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Società per azioni Guida alla società per azioni: cosa sono le azioni, a quanto ammonta il capitale minimo e quali sono i sistemi di gestione

società per azioni

Cos’è una società per azioni

La società per azioni è un modello di società di capitali solitamente utilizzato per imprese di grandi dimensioni, le cui quote di partecipazione sociale sono rappresentate da azioni.
Nell’ordinamento italiano le s.p.a. devono avere un capitale minimo di 50.000 euro; tale capitale è suddiviso in un certo numero di parti, ognuna delle quali rappresenta un’azione. Il numero complessivo di cui si compone il capitale sociale e il valore di ciascuna azione (uguale per tutte le azioni) sono indicate nell’atto costitutivo della società.

I vantaggi della s.p.a.

La s.p.a. è dotata di personalità giuridica distinta da quella dei suoi soci ed ha autonomia patrimoniale perfetta.
Ciò significa che i creditori della società possono far valere le proprie ragioni solo sul patrimonio sociale, senza avere la possibilità di aggredire il patrimonio personale dei singoli soci.

L’atto costitutivo delle spa

La società per azioni nasce con un contratto o con atto unilaterale cui deve seguire la stipula dell’atto costitutivo e dello statuto. Questi ultimi atti devono necessariamente essere formalizzati con atto pubblico presso lo studio di un notaio, il quale poi provvede all’iscrizione della s.p.a. presso il Registro delle Imprese.
Nell’atto costitutivo devono essere indicati, tra l’altro, la denominazione della società, l’ammontare del capitale sottoscritto, il numero di azioni in cui lo stesso si suddivide ed il relativo valore, le generalità dei soci e il numero di azioni ad essi attribuito e il sistema di gestione adottato.
Il capitale sociale deve essere sottoscritto per intero al momento della costituzione (la sottoscrizione rappresenta l’impegno giuridico a versare il capitale dichiarato), ma è sufficiente il versamento iniziale del solo 25% dei conferimenti in denaro.
È possibile, inoltre, partecipare alla società per azioni effettuando conferimenti in natura (ad esempio crediti, beni immobili, etc.), che devono essere accompagnati da apposita perizia di stima da allegare all’atto costitutivo.

Che cos’è un’azione

L’azione, dunque, rappresenta la partecipazione del socio ed è incorporata in un documento chiamato titolo azionario, liberamente trasferibile (cioè, ogni socio può cedere le proprie azioni senza necessità di ottenere il consenso degli altri soci).
Le società di maggiori dimensioni possono fare ricorso al mercato per reperire più diffusamente i capitali di rischio e collocare le azioni societarie. Per le società che scelgono di quotarsi in borsa sono previsti particolari obblighi di trasparenza a tutela dei risparmiatori (l’autorità amministrativa cui è demandata la vigilanza in materia è la Consob).
Le azioni ordinarie conferiscono al titolare il diritto di voto, il diritto alla partecipazione agli utili e il diritto alla partecipazione alla divisione del patrimonio sociale in occasione della liquidazione.
Altri tipi di azione sono le azioni privilegiate e le azioni di risparmio, cui corrispondono maggiori benefici economici ma più limitati diritti di voto.
Le s.p.a. possono anche emettere obbligazioni, per reperire più facilmente capitale di rischio. Le obbligazioni danno diritto alla restituzione del capitale e al percepimento degli interessi, ma non conferiscono poteri di voto.

I sistemi di gestione delle società per azioni

Il sistema di gestione tradizionale della s.p.a. è composto da tre organi: l’assemblea dei soci, l’organo di amministrazione e l’organo di controllo.
All’assemblea sono demandate alcune importanti decisioni, come la nomina degli amministratori e l’approvazione del bilancio (il “peso” del voto di ogni socio dipende dal numero di azioni da questi posseduto). L’organo di amministrazione (collegio o amministratore unico) provvede alla gestione della società, mentre al collegio sindacale sono demandati poteri di supervisione in particolar modo in materia di conti.
È possibile per i soci decidere di adottare sistemi di gestione diversi da quello tradizionale, indicando tale scelta nell’atto costitutivo.
In particolare, è possibile scegliere il c.d. sistema dualistico, in cui sono presenti solo l’organo di amministrazione e quello di controllo; a quest’ultimo sono demandati i poteri solitamente riservati all’assemblea dei soci.
Il c.d. sistema monistico, invece, prevede la presenza del solo organo di amministrazione, al cui interno è nominato un comitato di controllo.