Appalti pubblici: la bocciatura della Consulta
Appalti pubblici: con la sentenza n. 80/2025, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 22, comma 13, della legge provinciale di Bolzano n. 2 del 2024. La norma prevedeva che soltanto il primo concorrente in graduatoria fosse tenuto a indicare i costi della manodopera e della sicurezza nei contratti pubblici.
Violazione del codice dei contratti pubblici
La Corte ha evidenziato il contrasto con gli articoli 108, comma 9, e 110, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023 (nuovo codice dei contratti pubblici), i quali impongono:
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l’indicazione obbligatoria dei costi della manodopera e degli oneri di sicurezza da parte di tutti i concorrenti, a pena di esclusione;
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la verifica delle offerte sospettate di anomalia da parte della stazione appaltante in base a questi costi.
La norma provinciale, limitando l’obbligo al solo primo classificato, vanifica gli strumenti di controllo e trasparenza previsti a tutela del lavoro e della concorrenza.
Tutela del lavoro e trasparenza nelle gare
L’obbligo dichiarativo previsto dal codice ha una finalità precisa: garantire la protezione dei lavoratori, responsabilizzare gli operatori economici e facilitare i controlli della stazione appaltante. La violazione di questo impianto normativo compromette tali obiettivi, aprendo la strada a offerte opache e potenzialmente dannose per i diritti dei lavoratori.
Norme di riforma economico-sociale prevalenti
Secondo la Corte, le disposizioni del codice dei contratti pubblici rientrano nella materia della tutela della concorrenza e costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale, con rilievo anche sovranazionale, in quanto attuative di obblighi derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea.
Pertanto, anche la Provincia autonoma di Bolzano, pur dotata di competenza legislativa primaria in materia di lavori pubblici di interesse provinciale, è tenuta a rispettarle in virtù dell’articolo 8 dello statuto speciale e del richiamo all’articolo 4.