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Riforma processo civile: ecco i nuovi correttivi La Commissione giustizia del Senato ha approvato il parere espresso sull’atto del Governo che riguarda i correttivi alla riforma Cartabia del processo civile

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In arrivo i nuovi correttivi alla riforma Cartabia

Il 20 maggio 2024 la Commissione Giustizia del Senato ha approvato il parere espresso sull’Atto del Governo n. 137, che contiene le disposizioni correttive e di coordinamento del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, meglio noto come riforma Cartabia del processo civile.

Dalle osservazioni al provvedimento emerge che la digitalizzazione del processo civile necessita di un aggiornamento normativo continuo, adeguata formazione del personale e attenzione alla transizione nei nuovi riti, soprattutto in materia di minori e famiglia. Occorre inoltre risolvere le difficoltà applicative segnalate dagli operatori per evitare incertezze e lentezze, superare i contrasti interpretativi, ma anche le prassi disomogenee per garantire un’applicazione uniforme delle innovazioni. Si auspicano inoltre ulteriori interventi per semplificare i procedimenti, razionalizzare le procedure e coordinare gli istituti.

Processo civile: gli interventi da attuare

Scendendo nello specifico, vediamo quali sono i correttivi che dovrebbero essere apportati al testo.

Disposizioni generali

Per quanto riguarda le disposizioni generali sarebbe necessario coordinare il contributo per il procedimento ex art. 492-bis c.p.c. con le modifiche all’articolo stesso, aggiornare la disciplina dei diritti di copia dettata dagli artt. 266 ss. TUSG al processo telematico e valutare la possibilità che IVG provveda alla pubblicità degli immobili affidati alla sua custodia.

Regolamento di competenza

In relazione al regolamento di competenza sarebbe conveniente ampliare da 20 a 40 giorni il termine per il deposito delle difese del resistente nel regolamento di competenza ex art. 47 c.p.c. per l’informatizzazione del fascicolo in Corte di Cassazione.

Stop condanna automatica per abuso del processo

In materia di responsabilità aggravata sarebbe opportuno limitare l’operatività del quarto comma dell’art. 96 c.p.c. solo ai casi previsti dai primi due commi, escludendo il terzo e prevedere una sanzione non automatica.

Procedimento di cognizione ordinaria

Sulla parte dedicata al procedimento di primo grado di cognizione ordinaria sarebbe opportuno coordinare la nuova fase di verifica del contraddittorio ex art. 171-bis c.p.c. con l’art. 290 c.p.c,  e modificare l’art. 290 c.p.c. prevedendo la contumacia dell’attore con decreto ex art. 171-bis e l’estinzione del processo se il convenuto non richiede la prosecuzione entro il termine ex art. 171-ter n. 1 c.p.c.

Digitalizzazione del processo

Sul tema della digitalizzazione del processo sarebbe necessario adeguare le disposizioni ex artt. 122 e 123 c.p.c. sul giuramento dell’interprete e del traduttore all’art. 193, comma 2, c.p.c ed estendere alle conciliazioni in materia di lavoro lo svolgimento in modalità telematica ex artt. 410 e 412-ter c.p.c.

Rito speciale persone, famiglia e minori

Si segnala la necessità di coordinare la connessione tra processi con riti differenti per economia processuale e concentrazione argomentativa. Sarebbe necessario anche chiarire la disciplina sulla revoca del consenso alla domanda congiunta di separazione e scioglimento del matrimonio e limitare i poteri del curatore nominato in corso di giudizio.

Vista l’estensione del nuovo rito unificato anche alle controversie in materia di risarcimento del danno endofamiliare, sarebbe opportuno coordinare questa nuova previsione con l’articolo 50.5, primo comma, del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12.

Per favorire soluzioni conciliative (da escludere nei casi di abusi familiari e violenza domestica) si potrebbe introdurre un’udienza finalizzata alla conciliazione prima che intervengano le barriere istruttorie e prevedere una fase anteriore per il deposito di memorie. In questo modo le parti potrebbero trovare un accordo prima della discovery totale.

Da valutare infine l’estensione del rito di famiglia ad altre controversie, come la richiesta di pagamento di somme per contributo al mantenimento o per spese straordinarie.

Processo di esecuzione

Valutare l’inserimento di una disposizione che preveda la cessazione dell’obbligo del debitore e del terzo quando il creditore notifichi loro una dichiarazione di avvenuto pagamento del debito.

Sulle misure di coercizione indiretta si dovrebbe stabilire che il provvedimento con cui il giudice determina la somma di denaro dovuta dall’obbligato in caso di violazione del provvedimento perda efficacia in caso di estinzione del processo esecutivo.

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