fattura elettronica

Fattura elettronica: prova idonea per il decreto ingiuntivo La fattura elettronica potrà essere utilizzata per dimostrare il credito vantato e ottenere il decreto ingiuntivo dal giudice competente

Fattura elettronica: prova per il decreto ingiuntivo

La fattura elettronica costituirà una prova scritta idonea per richiedere e ottenere il rilascio del decreto ingiuntivo. Lo prevede il correttivo più recente della Riforma Cartabia (D.Lgs. n. 164/2024), approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il 29 ottobre 2024 e pubblicato in GU l’11 novembre 2024 per entrare in vigore il prossimo 26 novembre.

La fattura elettronica entra nell’art. 634 c.p.c.

I correttivi intervengono sull’articolo 634 c.p.c. La norma si occupa infatti delle prove scritte idonee a fondare la domanda per ottenere dal giudice competente il decreto ingiuntivo, atto che consente  di recuperare i crediti liquidi ed esigibili.

Dopo il primo periodo il correttivo aggiunge un secondo periodo nel quale dispone che i crediti per i quali sarà possibile ottenere l’ingiunzione di pagamento, potranno essere dimostrati anche con le fatture elettroniche trasmesse tramite il Sistema di interscambio gestito dall’Agenzia delle Entrate e istituito dal Ministero dell’economia e delle Finanze.

L’intervento correttivo equipara la fattura elettronica a quella cartacea annotata nelle scritture contabili. Si tratta di una novità molto rilevante perché l’articolo 634 c.p.c include tra le condizioni di ammissibilità per ottenere il decreto ingiuntivo, la prova scritta del credito.

La novità legislativa descritta è stata preceduta da alcuni importanti interventi giurisprudenziali. Diversi i giudici di merito hanno infatti emesso diversi decreti ingiuntivi sulla base delle fatture elettroniche prodotte come prova scritta dai creditori richiedenti.

Scritture contabili tenute con strumenti informatici

Questa novità sulle fatture elettroniche è in linea con le modifiche apportate anche al comma 2 dell’articolo 634 c.p.c.

La norma nella sua formulazione attuale dispone che: “Per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano una attività commerciale e da lavoratori autonomi anche a persone che non esercitano tale attività, sono altresì prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile, purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l’osservanza delle norme stabilite per tali scritture.” 

In base alla modifica contenuta nel correttivo la norma assumerà il seguente tenore:Per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano una attività commerciale e da lavoratori autonomi anche a persone che non esercitano tale attività, sono altresì prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile nonché di quelle prescritte dalle leggi tributarie, purché tenute, anche con strumenti informatici, con losservanza delle norme stabilite dalla legge.”

 

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riforma cartabia

Riforma Cartabia: costituzionale l’art. 473.bis-17 c.p.c.? Riforma Cartabia: dubbi sulla costituzionalità del termine di 10 giorni che ha l'attore per esercitare il suo diritto di difesa

Riforma Cartabia: i dubbi di costituzionalità

La Riforma Cartabia concede all’attore 10 giorni per prendere posizione sulle difese del convenuto, precisare e modificare le proprie conclusioni, proporre domande ed eccezioni  in conseguenza della domanda riconvenzionale e formulare istanze di prova. Questa regola però viola i principi sanciti dagli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione. Il nuovo art. 473bis.17 c.p.c, che prevede questo termine, non consente all’attore di esercitare il proprio diritto di difesa come il convenuto. Lo ha sancito il Tribunale di Genova che, accogliendo le rimostranze di parte attrice, ha rimesso la questione di legittimità costituzionale alla Consulta con l’ordinanza del settembre 2024.

Domanda per la modifica delle condizioni della separazione

Nella vicenda, una donna agisce in giudizio per chiedere la modifica delle condizioni della separazione sancita con una sentenza del 2016. Nella domanda chiede l’aumento del contributo dovuto dall’ex marito in favore della figlia maggiorenne, affetta da serti disturbi dell’apprendimento. Il marito si costituisce in giudizio, si oppone alle richieste della ex moglie e in via riconvenzionale chiede il divorzio.

Parte ricorrente con memoria 473bis.17 c.p.c. eccepisce l’inammissibilità della domanda di divorzio. Per l’attrice essa non presenta alcuna connessione oggettiva con la domanda principale. In udienza le parti raggiungono un accordo sul mantenimento e sulle spese straordinarie in favore della prole. La causa viene rinviata e le parti depositano note scritte per tentare di trovare un punto di incontro su tutte le questioni patrimoniali pendenti.

Costituzionale l’art. 473bis.17 c.p.c.?

Il giudice prende atto dell’impossibilità di raggiungere una soluzione condivisa sul divorzio a causa dell’eccezione sollevata da parte attrice. Essa ha sollevato infatti un dubbio di legittimità costituzionale dell’art. 473 bis. 17 introdotto dalla Riforma Cartabia nel procedimento in materia di persone e famiglia. Per la ricorrente il termine di 10 giorni che viene concesso alla parte attrice per prendere posizione sulle domande nuove del convenuto sono insufficienti e lesivi dei principi sanciti dall’articolo 3 (uguaglianza), 24 (diritto di difesa) e 111 (giusto processo).

Il Tribunale di Genova, nel pronunciarsi sulla dubbia legittimità costituzionale dell’art. 473bis. 17, dopo aver analizzato gli articoli 473 bis 11 si sofferma sull’art. 474bis. 17. Questo articolo al comma 1 dispone che: “entro venti giorni prima della data dell’udienza, l’attore può depositare memoria con cui prendere posizione in maniera chiara e specifica sui fatti allegati dal convenuto, nonché, a pena di decadenza, modificare o precisare le domande e le conclusioni già formulate, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza delle difese del convenuto, indicare mezzi di prova e produrre documenti. Nel caso in cui il convenuto abbia formulato domande di contributo economico, nello stesso termine l’attore deve depositare la documentazione prevista nell’articolo 473-bis. 12, terzo comma”.

Il convenuto ha 30 giorni per impostare la difesa, l’attore solo 10

Analizzando la normativa in questione emerge che il convenuto ha 30 giorni di tempo per impostare la difesa, sollevare le sue eccezioni e formulare eventuali domande riconvenzionali. L’attore invece, per prendere posizione sulle domande e sulle difese del convenuto, modificare le proprie domande, sollevare eventuali accezioni e proporre domande nuove in conseguenza delle domande e dei mezzi di prova del convenuto ha solo 10 giorni, spesso 9 o meno ancora se la comparsa conclusionale viene depositata lultimo giorno disponibile e scaricata dalla Cancelleria il giorno successivo.”

In un caso come quello di specie, in cui parte attrice si è limitata a chiedere la modifica delle condizioni per il mantenimento della prole mentre parte convenuta ha chiesto in via riconvenzionale il divorzio, quest’ultima mette in discussione tutto quanto stabilito fino a quel momento tra la coppia in materia di diritti patrimoniali e non patrimoniali. Per questo parte attrice lamenta di non aver avuto abbastanza tempo per formulare la domanda per l’assegno divorzile conseguente alla domanda di divorzio di controparte.

Compressione ingiustificata dei termini: l’attore non può difendersi

L’articolo 474bis.17 c.p.c. prevede una compressione ingiustificata del diritto di difesa dell’attore previsto dall’articolo 24 della Costituzione in violazione del principio del giusto processo sancito dall’articolo 111 e di uguaglianza contenuto nell’art. 3 della Costituzione.

“Il termine di soli dieci giorni previsto dall’art. 473 bis.17 c.p.c in favore dell’attore per modificare e precisare le domande e formulare domande nuove e quindi anche i relativi mezzi di prova, si reputa assolutamente incongruo, non rinvenendosi nei vari riti previsti dal nostro ordinamento per i giudizi a cognizione piena una tempistica così ristretta”.

Basti pensare ai tempi previsti dagli articoli 166 e 171 ter del processo a cognizione ordinaria, a quelli indicati dall’art. 281 duodecies c.p.c, che disciplina il rito ordinario semplificato, ai termini del rito lavoro di cui all’art. 481 c.p.c o a quelli previsti dall’art. 166 ante riforma.

Come più volte affermato dalla Consulta “Il difetto di congruità del termine, rilevante sul piano della violazione dell’art. 24, primo comma, Cost., si ha solo qualora esso, per la sua durata, sia inidoneo a rendere effettiva la possibilità di esercizio del diritto cui si riferisce e, di conseguenza, tale da rendere inoperante o carente la tutela accordata al cittadino” (Corte Cost. 10/02/2023, n. 18)”.

 

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mediazione penale

Mediazione penale La mediazione penale è una procedura che consente a regola la vittima di riconciliarsi grazie all’aiuto del mediatore penale

Mediazione penale: cos’è

La mediazione penale è una procedura che consente alla vittima e all’autore del reato di gestire il conflitto.

Il Consiglio d’Europa ha definito la mediazione penale come il “procedimento che permette alla vittima e al reo di partecipare attivamente, se vi consentono liberamente, alla soluzione delle difficoltà derivanti dal reato, con l’aiuto di un terzo indipendente”.

Come accade per la mediazione civile quindi, nella mediazione penale le parti ricevono il supporto di un mediatore.

L’obiettivo della mediazione penale è la riappacificazione tra l’autore del reato e la vittima dello stesso. Le ripercussioni positive però non riguardano solo questi soggetti positive, ma la società nel suo complesso.

Come funziona la mediazione penale

Grazie all’istituto della mediazione penale la vittima e il reo, in quanto soggetti coinvolti direttamente dall’illecito penale possono incontrarsi per gestire con responsabilità le conseguenze del reato e riconciliarsi. Questo istituto offre quindi un luogo di incontro in cui sia la vittima che il reo possono dare voce al disagio emotivo e alle conseguenze negative che ne sono scaturite. Grazie al mediatore è possibile infatti trasformare i sentimenti distruttivi per riattivare una comunicazione che non è mai esistita o che si è interrotta e per riparare le conseguenze negative del reato.

Tipologie

Il nostro ordinamento prevede l’applicazione dell’istituto della mediazione penale nell’ambito della giustizia minorile e in quella ordinaria degli adulti.

Per quanto riguarda i minori la mediazione penale mira a valorizzare la finalità educativa per consentire ai giovani di responsabilizzarsi, crescere e costruirsi un’identità. La mediazione penale in ambito minorile persegue infatti l’obiettivo rieducativo e pedagogico tipico della giurisdizione penale minorile e mira a riconosce il dolore della vittima e il suo diritto alla riparazione per la violazione subita.

La procedura di mediazione che riguarda i reati commessi dagli adulti mira invece a  favorire il dialogo, il confronto, e il racconto del disagio per individuare le possibili modalità di riparazione.

Novità riforma Cartabia

L’istituto della mediazione penale è stato valorizzato dalla riforma Cartabia. Il decreto legislativo n. 150/2022 ha riformato il processo penale per renderlo più efficiente e celere anche attraverso il rafforzamento della giustizia riparativa (restorative iustice).

Mediazione penale: avvio facoltativo

La norma procedurale di maggiore interesse in materia è l’articolo 129 bis c.p.p. Essa prevede che il giudice possa disporre d’ufficio l’invio delle parti ad un centro di mediazione. Tale decisione presuppone la preventiva valutazione di vari elementi. Il primo è la natura del reato, c’è poi il rapporto tra responsabile e vittima e infine l’adeguatezza della riparazione rispetto alle conseguenze del reato.

Giustizia riparativa: avviso delle parti

All’art. 129 bis c.p.p è collegato l’articolo 419 c.p.p. Esso  prevede infatti che il giudice debba informare l’imputato e la vittima del reato circa la possibilità di accedere alla giustizia riparativa.

Mediatore penale: cosa fa

Il decreto legislativo n. 150/2022 che ha attuato la riforma del processo penale prevede regole particolari anche per il mediatore. Il mediatore penale deve infatti essere presente  già durante il primo incontro tra i soggetti che hanno deciso di partecipare al programma di giustizia riparativa.

L’incontro è preceduto da diversi contatti e incontri con altri mediatori o con i partecipanti alla procedura per raccogliere il consenso, verificarne la fattibilità e acquisire determinate informazioni.

Il programma può concludersi con un esito riparativo di natura simbolica, come la presentazione delle scuse formali da parte del reo o con una riparazione materiale attraverso il risarcimento del danno.

Quando la mediazione penale giunge al termine il mediatore è tenuto a redigere una relazione e ad inviarla all’autorità giudiziaria per informarla delle attività svolte e dell’esito  del programma.

Obblighi formativi

Per svolgere al meglio le funzioni richieste dai programmi di giustizia riparativa il mediatore esperto  deve assolvere a determinati obblighi formativi.  Costui inoltre deve essere in possesso dei requisiti necessari per l’esercizio dell’attività.

La formazione iniziale prevede la frequentazione di un corso della durata minima di 240 ore, quella continua invece  la frequentazione di corsi d’aggiornamento teorico pratico della durata non inferiore di 30 ore annuali.

La formazione è finalizzata all’acquisizione di competenze multidisciplinari, di natura teorico pratica anche in ambito di hard e soft skills.

 

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giurista risponde

Competenza delitto di lesioni personali dopo la riforma Cartabia Delitto di lesioni personali comportanti una malattia di durata superiore a venti giorni e non eccedente i quaranta: chi è competente?

Quesito con risposta a cura di Andrea Primavilla, Valentina Russo e Stefania Segato

 

 

Se la competenza per materia per il delitto di lesioni personali comportanti una malattia di durata superiore a venti giorni e non eccedente i quaranta, dopo le modifiche introdotte dall’art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, permanga in capo al tribunale ovvero sia stata attribuita dalla stessa norma al giudice di pace.

Appartiene al giudice di pace, dopo l’entrata in vigore delle modifiche introdotte dall’art. 2, comma 1, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la competenza per materia in ordine al delitto di lesione personale nei casi procedibili a querela, anche quando comporti una malattia di durata superiore a venti giorni e fino a quaranta giorni, fatte salve le ipotesi espressamente escluse dall’ordinamento. – Cass., Sez. Un., 28 marzo 2024, n. 12759.

Nel caso di specie, la Corte d’appello territoriale confermava la sentenza con cui il Tribunale, sul presupposto della sua competenza, aveva dichiarato la responsabilità dell’imputato per il delitto di cui all’art. 582 c.p., per aver cagionato lesioni personali alla persona offesa, giudicate guaribili in trenta giorni.

Investita del ricorso, la Quinta Sezione della Corte di cassazione ha rimesso gli atti alle Sezioni Unite, rilevando l’esistenza di un contrasto in ordine alla individuazione del giudice competente, relativamente al delitto di lesioni personali comportanti una malattia di durata superiore ai venti giorni e non eccedente i quaranta giorni, quando il fatto è perseguibile a querela, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.

Secondo un primo orientamento, il giudice di pace è competente per il delitto di lesioni personali, anche nel caso di malattia di durata superiore a venti giorni e non eccedente i quaranta giorni, sempre che la perseguibilità sia a querela a norma dell’art. 582 c.p. attualmente in vigore.

A fondamento di questo indirizzo, una interpretazione estensiva, o “parzialmente analogica” dell’art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. 274/2000, coerente con la finalità deflattiva della Riforma e con la persistente vigenza del D.Lgs. 274/2000, istitutivo della competenza penale del giudice di pace.

Secondo un diverso orientamento, fondato sulla interpretazione letterale del combinato disposto del “nuovo” art. 582, comma 2, c.p. e dell’art. 4 D.Lgs. 274/2000, il giudice di pace non ha più alcuna competenza in materia di lesioni personali, poiché le ipotesi perseguibili a querela sono ora previste tutte nel primo comma dell’art. 582 c.p. e dall’art. 4, limite di ogni altro metodo ermeneutico, ivi compreso quello dell’interpretazione estensiva.

La Suprema Corte, dichiarato inammissibile il ricorso, ha ritenuto che nella interpretazione delle citate disposizioni occorra farsi guidare da una interpretazione letterale, limite insuperabile anche qualora si proceda a una interpretazione estensiva, ai sensi degli artt. 12 preleggi e 101, comma 2, Cost. Tuttavia, il rispetto della lettera della legge impone di esaminare la singola disposizione in modo sistematico, per individuare il preciso significato e l’ambito applicativo della stessa, ovvero considerando tutte le norme riferite alla disciplina dell’identica vicenda che si pongano tra loro in rapporti di reciproca interferenza, dal momento che le disposizioni normative non possono mai essere prese in considerazione isolatamente, dovendo sempre essere valutate come componenti di un “insieme” tendenzialmente unitario, in coordinamento con le altre riferite alla disciplina dell’identica vicenda. Per tale ragione, la Suprema Corte afferma che l’art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, va letto in combinato disposto con l’art. 15, comma 1, L. 24 novembre 1999, secondo una interpretazione sistematica, che valorizza il dato testuale risultante dal combinato disposto delle due previsioni normative.

In questa prospettiva, è possibile ritenere che, tra i possibili significati attribuibili al dato testuale del combinato disposto delle due previsioni normative, rientra senz’altro anche quello secondo cui sono devoluti alla competenza del giudice di pace i delitti consumati o tentati di lesione personale, quando la procedibilità per gli stessi sia a querela e fatte salve le ipotesi espressamente escluse dall’ordinamento.

*Contributo in tema di “Delitto di lesioni personali e competenza”, a cura di Andrea Primavilla, Valentina Russo e Stefania Segato, estratto da Obiettivo Magistrato n. 76 / Luglio 2024 – La guida per affrontare il concorso – Dike Giuridica

mediazione familiare

Mediazione familiare: cos’è e chi la conduce La mediazione familiare è un percorso finalizzato al raggiungimento di un accordo in presenza di una crisi familiare

Mediazione familiare: definizione e finalità

La mediazione familiare consiste in una procedura rivolta alle coppie in crisi al fine di risolvere situazioni conflittuali che vengono manifestate con la volontà di procedere a una separazione o un divorzio.

La mediazione familiare prevede la collaborazione delle parti coinvolte per la risoluzione del conflitto. In questo percorso la coppia è assistita da un soggetto terzo e imparziale, che prende il nome di mediatore familiare. Il suo ruolo è quello di comunicare con le parti per aiutarle a trovare una soluzione positiva per entrambe.

Uno degli obiettivi principali nel processo di mediazione è la realizzazione della cogenitorialità per tutelare la responsabilità genitoriale di ciascun genitore nei confronti dei figli, soprattutto se minori di età.

Mediazione familiare e mediazione civile

Le differenze con la mediazione civile sono evidenti. La mediazione familiare è finalizzata a favorire gli accordi tra coniugi per risolvere problematiche soprattutto di carattere “emotivo” che possono riguardare anche il rapporto con i figli. La mediazione civile invece è finalizzata al raggiungimento di un accordo tra parti in conflitto in relazione a una controversia insorta in materia di diritti disponibili.

Mediazione familiare: l’art. 473 bis 10 c.c.

La Riforma Cartabia ha valorizzato la mediazione familiare, dedicandole un articolo specifico del codice di procedura civile nella parte dedicata ai procedimenti per le persone, i minorenni e le famiglie.

L’articolo 473 bis 10 prevede che il giudice, durante il procedimento, possa informare le parti, della possibilità di avvalersi della mediazione familiare e invitarle a rivolgersi a un mediatore familiare. Questo soggetto, che le parti possono scegliere liberamente, deve spiegare alle parti finalità, contenuto e modalità di svolgimento del percorso per consentire loro di decidere se intraprenderlo o meno.

Il giudice può decidere anche di rinviare l’adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti se, ottenuto il consenso dei coniugi, ritiene che la mediazione familiare possa essere utile alle parti per trovare un accordo, soprattutto nell’interesse materiale e morale dei figli.

Il mediatore familiare: disciplina

La Riforma Cartabia ha anche regolato la disciplina professionale del mediatore familiare. Il DM n. 151/2023 contenente il regolamento sulla disciplina professionale del mediatore familiare compie l’attuazione del decreto legislativo n. 149/2022, che a sua volta ha attuato la legge delega n. 206/2021.

Alla luce di questa regolamentazione il soggetto che vuole esercitare la professione di mediatore familiare deve richiedere l’iscrizione in un elenco apposito. All’elenco si possono iscrive i mediatori familiari che sono iscritti da almeno 5 anni a una delle associazioni professionali, che a loro volta, devono essere inserite nell’elenco del Ministero dello sviluppo economico.

Mediatore familiare: definizione normativa

L’articolo 2 del DM n. 151/2023 definisce il mediatore familiare come: la figura  professionale  terza  e imparziale, con una formazione specifica, che interviene nei casi  di cessazione o di oggettive difficoltà relazionali di un rapporto di coppia, prima, durante o dopo l’evento separativo. Il mediatore opera al fine di facilitare i soggetti coinvolti nell’elaborazione di un percorso di riorganizzazione di  una  relazione, anche mediante il raggiungimento di un accordo   direttamente e responsabilmente negoziato e con riferimento alla salvaguardia dei rapporti familiari e della relazione genitoriale, ove presente.”

Competenze

Il mediatore familiare deve essere in possesso di conoscenze specifiche in materia di diritto di famiglia, tutela dei minori, violenza domestica e violenza di genere.

Il mediatore acquisisce queste competenze attraverso la frequentazione di un percorso di formazione iniziale a cui ne segue uno continuo nel tempo con acquisizione dei relativi crediti formativi periodici.

Requisiti morali

Il mediatore familiare per esercitare la professione deve possedere anche precisi requisiti di onorabilità. Non deve aver subito condanne penali e non deve essere stato sottoposto a specifiche misure di prevenzione e di sicurezza personali.

Deontologia

Il mediatore familiare è tenuto al rispetto anche di precise regole deontologiche, la cui violazione comporta   relative sanzioni.

Ai sensi dell’art. 6 del DM n 151/2023 il mediatore familiare deve esercitare la professione con libertà, autonomia, indipendenza di giudizio intellettuale e tecnico, buona fede,  affidamento della clientela, correttezza, responsabilità e riservatezza.

Il mediatore familiare esercita l’attività di  mediazione  con imparzialità, neutralità e assenza di giudizio  nei  confronti  dei mediandi, promuovendo fra loro un processo equilibrato e incoraggiandoli a confrontarsi in modo costruttivo.”

tribunale famiglia cartabia

Tribunale per le famiglie: rinviato a ottobre 2025 Rinviata di un anno l'entrata in vigore del tribunale per le famiglie. La norma contenuta nel decreto carcere sicuro ne fa slittare l'operatività ad ottobre 2025

Slitta di un anno il tribunale per le famiglie

Il decreto “carcere sicuro” approvato il 3 luglio 2024 dal Consiglio dei ministri, su proposta del guardasigilli Carlo Nordio e del presidente del consiglio Giorgia Meloni, oltre alla serie di misure dedicate al personale penitenziario e ai detenuti, contiene anche una norma che rinvia di un anno l’entrata in vigore del Tribunale delle persone e della famiglia previsto dalla Riforma Cartabia.

La decisione è stata presa dopo aver ascoltato le doglianze della magistratura e dell’avvocatura che hanno rilevato, tra i vari problemi attuativi della riforma, l’assenza di fondi sufficienti.

Proroga per carenza di fondi e personale

Si ritiene che la proroga ad ottobre del 2025 consentirà di porre rimedio agli aspetti più critici della riforma messe in luce anche dai magistrati dei minori.

Alla carenza dei fondi necessari si accompagna infatti la carenza di personale necessaria per fronteggiare i cambiamenti introdotti, sia in relazione ai provvedimenti ordinari che a quelli urgenti.

Incremento magistrati specializzati

L’ex ministro Cartabia aveva infatti previsto la necessità di incrementare di 292 unità i magistrati, di 2130 le unità di personale amministrativo e di 47le  unità addette ai ruoli dirigenziali.

Un altro problema segnalato dagli addetti ai lavori è rappresentato dalla mancata specializzazione dei magistrati in materia e dalla abolizione di decisioni collettive sulla responsabilità genitoriale.

deposito telematico querela

Quando si ha deposito telematico della querela La Cassazione chiarisce che la presentazione con modalità telematica della querela è esclusivamente riferita alle ipotesi in cui essa debba essere presentata dalla Procura della Repubblica

Inosservanza della norma processuale

Nel caso che ci occupa, il ricorrente ha presentato ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione rilevando che la querela nei suoi confronti non era stata presentata dalla parte personalmente, bensì dal difensore.

Rispetto a tale circostanza, il ricorrente ha rilevato che, nel caso di specie, la querela non era stata presentata tramite il Portale del Processo, ma mediante formato cartaceo presso la questura, mentre, l’unica modalità consentita per il deposito della querela, qualora a tale incombenza non provveda la parte personalmente, ma il suo difensore, è tramite il suddetto portale.

Deposito telematico della querela

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 20754-2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

In particolare, la Corte, dopo aver esposto i fatti di causa ed il quadro normativo di riferimento, ha affermato che l’art 87, comma 6-bis del d.lgs n. 150/2022 è chiaro nel prevedere che “la presentazione con modalità telematica della querela è esplicitamente ed esclusivamente riferita alle ipotesi in cui essa debba essere presentata nella Procura della repubblica (quando non presentata direttamente dal querelante personalmente, ma dal suo difensore), così che non vi è alcun appiglio normativo utile a supportare l’assunto difensivo secondo il quale il deposito attraverso il processo portale telematico abbia una portata generalizzata e debba avvenire anche quando la querela sia depositata presso uffici diversi dalla Procura della Repubblica”.

Portale processo telematico

Invero, ha proseguito la Corte a sostegno delle proprie argomentazioni, il portale del processo penale telematico rappresenta uno strumento posto a sussidio della ricezione degli atti processuali presso gli uffici giudiziari “mentre non è adibito per la ricezione degli atti da parte delle Forze dell’Ordine, così con la contraria interpretazione proposta dalla difesa si mostra incoerente con i fini per cui esso è stato espressamente istituito”.

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