Decreto Salva infrazioni UE
Il decreto Salva infrazioni UE (Decreto legge n. 131/2024) che si pone l’obiettivo di risolvere le procedure di infrazione e pre-infrazione che gravano sullo Stato Italiano, è stato convertito in legge dal Parlamento e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 novembre, per entrare in vigore il giorno successivo.
Il testo del decreto era stato approvato mercoledì 4 settembre 2024 dal Consiglio dei Ministri per risolvere 16 casi di infrazioni contestate.
Vediamo cosa prevede il testo della nuova legge n. 166/2024, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”.
Scarica il testo coordinato (del dl 131/2024 con la legge di conversione 166/2024)
Decreto Salva infrazioni UE: procedure interessate
Le procedure di cui si occupa la nuova legge spaziano dai contratti a termine, al trattamento previdenziale dei magistrati onorari al recepimento della direttiva sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati, fino alle misure adeguate per migliorare la qualità dell’aria.
Contratti a termine
L’articolo 11 della nuova legge si occupa dell’indennità risarcitoria onnicomprensiva prevista per la violazione della disciplina dei contratti di lavoro a tempo determinato nel settore privato. La legge italiana (art. 28, co. 2, Dlgs 81/2015) era contestata per i paletti previsti nel computo dell’indennità, in quanto prevedeva una misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità, quale somma onnicomprensiva.
La nuova disposizione, invece, permette al lavoratore di ottenere un’indennità superiore se lo stesso dimostra di aver subito un maggior danno. La norma, inoltre, abroga la disposizione (comma 3) che prevedeva la riduzione della metà dei minimi e massimi del risarcimento allorquando i CCNL prevedano l’assunzione di già occupati con contratti a termine in specifiche graduatorie.
Magistrati onorari
Tra le procedure interessate il trattamento previdenziale dei magistrati onorari (n. 2016/4081), il diritto di avvalersi di un difensore in alcuni atti di indagine e il diritto di informare le autorità consolari e di dare avviso a un familiare o ad un altra persona di fiducia in caso di arresto e di fermo (n. 2023/2006)”.
Ministero giustizia
Il testo si occupa poi delle: “Misure per il rafforzamento della capacità amministrativo-contabile del Ministero della giustizia finalizzato alla riduzione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali e dei servizi di intercettazione nelle indagini penali (n. 2021/4037), del corretto recepimento della direttiva 2016/800 sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali (n. 2023/2090), del completo recepimento della direttiva 2020/1057 relativamente al controllo su strada (n. 2022/0231) e della procedura in materia di diritto d’autore (n. 2017/4092)”.
Concessioni balneari
Tra le procedure di infrazione di maggior rilievo ci sono quelle che riguardano le concessioni balneari. La soluzione al problema è il risultato della collaborazione tra Roma e Bruxelles.
Il compromesso raggiunto tiene conto della necessità di aprire il mercato delle concessioni, tutelando nel contempo le aspettative degli attuali concessionari.
Per raggiungere questo obiettivo le concessioni balneari attualmente in essere vengono prorogate fino al 30 settembre 2027. Il decreto prevede però l’obbligo di avviare le gare per le nuove concessioni entro giugno 2027.
Le nuove concessioni potranno avere una durata minima di 5 anni e massima di 20 anni. In questo modo il concessionario può ammortizzare i costi sostenuti per il personale e gli investimenti sostenuti. Non solo, il concessionario subentrante sarà tenuto a riconoscere a quello uscente un indennizzo. L’importo dovrà essere “pari al valore degli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati al termine della concessione, ivi compresi gli investimenti effettuati in conseguenza di eventi calamitosi debitamente dichiarati dalle autorità competenti ovvero in conseguenza di sopravvenuti obblighi di legge, al netto di ogni misura di aiuto o sovvenzione pubblica eventualmente percepita e non rimborsata, nonché pari a quanto necessario per garantire al concessionario uscente un’equa remunerazione sugli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni.”
Miglioramento della qualità dell’aria
Di estremo interesse le misure finalizzate a superare le procedure di infrazione n. 2014/2147, n. 2015/2043 e n. 2020/2299.
La norma, modificata alla Camera prevede lo stanziamento di risorse per concorrere all’attuazione efficace degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e dei relativi interventi in materia di mobilità e per finanziare gli interventi nelle zone in cui è intervenuto il superamento dei valori limiti di qualità dell’aria.
Previsto poi un Piano elaborato dalla cabina di regia e approvato con delibera del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata della durata di 24 mesi, prorogabile di altri 24, sulla cui attuazione è tenuto a monitorare il Ministero dell’Ambiente.
Vedi il dossier della Camera
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