare il pagamento, anche  perché non c’è un termine di legge per mettersi in pari.

Ambito di applicazione

Il nuovo comma 3 di cui all’articolo 4 del DPR n. 115/2002, inserito dall’ultima legge di bilancio, ostacola infatti l’iscrizione a ruolo della causa in caso di mancato pagamento del contributo unificato. Dopo l’introduzione di questa nuova regola sono stati avanzati dubbi e richieste di chiarimenti a cui la recente circolare ha fornito risposta.

Sull’accettazione degli atti il documento chiarisce che i depositi telematici degli atti introduttivi, obbligatori per i difensori, non vengono accettati automaticamente. Il cancelliere verifica manualmente ogni deposito inviato via PEC. Se il cancelliere rileva che pagamento è insufficiente o assente, può rifiutare l’iscrizione della causa, bloccandone la trattazione.

Regole particolari per il convenuto

Se la causa invece risulta già iscritta, la norma non si applica. Il convenuto deve comunque versare il contributo se modifica la domanda, propone una domanda riconvenzionale, chiama un terzo o interviene autonomamente. Se però non paga, la cancelleria deve comunque accettare il deposito e avviare la riscossione. Se il convenuto si costituisce per primo, il pagamento ricadrà su di lui.

Estensione della regola alle procedure esecutive

La regola del mancato pagamento del contributo unificato di 43 euro si applica a tutti i giudizi civili, incluse le fasi cautelari, i reclami e le procedure esecutive. Il creditore è tenuto a pagare l’importo al momento dell’iscrizione a ruolo della procedura esecutiva. In caso contrario, la causa non viene iscritta.

Ricorso collettivo per cittadinanza: 43 euro ciascuno

In caso di ricorso collettivo per il riconoscimento della cittadinanza italiana, ogni ricorrente deve versare individualmente il contributo unificato minimo di 43 euro. L’iscrizione a ruolo della causa è subordinata al pagamento di tale importo da parte di tutti i ricorrenti. Questa interpretazione è in linea con la recente Legge di Bilancio n. 207/2024, che ha stabilito l’obbligo del pagamento individuale del contributo unificato per ciascun ricorrente, anche in presenza di un unico ricorso introduttivo.

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testo unico

Testo Unico Riscossione dal 2026 Testo Unico sulla riscossione dei tributi pubblicato in Gazzetta Ufficiale e in vigore dal 1° gennaio 2026

Riscossione dei tributi: il Testo Unico

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 2025 il D.Lgs. n. 36/2025, Testo Unico in materia di riscossione dei tributi. Il documento approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il 13 marzo 2025 è frutto dell’iniziativa del Ministro Giorgetti, al fine di attuare la delega governativa per la riforma fiscale.

Questo Testo Unico, collegato al decreto riscossione n. 110/2024 insieme a quelli relativi alla giustizia tributaria, ai tributi erariali minori e alle sanzioni tributarie tende al perseguimento degli obiettivi governativi della semplificazione e razionalizzazione del sistema fiscale nel suo complesso.

Leggi a questo proposito Riforma tributaria: testi unici entro il 31 dicembre 2025

Riscossione dei tributi: struttura del Testo Unico

Il Testo Unico dedicato alla fase della riscossione, che sarà in vigore al 1° gennaio 2026, riunisce al suo interno le disposizioni vigenti sparse nei vari testi normativi in un unico contenitore. La sua struttura segue un preciso iter logico, che è quello che viene seguito in via ordinaria per l’acquisizione delle entrate. Composto da 243 articoli complessivi il testo risulta suddiviso il 3 parti, la I intitolata “Disposizioni in materia di versamenti e riscossione” comprende i seguenti titoli:

  1. Disposizioni i materia di riscossione spontanea;
  2. Riscossione imposte sul reddito;
  3. Rimborsi;
  4. Riscossione mediante ruoli;
  5. Estensione delle disposizioni sulla riscossione mediante ruolo;
  6. Riscossione coattiva;
  7. Mutua assistenza per il recupero dei crediti sorti nel territorio nazionale o in uno Stato membro UE (Direttiva 2010/24/UE);

La Parte II intitolata “Funzionamento del servizio nazione della riscossione” risulta composta invece dal seguenti titolo:

  1. Funzionamento del servizio nazione della riscossione.

La Parte III infine contiene nel titolo I

  1. Disposizioni varie, transitorie e finali.

A tutto questo si aggiungono 2 allegati:

  1. Allegato A: art. 53, comma 4 lettera a;
  2. Allegato B: art. 53, comma 4.

Favorita la riscossione spontanea

Il Testo Unico rende più efficienti le procedure di riscossione spontanea e individua nel modello F24 come lo strumento principale per procedere ai versamenti. Il Modello F23 viene conservato, ma solo per il versamento di tributi particolari.

Favorita la digitalizzazione anche grazie all’integrazione tra i dati delle banche, dell’Amministrazione finanziaria e delle piattaforme che permettono di procedere con i pagamenti. In questo modo si riducono gli errori materiali e i rimborsi in presenza di versamenti di importo superiore al dovuto.

Soglie di riscossione aggiornate

Non si procede più all’accertamento, all’iscrizione a ruolo e alla successiva riscossione se l’importo di ogni credito (comprese sanzioni e interessi) risulta inferiore a 30 euro.

Grazie alla riduzione del numero di iscrizioni a ruolo le operazioni amministrative subiscono così un positivo snellimento.

Riscossione dei tributi: fino a 10 anni per saldare le cartelle 

Il nuovo meccanismo di dilazione di pagamento consentirà ai contribuenti di estinguere i loro debiti con più calma. I piani di pagamento potranno prevedere fino a un massimo di 120 rate a cadenza mensile, per la durata quindi di 10 anni per importi superiori ai 120.000,00 euro in presenza di difficoltà economiche dimostrate.

Discarico automatico

Il testo prevede anche il discarico automatico delle cartelle che non sono state riscosse entro il termine di 5 anni dall’affidamento. L’Ente creditore conserva però il diritto di avviare azioni di recupero o di riaffidare il credito ad ADER se emergono nuovi e significativi elementi reddituali.

notifica pec inesistente

Notifica PEC inesistente se l’indirizzo non risulta dai registri pubblici E’ inesistente e non può essere sanata la notifica effettuata da un indirizzo PEC che non risulta dai pubblici registri

Notifica PEC inesistente

Notifica PEC inesistente se eseguita da un indirizzo che non risulta dai registri pubblici. La notifica PEC degli atti tributari ha generato numerosi contenziosi, come evidenziato dalla recente sentenza n. 1828/2025 della Corte di giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio. La questione riguarda la validità delle notifiche effettuate da indirizzi PEC non registrati nei pubblici elenchi. Vediamo quali sono le ragioni per le quali la Corte è giunta a ritenere invalide le notifiche effettuate da un indirizzo di posta elettronica non risultante dai registri pubblici e a escludere ogni effetto sanante per il raggiungimento dello scopo, come previsto dall’articolo 156 c.p.c.

Mancata notifica PEC: indirizzo non risultante

Una società impugna una cartella di pagamento per IVA relativa al 2014, contestando la mancata notifica. La scoperta della cartella è avvenuta infatti solo attraverso un estratto di ruolo richiesto all’Agente della Riscossione. L’Agente della Riscossione produce in giudizio la prova dell’invio della cartella tramite PEC, sostenendo che la notifica fosse valida e che il credito fosse ormai definitivo per mancata opposizione nei termini previsti. La Commissione Tributaria Provinciale  accoglie la tesi dell’Agente, ritiene valida la notifica via PEC e dichiara inammissibile il ricorso per tardività. La società quindi presenta appello, contestando la legittimità della notifica, l’indirizzo PEC utilizzato dall’Ufficio non risultava infatti dai pubblici registri.

Notifica PEC inesistente e non sanabile

La Corte Tributaria analizza tutta la questione alla luce della normativa vigente. Secondo l’art. 16-ter del D.L. 179/2012, la notifica via PEC è valida solo se effettuata da un indirizzo certificato presente nei pubblici elenchi. Dagli atti però emerge che l’indirizzo PEC utilizzato dall’Agente della Riscossione non risultava nei registri pubblici fino al 1 settembre 2022. Questo elemento porta la Corte a ritenere la notifica inesistente dal punto di vista giuridico.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione conferma questo orientamento, ribadendo che le notifiche effettuate da indirizzi non certificati non possono produrre effetti giuridici validi (Cass. 3093/2020, Cass. 17346/2019).

Le notifiche eseguite a mezzo pec da indirizzi pec che non risultano dai registri pubblici devono  essere considerate inesistenti e deve essere escluso di conseguenza ogni effetto sanante in virtù del raggiungimento dello scopo, come previsto dall’articolo 156 c.p.c.

L’utilizzo di un indirizzo PEC non ufficiale compromette la certezza giuridica della notifica. Il contribuente deve poter verificare con sicurezza la provenienza dell’atto, evitando il rischio di ricevere comunicazioni da soggetti non autorizzati.

La Corte si pronuncia quindi per l’annullamento della cartella di pagamento per l’inesistenza della notifica pec, evidenziato inoltre che la complessità della questione e l’evoluzione della giurisprudenza giustificano la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

Considerazioni finali

La sentenza è molto significativa perché conferma l’importanza della corretta procedura di notifica via PEC. Gli enti pubblici devono garantire che le comunicazioni provengono da indirizzi ufficiali registrati, per evitare il rischio di nullità degli atti e conseguenti perdite di gettito fiscale. Occorre rispettare rigorosamente le norme sulla notifica telematica. Le amministrazioni devono adeguarsi alle disposizioni vigenti per evitare contenziosi e annullamenti di atti impositivi. Per i contribuenti, invece, è fondamentale verificare sempre la provenienza delle notifiche ricevute e, in caso di dubbi, contestarne immediatamente la validità.

Si ringrazia il Dott. Comm. e Avv. Gian Luca Proietti Toppi per l’invio della sentenza

 

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Separazione delle carriere: cosa prevede la riforma Il disegno di legge sulla riforma della Giustizia sulla divisione delle carriere della magistratura requirente e giudicante è in corso di esame al Senato e ha ricevuto parere positivo dalla Commissione Giustizia

Ok della Commissione Giustizia del Senato

Il disegno di legge sulla separazione delle carriere il 16 gennaio 2025 è stato approvato dalla Camera con 174 voti a favore, 92 contrari e 5 astenuti. Il testo è quello su cui aveva dato l’ok la Commissione affari costituzionali di Montecitorio che aveva concluso l’esame degli emendamenti presentati, respingendoli tutti.

Il disegno di legge costituzionale di riforma che contiene le “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare” è quindi quello approvato dal Cdm il 29 maggio 2024.

Il testo della riforma della separazione delle carriere, rende noto il ministero della Giustizia, ha ricevuto il 26 marzo 2025 il parere non ostativo della Commissione Giustizia del Senato ed è stato trasmesso alla commissione Affari costituzionali, per il prosieguo dell’esame.

Cosa prevede la riforma

Il testo del ddl, composto da otto articoli, interviene sugli articoli 87, 102, 104, 105, 106, 107 e 110 della Costituzione disponendo la separazione delle carriere dei magistrati, introducendo un sistema di sorteggio per la componente laica del CSM e istituendo l’Alta Corte per giudicare gli errori dei magistrati.

La riforma supera quindi il primo dei passaggi parlamentari necessari per l’ok definitivo alla separazione delle carriere dei magistrati giudicanti e requirenti. Trattandosi di riforma costituzionale infatti occorreranno 4 letture conformi da parte dei due rami parlamentari e molto probabilmente, essendo richiesti nelle ultime due letture voti favorevoli pari alla maggioranza di due terzi dei componenti, si richiederà anche il referendum confermativo.

Nell’attesa che il ddl prosegue il suo iter, vediamo intanto i punti salienti della riforma.

Separazione delle carriere

Il primo punto della riforma, che la magistratura non ha accolto con favore, dispone la separazione delle carriere. La modifica prevede che i magistrati requirenti non possano passare al ruolo della magistratura giudicante e viceversa.

Indipendenza della magistratura requirente

La separazione delle carriere mira anche a garantire la piena indipendenza della magistratura requirente da qualsiasi tipo di influenza e di interferenza da parte del Governo e da parte di altri poteri, al pari della magistratura giudicante.

Due CSM

La riforma interviene anche sulla composizione del Consiglio Superiore della Magistratura. Il CSM  verrà diviso in due sezioni, una dedicata ai magistrati requirenti e una ai magistrati giudicanti, presiedute entrambe dal Presidente della Repubblica.

Nomina della componente laica del CSM

La componente laica del CMS, costituita attualmente dai membri eletti dal Parlamento, verrà nominata per sorteggio, sempre con la finalità di garantire la piena indipendenza e imparzialità del Consiglio Superiore della Magistratura.

Istituita l’Alta Corte

Per giudicare gli illeciti disciplinari dei magistrati viene istituita l’Alta Corte, che si va a sostituire in questo modo al Consiglio Superiore della Magistratura.