Civile, Penale

Equa riparazione: cosa cambia con il dl Giustizia estate Equa riparazione: il dl giustizia estate, in fase di conversione, modifica le regole dell’equo indennizzo da irragionevole durata del processo

dl giustizia estate

Dl Giustizia estate: l’equa riparazione

L’articolo 9 del Dl Giustizia Estate n. 117/2025, ancora in fase di conversione alla Camera (Atto n. 2570) introduce disposizioni urgenti per il pagamento degli indennizzi previsti dalla Legge n. 89 del 2001 (Legge Pinto) che riguarda la ragionevole durata dei processi. Le modifiche, in particolare, riguardano gli articoli 4 e 5-sexies della legge.

Equa riparazione: domanda anche in pendenza del processo

La prima modifica, relativa all’articolo 4, permette di presentare la domanda di riparazione anche durante il processo, superando la precedente previsione che limitava la presentazione ai sei mesi successivi alla conclusione definitiva del procedimento. Questa modifica si adegua alla sentenza n. 88 del 2018 della Corte Costituzionale, che aveva dichiarato illegittima la precedente formulazione, consentendo così ai cittadini di richiedere l’equa riparazione senza dover attendere la fine di procedimenti eccessivamente lunghi.

Procedura più snella

La seconda serie di interventi riguarda l’articolo 5-sexies, con l’obiettivo principale di snellire e chiarire la procedura di pagamento degli indennizzi.

  • Il termine annuale per la presentazione delle dichiarazioni necessarie al pagamento diventa decadenziale. Viene eliminato il periodo che prevedeva la sospensione degli interessi in caso di ritardo, incentivando così la puntualità.
  • Sostituita la disposizione che prevede che la dichiarazione di validità biennale non debba più essere rinnovata obbligatoriamente, ma su richiesta dell’amministrazione. Con la modifica la richiesta è rimessa alla discrezionalità della PA, che può disporre il rinnovo se ritenuto “utile”, semplificando così l’iter burocratico.
  • Viene stabilito un termine di decadenza per la presentazione delle dichiarazioni per i creditori con indennizzi liquidati entro il 31 dicembre 2021, fissato al 30 ottobre 2026. Fino al 21 gennaio 2027, sono sospese le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza, fornendo un periodo di transizione.
  • Vengono introdotti infine due nuovi commi. Il comma 12-ter estende il termine di decadenza anche a chi ha ottenuto l’indennizzo dopo il 1° gennaio 2022, per prevenire ritardi strategici. Il comma 12-quater impone al Ministero della Giustizia di pubblicizzare le nuove scadenze e gli oneri di rinnovo tramite avvisi sul sito istituzionale e comunicazioni a determinate associazioni e ordini professionali.

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