cedolino pensione

Cedolino pensione: le novità di settembre 2024 Cedolino pensione: con il comunicato del 19 agosto 2024 l’INPS fornisce informazioni importanti su trattenute, conguagli e pagamento

Cedolino pensione settembre 2024

Novità per il cedolino della pensione relativo al mese di settembre 2024. Con un comunicato del 19 agosto 2024 l’INPS fornisce importanti informazioni sulle date di pagamento, sulle trattenute fiscali e sui conguagli.

Cos’è il cedolino pensione

Il cedolino della pensione è il documento che permette di controllare l’importo mensile che l’INPS eroga a titolo di pensione e le ragioni per le quali può subire delle modifiche.

Pagamento 2 settembre 2024

l’INPS pagherà la pensione del mese di settembre 2024 con la valuta del 2 settembre. La pensione va in pagamento infatti il primo giorno bancabile del mese, fatta eccezione per il mese di gennaio. Il 1° settembre 2024 cade di domenica, per cui il primo giorno bancabile, utile per il pagamento, è lunedì 2 settembre 2024.

Trattenute fiscali: conguaglio 2023 e 2024

Alla fine del 2023 l’INPS ha effettuato il controllo di tutte le ritenute fiscali che sono state applicate alle pensioni nel 2023. Attraverso questo controllo l’INPS ha verificato se è stata trattenuta la giusta quantità di tasse.

Nel caso in cui siano state trattenute poche tasse, ossia se le tasse dovute dopo i controlli sono risultate inferiori a quelle dovute, l’INPS procede con la richiesta  della differenza.

Se nel 2023 le ritenute applicate su base mensile sono risultate inferiori al quantum dovuto annualmente, l’INPS ha provveduto al recupero, applicando le trattenute sulla pensione a partire dai mesi di gennaio e febbraio 2024. Se non è stato possibile recuperare tutto l’importo nei primi due mesi, perché i  ratei pensionistici di questi mesi sono risultati insufficienti per procedere al recupero, le trattenute continueranno fino al saldo definitivo del debito.

Eccezioni alla regola

Questa regola però subisce delle eccezioni, nei seguenti casi:

  • Se la pensione annuale è bassa, ovvero non supera i 18.000 euro e il debito dopo il conguaglio ammonta a più di 100 euro di tasse, si potrà pagare in rate più comode fino al mese di novembre.
  • Altre tasse, come le addizionali regionali e comunali vengono recuperate in 11 rate, da gennaio a novembre dell’anno successivo.
  • Alcune pensioni, infine, come quelle per l’invalidità civile o gli assegni sociali, sono esenti da tasse.

Mancata dichiarazione dei redditi

Chi ha una pensione legata al reddito e non ha ancora comunicato i redditi del 2020, rischia di perdere parte della pensione o di dover restituire quanto percepito in più.

I pensionati che non hanno ancora comunicato i propri dati reddituali del 2020 subiranno una trattenuta del 5% sui ratei della pensione di agosto e settembre, in base all’importo di quella percepita nel mese di luglio 2024. Questi soggetti devono comunicare i propri dati reddituali entro il 15 settembre 2024.

In caso di mancato invio dei dati richiesti l’INPS provvederà a revocare gli importi pensionistici dovuti e legati ai redditi del 2020.

Nel caso in cui le pensioni siano quelle dovute ai superstiti l’INPS procederà ad applicare la soglia massima di abbattimento dell’importo pensionistico dovuto (art. 1 comma 41 legge n. 335/1995). Fatta questa operazione l’INPS procederà al calcolo e al recupero degli importi non dovuti.

Assistenza fiscale: conguagli

Cosa succede a settembre con il modello 730? A settembre l’INPS controllerà tutti i dati delle dichiarazioni dei redditi (modello 730) di tutti i pensionati che lo hanno scelto per gestire il conguaglio fiscale, se i flussi sono arrivati dall’Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno.

  • A chi ha pagato più tasse del dovuto, l’INPS procederà al rimborso sulla pensione di settembre.
  • A chi invece risulta a debito per il pagamento delle tasse, l’INPS applicherà la relativa trattenuta sulla pensione di settembre.

 

Scopri che cos’è il Certificato di pensione INPS (ObisM)

incentivi assunzioni

Incentivi assunzioni: giovani, donne e ZES dal 1° settembre 2024 Incentivi assunzioni: dal 1° settembre 2024 partono gli incentivi fiscali per le assunzioni under 35, donne e lavoratori della ZES unica

Incentivi assunzioni dal 1° settembre 2024

Dal 1° settembre 2024 partono gli incentivi per le assunzioni di giovani, donne svantaggiate e lavoratori della ZES Unica. Gli sgravi avranno validità fino al 31 dicembre 2025.

Per tutte e tre le misure spetterà a un decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, di concreto con il ministro dell’Economia e delle finanze, definire in che modo verranno attuati gli esoneri contributivi. Il bonus giovani e ZES richiedono inoltre l’autorizzazione della Commissione Europea. Il bonus donne svantaggiate invece deve essere coerente con l’Accordo del partenariato 2021-2027 e con gli obiettivi del programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027.

Incentivi assunzioni: il decreto coesione

La fonte di questi incentivi è il  (convertito con modifiche dalla legge n. 95/2024), che li disciplina agli articoli 22 (bonus giovani) 23 (bonus donne) e 24 (bonus ZES Unica – Zona economica speciale per il Mezzogiorno).

Vediamo come funzionano nel dettaglio e chi ne potrà beneficiare.

Leggi anche “Decreto coesione: in vigore dal 7 luglio” per scoprire le altre misure dedicate al Sud d’Italia

Bonus Giovani: incentivo assunzione under 35

Il bonus giovani è un incentivo alle assunzioni previsto per i datori di lavoro privati. Sono esclusi i rapporti di lavoro domestico e di apprendistato. I datori che vogliono beneficare di questa agevolazione devono assumere a tempo indeterminato giovani impiegati e operai al loro primo impiego stabile, che non abbiano ancora compiuto i 35 anni di età. Il bonus giovani si applica anche quando i contratti a tempo determinato si trasformano in contratti a tempo indeterminato.

Il datore di lavoro beneficia di un esonero contributivo della durata massima di 24 mesi. Il bonus copre la totalità dei contributi dovuti dal datore (ad eccezione dei premi e dei contributi INAIL) fino all’importo massimo di 500 euro. Detto importo sale a 650 euro se l’assunzione avviene nelle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Bonus donne in difficoltà

Il secondo incentivo assunzioni decorrente dal 1° settembre 2024 riguarda le donne. Lo sgravio viene applicato ai datori di lavori privati. Come per il bonus precedente, l’incentivo non riguarda il lavoro domestico e i contratti di apprendistato. Per poter beneficiare di questo incentivo i datori di lavoro devono assumere donne di ogni età che non hanno un impiego retribuito regolarmente da un minimo di sei mesi nelle aree della ZES unica del Mezzogiorno. Anche in questo caso l’incentivo consiste nella copertura totale dei contributi previdenziali (esclusi premi e contributi INAIL) per la durata massima  di 24 mesi, nel limite dell’importo mensile di 650,00 euro. Le assunzioni devono determinare anche un incremento occupazionale.

ZES unica per il Mezzogiorno

Il terzo incentivo assunzioni in arrivo riguarda i datori di lavoro privati che hanno un numero massimo di 10 dipendenti. Le assunzioni devono riguardare soggetti disoccupati da almeno 24 mesi con un’età minima di 35 anni. I dipendenti assunti devono avere una qualifica di operai o di impiegati e l’assunzione deve essere effettuata presso una sede o una unità produttiva presente in una delle Regioni del Mezzogiorno comprese nella ZES Unica.

Come previsto per gli altri due incentivi, i datori beneficiano di uno sgravio contributivo del 100% (esclusi premi e contributi INAIL) per una durata massima di 24 mesi. Il limite mensile di importo dello sgravio è di 650 euro nel rispetto di quanto previsto dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 – 2027.

mobbing punito come stalking

Mobbing punito come stalking Mobbing punito come stalking se il superiore mortifica il sottoposto e lo stesso è costretto a cambiare abitudini e accusa uno stato d’ansia

Mobbing come stalking, la sentenza della Cassazione

Il mobbing va punito come stalking se il professore tiene condotte reiterate e sconvenienti nei confronti delle specializzande e vessa i dissidenti. Questa la decisione contenuta nella sentenza n. 32770/2024 con cui la Cassazione ha accolto il ricorso del PM e respinto quello dell’indagato.

Violenza sessuale e molestie nel contesto accademico

Il Tribunale del riesame riforma l’ordinanza del GIP, annullando la misura cautelare disposta in relazione ai reati di violenza sessuale aggravata e atti persecutori. Questi ultimi sono stati riqualificati come molestie art. 660 codice penale, tranne alcuni episodi riqualificati come violenza sessuale. Il Tribunale sostituisce la misura degli arresti domiciliari con il divieto di dimora e la misura interdittiva che impone il divieto di esercitare uffici direttivi presso persone giuridiche e imprese per 12 mesi.

Ansia e alterazione delle abitudini di vita

Contro la decisione ricorrono il PM e l’indagato. Il PM rileva in particolare il vizio di motivazione in ordine alla contestata accusa di atti persecutori.

Il PM evidenzia che le persone offese sono state costrette a cambiare diverse abitudini di vita a causa delle condotte dell’indagato. Le specializzande hanno infatti iniziato a camminare sempre dietro il professore, a non entrare mai da sole all’interno di stanze in cui lo stesso si trovava e a evitare qualsiasi occasione conviviale con lo stesso. Per il PM inoltre il Tribunale non ha valorizzato a sufficienza lo stato d’ansia che ha colpito una persona offesa in particolare.

Stalking: manca la reiterazione

Per il professore invece non sarebbero integrati tutti gli elementi costituivi del reato di atti persecutori di cui all’art. 612 bis c.p.

Per il ricorrente il delitto di stalking commesso in ambito occupazionale non si risolve nell’accertamento di una situazione di cosiddetto mobbing lavorativo. La rilevanza penale della condotta di mobbing lavorativo si ravvisa ove nella specie siano integrati gli elementi costitutivi delle fattispecie di maltrattamento ovvero di stalking. In quest’ultimo caso, la differenza tra mobbing e stalking lavorativo si apprezza proprio per la presenza, in questo secondo caso di uno dei tre eventi contemplati dalla norma penale.” 

Eventi che, nel caso specifico che lo riguarda, sono del tutto assenti anche nella forma indiziaria. Manca comunque la reiterazione della condotta richiesta dal reato di stalking. Nessuna delle persone offese inoltre ha contestato “un perdurante e grave stato di ansia o di paura.” Travisata inoltre dal giudice del riesame la nozione di “alterazione delle abitudini di vita.

Mobbing punito come stalking: accertare gli eventi art. 612 bis c.p.

La Cassazione nell’esaminare i due ricorsi respinge quello dell’indagato e accoglie quello del PM, fornendo importanti precisazioni soprattutto sul reato di mobbing punito come stalking.

Per la Cassazione le molestie sessuali possono integrare tanto il reato di cui all’art. 660 c.p che quello di atti persecutori o stalking di cui all’articolo 612 bis c.p.

Il criterio distintivo tra i due reati sono le conseguenze dello stesso. Il reato di stalking si configura infatti quando le condotte cagionano nella vittima un perdurante e grave stato dansia ovvero lalterazione delle proprie abitudini di vita.

Nel caso di specie all’indagato sono stati contestati atteggiamenti abituali e generalizzati molto sconvenienti. L’indagato si è reso protagonista di contatti fisici non richiesti, battute e provocazioni, molte a sfondo sessuale, rivolte alle specializzande anche in presenza di terze persone, incurante di risultare sgradito e non solo. Lo stesso ha tenuto condotte vessatorie e marginalizzanti nei confronti degli specializzandi che lo hanno contestato.

Non si può ignorare nel quadro complessivo la natura del rapporto che legava l’indagato agli specializzandi. Esso non era solo lavorativo, ma anche gerarchico. Il professore rivestiva una posizione di superiorità in grado di incidere sul percorso formativo e professionale dei sottoposti. Ragione per la quale gli stessi si trovavano in una posizione di maggiore difficoltà nel reagire e ribellarsi. Il tutto aggravato dalla convinzione di intoccabilità del professore.

Condotte ostili e reiterate per mortificare e isolare

Nel respingere il ricorso dell’indagato la Cassazione precisa che sussiste il reato di stalking in caso di mobbing del datore di lavoro quando lo stesso “ponga in essere una mirata reiterazione di plurimi atteggiamenti convergenti nell’esprimere ostilità vero il dipendente e preordinati alla sua mortificazione e al suo isolamento nell’ambiente di lavoro”. 

Accertare gli eventi richiesti dall’art. 612 bis c.p.

La Cassazione, a conclusione della decisione, chiede ai giudici del rinvio di verificare l’abitualità delle molestie e, in caso affermativo, di verificare se, per effetto delle stesse, in danno delle persone offese si siano verificati gli eventi richiesti dall’articolo 612 bis c.p per integrare il reato di stalking.

 

Sull’argomento leggi anche questi articoli “Mobbing verticale e maltrattamenti” e “Stalking: indici sintomatici ansia o timore

green deal

Green Deal: dal 18 agosto in vigore il regolamento UE Il Green Deal europeo ha compiuto un altro passo fondamentale con l'entrata in vigore del regolamento UE sul "Ripristino della natura

Green Deal: il regolamento UE sul ripristino della natura

Il Green Deal europeo dal 18 agosto 2024 compie un altro passo fondamentale. In vigore il Regolamento UE sul “ripristino della natura” per ricostruire le biodiversità dei Paesi dell’Unione Europea e per conseguire gli obiettivi climatici prefissati.

Green Deal: cos’è

Il Green Deal, più nel dettaglio, è un programma piuttosto ambizioso messo a punto dalla Commissione Europea per fare fronte agli impegni internazionali dell’Agenda 2030 e dell’Accordo di Parigi.

Il Green Deal però non è solo tutela dell’ambiente, è anche crescita economica sostenibile per trasformare l’Unione Europea.

Tre gli obiettivi fondamentali:

  • raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050;
  • utilizzo più efficiente delle risorse;
  • tutela del capitale umano e dell’ambiente.

Le misure del Green Deal

Con il termine “ripristino della natura” il Regolamento si riferisce al processo finalizzato ad aiutare in modo attivo o passivo la “ristrutturazione” dell’ecosistema. L’obiettivo finale è il rafforzamento della biodiversià e la resilienza degli ecosistemi.

Le misure di ripristino devono essere attuate nelle seguenti tappe:

  • entro il 2030 su almeno il 30 % della superficie totale non in buono stato di tutti i tipi di habitat indicati nell’all’allegato I;
  • entro il 2040 su almeno il 60 % e entro il 2050 su almeno il 90 % della superficie non in buono stato di ciascun gruppo di tipi di habitat indicati nell’allegato I.

Il Regolamento UE all’articolo 5 si occupa anche del ripristino degli ecosistemi marini. L’articolo 6 invece disciplina la pianificazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Di estremo interesse le regole sul ripristino degli ecosistemi urbani, della connettività naturale dei fiumi e delle funzioni naturali delle relative pianure alluvionali, così come il ripristino delle popolazioni di impollinatori e degli ecosistemi agricoli e forestali. Prevista inoltre la messa a dimora di 3 miliardi di nuovi alberi.  

Ripristino della natura: i piani nazionali

Il Regolamento prevede che ogni Stato membro predisponga un piano nazionale di ripristino ed effettui il monitoraggio e le ricerche opportune al fine di individuare le misure necessarie a conseguire gli obiettivi fissati dal regolamento. A tal fine gli Stati devono quantificare la superficie di ogni habitat da ripristinare.

Ciascun piano nazionale deve coprire il periodo fino al 2050 e contenere scadenze intermedie corrispondenti agli obiettivi prefissati.

Entro il 30 giugno del 2032 ogni Stato deve rivedere il proprio piano nazionale includendovi eventuali misure aggiuntive. Il riesame deve essere poi ripetuto una volta ogni 10 anni. Anche in questo caso possono essere previste misure aggiuntive.

Agli Stati viene richiesto inoltre, ai sensi dell’articolo 20, di compiere un’attenta attività di monitoraggio degli habitat e di provvedere periodicamente, in base a quanto stabilito dall’articolo 21, a comunicare per via elettronica determinati dati alla Commissione Europea per aggiornarla sull’evoluzione e sulle problematiche dell’attività di ripristino.

Vedi tutte le novità di diritto amministrativo

traffico influenze illecite

Traffico di influenze illecite Traffico di influenze illecite: come cambia l’articolo 326 bis c.p. in virtù della Riforma Nordio in vigore dal 25 agosto 2024

Traffico di influenze illecite: com’era e com’è ora

Il reato di traffico di influenze illecite, disciplinato dall’articolo 346 bis c.p., è stato modificato di recente dalla Legge Nordio, in vigore da domenica 25 agosto 2024.

Vediamo com’era formulato l’articolo 346 bis del codice penale e come è cambiato dopo l’entrata in vigore del testo di legge che ne ha rinnovato il contenuto.

Traffico di influenze illecite: art. 346-bis c.p. fino al 24 agosto 2024

L’art. 346 bis c.p nella versione vigente fino al 24 agosto 2024 punisce chiunque, al di fuori dei casi di concorso nei reati di corruzione per l’esercizio della funzione, per atto contrario ai doveri d’ufficio, in atti giudiziari e in quelli contemplati dall’articolo 322 bis c.p, sfruttando o vantando relazioni esistenti o affermate con un pubblico ufficiale, un incaricato di pubblico servizio o uno dei soggetti contemplati dall’articolo 322 bis c.p fa dare o promettere indebitamente a se stesso o ad altri denaro o altre utilità come corrispettivo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale, un incaricato di pubblico servizio o uno dei soggetti di cui all’articolo 322 bis c.p.

Il reato si configura anche quando il denaro o altra utilità venga erogato per remunerare il pubblico ufficiale o gli altri soggetti indicati in relazione all’esercizio delle sue funzioni e dei suoi poteri.

La pena

La pena prevista in questi casi è della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena è prevista nei confronti di chi indebitamente dà o promette denaro o altre utilità.

Nel caso in cui il soggetto che indebitamente fa dare o promettere per sé o altri denaro o altre utilità rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio la pena è aumentata.

Sono previsti aumenti di pena anche nei seguenti casi:

  • se i fatti sono commessi in relazione all’esercizio di attività giudiziarie;
  • se i fatti sono commessi per remunerare il pubblico ufficiale, l’incaricato di un pubblico servizio o uno dei soggetti indicati nell’articolo 322 bis c.p in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d’ufficio oppure in relazione all’omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Le pene sono invece diminuite in presenza di fatti di particolare tenuità.

La ratio del reato di traffico di influenze illecite

La norma si pone l’obiettivo di tutelare la pubblica amministrazione dal traffico illecito diretto o indiretto delle pubbliche funzioni.

Il traffico di influenze illecite è un reato di pericolo perché anticipa fortemente la tutela. Esso si consuma infatti nel momento in cui si da il denaro o si accetta la promessa della remunerazione per corrompere poi il funzionario pubblico.

Traffico di influenze illecite: novità della legge Nordio

Il reato di traffico di influenze illecito è stato inserito nel codice penale dalla legge Severino n. 120/2012. La legge n. 3/2019, meglio nota come “spazza corrotti” ha modificato il testo dell’articolo 346 bis c.p. In entrambi i casi il testo presentava un contenuto fortemente repressivo.

La legge Nordio, nel modificare il testo dell’articolo 346 bis c.p ha invece limitato le fattispecie ai casi più gravi, tenuto conto delle osservazioni della dottrina e delle evoluzioni giurisprudenziali.

Art. 346 bis c.p: cosa cambia

La legge conserva l’ipotesi della mediazione ed elimina quella della millanteria. In pratica affinché si configuri il reato è necessario l’utilizzo effettivo delle relazioni tra il mediatore e il pubblico ufficiale, le stesse non dovranno quindi essere solo vantate. Le stesse dovranno essere reali, non solo affermate.

L’utilità alternativa al denaro che il faccendiere promette deve avere natura economica. Sono esclusi altri tipi di vantaggi.

L’atto di farsi dare o promettere denaro o altro può avere due finalità:

  • remunerare il PU per le sue funzioni;
  • realizzare un’altra mediazione illecita.

Elevato infine a un anno e sei mesi il minimo edittale della pena.

Il testo dell’articolo 346-bis c.p. dal 25 agosto 2024

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all’articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a se’ o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis, in relazione all’esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un’altra mediazione illecita, e’ punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi. 

Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d’ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito. 

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica.

La pena e’ aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a se’ o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all’articolo 322-bis. 

La pena e’ altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all’esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d’ufficio o all’omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio”. 

 

Vuoi approfondire? Leggi anche l’articolo “Legge Nordio: in vigore dal 25 agosto

assicurazione inail studenti e docenti

Assicurazione Inail studenti e docenti: cosa copre L'Inail ha prorogato l'assicurazione gratuita per studenti e docenti delle scuole statali e non anche per l'anno scolastico 2024-2025. Vediamo quali tutele sono comprese

Assicurazione INAIL studenti e docenti 2024-2025

Prorogata  anche per l’anno scolastico 2024-2025 l’assicurazione Inail per studenti e docenti.

Lo ha stabilito l’articolo 9 del DL n. 113/2024 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 9 agosto 2024.

Della proroga si è occupata anche la Direzione Centrale dell’INAIL nella circolare del 14 agosto 2024.

La tutela riguarda gli studenti e il personale appartenenza al sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e di quella superiore.

Attività protette dall’assicurazione INAIL

Sono attività coperte dall’assicurazione Inail quelle di insegnamento e di apprendimento. La tutela riguarda gli eventi lesivi che si verificano per finalità lavorative anche qualora non siano collegati con il rischio specifico dell’attività assicurata. Unico limite il rischio elettivo.

I soggetti sono quindi assicurati per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali che si manifestano nei luoghi di svolgimento delle attività didattiche, di laboratorio e nelle loro pertinenze. La tutela riguarda le attività interne ed esterne come viaggi, visite, uscite didattiche emissioni senza limite di orario purché organizzate e autorizzate dalle istituzioni scolastiche e formative, comprese quelli complementari, preliminari e accessorie all’insegnamento. Il personale docente è tutelato anche contro gli infortuni in itinere.

Assicurazione INAIL: nessun adempimento per le scuole statali

La circolare precisa che per l’operatività della tutela assicurativa le scuole e gli istituti d’istruzione non sono tenuti ad alcun tipo di adempimento. Il soggetto assicurante non deve versare il premio, ma ha solo l’obbligo di rimborsare l’Inail per le prestazioni eventualmente erogate ai soggetti infortunati.

Importo premio studenti scuole non statali

Per la copertura assicurativa Inail degli studenti delle scuole non statali è previsto invece il pagamento del premio che, a decorrere dal 1° luglio 2024, è pari a Euro 10,40.

L’importo del premio per la regolazione dell’anno scolastico 2023/2024 risulta invece di Euro 10,05 dopo la rivalutazione disposta del decreto del Ministero del Lavoro n. 114 del 5 luglio 2024.

processo penale telematico

Processo penale telematico: nuove regole dal 30 settembre Processo penale telematico: dal 30 settembre in vigore le nuove specifiche tecniche per il deposito di atti e allegati

Dal 30 settembre efficaci le nuove specifiche tecniche

Novità in arrivo per il processo penale telematico. Emanate le specifiche tecniche previste dal comma 1 dell’art. 34 del DM n. 44/201, modificato dal DM n. 217/2023.

Il testo contiene 31 articoli, di questi gli articoli 15, 18, e 19 riguardano nello specifico il processo penale.

Processo penale telematico: requisiti dell’atto penale

L’articolo 15 delle specifiche tecniche prevede che l’atto penale da depositare in formato documento informatico debba essere in possesso di determinati requisiti. Esso deve essere:

  1. in formato PDF o PDF/A;
  2. privo di elementi attivi;
  3. il risultato della trasformazione di un documento testuale senza limiti per le operazioni di selezione e di copia di parti. Inammissibile la scansione di immagini;
  4. sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata esterna;
  5. privo di protezione da password.

Per gli atti che le parti formano personalmente, se depositati come atto principale, è permessa la scansione di un documento analogico purché in bianco e nero e con una risoluzione pari a 200 DPI.

Il documento ha la struttura PAd-ES-BES o PAd-ES Part 3 o CAdES-BES.

Le firme digitali o elettroniche certificate vanno apposte nella modalità “firme elettroniche indipendenti” o parallele. Ogni soggetto deve quindi firmare il medesimo documento con propria chiave privata senza che rilevi l’ordine di apposizione.

Portale notizie di reato: trasmissione degli atti

Gli atti e i documenti da trasmettere in modalità telematica agli uffici del pubblico ministero da parte degli ufficiali e degli agenti della polizia giudiziaria relativi a notizie di reato avviene attraverso il PNR a cui si accede dall’indirizzo https://portalendr.giustizia.it/NdrWEB/home. 

L’art. 18 al comma 2 descrive la procedura di abilitazione dei referenti interni agli uffici del PM.

Il comma 3 descrive la procedura di abilitazione dei referenti del PNR degli uffici fonte.

Il comma 4 infine descrive la procedura di abilitazione degli operatori degli uffici fonte.

Gli atti in forma di documento informatico devono rispettare i requisiti sopra indicati nell’articolo 15, mentre gli allegati possono essere inviati nei formati indicati nell’articolo 16, validi anche per il processo civile.

Previsto un meccanismo di generazione della ricevuta di accettazione e la possibilità di visionare lo stato della comunicazione, come dettagliato dai commi 13 e 14 dell’articolo 18.

Trasmissione atti da parte di avvocati e praticanti

L’articolo 19 disciplina le modalità di trasmissione degli atti da parte dei soggetti abilitati esterni al procedimento penale. Devono intendersi come soggetti esterni coloro che sono iscritti al ReGIndE e che sono avvocati, praticanti a abilitati, avvocati di enti pubblici e funzionari di enti pubblici, questi ultimi limitatamente a coloro che appartengono all’Avvocatura di Stato.

Questi soggetti possono trasmettere gli atti in forma di documenti informatico (art. 15) e gli allegati nei formati indicati dall’articolo 16 mediante il PDP, a cui si accede dal seguente indirizzo https://pst.giustizia.it tramite l’area riservata.

La dimensione massima di ogni deposito relativa ad atti e allegati e di 60 MB per ogni file con un massimo di 600 MB per il deposito complessivo.

Processo penale telematico: esiti del deposito

Conclusa la trasmissione dell’atto nel rispetto dei requisiti indicati dai commi 3, 4, 5 e 6 di cui all’art. 19 il PDP, una volta conclusa la procedura, genera la ricevuta di accettazione del deposito, scaricabile in formato PDF e comunque a disposizione del difensore sul PDP.

Il difensore può verificare inoltre lo stato del deposito dalla sezione “consultazione depositi.”

Il deposito può restituire diversi esiti: inviato, in transito, accettato, in verifica, rifiutato, errore tecnico, in questi ultimi tre casi il sistema comunica che si è verificata un’anomalia bloccante.

Qualora sia necessario provvedere a un nuovo deposito il difensore viene informato tramite il messaggio di stato del deposito.

pagamenti avvisi bonari

Avvisi bonari: dal 1° settembre il fisco batte cassa Pagamenti avvisi bonari: dal 1° settembre ripartono le notifiche, il 4 settembre invece scadono i termini sospensivi

Pagamenti avvisi bonari: notifiche dal 1° settembre

Pagamenti avvisi bonari alle porte. Dal 1° settembre ripartono le notifiche delle comunicazioni delle irregolarità e dei risultati dei controlli formali.

Il Decreto legislativo n. 1/2024

Lo prevede il decreto legislativo n. 1/2024 sulla razionalizzazione e la semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari. Il testo, pubblicato sulla GU il 12/01/2024, però ha anche:

  • semplificato la dichiarazione dei redditi per i lavoratori dipendenti e i pensionati;
  • esteso il modello della dichiarazione dei redditi semplificato, previsto finora per le persone fisiche, a tutti coloro che non sono titolari di partita Iva;
  • eliminato la certificazione unica per i forfettari e i soggetti in regime di vantaggio;
  • modificato la scadenza per i versamenti rateali delle imposte;
  • semplificato i modelli per le dichiarazioni IVA e IRAP e le dichiarazioni annuali dei sostituti di imposta;
  • semplificato gli adempimenti tecnici relativi ai trasferimenti immobiliari.

Pagamento avvisi bonari: sospensione degli invii

L’articolo 10 del dlgs n. 1/2024 prevede che, fatti salvi i casi di indifferibilità e urgenza, la sospensione dellinvio dal primo al 31 agosto e dal primo al 31 dicembre di determinati atti elaborati o emessi dall’Agenzia delle Entrate. Si tratta nello specifico:

  • delle comunicazioni degli esiti dei controlli automatizzati (art. 36 bis DPR n. 600/1973 e art 54 bis DPR n. 633/1972);
  • delle comunicazioni degli esiti dei controlli formali (8 art. 36 ter DPR n. 600/1973);
  • delle comunicazioni degli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi soggetti a tassazione separata (art. 1 co. 412 della legge n. 311/2004);
  • inviti all’adempimento (art. 1 commi 634-636 legge n. 190/2014).

Casi di indifferibilità e urgenza

La norma contempla un’eccezione alla sospensione delle notifiche degli atti indicati nei casi di indifferibilità e urgenza. Sulla questione è intervenuta la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9/E/2024. Nel documento l’Agenzia ha chiarito che costituiscono casi di indifferibilità e urgenza quelli che richiedono una deroga al regime ordinario sulla sospensione. Nello specifico la sospensione non si applica nelle seguenti ipotesi:

  • quando sussiste un pericolo per la riscossione (mancata spedizione della comunicazione o notifica dell’atto che pregiudichi il rispetto dei termini di prescrizione o decadenza in materia di riscossione con il rischio di pregiudicare il recupero delle somme);
  • quando l’invio riguarda la comunicazione di atti che prevedono l’inoltro di una notizia di reato (art. 311 c.p.p);
  • quando l’invio riguarda la comunicazione di atti destinati a soggetti sottoposti a procedure concorsuali, per la tempestiva insinuazione al passivo.

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Sospensione: effetti negativi scongiurati

Per scongiurare gli effetti negativi che sarebbero potuti derivare dalla sospensione estiva delle notifiche l’Agenzia delle Entrate a giugno e luglio ha condensato l’invio degli atti. Il tutto a discapito degli studi professionali proprio nel periodo di ulteriori e importanti scadenze fiscali.

Pagamento avvisi bonari dal 5 settembre

Se dal 1° settembre ripartono le notifiche dal 5 settembre ripartono i pagamenti degli avvisi bonari. Lo prevede il co. 17 dell’art. 7 quater del dl. n. 193/2016, che prevede la sospensione dal 1° agosto al 4 settembre dei termini di 30 giorni per il pagamento delle somme che il contribuente deve versare, perché risultanti dai controlli automatici, formali e dalle liquidazioni delle imposte dei redditi soggetti a tassazione separata.

ius scholae

Ius scholae: cos’è e perché se ne parla Ius scholae: il dibattito è ancora aperto sul criterio di attribuzione della cittadinanza legato al percorso di studio e di formazione dello straniero

Ius scholae al centro del dibattito

Lo ius scholae è di nuovo al centro del dibattito politico. Il segretario di Forza Italia, nonché Ministro degli Esteri Tajani ribadisce la sua apertura agli immigrati e al riconoscimento della cittadinanza in base al criterio dello ius scholae. L’intenzione è quella di presentare la propria proposta di legge in autunno. Le proposte di legge presentate negli ultimi anni sull’argomento però non mancano.

Quella che incontra il maggior favore pare essere quella della senatrice Malpezzi.

Vediamo che cosa prevede e come i cittadini stranieri, al momento, possono acquisire la cittadinanza italiana.

Ius scholae: entro 12 anni e con 5 anni di studi

Per tale proposta, lo straniero può acquisire la cittadinanza italiana se vengono soddisfatte precise condizioni.

Lo straniero deve:

  • essere nato in Italia o deve avervi fatto ingresso entro i 12 anni di età;
  • risiedere legalmente nel nostro Paese;
  • aver frequentato regolarmente per almeno 5 anni uno o più cicli di istruzione scolastica o di formazione professionale.

Il disegno di legge si ispira a una proposta di legge che era stata presentata da Laura Boldrini e che prevedeva anche lo ius soli, con l’obiettivo di riconoscere la cittadinanza ai nati sul suolo italiano.

Ius scholae: le ragioni della proposta

Il riconoscimento della cittadinanza ai bambini e agli adolescenti stranieri si pone l’obiettivo di scongiurare fenomeni di discriminazione e vulnerabilità. Il mancato riconoscimento della cittadinanza italiana limita il senso di appartenenza dei giovani stranieri sia al territorio che alle comunità con riflessi negativi sulla socialità e l’integrazione.

Cittadinanza: come si acquista oggi

Lo ius scholae, se diventasse legge, si andrebbe ad aggiungere ai criteri contenuti nella legge n. 91/1992 per l’acquisizione della cittadinanza.

Al momento infatti la cittadinanza si acquista in  modi diversi: per naturalizzazione, matrimonio e nascita, per discendenza.

  • Cittadinanza per naturalizzazione: è concessa dopo 10 anni di residenza legale e continuativa in Italia allo straniero maggiore di età.
  • Cittadinanza per matrimonio: si acquisisce dopo due anni di residenza dal matrimonio con un cittadino o una cittadina italiana.
  • Cittadinanza per nascita: riguarda coloro che nascono da padre o madre che abbiano la cittadinanza italiana. Il minore che nasce in Italia da cittadini stranieri non acquista automaticamente la cittadinanza italiana. Lo stesso deve infatti dichiarare la volontà di acquisire la cittadinanza italiana dopo il compimento della maggiore età a condizione che abbia risieduto in Italia legalmente e in modo continuativo.
  • Cittadinanza per discendenza (ius sanguinis): si acquista quando uno dei due genitori è cittadino italiano.

Ius soli: tentativi di riforma falliti

Lo ius soli rappresenta un ulteriore criterio di acquisizione della cittadinanza basato sulla nascita sul suolo italiano. Negli anni tuttavia le proposte di legge che lo hanno promosso sono naufragate. Lo ius soli è un criterio che, nonostante le declinazioni più o meno temperate rispetto a quello “puro” non viene preso in considerazione quando si presenta la necessità di riformare la legge vigente.

processo civile telematico

Processo civile telematico: nuove regole dal 30 settembre Il processo civile telematico si aggiorna: deposito libero di file, pignoramenti via pec, più spazio per la busta telematica. Le nuove regole in un provvedimento del Mingiustizia

Cambiano le regole del Processo civile telematico

Nuove regole per il processo civile telematico. Il Dipartimento per l’innovazione tecnologica – Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati presso il  Ministero della Giustizia il 7 agosto 2024 ha emanato nuove specifiche tecniche che riguardano il processo civile telematico e che entreranno in vigore da lunedì 30 settembre 2024.

Specifiche processo civile telematico: fonte

Le nuove specifiche tecniche del processo civile telematico attuano le previsioni contenute nell’articolo 34, comma 1 del decreto del Ministro della giustizia n. 44 del 21 febbraio 2011 contenente il regolamento delle regole tecniche per l’adozione, anche nel processo civile, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

Depositi telematici di audio e video

Da fine settembre i soggetti autorizzati potranno allegare agli atti depositati telematicamente anche i documenti informatici in formato:

  • audio (.mp3; .flac, .raw; .wav; .aiff; .aife);
  • video (.mp4;. .m4v; .mov; .mpg; .mpeg; .avi);
  • testo (.pdf; .rtf; txt);
  • ipertesto (.xml; .html);
  • posta elettronica (.eml; msg);
  • compresso (.zip; .rar; .arj);
  • immagini (.jpg; .jpeg; .tif; .gif;.dcm).

Busta telematica più grande

La busta telematica raddoppia le dimensioni. Da 30 Mb si passerà quindi a 6o Mb. In questo modo si eviteranno i depositi multipli spesso necessari a causa delle dimensioni dei file.

Depositi telematici: accettazione automatica

Quando gli addetti provvederanno al deposito telematico si attiverà una procedura di accettazione automatizzata. Grazie ad alcuni controlli preliminari il sistema sarà in grado di segnalare la presenza di eventuali problemi suddivisi in tre distinte categorie:

  • Warn: segnalazione che non blocca la procedura;
  • Error: anomalia che blocca il deposito e che richiede l’intervento della cancelleria;
  • Fatal: anomalia che blocca il procedimento e che rappresenta un’anomalia non gestibile o  non gestita.

Sul deposito telematico leggi anche questa interessante nota alla Cassazione n. 16552/2024 “Pec non funzionante: nuovo deposito entro 20 giorni.”

Processo civile telematico: notifica UNEP

Gli avvocati potranno chiedere all’UNEP di provvedere alla notifica telematica a mezzo pec nei confronti del destinatario, semplificando così la procedura di notifica.

Notifica via pec e deposito della relativa prova

Gli avvocati che effettueranno le notifiche a mezzo pec dovranno provvedere poi al deposito dei documenti che dimostrano l’avvenuta operazione depositando l’atto, la ricevuta di consegna e quella di accettazione.

Richiesta copie di atti e documenti

I soggetti non abilitati potranno chiedere il rilascio di copia di atti e documenti per mezzo di un servizio disponibile nel punto  di accesso e sul PST. In questo modo il soggetto interessato potrà individuare il documento o l’atto, pagare e inviare infine la richiesta effettiva della copia. Sarà possibile anche richiedere copie di diverso tipo e in diversi formati alla cancelleria.

L’impossibilità di evadere la richiesta verrà comunicata al richiedente in modo automatico.

Rilascio di copie di atti e documenti

La copia informatica di atti e documenti verrà inviata al richiedente come allegato di un messaggio di posta elettronica certificata.

Attestazione di conformità su documento separato

Nei casi in cui sarà necessario attestare la conformità di una copia informatica l’attestazione andrà inserita in un documento in formato PDF che dovrà contenere la descrizione sintetica del documento e il nome del file. Il soggetto che compirà l’attestazione di conformità lo dovrà quindi firmare con firma digitale o elettronica qualifica.

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