Giustizia riparativa: la Corte si pronuncia sul 420-quater c.p.p.
Con la sentenza n. 128 del 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Grosseto in merito all’articolo 420-quater, comma 4, del codice di procedura penale.
La questione riguardava l’assenza, in tale disposizione, dell’avviso all’imputato della possibilità di accedere ai programmi di giustizia riparativa, previsto invece in altre fasi del procedimento.
Il dubbio di costituzionalità
Il giudice rimettente riteneva che la mancata previsione dell’avviso nella sentenza emessa per irreperibilità dell’imputato determinasse una violazione del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) e del diritto di difesa (art. 24 Cost.).
Il riferimento era al diverso trattamento riservato all’imputato rintracciabile, che riceve espressamente l’avviso ai sensi dell’art. 419, comma 3-bis, c.p.p. all’atto della notifica dell’udienza preliminare.
La giustizia riparativa è attività extraprocessuale
La Corte ha respinto il rilievo, sottolineando innanzitutto che la giustizia riparativa non è un procedimento giurisdizionale, né un istituto del processo penale in senso stretto.
Si tratta, piuttosto, di un percorso extraprocessuale volontario, il cui esito può avere rilievo solo ai fini del trattamento sanzionatorio, come nel caso della commisurazione della pena o della sospensione condizionale.
Di conseguenza, l’omessa previsione dell’avviso nella sentenza ex art. 420-quater c.p.p. non incide sul diritto di difesa, poiché la facoltà di accedere alla giustizia riparativa non è legata alla fase processuale né disciplinata dalle stesse garanzie costituzionali.
La scelta legislativa non è manifestamente irragionevole
In secondo luogo, la Corte ha ribadito che il legislatore dispone di ampia discrezionalità nella conformazione del processo penale e degli strumenti alternativi o accessori.
L’assenza dell’avviso nella sentenza che chiude il processo per irreperibilità non è frutto di arbitrarietà, ma trova giustificazione nella presenza di molteplici occasioni successive per esercitare tale facoltà, anche oltre la definizione del processo.
Nessuna lesione alla possibilità di accedere alla giustizia riparativa
Infine, i giudici costituzionali hanno sottolineato che la facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa non è soggetta a termini perentori.
L’imputato può esercitare questa possibilità in qualsiasi momento, anche dopo l’emissione della sentenza per irreperibilità, e quindi non vi è alcuna compromissione del diritto di iniziativa o di autodifesa.