reato di truffa

Reato di truffa accodarsi all’auto davanti per non pagare Telepass Reato di truffa: integrato anche quando ci si accoda all’automobile che precede nella pista riservata al Telepass per non pagare il pedaggio 

Reato di truffa non pagare i pedaggi autostradali

Il reato di truffa punito dall’art. 640  c.p, rappresenta una fattispecie complessa che si configura anche quando, come nel caso di cui si è occupata la Cassazione nella sentenza n. 42760/2024, con più azioni dello stesso disegno criminoso, un soggetto compie più passaggi autostradali alla guida della propria auto accodandosi al veicolo che lo precede sulla pista riservata al Telepass per non pagare il pedaggio.

Il caso analizzato dagli Ermellini offre spunti di riflessione sulle dinamiche di questo reato, anche in relazione a provvedimenti cautelari e alla disponibilità dei beni strumentali.

Sequestro preventivo del mezzo

Il Giudice di primo grado si pronuncia su un caso di presunta truffa connessa al mancato pagamento di pedaggi autostradali. L’indagato, attraverso una serie di condotte illecite reiterate, avrebbe infatti evitato di pagare i pedaggi accodandosi ai veicoli sulla corsia riservata al Telepass. Questo comportamento, configurato come reato di truffa, è accompagnato dal sequestro preventivo dell’autovettura utilizzata per commettere il reato.

Istanza di dissequestro dell’auto dell’acquirente

Nella vicenda però è coinvolto anche un terzo soggetto, che ha acquistato l’auto utilizzata dall’indagato per commettere il reato e che per questo ha presentato istanza di dissequestro del mezzo. L’uomo, a supporto della sua domanda, sostiene la regolarità della compravendita e la sua estraneità al reato. Il Tribunale però rigetta la richiesta. Per l’autorità giudiziaria il contratto rappresenta un possibile espediente per eludere il vincolo reale sul bene.

Nessun contratto di comodo per l’acquisto dell’auto

La decisione viene portata all’attenzione della Corte di Cassazione. Il ricorrente sostiene che la compravendita era avvenuta in buona fede e prima che l’indagato fosse consapevole delle accuse a suo carico. La difesa denuncia un apparato motivazionale insufficiente e illogico del provvedimento con cui si è deciso di mantenere il sequestro, contestando la definizione del contratto come un accordo “di comodo”. Nell’impugnazione il ricorrente sottolinea inoltre l’assenza di trascrizione nei registri pubblici, da cui dovrebbe conseguire l’invalidazione del sequestro.

Sequestro opponibile al terzo

La Cassazione dichiara inammissibile il ricorso, riaffermando alcuni principi giuridici fondamentali.

  • In materia di ricorsi contro provvedimenti cautelari reali, è possibile sollevare solo questioni di legittimità e non di merito. Nel caso in esame, le contestazioni avanzate si riferiscono invece soprattutto al merito della valutazione del Tribunale, quindi non esaminabili in sede di legittimità.
  • Il sequestro può essere opposto anche al terzo acquirente se emergono elementi che dimostrano la strumentalità del contratto rispetto al reato.
  • La mancata trascrizione del vincolo non influisce sulla validità del sequestro, poiché tale formalità ha natura meramente dichiarativa e non costitutiva.

Il caso richiama l’attenzione su fenomeni di micro-criminalità, come l’elusione dei pedaggi autostradali, che possono assumere rilevanza penale e comportare conseguenze significative, inclusa la perdita della disponibilità di beni apparentemente estranei al reato.

 

Leggi anche: Truffa contrattuale per chi riduce i chilometri dell’auto venduta

 

Allegati

contratti di solidarietà

I contratti di solidarietà Contratti di solidarietà: cosa sono, come funzionano e come fare domanda per la decontribuzione  in scadenza il 10 dicembre 2024

Contratti di solidarietà: cosa sono e come funzionano

I contratti di solidarietà sono accordo tra un’azienda e i suoi dipendenti che prevedono una riduzione dell’orario di lavoro per tutti o parte dei lavoratori, in cambio di una riduzione proporzionale della retribuzione.

L’obiettivo è quello di evitare licenziamenti collettivi e di distribuire gli effetti negativi di una crisi su tutti i lavoratori, preservando al contempo il livello occupazionale.

Questi accordi rappresentano uno strumento importante nel panorama delle politiche del lavoro in Italia, concepiti proprio per affrontare le difficoltà economiche che possono colpire le aziende.

Il funzionamento di questi contratti prevede un accordo tra azienda e sindacati.

Normativa di riferimento

I contratti di solidarietà sono stati introdotti dalla Legge n. 863 del 1984, che ha introdotto la misura per evitare licenziamenti e sostenere l’occupazione.

La regolamentazione è stata ulteriormente integrata dal Decreto Legislativo n. 148 del 2015, che ha riordinato gli ammortizzatori sociali e ha disciplinato l’accesso ai benefici economici per le aziende che adottano contratti di solidarietà. Questi benefici includono la riduzione dei contributi previdenziali a carico dell’azienda e incentivi fiscali specifici.

La durata massima di questi accordi è generalmente limitata, con possibilità di proroghe previa approvazione ministeriale. Le aziende interessate devono presentare domanda al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per ottenere l’approvazione e l’accesso ai benefici previsti dalla legge.

Tipologie di contratti di solidarietà

Nel nostro ordinamento si distinguono principalmente due tipologie di contratti di solidarietà: difensivi ed espansivi.

  • I contratti di solidarietà difensivi mirano a evitare licenziamenti nelle aziende in crisi, riducendo l’orario di lavoro dei dipendenti e permettendo all’impresa di ridurre i costi del personale. Questa tipologia si applica solitamente nelle situazioni in cui l’azienda affronta difficoltà economiche temporanee, consentendo così una redistribuzione equa delle ore lavorative tra i dipendenti.
  • I contratti di solidarietà espansivi invece sono volti alla creazione di nuovi posti di lavoro tramite una riduzione collettiva e volontaria dell’orario lavorativo per favorire nuove assunzioni. Questo tipo di contratto è meno comune, ma risulta particolarmente utile in contesti aziendali in crescita che desiderano aumentare la loro forza lavoro senza incrementare significativamente i costi operativi.

Entrambe le forme offrono benefici sia ai lavoratori che alle imprese, promuovendo un clima di collaborazione e sostenibilità economica a lungo termine.

Campo di applicazione

I contratti di solidarietà trovano applicazione principalmente in contesti aziendali in cui si verifica una temporanea necessità di riduzione del costo del lavoro per evitare esuberi e mantenere l’occupazione. Questo strumento infatti è particolarmente utile per le aziende che attraversano periodi di difficoltà economica o ristrutturazioni.

Questi contratti possono essere applicati a diverse categorie di lavoratori, inclusi quelli del settore commercio e delle piccole imprese, sempre nel rispetto delle condizioni stabilite negli accordi sindacali. La corretta implementazione dei contratti di solidarietà richiede una condivisione degli obiettivi strategici da parte dell’azienda e dei suoi collaboratori, per garantire un buon equilibrio tra esigenze produttive e tutela occupazionale.

Aspetti economici e benefici per le aziende

Il regime di solidarietà che contraddistingue questi contratti aiuta a evitare licenziamenti, mantenendo il capitale umano all’interno dell’azienda e preparando il terreno per un’eventuale ripresa. Dal punto di vista economico questi accordi offrono anche vantaggi fiscali attraverso misure di defiscalizzazione che alleggeriscono il carico contributivo a carico delle imprese. Le aziende possono beneficiare anche di incentivi specifici previsti dalla legge, volti a favorire la stabilità occupazionale e a promuovere la coesione sociale. Inoltre, grazie agli accordi di solidarietà aziendale, è possibile migliorare il clima interno all’azienda, rafforzando il senso di appartenenza tra i lavoratori.

Questo tipo di contratto è particolarmente utile nelle situazioni in cui si prevede una ripresa delle attività produttive nel medio-lungo termine, permettendo alle aziende di conservare competenze e know-how fondamentali per la competitività futura.

Contratti di solidarietà e cassa integrazione: differenze

I contratti di solidarietà e la cassa integrazione rappresentano due strumenti distinti per fronteggiare situazioni di crisi aziendale o calo temporaneo dell’attività lavorativa.

I contratti di solidarietà sono accordi tra aziende e sindacati finalizzati alla riduzione dell’orario di lavoro per evitare licenziamenti. La cassa integrazione prevede il sostegno economico ai lavoratori sospesi o con orario ridotto tramite un intervento diretto dell’INPS.

I contratti di solidarietà, quindi, mirano a mantenere inalterato il numero dei dipendenti riducendo equamente l’orario e il salario, con l’obiettivo di conservare posti di lavoro e competenze all’interno dell’azienda. La cassa integrazione invece può comportare una sospensione totale del lavoro per alcuni dipendenti.

Inoltre, mentre i contratti di solidarietà possono prevedere incentivi fiscali per le aziende che li adottano, la cassa integrazione richiede un iter burocratico più complesso per l’accesso ai fondi pubblici.

Entrambi gli strumenti comunque presentano vantaggi specifici:

  • i contratti di solidarietà favoriscono una gestione condivisa della crisi a livello aziendale;
  • la cassa integrazione garantisce un sostegno immediato ai lavoratori durante periodi critici.

Domande per lo sgravio contributivo

Le domande per la riduzione dei contributi sui contratti di solidarietà 2024 sono aperte. Il Ministero del Lavoro con una informativa pubblicata sul sito istituzionale ricorda che i datori di lavoro coperti dalla CIGS che stipulano contratti di solidarietà difensivi possono beneficiare di una riduzione del 35% sui contributi a loro carico, calcolata sui lavoratori con riduzione dell’orario superiore al 20%. Lo sgravio è valido fino a 24 mesi nel quinquennio mobile.

Le imprese devono presentare domanda, tramite l’applicativo web “sgravicdsonlinetra il 30 novembre e il 10 dicembre 2024.

 

Leggi anche: Licenziamento collettivo: tipologia e procedure

permessi legge 104

Permessi legge 104: non c’è una data di scadenza I permessi ex legge 104 non hanno una data di scadenza, vengono meno se non sussistono i requisiti richiesti dalla legge

Permessi legge 104: nessuna scadenza automatica

I permessi retribuiti previsti dall’articolo 33 della Legge 104/1992 non hanno una data di scadenza prefissata. Tuttavia, il diritto alla fruizione rimane subordinato alla verifica continua della sussistenza dei requisiti richiesti. Questo principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, nella sentenza n. 30628/2024.

Richiesta permessi per assistere parente disabile

Il principio sancito dagli Ermellini chiude una vicenda che ha inizio quando un lavoratore chiede i permessi per assistere un congiunto con disabilità grave. L’INPS inizialmente concede l’autorizzazione, poi la limita a un periodo definito. La società datrice di lavoro chiede quindi il rimborso delle somme indebitamente erogate.  Per la società infatti il dipendente non aveva più diritto ai permessi. La Corte d’Appello accoglie le richieste dell’azienda, ma il lavoratore impugna la decisione, portando il caso davanti alla Cassazione.

I permessi della legge 104 non scadono automaticamente

La Suprema Corte chiarisce che il diritto ai permessi nasce con la presentazione della domanda amministrativa e il riconoscimento dell’ente previdenziale. Una volta accertato il diritto, questo non può essere arbitrariamente limitato nel tempo dall’INPS o dal datore di lavoro, a meno che non intervengano cambiamenti nei requisiti iniziali. I benefici previsti dalla Legge 104 non sono soggetti a “scadenza automatica”. Eventuali modifiche o revoche possono avvenire solo in caso di accertamenti successivi che dimostrino l’assenza dei presupposti di legge.

Onere del lavoratore: domanda corretta e completa

Il lavoratore ha l’onere di presentare una domanda amministrativa corretta e completa. Questa domanda è infatti un atto essenziale per accedere al beneficio. Essa permette all’INPS di verificare l’esistenza delle condizioni previste dalla normativa. Una volta approvata, la prestazione previdenziale diventa obbligatoria e permanente fino a prova contraria.

Nel caso specifico, la Cassazione, nell’accogliere  il ricorso del dipendente, evidenzia che l’INPS non aveva il diritto di circoscrivere temporalmente il beneficio, salvo verifiche capaci di dimostrare la perdita dei requisiti.

INPS o datore: devono provare il venir meno dei requisiti

Un elemento cruciale riguarda però l’onere della prova. Spetta all’INPS o al datore di lavoro dimostrare che i requisiti per i permessi siano venuti meno. Questo ribalta la prospettiva: una volta riconosciuto il diritto, il lavoratore non deve dimostrare continuamente di averne diritto. Sono le istituzioni competenti a dover provare eventuali irregolarità.

Implicazioni pratiche lavoratori e datori

La sentenza della Cassazione sancisce in conclusione che:

  • i permessi ex Legge 104 non decadono automaticamente;
  • la richiesta del lavoro relativa ai permessi deve essere chiara, completa e conforme ai requisiti di legge;
  • l’INPS può controllare la persistenza dei requisiti, ma non può imporre limiti temporali arbitrari;
  • il diritto ai permessi decade solo se emergono modifiche che rendono non applicabile la normativa.

Ne consegue che le aziende devono prestare maggiore attenzione nel gestire i permessi. Anticipare somme senza verifiche adeguate può comportare rischi finanziari. La richiesta di rimborso al lavoratore deve essere supportata da prove solide che dimostrino eventuali irregolarità nel godimento dei permessi 104.

E’ necessario inoltre che vi sia equilibrio tra il diritto del lavoratore e il controllo dei requisiti da parte dell’INPS. Il sistema previdenziale deve essere equo e il diritto al sostegno per i familiari con disabilità deve essere garantito senza ostacoli burocratici o interpretazioni restrittive.

 

Leggi anche: Abuso dei permessi sindacali: ok al licenziamento

Allegati

divieto di avvicinamento

Divieto di avvicinamento: requisiti della misura Divieto di avvicinamento: il giudice deve indicare i luoghi che la vittima frequenta di solito, la distanza minima e la misura di controllo

Requisiti del divieto di avvicinamento

Quando un giudice emette un divieto di avvicinamento, è tenuto a specificare nell’ordinanza i luoghi abitualmente frequentati dalla vittima, la distanza minima di sicurezza da mantenere, che non deve essere inferiore a 500 metri, e il sistema di controllo da adottare.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 42892/2024, ha annullato un’ordinanza del Tribunale del Riesame di Genova, mettendo in luce gravi carenze nell’applicazione del divieto avvicinamento nei confronti della persona offesa.

Questo provvedimento sottolinea i requisiti imprescindibili che devono essere rispettati dai giudici quando dispongono misure cautelari per proteggere le vittime, specialmente nei casi di violenza domestica o di genere.

Così facendo, la Corte riafferma l’importanza di applicare rigorosamente le norme relative al divieto di avvicinamento. I giudici devono assicurarsi che le misure cautelari non siano solo simboliche, ma strumenti efficaci per prevenire ulteriori abusi. La precisione delle prescrizioni e l’utilizzo delle tecnologie di controllo non sono facoltativi, ma requisiti essenziali per garantire la sicurezza delle vittime e l’efficacia dell’intervento giudiziario.

Lacune nell’ordinanza cautelare

L’ordinanza contestata è stata emessa il 31 luglio 2024. Con questo provvedimento, il Tribunale del Riesame aveva sostituito gli arresti domiciliari dell’imputato con il divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi da questa frequentati, assieme a un obbligo di dimora con permanenza notturna. Tuttavia, il Pubblico Ministero ha impugnato la decisione evidenziando:

  • la mancata indicazione dei luoghi solitamente frequentati dalla vittima;
  • l’assenza della distanza minima di sicurezza di 500 metri;
  • la mancata imposizione dei dispositivi elettronici di controllo come previsto dall’articolo 282-ter c.p.p., aggiornato dalla Legge 168/2023.

Previsioni legislative

Le normative attualmente vigenti richiedono che nel disporre il divieto di avvicinamento alla persona offesa il giudice debba indicare:

  • i luoghi abitualmente frequentati dalla vittima con descrizioni chiare e dettagliate;
  • una distanza minima non inferiore a 500 metri;
  • l’adozione obbligatoria dei dispositivi elettronici per il controllo (come ad esempio i braccialetti elettronici), salvo accertamenti tecnici che ne dimostrino l’impossibilità.

Tali requisiti sono stati introdotti attraverso modifiche legislative mirate a rafforzare le tutele per le vittime dei reati violenti e garantire un controllo efficace sui comportamenti degli imputati. La legge stabilisce che la mancanza anche solo di uno degli elementi richiesti rende il provvedimento viziato.

Divieto di avvicinamento: criticità dell’ordinanza

La Corte di Cassazione, concordando con il Pubblico Ministero, ha ritenuto l’ordinanza emessa dal Tribunale genovese non conforme ai principi sanciti dalla normativa vigente. Essa infatti non ha specificato i luoghi frequentati dalla persona offesa, elemento cruciale per fornire certezze sia all’imputato sia alla vittima. L’omissione compromette infatti l’efficacia delle misure cautelari e la sicurezza della vittima.

Inoltre, nell’ordinanza mancava anche la prescrizione della distanza minima richiesta dalla legge. Infine, non era previsto l’utilizzo degli strumenti elettronici per il controllo come richiesto dall’articolo 282-ter; questo impone infatti che il divieto d’avvicinamento venga accompagnato da modalità tecnologiche salvo impossibilità tecnica dichiarata espressamente. Tale misura non è accessoria, ma parte integrante della tutela.

La Cassazione ribadisce inoltre che il divieto d’avvicinamento rappresenta una misura cautelare unica modulabile secondo due approcci:

  • vietando l’accesso ai luoghi frequentati dalla vittima;
  • imponendo una distanza minima rispetto alla persona offesa.

La scelta tra queste opzioni o loro combinazione deve essere motivata nel rispetto dei principi proporzionalità ed adeguatezza; inoltre prescrivere controlli tramite dispositivi tecnologici obbligatoriamente garantisce continuo monitoraggio sul rispetto delle misure imposte.

Misure protettive più stringenti

Le modifiche legislative recenti culminate nella Legge n°168/2023 hanno reso più stringente quadro normativo relativo alle misure protettive seguendo approccio tolleranza zero verso violenze domestiche/genere; in particolare eliminata discrezionalità giudice circa adozione dispositivi elettronici rendendoli obbligatori salvo impossibilità tecnica accertata.

La sentenza ha quindi annullato l’ordinanza impugnata, disponendo rinvio Tribunale Genova affinché deliberi nuovamente rispettando principi stabiliti dalle norme vigenti.

 

Leggi anche: Domiciliari per il marito che non rispetta il divieto di avvicinamento

notifiche avvocati

Notifiche avvocati: come si usa l’area web Notifiche avvocati: il D.lgs n. 164/2024 introduce importanti novità in materia di notifiche a mezzo pec in caso di fallimento della notifica

Notifiche avvocati: le modifiche del D.lgs. 164/2024

In materia di notifiche effettuate dall’avvocato il D.lgs n. 164/2024, che contiene il  correttivo più recente della Riforma Cartaria, apporta significative modifiche alla legge n. 53/94. In questo modo il decreto uniforma le notifiche in proprio degli avvocati a quelle degli ufficiali giudiziari nei casi in cui il messaggio risulti impossibile da recapitare. Questo intervento è parte di un più ampio processo di informatizzazione del sistema giudiziario italiano finalizzato a renderlo più rapido ed efficiente. 

Novità articolo 3-ter legge n. 53/94

L’articolo 6 del D.lgs n. 164/2024 ha rivisto la disciplina delle notifiche tramite posta elettronica certificata (PEC), modificando i commi 2 e 3 dell’articolo 3-ter della legge n. 53/94.

Notifica fallita per causa imputabile al destinatario

Ora, quando una notifica via PEC non viene recapitata per cause imputabili al destinatario, l’atto è inserito in un’area riservata del Portale dei Servizi Telematici (PST) del Ministero della Giustizia “unitamente ad una dichiarazione sulla sussistenza dei presupposti per l’inserimento, all’interno di un’area riservata collegata al codice fiscale del destinatario e generata dal portale.”

Il perfezionamento della notifica avviene al decimo giorno dall’inserimento nel portale, oppure il giorno in cui il destinatario accede all’area riservata, se precedente.

Notifica fallita per causa non imputabile al destinatario

Se invece il mancato recapito è dovuto a cause non imputabili al destinatario, la notifica deve essere eseguita con modalità tradizionali, dall’avvocato a mezzo posta o dall’ufficiale giudiziario in base a quanto previsto all’art. 137 c.p.c e seguenti. A questo scopo l’avvocato dichiara all’ufficiale giudiziario che il destinatario della notificazione non dispone di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi ovvero che la notificazione a mezzo posta elettronica certificata non è risultata possibile o non ha avuto esito positivo per la causa non imputabile al destinatario specificamente indicata.” 

Notifiche avvocati: le implicazioni delle modifiche

Queste modifiche rappresentano un passo significativo verso la digitalizzazione del sistema giuridico. Uniformando le procedure di notifica degli avvocati a quelle degli ufficiali giudiziari, si semplificano i processi e si migliorano i tempi di gestione.

La creazione dell’area riservata sul Portale dei Servizi Telematici è un esempio di come la tecnologia possa essere utilizzata per ridurre gli ostacoli burocratici. Allo stesso tempo, essa è in grado anche di garantire il rispetto dei diritti del destinatario, con regole chiare e uniformi per il perfezionamento della notifica.

Con l’informatizzazione del processo civile, cresce anche la responsabilità degli avvocati nell’utilizzo degli strumenti digitali. Adeguarsi a queste novità è fondamentale per operare efficacemente nel contesto giuridico in continua evoluzione.

 

Leggi anche: Notifiche non perfezionate: aggiornato il PCT

social media

Social media: verso un divieto per i minori? Social media e minori: dati preoccupanti sugli effetti, 4 le proposte di legge al vaglio in Italia per tutelare i giovanissimi

Social media e minori:  dati preoccupanti

In Italia si discute di vietare luso dei social media ai minori di 15 o 16 anni. Quattro le proposte di legge in esame al Parlamento. La necessità di un intervento emerge da dati allarmanti. Il 53% dei ragazzi dai 13 anni ha subito esperienze negative sui social. Il 10% dei ragazzi tra 11 e 15 anni, con picchi del 20% per le ragazze tredicenni, mostra un uso problematico delle piattaforme. Il cyberbullismo colpisce il 18% delle tredicenni.

A livello globale, l’Australia ha approvato il primo divieto per minori di 16 anni. Piattaforme come TikTok, Facebook e Instagram rischiano multe fino a 50 milioni di dollari australiani se non rispettano la norma. Negli USA, Spagna, Francia e Cina, sono in atto misure analoghe. In Cina, i minori di 14 anni possono usare Douyin solo 40 minuti al giorno.

Social media e minori: le 4 proposte di legge

In Italia, il dibattito sui social media e sull’utilizzo di internet in generale si intensifica. Le proposte di legge, che intervengono su più fronti, includono regolamentazioni rigide per bambini più piccoli e limiti di vario tipo per gli adolescenti. L’obiettivo è proteggere i più giovani, bilanciando diritti e sicurezza nell’era digitale.

Produzione e diffusione  contenuti digitali

La proposta di legge 1771 della deputata Sportiello vuole modificare la normativa n. 977 del 1967 per rafforzare la tutela dei minori coinvolti nella produzione e diffusione di contenuti digitali. Stabilisce l’obbligo di un’autorizzazione temporanea per il loro impiego, rinnovabile, ma anche revocabile in caso di rischi per il minore. Introduce specifiche disposizioni sull’utilizzo commerciale dei contenuti che superino soglie temporali o reddituali definite da un decreto ministeriale.

Il testo garantisce una maggiore consapevolezza ai genitori o tutori sul diritto alla privacy dei minori, sui rischi derivanti dalla diffusione online e sugli obblighi finanziari correlati. I contenuti non autorizzati devono essere rimossi immediatamente. I guadagni oltre una soglia stabilita sono vincolati in un conto speciale per il minore fino alla maggiore età. La proposta impone agli inserzionisti di verificare la regolarità dell’utilizzo dei contenuti sponsorizzati e di destinare i relativi introiti al conto del minore. Il testo rafforza anche il diritto alla cancellazione dei dati personali.Viene promosso inoltre un approccio educativo, con campagne di sensibilizzazione sui rischi psicologici e legali dell’esposizione online e si incentivano progetti di peer education nelle scuole. Infine, la soglia minima per la gestione autonoma dei dati personali passa da 14 a 16 anni.

Norme per i fornitori di servizi digitali

La proposta di legge 1863 della deputata Madia introduce invece nuove regole per migliorare la tutela dei minori nei servizi digitali. La legge si applica a tutti i fornitori di servizi digitali che operano in Italia, indipendentemente dalla sede legale. I fornitori devono verificare l’età degli utenti e l’AGCOM definirà le procedure, garantendo sicurezza e minimizzazione dei dati personali.
I contratti con minori sotto i 15 anni sono nulli, a meno che non siano autorizzati da un genitore o dal tutore. I fornitori devono dimostrare anche la validità del consenso. Le immagini dei minori sotto i 15 anni, se usate per contenuti commerciali, necessitano inoltre di autorizzazioni specifiche. I guadagni sopra i 12.000 euro annui devono essere depositati su un conto vincolato a nome del minore. Inserzionisti e piattaforme devono garantire il rispetto delle norme, versare i compensi direttamente sul conto del minore e integrare un sistema per contattare rapidamente il numero d’emergenza per minori 114.

Focus su identificazione e consenso

La proposta di legge 1217 del senatore Richetti introduce misure per proteggere i minori nell’uso dei servizi di comunicazione elettronica. I minori di 15 anni possono accedere ai servizi digitali solo con il consenso dei genitori. È vietato l’accesso ai minori di 13 anni a servizi che comportano rischi per salute e sicurezza. L’età deve essere verificata tramite fornitori accreditati utilizzando tecnologie sicure e rispettose della privacy. I dispositivi elettronici devono integrare applicazioni gratuite per il controllo parentale. Queste app devono essere attivabili al primo utilizzo e non possono raccogliere dati a fini commerciali. Il governo avvierà campagne per educare famiglie e studenti sull’uso responsabile dei servizi digitali. Verranno sottolineati i rischi associati allinterazione online, come dipendenza e pericoli per la sicurezza.

Diffusione contenuti: protagonisti minorenni

La quarta e ultima proposta di legge 1800 del deputato Bonelli stabilisce che i contenuti diffusi su piattaforme audiovisive con protagonisti minori di 14 anni rispettino nuove regole.

  • Genitori o tutori devono comunicare all’Autorità se i contenuti generano guadagni commerciali.
  • I proventi vanno depositati in un conto bancario intestato al minore, utilizzabili solo al compimento dei 18 anni.
  • Le imprese che usano minori per campagne audiovisive devono ottenere autorizzazione esplicita dai genitori e informare l’Autorità.

I minori che compiono 14 anni possono chiedere la rimozione di contenuti personali da internet, inclusi quelli diffusi prima di tale età. Un decreto aggiornerà poi il Codice di autoregolamentazione Tv e Minori.

Le piattaforme digitali invece dovranno:

  • informare gli utenti sui rischi psicologici e legali legati alla diffusione di contenuti sui minori;
  • promuovere campagne di sensibilizzazione sulla riservatezza e sui rischi della pubblicazione online;
  • favorire la segnalazione di contenuti lesivi della dignità o integrità morale dei minori.

 

Leggi anche: Bannati dai social? In arrivo l’Appeals Center Europe

addebito separazione

Addebito separazione anche per una sola violenza Addebito separazione: la Cassazione ribadisce che è sufficiente un episodio violenza, perché viola gravemente i doveri coniugali

Addebito separazione: la violenza è grave e prevale

Quando un matrimonio entra in crisi, le cause alla base della separazione possono essere le più svariate. Tra queste, la violenza, anche limitata a un singolo episodio, può essere determinante per laddebito della separazione. La recente ordinanza n. 30721/2024 della Corte di Cassazione, in linea con precedenti pronunce, ha ribadito questo principio, sottolineando che i comportamenti violenti, per la loro gravità, possono prevalere su altre circostanze di conflittualità tra i coniugi.

Violenza: violazione grave dei doveri matrimoniali

La legge italiana prevede che il matrimonio imponga doveri reciproci, tra cui il rispetto e l’assistenza morale e materiale. La violenza fisica o psicologica rappresenta una violazione grave di questi obblighi, tale da poter giustificare l’addebito della separazione. Secondo la giurisprudenza, anche un singolo episodio di violenza è sufficiente, se la sua gravità è tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.

Addebito separazione: onere della prova

Chi richiede l’addebito della separazione per violenza deve però fornire due prove:

  • esistenza della violenza: deve dimostrare cioè che l’episodio o gli episodi contestati al coniuge siano realmente avvenuti;
  • nesso causale: deve provare che proprio la violenza abbia reso impossibile la prosecuzione del matrimonio.

La Corte di Cassazione ha chiarito che l’accertamento di un episodio di violenza, per la sua gravità, può bastare per l’addebito. Non è necessario dimostrare che l’episodio sia stato l’unico motivo della crisi matrimoniale, purché vi abbia contribuito in modo determinante.

Il caso affrontato dalla Cassazione ha riaffermato questi principi. Una donna aveva chiesto l’addebito della separazione al marito, accusandolo di violenze fisiche e psicologiche, anche durante la gravidanza. Tuttavia, sia il Tribunale di primo grado che la Corte d’Appello avevano respinto la richiesta. I giudici di merito hanno ritenuto insufficienti le prove e hanno osservato che i fatti denunciati risalivano a diversi anni prima della domanda di separazione.

Condotte violente: rilevano anche se datate

La Cassazione, investita del caso ha però accolto il ricorso della donna. Per gli Ermellini i giudici di merito hanno errato perché:

  • non hanno adeguatamente valutato l’autonoma sufficienza della violenza per l’addebito;
  • hanno escluso il nesso causale solo per il decorso del tempo tra gli episodi e la separazione, senza considerare l’impatto duraturo delle violenze.

Secondo la Cassazione, le condotte violente, anche se datate, non perdono la loro rilevanza se hanno contribuito alla crisi matrimoniale. Inoltre, l’onere probatorio per l’addebito, in caso di violenza, può essere mitigato. La gravità del comportamento violento giustifica un’attenzione particolare alla tutela della vittima. La necessità di dimostrare il nesso diretto tra la violenza e l’intollerabilità della convivenza è meno stringente.

Ammissione prove testimoniali e documentali

La Cassazione ha anche evidenziato l’importanza di ammettere prove testimoniali e documentali per accertare episodi di violenza. Nel caso analizzato, la donna aveva richiesto l’escussione di testimoni, tra cui il medico che aveva redatto un referto medico con prognosi di 20 giorni per lesioni subite. Tuttavia, tali richieste erano state rigettate dai giudici di merito, compromettendo l’accertamento dei fatti.

Con questa decisione la Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: la violenza, anche se limitata a un unico episodio, costituisce una violazione gravissima dei doveri matrimoniali. Questo comportamento può essere sufficiente per ottenere l’addebito della separazione. Occorre però dimostrare la sua gravità e il suo impatto sulla relazione coniugale.

 

Leggi anche: Addebito della separazione: basta una sola violenza

Allegati

avvocati

Avvocati: addio responsabilità per colpa lieve Responsabilità professionale avvocati: la proposta di legge Zanettin la limita a solo e alla colpa grave come per i magistrati

Responsabilità professionale avvocati: la pdl

Avvocati, addio responsabilità per colpa lieve? Il senatore Zanettin propone una modifica della responsabilità professionale avvocati intervenendo sull’articolo 3 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, che regola la professione forense. Il disegno di legge, assegnato alla seconda Commissione permanente Giustizia il 28 novembre 2024, mira a uniformare il regime di responsabilità degli avvocati a quello dei magistrati, introducendo una limitazione della responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave. 

Responsabilità professionale avvocati: il contesto attuale

La legge  n. 247/2012 non contiene disposizioni specifiche sulla responsabilità degli avvocati. La giurisprudenza prevalente stabilisce che l’avvocato risponda anche per colpa lieve, salvo in casi di problemi tecnici di particolare complessità. Questa regola lascia gli avvocati esposti a contestazioni, anche in situazioni di incertezza giuridica. Un problema crescente è l’aumento delle azioni legali contro gli avvocati, spesso legate a ricorsi dichiarati inammissibili dalla Corte di Cassazione. Queste situazioni, dovute anche a errori interpretativi o mutamenti nella giurisprudenza, alimentano il contenzioso. I giudici, invece, operano in un regime diverso. La legge 13 aprile 1988, n. 117, limita infatti la responsabilità dei magistrati ai casi di dolo e colpa grave, escludendo errori di interpretazione del diritto.

Responsabilità limitata al dolo e alla colpa grave

Per questo il disegno di legge vuole equiparare la responsabilità degli avvocati a quella dei magistrati, aggiungendo un periodo al comma 2 dell’articolo 3 della legge n. 247 del 2012. Il testo prevede infatti che lavvocato risponda solo per dolo o colpa grave, escludendo la responsabilità per attività di interpretazione delle norme giuridiche.

Perché questa riforma è necessaria

La proposta si fonda su due considerazioni principali:

  • incertezza del diritto: l’avvocato opera in un contesto giuridico complesso e in continua evoluzione, simile a quello dei magistrati. Errori interpretativi possono derivare dalla mutevolezza degli orientamenti giurisprudenziali, non da negligenza;
  • riduzione del contenzioso: limitare la responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave potrebbe ridurre le azioni legali pretestuose contro gli avvocati, soprattutto in caso di ricorsi inammissibili.

Questa riforma mira quindi a uniformare il regime di responsabilità delle due principali categorie di operatori del diritto, avvocati e magistrati. Con la modifica si otterrebbe il riconoscimento del contesto di incertezza in cui entrambi operano e un passo avanti verso un sistema giuridico più equilibrato e in grado di garantire maggiore tutela professionale. Resta da vedere come sarà accolta soprattutto dagli operatori del settore.

 

Leggi anche: Responsabilità avvocato: vale la regola del più probabile che non

Allegati

reato maternità surrogata

Il reato di maternità surrogata Cosa prevede la nuova legge che introduce il reato di maternità surrogata commesso all’estero da un cittadino italiano pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 18 novembre e in vigore dal 3 dicembre 2024

Maternità surrogata: reato universale

Nella giornata del 16 ottobre 2024 è arrivato il sì definitivo del Senato, al ddl n. 824 proposto da Fratelli d’Italia che ha reso la maternità surrogata un reato universale.

La nuova legge n. 169/2024, recante “Modifiche all’art. 12 della legge n. 40/2004, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all’estero da cittadino italiano”, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 18 novembre per entrare in vigore il 3 dicembre.

Modifica della legge 40/2004

Il testo va a modificare l’articolo 12 della legge n. 40 del 19 febbraio del 2004, che punisce la realizzazione, la commercializzazione, l’organizzazione o pubblicizza il commercio dei gameti e degli embrioni o la surrogazione di maternità.

Al comma 6 dell’articolo 12 di detta legge il ddl aggiunge il seguente periodo: se i fatti di cui al periodo precedente, con riferimento alla surrogazione di maternità, sono commessi allestero, il cittadino italiano è punito secondo la legge italiana”. 

Condotte in paese straniero

Il provvedimento prevede in pratica l’applicazione della legge italiana anche quando le condotte punite dal comma 6 relative alla maternità surrogata vengono commesse in un paese straniero.

In questo modo si potranno perseguire penalmente anche le condotte, già punite dalla legge n. 40/2004, anche se poste in essere in un paese estero e anche qualora questo paese estero non le consideri un illecito penale.

Pene previste per reato di maternità surrogata

Il testo della nuova legge è lo stesso che era già stato approvato dalla Camera durante la prima lettura avvenuta nel luglio del 2023.

Durante l’iter la Lega aveva proposto un inasprimento ulteriore delle sanzioni derivanti dal reato portando la reclusione a 10 anni e la multa fino a 2 milioni di euro, ma la proposta è stata respinta.

Al reato di surrogazione di maternità si applicheranno, di conseguenza, le pene previste dallo stesso comma 6 ossia la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da 600.000 euro fino a 1 milione di euro.

pensione di inabilità

Pensione di inabilità: spese per la CTU non dovute Pensione di inabilità: il titolare del trattamento, se in condizione di disagio economico non è tenuto a pagare le spese della CTU

Pensione di inabilità e disagio economico

Il titolare della pensione inabilità, in disagio economico, se chiede prestazioni previdenziali o assistenziali non può essere obbligato a pagare le spese della consulenza tecnica dufficio (CTU), a meno che la sua pretesa sia infondata o temeraria. Lo ha sancito la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 30147/2024, con cui ha annullato un decreto del Tribunale di Roma.

Pensione di inabilità: la vicenda

La vicenda nasce dalla decisione del Tribunale di Roma, che aveva rigettato la richiesta di pensione ordinaria di inabilità e di assegno ordinario di invalidità presentata da una ricorrente. Il Tribunale nel respingere le richieste aveva posto a carico della stessa le spese della CTU. Decisione incomprensibile, considerato che la stessa aveva dichiarato un reddito familiare inferiore al limite previsto per l’esonero dalle spese processuali.

La ricorrente ha impugnato quindi la decisione in Cassazione, lamentando la violazione dell’art. 152 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile. La norma prevede infatti che chi si trova in condizioni economiche disagiate non deve sostenere le spese del processo, inclusa la CTU, se il giudizio riguarda prestazioni previdenziali o assistenziali.

Spese della CTU non possono gravare sul richiedente

La Corte di Cassazione ha infatti accolto il ricorso, richiamando un principio consolidato. Essa ha sancito infatti che nei giudizi relativi a prestazioni previdenziali o assistenziali, le spese della CTU non possono gravare sul ricorrente che rispetta i limiti reddituali previsti, salvo che la domanda risulti palesemente infondata o temeraria.

Nella pronuncia, la Corte evidenzia che il giudice di merito non si è attenuto a questo principio. La ricorrente aveva infatti chiaramente i requisiti reddituali per l’esonero e la sua pretesa non era manifestamente infondata o avanzata in malafede. Il Tribunale, pertanto, non aveva il potere di condannarla al pagamento delle spese di CTU.

La Corte ha quindi cassato senza rinvio la parte del decreto che poneva le spese della CTU a carico della ricorrente. Ha inoltre condannato l’INPS, controparte del giudizio, al rimborso delle spese del processo di legittimità.

Art. 152 disp. att. c.p.c.: norma a tutela dei più fragili

L’art. 152 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile tutela chi si trova in difficoltà economiche. Essa stabilisce infatti che non può essere condannato al pagamento di spese processuali, competenze o onorari nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali od assistenziali. In questi casi, l’esonero si applica anche alle spese per la CTU, strumento spesso necessario per accertare le condizioni di salute o di invalidità. Tuttavia, l’esonero non si applica se il ricorso è palesemente infondato o temerario, cioè se manca del tutto una base giuridica o fattuale per la richiesta.

 

 

Leghi anche: Verbali di invalidità: il nuovo servizio Inps