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Equo compenso avvocati: norma in vigore dal 2 luglio Entra in vigore domani 2 luglio, la modifica al codice deontologico forense in materia di equo compenso

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Equo compenso: modifica codice deontologico forense

Entra in vigore il 2 luglio 2024, la modifica al Codice deontologico forense in materia di equo compenso, ossia 60 giorni dopo la pubblicazione del comunicato del CNF in Gazzetta Ufficiale (n. 102/2024).

Già con nota del 1° marzo 2024, il CNF aveva anticipato al mondo dell’avvocatura la formulazione definitiva del nuovo art. 25 bis del Codice deontologico forense.

Il via libera definitivo della disposizione in materia di equo compenso, ai sensi della L. n. 49/2023, è stato dato nella seduta amministrativa del 23 febbraio 2024.

Il nuovo art. 25-bis Codice deontologico forense

Il testo del nuovo art. 25-bis rubricato “Violazioni delle disposizioni in materia di equo compenso” è il seguente:

“1. L’avvocato non puo’ concordare o preventivare un compenso che, ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni in materia di equo compenso, non sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e non sia determinato in applicazione dei parametri forensi vigenti.

2. Nei casi in cui la convenzione, il contratto, o qualsiasi diversa forma di accordo con il cliente cui si applica la normativa in materia di equo compenso siano predisposti esclusivamente dall’avvocato, questi ha l’obbligo di avvertire, per iscritto, il cliente che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia.

3. La violazione del divieto di cui al primo comma comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura. La violazione dell’obbligo di cui al secondo comma comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento”.