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Casella pec piena: obbligo di secondo invio La Cassazione ha chiarito l'obbligo per la PA di effettuare un secondo invio della notifica in caso di casella pec piena

casella pec piena

Casella pec piena

Casella pec piena: la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 3703/2025, ha chiarito l’obbligo per la Pubblica Amministrazione di effettuare un secondo invio della notifica a mezzo PEC quando la casella del destinatario risulta satura. Non è invece necessario un secondo invio in caso di indirizzo non valido.

Il caso concreto

La vicenda trae origine dal ricorso di una contribuente contro un’intimazione di pagamento, contestando l’omessa notifica di alcune cartelle e sollevando l’eccezione di prescrizione e decadenza. La CTP ha accolto il ricorso, e la CTR ha respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate, che ha poi ricorso in Cassazione.

Il principio stabilito dalla Cassazione

“In caso di notifica a mezzo PEC ex art. 60 D.P.R. 600/1973, ove l’indirizzo risulti non valido o inattivo, il completamento della notifica tramite deposito telematico e pubblicazione dell’avviso su InfoCamere, con successiva raccomandata, non richiede un secondo invio PEC, che è necessario solo in caso di casella satura al primo tentativo.”

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