assegno unico universale figli

Assegno unico universale: la guida completa Cos’è l’assegno unico universale, quali leggi lo disciplinano, requisiti soggettivi e reddituali per richiederlo, come fare domanda e importi AUU 2025

Assegno unico universale: cos’è

L’assegno unico universale è stato previsto dalla legge n. 46/2021, che ha conferito la delega al Governo per riordinare, semplificare e rafforzare le misure a sostegno delle famiglie con figli a carico per favorire la natalità e l’occupazione femminile.

L’assegno è unico perché va a sostituire le misure precedentemente previste per i genitori con figli a carico, è universale perché si basa sul principio universalistico.

Questo beneficio economico infatti è riconosciuto su base progressiva a tutti i nuclei familiari con figli a carico. Il tutto ovviamente nei limiti delle risorse disponibili. L’assegno inoltre è modulato in base alla condizione economica del reddito familiare individuata tramite l’ISEE.

Esso inoltre può essere riconosciuto nella forma di credito d’imposta o di erogazione in danaro.

Assegno unico: quando spetta

L’articolo 2 della legge n. 46/2021 prevede il riconoscimento di un assegno mensile per ogni figlio di minore età a carico dei genitori a partire dal settimo mese di gravidanza.

Per i figli successivi al secondo l’assegno viene riconosciuto in misura maggiorata. La misura viene riconosciuta altresì per i figli maggiorenni a carico fino a 21 anni di età, con possibilità di corrispondere l’assegno direttamente al figlio, su sua richiesta, per favorirne l’autonomia. In quest’ultimo caso l’assegno spetta se il figlio maggiorenne frequenta un corso di formazione scolastico professionale, un corso di laurea o un tirocinio lavorativo (purché il reddito annuale lordo non superi gli 8000 euro lordi annuali), o è disoccupato e in cerca di lavoro presso un centro per l’impiego o un’agenzia per il lavoro o svolge infine servizio civile. La legge prevede maggiorazioni per situazioni particolari, come la disabilità del figlio o dei figli a carico, senza limiti di età.

Requisiti soggettivi del richiedente

L’assegno unico universale viene riconosciuto se il richiedente presenta contestualmente i seguenti requisiti:

– essere cittadino italiano o europeo o suo familiare titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. Se il richiedente è cittadino di un paese non europeo deve essere in possesso del permesso di soggiorno europeo per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca per la durata minima di un anno;

  • essere soggetto al pagamento dell’imposta sui redditi in Italia;
  • essere residente e domiciliato con figli a carico per tutta la durata di corresponsione dell’assegno;
  • essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche se non continuativi o essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato della durata minima di due anni.

Sono previste deroghe a questi requisiti, da parte di una specifica commissione nazionale, in presenza di comprovate necessità collegate a casi del tutto particolari e comunque per periodi limitati, su proposta dei servizi sociali e sanitari locali.

Decorrenza e regole di dettaglio

Il decreto legislativo n. 230/2021 ha attuato la legge delega n. 46/2021 istituendo l’assegno unico e universale per i figli a carico e dettando le disposizioni di dettaglio della misura.

L’assegno, decorrente dal 1° marzo 2022 costituisce un beneficio riconosciuto mensilmente da marzo a febbraio dell’anno successivo ai nuclei familiari che presentano una determinata condizione economica risultante dall’indicatore della situazione economico equivalente (ISEE).

In assenza di ISEE il nucleo di riferimento viene accertato sulla base dei dati che vengono autodichiarati nella domanda.

L’assegno unico universale spetta in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale, salvo eccezioni. In caso di affidamento esclusivo infatti l’assegno, in assenza di un accordo tra le parti, viene corrisposto al genitore affidatario. Nel caso invece in cui sia stato nominato un tutore o un affidatario l’assegno viene riconosciuto nell’interesse esclusivo del tutelato o del minore in affido familiare.

Requisiti reddituali per l’assegno unico e universale

In base al decreto legislativo n. 230/2021 l’assegno unico universale spetta nella misura di 175 euro mensili per ogni figlio minorenne e per ogni figlio disabile senza limiti di età e nella misura di 85 euro per ogni figlio maggiorenne fino a 21 anni di età in presenza di un ISEE pari o inferiore ai 15.000 euro.

Gli importi suddetti si riducono gradualmente in presenza di un ISEE di 40.000 euro. Per ISEE superiori a 40.000 euro l’importo resta costante e senza maggiorazioni.

Per le mamme di età inferiore ai 21 anni sono previste delle maggiorazioni di 20 euro mensili per ogni figlio. Maggiorazioni sono previste anche quando entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro o quando uno dei genitori sia deceduto al momento della presentazione della domanda. In questo caso la maggiorazione spetta fino a 5 anni dall’evento morte.

Maggiorazioni particolari sono previste anche per i nuclei con ISEE non superiore a 25.000 euro, come previsto dall’articolo 5 della legge n. 230/2021.

Valori ISEE e importi assegno unico 2025

La circolare INPS n. 33/2025 rende noto l’aggiornamento annuale dei valori dell’assegno e delle soglie ISEE di riferimento in base all’indice del costo della vita. Nel 2024 la variazione ISTAT valida dal 1° gennaio 2025 è dello 0,8% per cui gli importi adeguati a detto valore sono stati indicati nella tabella allegata alla circolare.

Al di là delle maggiorazioni indicate nella tabella continuano ad applicarsi anche le seguenti:

  • maggiorazione transitoria (per i mesi di gennaio 2025 e febbraio 2025) per compensare le perdite rispetto al regime preveggente per i nuclei con ISEE fino a 25.000 euro e figli minori;
  • per nuclei con figli di età inferiore a un anno si ha un incremento del 50% fino al compimento di un anno;
  • per nuclei familiari con almeno 3 figli (di età fino a 3 anni) e un ISEE pari o inferiore a 45.939,56 per il 2025 l’incremento è del 50% per ogni figlio;
  • per nuclei con almeno 4 figli a carico si ha una maggiorazione di 150 euro.

Ovviamente per determinare l’importo della prestazione in base alla relativa soglia ISEE è necessario presentare una nuova Dichiarazione Sostituiva Unica per il 2025. Si ricorda che per velocizzare i tempi è possibile presentare la DSU in modalità precompilata.

Come fare domanda

La domanda può essere presentata a partire dal 1° gennaio di ogni anno ed è riferita al periodo compreso tra il mese di marzo dell’anno di presentazione e il mese di febbraio dell’anno successivo. Può provvedere a tale incombenza un genitore o chi esercita la responsabilità genitoriale.

L’istanza può essere presentata:

  • online tramite SPID, CIE o CNS dal sito dell’INPS nel servizio dedicato “Assegno unico e universale per i figli a carico”;
  • presso gli istituti di patronato;
  • contattando il numero verde 803164, gratis da rete fissa o lo 06.164.164 (a pagamento da cellulare);
  • tramite l’app “INPS mobile”.

Assegno unico universale 2025: domanda e arretrati

La circolare INPS n. 33/2025 ricorda che, nel rispetto del principio di semplificazione, l’assegno unico è erogato d’ufficio, in continuità per chi ha già beneficiato di questa misura.

Per il 2025 quindi, chi ha già beneficiato dell’AUU, non dovrà presentare una nuova domanda per l’assegno unico universale, fermo restando l’obbligo di comunicare eventuali variazioni come la nascita di un figlio o il raggiungimento della maggiore età da parte di un altro.

Erogazione dell’assegno

Presentata alla domanda l’assegno viene riconosciuta a partire dal mese successivo a quello di presentazione. Ferma restando la decorrenza l’INPS riconosce l’assegno entro il termine di 60 giorni dalla sua presentazione.

La corresponsione dell’assegno avviene tramite accredito su conto corrente bancario o tramite bonifico domiciliato, salvi casi particolari.

processo esecutivo

Il processo esecutivo Il processo esecutivo: guida generale alla fase del processo finalizzata al recupero coattivo di quanto spettante al creditore

Processo esecutivo: definizione e disciplina

Il processo esecutivo è un procedimento che permette al creditore di ottenere coattivamente quanto spettante. Esso si basa su un titolo esecutivo, che può essere rappresentato da una sentenza, da un decreto ingiuntivo, da un accordo di mediazione e non solo. La sua disciplina è contenuta negli articoli 474-632 del Codice di Procedura Civile, aggiornati di recente dal correttivo della riforma Cartabia, in vigore dal 26 novembre 2024.

Presupposti del processo esecutivo

Per avviare il processo esecutivo, occorrono determinati presupposti.

– Un titolo esecutivo (art. 474 c.p.c) rappresentato da una serie di documenti che attestano l’esistenza del diritto, come sentenze, decreti ingiuntivi e atti notarili, che attribuiscano al creditore il diritto di agire in via esecutiva. La nuova formulazione dell’art. 475 c.p.c consente il rilascio del titolo esecutivo necessario ad avviare l’esecuzione anche come duplicato informatico. Ne consegue che, anche ai fini della notifica, possa essere rilasciato il duplicato informatico, in quanto equivalente alla consegna di copia conforme all’originale.

– Un precetto (art. 480 c.p.c) ossia un atto formale con cui il creditore intima al debitore di adempiere entro un termine perentorio. L’atto, in base alla riforma più recente, può anche indicare un indirizzo pec o un domicilio digitale speciale in alternativa alla residenza o al domicilio fiscale eletto.

– Il mancato adempimento, questo perchè, solo se il debitore non paga entro il termine indicato nel precetto il creditore può procedere all’esecuzione forzata.

Tipologie di esecuzione forzata

Il processo esecutivo si articola in tre principali tipologie. E’ importante però precisare che, nell’ottica della digitalizzazione del processo esecutivo, il fascicolo dell’esecuzione che viene formato dal cancelliere, è oggi di tipo informatico. Ma vediamo quali sono le procedure esecutive previste dal codice di procedura civile.

Esecuzione per espropriazione

L’esecuzione per espropriazione forzata risponde ad alcune regole generali (art. 483- 512 c.p.c) e ad altre più specifiche dedicate alle varie tipologie che si vanno a descrivere.

Espropriazione mobiliare (artt. 513-542 c.p.c): si realizza sui beni mobili del debitore. Non tutti i beni del debitore però sono pignorabili. Ve ne sono alcuni infatti assolutamente impignorabili, come l’anello nunziale, i letti, i vestiti e la biancheria, perchè necessari al debitore e alla sua famiglia. Altri beni mobili sono invece relativamente impignorabili, come le attrezzature necessarie alla coltivazione del fondo, che il giudice può escludere dal pignoramento su richiesta del debitore e sentito il creditore.

Espropriazione presso terzi (artt. 543-554 c.p.c): colpisce crediti o beni del debitore presso terzi, come lo stipendio o il conto corrente o beni del debitore che sono in possesso di terzi. Anche in questo caso, la legge pone dei limiti in relazione alla pignorabilità di alcuni beni o crediti. Non possono essere pignorati ad esempio i crediti alimentari (a meno la causa non riguardi gli alimenti), e i crediti che riguardano sussidi di grazia o di sostentamento per i poveri. Sono invece pignorabili, nella misura stabilita dal presidente del tribunale o da un giudice delegato, i crediti per stipendi, salari e indennità relative al rapporto di lavoro.

Espropriazione immobiliare (artt. 555-598 c.p.c): riguarda i beni immobili del debitore, che viene costituito custode dell’immobile, salvo eccezioni, senza alcun diritto a un compenso e senza che lo stesso possa disporre e godere dei suoi beni liberamente. Da segnalare anche l’espropriazione immobiliare di beni indivisi (artt. 599-601) e quella contro il terzo proprietario (artt. 602 – 604).

Esecuzione per consegna o rilascio

Disciplinata dagli artt. 605-611c.p.c, consente al creditore di ottenere la consegna di beni mobili o il rilascio di immobili.  Per questa procedura la legge dispone che il precetto debba contenere la descrizione sommaria dei beni. L’esecuzione per consegna presuppone la notifica di un avviso con cui l’ufficiale giudiziario comunica alla parte, almeno 10 giorni prima, che è tenuta a rilasciare l’immobile, così come l’ora e il giorno in cui procederà.

Esecuzione degli obblighi di fare o non fare

Gli articoli 612-614 c.p.c regolano l’esecuzione forzata di obblighi contrattuali o giudiziali non patrimoniali. La procedura prevede che il giudice dell’esecuzione, su ricorso del creditore, stabilisca le modalità dell’esecuzione e che, con ordinanza, designi l’ufficiale giudiziario addetto alla procedura e le persone che devono procedere alla realizzazione dell’opera o alla distruzione di quella che è stata realizzata.

Fasi del processo esecutivo

Il processo esecutivo si svolge in diverse fasi. Analizziamole distintamente.

Avvio del procedimento

Il processo esecutivo viene avviato con la notifica del precetto da parte del creditore al debitore, per intimargli il pagamento entro un termine prestabilito. Decorso questo termine, se il debitore risulta inadempiente il creditore può avviare il pignoramento, al fine di individuare i beni del debitore da sottoporre a esecuzione.

Intervento dei creditori

Al procedimento esecutivo avviato dal creditore procedente possono prendere parte altri creditori. L’art. 499 c.p.c disciplina i requisiti per l’intervento, stabilendo che possono intervenire i titolari di un credito fondato su un titolo esecutivo, coloro che hanno eseguito un sequestro e i creditori pignoratizi il cui diritto risulta da pubblici registri o da scritture contabili.

Vendita dei beni

La vendita dei beni pignorati viene eseguita in modi diversi a seconda che siano beni mobili o immobili.

La vendita mobiliare, disciplinata dagli articoli 530-538 c.p.c prevede diverse procedure come la vendita senza incanto, a mezzo commissario e all’incanto. Il giudice dell’esecuzione, se la vendita deve essere fatta all’incanto, può affidarne l’esecuzione a un cancelliere, a un ufficiale giudiziario, a un istituto autorizzato, a un notaio, ma anche a un avvocato o a un commercialista.

La vendita immobiliare, disciplinata dagli articoli 569-587 c.p.c, può avvenire mediante asta giudiziaria o nella forma della vendita diretta, come previsto dall’articolo 568 c.p.c, su istanza del debitore a un prezzo inferiore a quello indicato nella relazione di stima. L’ultimo correttivo ha sancito la decadenza dell’aggiudicatario, con incameramento della cauzione e nuovo incanto, in caso di mancato versamento prezzo e di mancata dichiarazione di cui all’art. 585 c.p.c. Il tutto al fine di consentire controlli previsti dalla normativa antiriciclaggio.

Distribuzione del ricavato

Il giudice dell’esecuzione distribuisce il ricavato tra i creditori in base a quanto stabilito in generale  dagli articoli 510-512 c.p.c. La distribuzione del ricavato della vendita risulta particolarmente semplice quando la procedura viene avviata e proseguita da un solo creditore. La procedura risulta invece più complessa quando i creditori che prendono parte all’esecuzione forzata sono diversi. In questi casi infatti è necessario prendere in considerazione le cause legittime di prelazione, previo accantonamento delle somme che spetterebbero ai creditori senza titolo esecutivo, i cui crediti non sono stati riconosciuti dal debitore.

Opposizioni nel Processo Esecutivo

Il debitore e i terzi, in quanto soggetti “aggrediti” dall’esecuzione, possono proporre due diversi tipi di opposizione per tutelare i propri diritti.

Opposizione allesecuzione (artt. 615-616 c.p.c) per contestare il diritto del creditore di procedere all’esecuzione. Questa opposizione si propone con atto di citazione se l’esecuzione non è ancora iniziata, con ricorso quando è già iniziata.

Opposizione agli atti esecutivi (artt. 617-618 c.p.c) per denunciare i vizi formali degli atti del processo esecutivo. Per contestare la regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si procede con atto di citazione. Si procede invece con ricorso se non è stato possibile procedere a dette contestazioni prima dell’inizio dell’esecuzione.

L’ultimo correttivo della Riforma Cartabia, al fine di velocizzare la trattazione delle opposizioni esecutive, ha sancito la riduzione delle metà dei termini per la costituzione dell’attore, del convenuto, per le verifiche preliminari del giudice e per il deposito delle memorie integrative delle parti.

Sospensione e estinzione del processo esecutivo

Come il processo di cognizione, anche quello esecutivo va incontro alla sospensione e all’interruzione.

Sospensione (artt. 623- 628 c.p.c): il giudice sospende il processo in presenza di un’opposizione all’esecuzione o su istanza dei creditori. In presenza di una sospensione del processo esecutivo non è consentito compiere alcun atto esecutivo, a meno che non sia lo stesso giudice dell’esecuzione a disporlo.

Estinzione (artt. 629-632 c.p.c): il processo esecutivo si estingue:

  • per rinuncia del creditore e dei creditori intervenuti;
  • per mancata comparizione delle parti a due udienze successive fissate dal giudice dell’esecuzione;
  • per mancato proseguimento o riassunzione nei termini stabiliti dalla legge;
  • per omessa pubblicazione sul portale delle vendite, a meno che la pubblicità non sia stata possibile per malfunzionamento dei sistemi informatici.

 

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indennità di frequenza

Indennità di frequenza Cos'è l'indennità di frequenza per minori disabili: requisiti, importi, durata, come fare domanda e come rinnovare la richiesta

Cos’è l’indennità di frequenza

L’indennità di frequenza è un beneficio economico destinato ai minori con disabilità, finalizzato a favorire il loro inserimento scolastico e sociale. Questo contributo è disponibile su richiesta per i minori di 18 anni con difficoltà persistenti nello svolgimento delle attività quotidiane o con ipoacusia significativa.

Il nome “indennità di frequenza” è dovuto al fatto che viene riconosciuta se il minore frequenta in modo continuo o periodico:

  • ambulatori o centri diurni di natura privata (convenzionata) o pubblica, per la terapia o la riabilitazione;
  • scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado, scuola materna compresa;
  • centri di formazione professionale per il reinserimento sociale.

La misura viene concessa in relazione alla reale durata della frequenza dei corsi, delle scuole o dei centri di cura.

Durata e importo dell’indennità di frequenza

Per il 2025, l’indennità di frequenza ammonta a 336,00 euro mensili, con un limite di reddito personale annuo di 5.771,35 euro.

L’indennità viene erogata per un massimo di 12 mensilità, a partire dal mese successivo all’inizio della frequenza del corso o trattamento terapeutico.

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Requisiti per la misura

I principali requisiti per accedere all’indennità di frequenza includono:

–  età inferiore ai 18 anni;

  • difficoltà persistenti nel compiere le attività quotidiane o una perdita uditiva superiore a 60 decibel;
  • frequenza di istituzioni educative o centri di formazione riconosciuti;
  • reddito personale inferiore alla soglia stabilita (5.771,35 euro per il 2025)

–  cittadinanza italiana o adeguata regolarità della residenza per cittadini stranieri;

–  residenza stabile e abituale in Italia

Incompatibilità

L’indennità di frequenza non può essere cumulata con:

  • qualsiasi forma di ricovero;
  • indennità di accompagnamento per invalidi civili totali;
  • indennità di accompagnamento per ciechi totali;
  • speciale indennità per ciechi parziali;
  • indennità di comunicazione per sordi prelinguali.

È possibile però optare per il trattamento più favorevole al soggetto.

Come fare domanda

Per richiedere l’indennità, è necessario seguire questi passaggi:

  1. ottenere un certificato medico introduttivo da un medico certificatore;
  2. inserire il codice del certificato nella domanda di accertamento sanitario;
  3. compilare i dati amministrativi necessari, inclusi quelli relativi alla frequenza scolastica;
  4. inviare la domanda tramite il servizio INPS “Invalidità civile – Procedure per l’accertamento del requisito sanitario”.

Presentata la domanda al richiedente viene comunicata la data della visita di accertamento della disabilità, che sarà eseguita da una specifica Commissione medica. Se il minore è affetto da ma patologia tumorale la visita viene fissata entro il termine di 15 giorni, che decorrono dalla domanda.

Documentazione e tempistiche

La domanda può essere presentata direttamente online sul sito dell’INPS o tramite un patronato. L’INPS invia il verbale di invalidità civile tramite raccomandata A/R o PEC. La documentazione rimane disponibile nel servizio Cassetta postale online.

Per le prestazioni economiche per i maggiorenni, la domanda può essere presentata sei mesi prima del compimento dei 18 anni. L’INPS procederà alla liquidazione provvisoria, soggetta a conferma dopo il successivo accertamento sanitario.

Scadenza e rinnovo dell’indennità di frequenza

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è di 30 giorni, salvo specifiche disposizioni di legge che prevedano tempi diversi. Per maggiori dettagli, consulta le norme previste dalla legge n. 241/1990 e successive integrazioni.

La durata dell’indennità di frequenza è limitata e ogni anno i genitori devono presentare il relativo certificato che indichi il periodo di inizio e fine delle attività affinchè l’INPS possa effettuare le dovute verifiche al fine di mantenere l’erogazione del beneficio.

Di regola, l’indennità scade con la conclusione dell’anno scolastico e/o delle attività riabilitative e la domanda va rinnovata, tra agosto e settembre o comunque in concomitanza con la ripresa delle attività (scolastiche o riabilitative, appunto).

ai act

Intelligenza artificiale: in vigore i divieti dell’Europa AI ACT: in vigore dal 2 febbraio i divieti per i sistemi di intelligenza artificiale, mancano atti linee guida e impianto di governance

AI Act:  divieti in vigore ma normativa incompleta

Dal 2 febbraio 2025 sono in vigore i divieti previsti dall’AI Act, il regolamento dell’Unione Europea sull’intelligenza artificiale. Questo rappresenta un primo passo verso una regolamentazione completa. Nei mesi e anni a venire sarà essenziale completare il quadro normativo e istituzionale, oltre a fornire un supporto adeguato agli operatori del settore per assicurare una corretta applicazione del regolamento.

Cosa stabilisce l’AI Act

L’AI Act costituisce il primo tentativo di regolare l’intelligenza artificiale. Il regolamento adotta un approccio basato sul rischio: quanto maggiore è il rischio di violazione dei diritti umani da parte di un sistema IA, tanto più rigorosi sono i requisiti e gli obblighi imposti.

Il regolamento include una serie di divieti riguardanti l’impiego dell’IA in specifici contesti, come ad esempio:

  • Sistemi di IA che manipolano il comportamento umano o sfruttano le vulnerabilità;
  • Sistemi di IA che classificano le persone in base a caratteristiche sensibili;
  • Sistemi di IA che effettuano riconoscimento facciale in tempo reale in spazi pubblici (salvo alcune eccezioni);
  • Sistemi di IA che valutano il rischio di reati basandosi esclusivamente su profilazioni.

Cosa manca per completare la normativa

Nonostante l’entrata in vigore dei primi divieti, l’AI Act rimane incompleto. Mancano all’appello circa 60 provvedimenti attuativi, tra cui atti esecutivi, atti delegati e linee guida della Commissione. Questi provvedimenti sono necessari per chiarire e specificare le disposizioni del regolamento e offrire indicazioni pratiche agli operatori del settore.

Inoltre, la struttura di governance dell’AI Act non è ancora stata completamente definita, né a livello europeo né nazionale. A livello europeo, l’AI Office è stato formalmente istituito, ma i suoi componenti e sottostrutture sono ancora da definire. A livello nazionale, i singoli Stati membri dovranno istituire proprie autorità nazionali che avranno un ruolo cruciale nella sorveglianza e nell’applicazione del regolamento.

I prossimi passi per implementare l’AI Act

La tabella di marcia dell’AI Act prevede diverse fasi nei prossimi mesi e anni.

Entro il 2 maggio 2025, l’AI Office dovrà elaborare codici di buone pratiche per l’attuazione dei modelli IA generali.

Entro il 2 agosto 2025, gli Stati membri dovranno designare o istituire le autorità nazionali di governance.

Entro il 2 febbraio 2026, la Commissione UE dovrà emanare atti esecutivi per creare piani di monitoraggio post-commercializzazione dei sistemi IA ad alto rischio.

L’applicazione completa del regolamento, inclusi obblighi e sanzioni, è prevista entro il 2 agosto 2026. Entro tale data, gli Stati membri dovranno aver definito criteri per l’applicazione delle sanzioni e altre misure esecutive.

 

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Canna fumaria condominio: legittima la revoca dell’autorizzazione Canna fumaria condominio: legittima la revoca dell’autorizzazione all’uso precario se altera la destinazione e impedisce l’uso agli altri

Canna fumaria condominio: uso della cosa comune

Il Tribunale di Torino con la sentenza n. 199/2025 ha confermato la legittimità della revoca di un’autorizzazione concessa in via precaria per l’uso di una colonna di scarico dei rifiuti come canna fumaria in condominio. L’articolo 1102 c.c permette a ogni condomino di utilizzare la cosa comune, tale uso però non deve alterare la destinazione della cosa comune e non deve impedire agli altri condomini di farne uso secondo il loro diritto.

Canna fumaria condominio: revocata l’autorizzazione all’uso

La vicenda giudiziari ha inizio quando l’assemblea straordinaria di un condominio delibera la revoca dell’autorizzazione concessa a un singolo condomino per l’uso dell’ex colonna di scarico dell’immondizia come canna fumaria. La decisione viene presa all’unanimità.

La titolare della proprietà interessata contesta la delibera, sostenendo che il diritto all’uso deriva dall’art. 1102 c.c., che consente a ciascun condomino di servirsi della cosa comune. Per parte ricorrente l’utilizzo della canna fumaria deve quindi ritenersi legittimo in base al principio di uso più intenso della cosa comune. Per questa ragione chiede l’annullamento della delibera condominiale. La parte convenuta replica però che l’uso della colonna di scarico come canna fumaria è stato autorizzato solo in via precaria, con diritto di revoca da parte dell’assemblea condominiale.

Legittima la revoca dell’autorizzazione

Il tribunale, condividendo la tesi della parte convenuta respinge il ricorso, confermando la legittimità della revoca dell’autorizzazione.  L’autorità giudiziaria ritiene in effetti che l’uso della colonna di scarico per il passaggio di fumi e odori abbia comportato un’alterazione della destinazione d’uso della cosa comune. L’occupazione esclusiva ha inoltre impedito agli altri condomini di esercitare il loro diritto all’uso del bene.

Art 1102 c.c.: limiti all’utilizzo della cosa comune

Il Tribunale ricorda che l’art. 1102 c.c consente a ciascun condomino di utilizzare la cosa comune, purché ciò non pregiudichi il pari uso da parte degli altri. La sentenza della Cassazione n. 18038/2020 ha ribadito inoltre che l’uso più intenso è ammesso solo se compatibile con i diritti altrui. Ipotesi che non ricorre nel caso di specie, tanto è vero che l’assemblea ha espressamente concesso l’autorizzazione in via precaria, con possibilità di revoca.

Il Tribunale evidenzia inoltre come il precedente utilizzatore della canna fumaria si era impegnato a eseguire lavori per eliminare gli odori sgradevoli. Tali interventi però non sono mai stati effettuati. L’uso della canna fumaria ha quindi continuato a provocare disagi ai condomini. Alla luce di tutto quanto esposto, la revoca non può essere considerata un atto arbitrario, ma il legittimo esercizio del diritto di ripristinare l’uso originario del bene comune.

 

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cancellazione sospesa

Cancellazione sospesa per l’avvocato che ha cause di valore Cancellazione sospesa dalla sezione degli avvocati stabiliti per il legale che deve riassumere cause appese di ingente valore

Cancellazione sospesa per l’avvocato

Cancellazione sospesa per l’avvocato che deve riassume perentoriamente cause di ingente valore entro il 31 gennaio 2025. Lo hanno deciso le Sezioni Unite della Cassazione con l’ordinanza interlocutoria n. 1899/2025. La prova dei giudizi pendenti e la richiesta del PM di accogliere le richieste dell’avvocato hanno convinto le SU ad accogliere le richieste del legale. Sospesa pertanto l’esecuzione della sentenza con cui il CNF ha disposto la cancellazione del legale dalla sezione speciale degli avvocati stabiliti.

Richiesta di sospensione della cancellazione dall’albo

Un avvocato ha presentato ricorso in Cassazione contro il provvedimento del Consiglio Nazionale Forense (CNF) che ha disposto la sua cancellazione dalla sezione speciale dell’albo degli avvocati stabiliti. La motivazione della cancellazione risiedeva nell’assenza del titolo di studio necessario. Tuttavia, il legale ha chiesto anche la sospensione dell’esecuzione della decisione, sottolineando un aspetto cruciale: deve riassumere urgentemente alcune cause di ingente valore economico entro il termine perentorio del 31 gennaio 2025. Un eventuale ritardo potrebbe compromettere il corretto svolgimento dei processi e arrecare danni ai clienti coinvolti.

Cancellazione sospesa: avvocato può seguire giudizi pendenti

La Cassazione ha esaminato la richiesta e ha accolto l’istanza del ricorrente, sospendendo l’esecuzione della sentenza del CNF. La decisione è motivata da due elementi principali.

  • In primo luogo, l’avvocato ha fornito prove concrete dell’esistenza di procedimenti in corso di rilevante importanza economica, per i quali è necessaria la sua immediata riassunzione.
  • In secondo luogo, il termine del 31 gennaio 2025 è perentorio e non prorogabile. La cancellazione dall’albo, infatti, ha comportato un’automatica interruzione dei processi in cui il legale era coinvolto, rendendo indispensabile la sua reintegrazione per garantire la continuità della difesa.

Un ulteriore elemento a sostegno della sospensione è la richiesta del Pubblico Ministero, che ha espresso parere favorevole all’accoglimento del ricorso dell’avvocato. La Cassazione, pur sospendendo l’esecuzione della decisione del CNF, ha chiarito che la questione principale resta aperta: dovrà essere esaminata nel merito ogni singola motivazione dell’impugnazione presentata dal legale. La decisione definitiva sulla validità della cancellazione sarà dunque presa successivamente, ma nel frattempo l’avvocato potrà continuare ad esercitare la professione e adempiere agli obblighi processuali urgenti.

 

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Allegati

bonus mamme

Bonus mamme: la guida Bonus mamme: fino al 2026 esonero totale dei contributi per mamme con tre figli, stop per mamme con due figli

Bonus mamme: esonero contributivo totale

Il bonus mamma è un beneficio contributivo che la legge di bilancio 2024 n. 213/2023  ha previsto per favorire la natalità e il lavoro femminile.

Il comma 180 dell’articolo 1 prevede che per i periodi di paga compresi tra il 1° gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2026, alle lavoratrici madri di tre o più figli, che hanno un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (escluso quello domestico) spetti un esonero contributivo del 100%.

L’esonero riguarda la quota dei contributi dovuti per invalidità, vecchiaia e superstiti, che sono a carico del lavoratore fino al compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo.

Limite annuo dell’esonero contributivo

Il limite annuo dell’esonero è fissato in 3000 euro. L’importo va comunque riparametrato su base mensile.

Facendo un rapido calcolo, e quindi dividendo l’importo annuo di 3000 euro per 12 mensilità l’importo mensile massimo di esonero contributivo è di 250,00 euro.

Esonero in via sperimentale per le mamme con due figli

Il comma 181 dell’art. 1 della legge di bilancio 2024 prevede inoltre, in via sperimentale, in relazione ai periodi di paga compresi tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2024, l’esonero contributivo totale anche per le lavoratrici madri di due figli e con un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato fino al compimento del 10° anno di vita dei figlio più piccolo. Da questo esonero sono esclusi però i rapporti di lavoro domestico.

Esonero contributivo: come fare?

Con la circolare n. 27 del 31 gennaio 2024 l’INPS ha fornito le istruzioni sugli aspetti pratici della misura. Il documento dispone che le lavoratrici in possesso dei requisiti richiesti per ottenere l’esonero possano comunicare al loro datore di lavoro la volontà di avvalersene. A tal fine devono comunicare il numero dei figli e per ciascuno di essi il codice fiscale. I datori di lavoro possono quindi esporre nelle denunce retributive l’esonero spettante alla lavoratrice.

In alternativa, la lavoratrice potrà comunicare direttamente all’INPS il numero dei figli e i codici fiscali di ciascuno, compilando un applicativo dedicato.

Il messaggio INPS del 6 maggio 2024 n. 1702 ha infatti comunicato il rilascio dell’applicazione denominata “Utility esonero lavoratrici madri” il cui utilizzo è limitato alle lavoratrici fruitrici del bonus i cui figli non abbiano i codici fiscali inseriti nel flusso Uniemens.

Bonus mamme: compatibilità esoneri a carico datore

Poiché il bonus mamme va a sgravare la lavoratrice dal pagamento dei contributi dovuti per la sua quota, esso è compatibile con gli esoneri contributivi previsti per i datori di lavoro.

Il bonus mamme è alternativo però all’esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti per invalidità, vecchiaia e superstiti, ossia sulla quota IVS, che sono sempre a carico del lavoratore, come previsto dal comma 15 dell’art. 1 della legge di bilancio 2024.

Bonus mamme 2025: precisazioni INPS

Come precisato dal messaggio INPS n. 401 del 31 gennaio 2025 la legge di bilancio non ha confermato il bonus mamme previsto dal comma 181 della legge di bilancio 2024. Le mamme con due figli e con contratto a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2025 infatti non beneficeranno più di questo bonus.

Continuano invece a beneficiare del bonus le mamme lavoratrici con tre figli perché la misura è stata confermata fino al 2026 “anche nelle ipotesi in cui la nascita (o laffido/adozione) del terzo figlio (o successivo) si verifichi nel corso delle annualità 2025-2026″. 

L’INPS chiarisce infine che la legge di bilancio 2025, dal 1° gennaio 2025, ha previsto in favore delle lavoratrici dipendenti (escluso il settore del lavoro domestico) e autonome con retribuzione o reddito imponibile ai fini previdenziali non superiore a 40.000 euro su base annua un esonero contributivo parziale “della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore.” Queste donne devono essere mamme di due o più figli e l’esonero spetta fino al compimento del 10° anno del figlio più piccolo.

 

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rifiuto rapporti sessuali

Rifiuto rapporti sessuali: addebito del divorzio contrario alla CEDU Rifiuto rapporti sessuali: contrasta con il rispetto della vita privata ritenerlo causa di addebito del divorzio

Rifiuto rapporti sessuali nel vincolo matrimoniale

Rifiuto rapporti sessuali e addebito del divorzio. La sentenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo del 23 gennaio 2025 affronta il tema del dovere coniugale di intrattenere rapporti sessuali e dei riflessi giuridici per il coniuge che non lo rispetta. La decisione a cui giunge la Corte riconosce il diritto di ogni individuo di scegliere se avere o meno rapporti sessuali, anche all’interno del matrimonio. Il consenso, ha ribadito la Corte, è un elemento imprescindibile per la libertà sessuale e qualsiasi atto sessuale non consensuale costituisce violenza. I giudici sono chiamati a interpretare le norme sui diritti e doveri coniugali in linea con il rispetto della vita privata e della libertà sessuale di ciascun coniuge.

Rifiuto rapporti sessuali: divorzio addebitato alla moglie

La sentenza pone fine a una vicenda che vede protagonista una coppia francese in crisi matrimoniale. L’autorità giudiziaria competente addebita il divorzio alla moglie, ritenuta responsabile di aver interrotto i rapporti intimi con il marito per oltre dieci anni. La Corte d’Appello di Versailles ha ritenuto questo rifiuto una violazione grave e ripetuta dei doveri matrimoniali, rendendo intollerabile la vita comune. La donna però ha impugnato la decisione fino alla Corte di Cassazione, che ha respinto il ricorso. A quel punto, la parte soccombente ha adito la Corte Edu, affermando il suo diritto al rispetto della vita privata (articolo 8 Cedu), che la sentenza avrebbe violato.

Diritto francese: i rapporti sessuali sono un dovere coniugale

Il codice civile francese, così come quello italiano, prevede una serie di diritti e doveri derivanti dal matrimonio, tra cui la “comunione di vita”, spesso interpretata come “comunità di letto”. La giurisprudenza francese include tra i doveri coniugali anche quello di intrattenere rapporti sessuali, sanzionando la prolungata astensione dalle relazioni intime.

Vita privata comprende quella sessuale, serve consenso

La Corte Edu però ha accolto il ricorso della donna, rilevando una violazione dell’articolo 8 della Cedu da parte dell’ordinamento francese. La Corte ha sottolineato come la nozione di “vita privata” includa anche la vita sessuale e che, di conseguenza, qualsiasi ingerenza in tale ambito debba essere giustificata e proporzionata. Nel caso specifico, la Corte ha criticato l’approccio del diritto francese, che sanziona il rifiuto di rapporti sessuali all’interno del matrimonio. Un tale obbligo, secondo la Corte, è sproporzionato e contrario al principio per cui solo ragioni gravi possono giustificare ingerenze nella sfera sessuale.

La Corte ha inoltre evidenziato come il dovere coniugale, previsto dall’ordinamento francese, non tenga conto del consenso ai rapporti sessuali, elemento fondamentale per la libertà sessuale di ciascun individuo. Qualsiasi atto sessuale non consensuale, ha ricordato la Corte, costituisce violenza sessuale.

Cosa prevede l’ordinamento italiano

Anche l’ordinamento italiano, pur non prevedendo espressamente un obbligo di vita sessuale, include tale aspetto tra i doveri coniugali. Il rifiuto di intrattenere rapporti sessuali può essere sanzionato con l’addebito della separazione, come confermato da diverse sentenze della Cassazione.

Attenzione però, perché la sentenza della Corte Edu impone una nuova interpretazione delle norme che regolano i rapporti coniugali. I giudici dovranno quindi considerare la vita sessuale come un elemento importante della relazione, ma mai determinante per una pronuncia sanzionatoria nei confronti del coniuge che rifiuti il proprio consenso a rapporti sessuali.

 

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reato di minaccia

Reato di minaccia (612 c.p.) Il reato di minaccia (612 c.p.) si configura qualora un soggetto minacci un altro di un danno ingiusto, se aggravato è punito con la reclusione

Reato di minaccia: cos’è

Il reato di minaccia è contemplato dall’art. 612 del codice penale. Esso si configura quando un soggetto minaccia un altro soggetto di cagionargli un danno ingiusto. La norma tutela la libertà morale e psichica contro ogni tipo di condotta in grado di creare un turbamento derivante dal prospettare un male ingiusto alla vittima. Il danno minacciato può consistere in una lesione o nella sola messa in pericolo di un interesse che ha rilievo giuridico. L’ingiustizia del danno si riferisce ai danni che vengono cagionati da condotte illecite.

Il reato di minaccia è definito “di pericolo” perché non richiede il verificarsi di un evento, è sufficiente che il male venga  prospettato e che questo induca nella vittima il timore che il danno minacciato si potrebbe effettivamente verificare.

Procedibilità del reato di minaccia

Il reato di minaccia è punibile a querela della persona offesa.

Si procede d’ufficio se:

  • la minaccia si realizza in uno dei modi contemplati dall’articolo 339 del codice penale;
  • la minaccia è grave e ricorrono circostanze aggravanti con effetto speciale diverse dalla recidiva;
  • la persona offesa è incapace per età o per infermità.

Minaccia aggravata: art. 339 c.p.

La minaccia è aggravata se il soggetto agente la commette:

  • durante manifestazioni che si svolgono in un luogo pubblico o aperto al pubblico;
  • con l’uso delle armi;
  • da un soggetto dal volto coperto;
  • da più soggetti riuniti;
  • con uno scritto anonimo;
  • ricorrendo alla forza intimidatorie di associazioni segrete, esistenti o anche solo supposte;
  • lanciando o utilizzando corpi contundenti o altri oggetti idonei a offendere come i fuochi d’artificio, tutti oggetti che creano situazioni di pericolo per le persone.

Elemento soggettivo

Per integrare il delitto di minaccia la legge richiede che il soggetto agisca con dolo generico ossia con la coscienza e la volontà di minacciare un altro soggetto di un danno ingiusto.

Come è punito il reato di minaccia

Il reato di minaccia viene punito con una multa che può arrivare fino a 1.032,00 euro.

Se la minaccia è grave o è commessa nei modi previsti dall’articolo 339 c.p il reato è punito con la pena della reclusione fino a un anno.

Minaccia: rapporto con altri reati

Il reato di minaccia può essere confuso con altri reati contro la persona, ma può anche rappresentare una componente di altre condotte illecite complesse. La Cassazione nel tempo ha fornito importanti chiarimenti al riguardo.

Minaccia in concorso con violenza privata

La Corte di Cassazione nella sentenza n. 50702/2019 ha chiarito che: “il reato di violenza privata si distingue dal reato di minaccia per la coartata attuazione da parte del soggetto passivo di un contegno (commissivo od omissivo) che egli non avrebbe assunto, ovvero per la coartata sopportazione di una altrui condotta che egli non avrebbe tollerato. Ne consegue che i due reati, pur promossi da un comune atteggiamento minatorio, dando luogo ad eventi giuridici di diversa natura e valenza, concorrono tra loro.”

Minacce assorbite dal reato di maltrattamenti in famiglia

La Corte di Cassazione nella sentenza n. 17599/2021 ha precisato che il reato di maltrattamenti in famiglia assorbe il delitto di minaccia previsto dall’art. 612 c.p. purché le minacce rivolte alla persona offesa non siano il risultato di una condotta criminosa autonoma e indipendente, ma costituiscano una delle condotte per mezzo delle quali si mette in atto il reato di maltrattamenti.

Minacce assorbite o in concorso con il reato di stalking

La Corte di Cassazione nella sentenza n. 12720/2020 ha sancito che il delitto di minaccia contemplato dall’art. 612 c.p. è assorbito da quello di atti persecutori disciplinato dall’art. 612 bis c.p a condizione che le minacce vengano poste in essere nello stesso contesto temporale e fattuale che integrano lo stalking. Qualora invece le minacce risalgano a un periodo anteriore all’inizio degli atti persecutori allora le minacce concorrono con il reato di stalking.

 

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apprendistato duale

Apprendistato duale: i chiarimenti Inps Apprendistato duale: regime contributivo e retributivo della trasformazione dell’apprendistato di primo livello in alta formazione e ricerca

Apprendistato duale: le novità del Collegato Lavoro

Il messaggio INPS n. 285 del 24 gennaio 2025 illustra le nuove disposizioni sull’apprendistato duale. La legge n. 203/2024, meglio nota come “Collegato Lavoro”  ha infatti modificato l’articolo 43 del decreto legislativo n. 81/2015, permettendo la trasformazione dell’apprendistato di primo livello in apprendistato di alta formazione e ricerca.

Come precisato nel messaggio il contratto di apprendistato di alta formazione è valido per tutti i settori, pubblici e privati. Possono accedervi giovani tra i 18 e i 29 anni con diploma di istruzione secondaria superiore o diploma professionale integrato da una specializzazione tecnica superiore.

La trasformazione del contratto consente di proseguire la formazione per ottenere titoli di studio avanzati. Tra questi, figurano lauree, dottorati, diplomi ITS e praticantati per l’accesso alle professioni ordinistiche. Il contratto resta in continuità con il precedente rapporto di apprendistato.

Sottoscrizione protocollo con ente di formazione

Il datore di lavoro deve sottoscrivere un protocollo con l’ente formativo o di ricerca. Questo accordo definisce durata e modalità della formazione, anche quella a carico dell’azienda. La formazione esterna deve avvenire presso l’istituto di istruzione tecnica superiore frequentato dall’apprendista e non deve superare il 60% dell’orario previsto.

La retribuzione dell’apprendista segue le stesse regole previste per l’apprendistato di primo livello. La regolamentazione della formazione e la durata del periodo di apprendistato dipendono dalle Regioni e dalle Province autonome. In caso di assenza di regolamenti regionali, si applicano le disposizioni nazionali.

Apprendistato duale: trattamento contributivo

Dal punto di vista contributivo se il contratto  di apprendistato viene trasformato in apprendistato di apprendistato di alata formazione e ricerca, il datore di lavoro deve versare un’aliquota del 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Deve inoltre pagare la contribuzione NASpI (1,31%) e il contributo per la formazione continua (0,30%).

Le aziende soggette a CIGO/CIGS e ai Fondi di solidarietà bilaterali devono versare ulteriori contributi previsti per questi regimi.

 

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